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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5796/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato seguente: SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
(C.F.: ), assistito da , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nella qualità di suo amministratore di sostegno in virtù di C.F._2
decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Velletri del 27/10/2014 (827/2014
R.G.V.G.), rappresentati e difesi dagli avv. Filippo Iannucci (C.F.:
) e Chiara Perica (C.F.: ), come da procura C.F._3 C.F._4
alle liti in atti.
Appellante
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._5
Silvano De Angelis (C.F. n. , come da procura alle liti in atti. C.F._6
Appellato , Maglione Katrin, AO La Salvia Controparte_2 Controparte_3 [...]
. CP_4
Appellati-contumaci
All'udienza cartolare del 28.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-Come evincibile dal tenore dell'epigrafe dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, pur notificato all'appellato secondo le norme dettate per Controparte_1
l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione, con esso la parte che si è qualificata come 'appellante' ha inteso proporre impugnativa: <AVVERSO E PER LA
RIFORMA dell'Ordinanza del 24.10.2023, con cui il Tribunale di Velletri, Sezione
Prima, Giudice Dott. Renato Buzi, nel procedimento n. 6527/2022 RG promosso dall'odierno appellante in opposizione al decreto di liquidazione CT del 27.10.2020, Rg
6253/2012, ha così disposto: “1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'impugnato decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del CT ing.
(riportato in motivazione), che integralmente conferma;
2) condanna Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opposto ing. Parte_1
, in 3.809,00 euro, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del Controparte_1
compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
..”>>.
È dunque già evidente che con il giudizio in esame la parte appellante in opposizione,
benché si sia qualificata tale, ha preteso impugnare l'ordinanza che ha definito il giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al CT, ing.
qui convenuto, in ragione dell'incarico di stimare il valore del Controparte_1
compendio immobiliare, costituito dai beni appartenuti al defunto , nel Per_1
giudizio iscritto al n. 6253/2012 proposto da tutrice del sig. Parte_3 [...]
ed in prosieguo da quale amministratore di sostegno di Pt_1 Parte_2 nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 Parte_4 Controparte_5
e , avente ad oggetto impugnazione di testamento e
[...] Controparte_6
riduzione per lesione di legittima.
Ancora va precisato che il decreto di liquidazione dei compensi dovuti all'ing. CP_1
per l'espletamento dell'incarico appena menzionato era stato opposto una prima volta con ricorso ex artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D.L.vo 150/2011; e il procedimento così
instaurato si era concluso con il provvedimento che ne ha dichiarato l'improcedibilità e disposto l'archiviazione, non essendo comparso nessuno alla prima udienza fissata per la trattazione e comparizione delle parti.
Siffatto provvedimento è stato impugnato innanzi alla Corte di cassazione, che con l'ordinanza N. 24790/2021 ha così statuito: “annulla l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità”.
Il procedimento di opposizione è stato quindi riassunto dall'odierna parte appellante ex art. 392 c.p.c. e, all'esito del procedimento così riassunto, il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Anche avverso siffatto provvedimento la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto impugnativa, instaurando il giudizio in esame con atto di citazione alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria di questa decisione, diretto ad ottenere l'accoglimento delle richieste di cui in premessa.
§1.1-Si è costituito l'appellato CT, ing. il quale ha rassegnato le seguenti CP_1
conclusioni: “Si conclude per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto,
per la conferma dell'ordinanza del 24.10.2023 resa nel procedimento iscritto al n.
6527/2022 R.G. con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio”.
§1.2-La corte ha riservato una prima volta la causa in decisione, ma poi l'ha rimessa sul ruolo, affinché fosse integrato il contraddittorio nei confronti di quei medesimi soggetti già individuati nelle precedenti fasi della lite come litisconsorti necessari;
quindi,
all'udienza cartolare del 28.11.2024 l'ha ancora riservata in decisione, assegnando termine di gg. 20 più gg. 20 per note conclusionali e repliche.
§2-Alla disamina del merito delle censure esposte nell'atto introduttivo di questo giudizio deve premettersi l'inquadramento sistematico dell'azione proposta, poiché, sebbene il l'appellante in opposizione correttamente l'abbia qualificata secondo il paradigma normativo degli artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D. L.vo n. 150/2011, non ne ha poi considerato l'effettiva portata e conseguenze.
In effetti, il giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 è regolato dall'art. 15
del D. lgs. 150/2011, il quale, nella formulazione ratione temporis vigente, dispone: “1.
Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Dunque, il provvedimento conclusivo dell'opposizione non è mai impugnabile con lo strumento dell'appello, a causa dell'espressa previsione di inappellabilità contenuta nella disposizione citata.
E tale disposizione è rimasta immutata anche a seguito dell'intervento del D.L.vo n.
149/2022, che ha inciso solo quanto al tipo di provvedimento che conclude il procedimento in questione, non più ordinanza ma sentenza, anche questa espressamente definita come non appellabile.
Infine, appare anche il caso di osservare che diversamente opinare, significherebbe introdurre un terzo grado giudizio di merito, nient'affatto contemplato nel nostro ordinamento.
Quanto alle spese di lite di questa fase, stante la rapida definizione del giudizio e la chiara evidenza dell'esito, sì da non richiedere particolare sforzo difensivo, comunque, non profuso dalla parte tratta in lite costituita, che non ha evidenziato il citato profilo di inammissibilità, rilevato d'ufficio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, II comma,
c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Compensa le spese di lite.
- Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante
Così deciso in Roma, il 20.02.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato seguente: SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
(C.F.: ), assistito da , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nella qualità di suo amministratore di sostegno in virtù di C.F._2
decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Velletri del 27/10/2014 (827/2014
R.G.V.G.), rappresentati e difesi dagli avv. Filippo Iannucci (C.F.:
) e Chiara Perica (C.F.: ), come da procura C.F._3 C.F._4
alle liti in atti.
Appellante
E
(C.F. n. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._5
Silvano De Angelis (C.F. n. , come da procura alle liti in atti. C.F._6
Appellato , Maglione Katrin, AO La Salvia Controparte_2 Controparte_3 [...]
. CP_4
Appellati-contumaci
All'udienza cartolare del 28.11.2024 le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-Come evincibile dal tenore dell'epigrafe dell'atto di citazione introduttivo di questo giudizio, pur notificato all'appellato secondo le norme dettate per Controparte_1
l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione, con esso la parte che si è qualificata come 'appellante' ha inteso proporre impugnativa: <AVVERSO E PER LA
RIFORMA dell'Ordinanza del 24.10.2023, con cui il Tribunale di Velletri, Sezione
Prima, Giudice Dott. Renato Buzi, nel procedimento n. 6527/2022 RG promosso dall'odierno appellante in opposizione al decreto di liquidazione CT del 27.10.2020, Rg
6253/2012, ha così disposto: “1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'impugnato decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del CT ing.
(riportato in motivazione), che integralmente conferma;
2) condanna Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opposto ing. Parte_1
, in 3.809,00 euro, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del Controparte_1
compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
..”>>.
È dunque già evidente che con il giudizio in esame la parte appellante in opposizione,
benché si sia qualificata tale, ha preteso impugnare l'ordinanza che ha definito il giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti al CT, ing.
qui convenuto, in ragione dell'incarico di stimare il valore del Controparte_1
compendio immobiliare, costituito dai beni appartenuti al defunto , nel Per_1
giudizio iscritto al n. 6253/2012 proposto da tutrice del sig. Parte_3 [...]
ed in prosieguo da quale amministratore di sostegno di Pt_1 Parte_2 nei confronti di , , Parte_1 Controparte_2 Parte_4 Controparte_5
e , avente ad oggetto impugnazione di testamento e
[...] Controparte_6
riduzione per lesione di legittima.
Ancora va precisato che il decreto di liquidazione dei compensi dovuti all'ing. CP_1
per l'espletamento dell'incarico appena menzionato era stato opposto una prima volta con ricorso ex artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D.L.vo 150/2011; e il procedimento così
instaurato si era concluso con il provvedimento che ne ha dichiarato l'improcedibilità e disposto l'archiviazione, non essendo comparso nessuno alla prima udienza fissata per la trattazione e comparizione delle parti.
Siffatto provvedimento è stato impugnato innanzi alla Corte di cassazione, che con l'ordinanza N. 24790/2021 ha così statuito: “annulla l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c. e rinvia la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità”.
Il procedimento di opposizione è stato quindi riassunto dall'odierna parte appellante ex art. 392 c.p.c. e, all'esito del procedimento così riassunto, il Tribunale di Velletri ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Anche avverso siffatto provvedimento la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto impugnativa, instaurando il giudizio in esame con atto di citazione alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria di questa decisione, diretto ad ottenere l'accoglimento delle richieste di cui in premessa.
§1.1-Si è costituito l'appellato CT, ing. il quale ha rassegnato le seguenti CP_1
conclusioni: “Si conclude per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto,
per la conferma dell'ordinanza del 24.10.2023 resa nel procedimento iscritto al n.
6527/2022 R.G. con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio”.
§1.2-La corte ha riservato una prima volta la causa in decisione, ma poi l'ha rimessa sul ruolo, affinché fosse integrato il contraddittorio nei confronti di quei medesimi soggetti già individuati nelle precedenti fasi della lite come litisconsorti necessari;
quindi,
all'udienza cartolare del 28.11.2024 l'ha ancora riservata in decisione, assegnando termine di gg. 20 più gg. 20 per note conclusionali e repliche.
§2-Alla disamina del merito delle censure esposte nell'atto introduttivo di questo giudizio deve premettersi l'inquadramento sistematico dell'azione proposta, poiché, sebbene il l'appellante in opposizione correttamente l'abbia qualificata secondo il paradigma normativo degli artt. 170 DPR 115/2002 e 15 D. L.vo n. 150/2011, non ne ha poi considerato l'effettiva portata e conseguenze.
In effetti, il giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. 115/2002 è regolato dall'art. 15
del D. lgs. 150/2011, il quale, nella formulazione ratione temporis vigente, dispone: “1.
Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Dunque, il provvedimento conclusivo dell'opposizione non è mai impugnabile con lo strumento dell'appello, a causa dell'espressa previsione di inappellabilità contenuta nella disposizione citata.
E tale disposizione è rimasta immutata anche a seguito dell'intervento del D.L.vo n.
149/2022, che ha inciso solo quanto al tipo di provvedimento che conclude il procedimento in questione, non più ordinanza ma sentenza, anche questa espressamente definita come non appellabile.
Infine, appare anche il caso di osservare che diversamente opinare, significherebbe introdurre un terzo grado giudizio di merito, nient'affatto contemplato nel nostro ordinamento.
Quanto alle spese di lite di questa fase, stante la rapida definizione del giudizio e la chiara evidenza dell'esito, sì da non richiedere particolare sforzo difensivo, comunque, non profuso dalla parte tratta in lite costituita, che non ha evidenziato il citato profilo di inammissibilità, rilevato d'ufficio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, II comma,
c.p.c. per disporne l'integrale compensazione.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Compensa le spese di lite.
- Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante
Così deciso in Roma, il 20.02.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino