Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3910/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/02/2025 ore 11:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. COCCIA VINCENZO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. SPARAGNA ANDREA pres.
CP_2
Avv. D'AMATA CARLO pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 18.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3910 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
il difensore avv. Vincenzo Coccia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 CP_3
domiciliato presso il difensore avv. Andrea Sparagna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
(c.f. ) in persona del Presidente p.t., elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata presso il difensore avv. Carlo D'Amata che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2694/2019 resa in data 8.11.2019 dal Tribunale di Latina.
2 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 13.07.2020 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.2694/2019 pubblicata in data 8.11.2019 dal Tribunale di Latina, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.6692/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti del e della . Controparte_1 CP_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato il Geom. evocava in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Latina, il e la perché, accertato lo svolgimento della Controparte_1 CP_2
prestazione professionale a beneficio del , in forza dell'incarico Controparte_1
conferito dalla , venissero condannati, in solido tra loro, al pagamento in CP_2 favore dell'attore della somma di € 18.784,53, al netto degli accessori di legge. A fondamento della domanda l'attore si offriva di provare, mediante produzione documentale,
l'incarico ricevuto e l'attività parzialmente espletata. Si costituivano sia il CP_1
che la , i quali instavano per il rigetto della domanda, in quanto
[...] CP_2
inammissibile, la eccepiva tra l'altro la propria carenza di legittimazione passiva. CP_2
La causa di natura documentale, alla udienza dei 18/06/2019, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico Dr. Costantino Ferrara, esaminate le domande come proposte e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo nr.6692/2017, così provvede:
Rigetta le domande proposte dall'attore, Compensa le spese di lite”. Parte_1
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Secondo il giudicante, dall'istruttoria svolta è agevole desumere l'inammissibilità della pretesa attorea nei confronti della alla luce dell'art.13 L.R. 8/1986, che prevede che gli oneri relativi CP_2
al pagamento delle competenze dei periti in materia di usi civici sono a carico dei Comuni interessati;
quanto al convenuto: gli enti locali possono effettuare spese solo se CP_1
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio (la previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura dei servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione;
l'ente avrebbe dovuto identificare le diverse voci che compongono l'opera (spese generali, tecniche, per compensi professionali ... ), e i mezzi per farvi fronte.
3 Qualora, come nella specie, manchi la dettagliata previsione di spesa, al professionista non rimangono che due strade: o rivolgersi (in proprio) al singolo amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura del servizio, oppure non eseguire la prestazione.
Ne consegue, quindi, la non accoglibilità della domanda attorea;
infatti, affinché il CP_1
resti vincolato per il pagamento del compenso per prestazioni rese in suo favore è necessario che sussistano i seguenti elementi: la delibera che autorizza a concludere il relativo contratto;
la conclusione di detto contratto in forma rigorosamente scritta;
l'esistenza di copertura finanziaria - attestata dal responsabile del servizio finanziario;
in mancanza di siffatti presupposti ed in presenza dell'incolpevole affidamento del privato il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito l'esecuzione degli stessi.
Infatti, la mera esecuzione di una prestazione in favore di una pubblica amministrazione, in assenza di un valido contratto sottoscritto tra le parti ed in assenza dello specifico impegno di spesa non solo non fa sorgere alcun diritto in favore dell'appaltatore, ma non configura neppure un obbligo in capo all'ente pubblico medesimo. Nel caso di specie, il e CP_1
l'attore non risultano aver stipulato un contratto scritto, condicio sine qua non per avanzare domanda di adempimento contrattuale, non costituendo un valido supporto probatorio, in tal senso, la documentazione prodotta dall'attore.
Tale documentazione certamente presuppone la sussistenza di un rapporto negoziale;
ma, si ribadisce che in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità, ed escludersi la conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta. Non può essere accolta l'ulteriore domanda attorea per le motivazioni che seguono.
L'azione di ingiustificato arricchimento è una azione residuale, accordata dall'ordinamento quando l'impoverito non disponga di alcun strumento giuridico a tutela della propria pretesa. Tale presupposto non sussiste nel caso di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali) e comunque non munite del competente visto di regolarità contabile dell'Ufficio finanziario reso sulla scorta dei presupposti atti di bilancio approvati nelle forme di legge.
L'ultima tappa dell'evoluzione normativa in subiecta materia è rappresentata dall'approvazione del testo unico sugli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000. n. 267), il cui ari
191 ha stabilito che "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1. 2 e 3 e cioè in assenza dell'impegno contabile registrato
4 sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.194 comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni". Il successivo art.194, comma 1, lett. (e), stabilisce poi che gli enti locali, con apposita deliberazione, possono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza". Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti del funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell'impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore. L'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l'impossibilità di esperire nei confronti del l'azione di arricchimento senza causa, CP_1
stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Dopo l'introduzione della normativa sopra riassunta, la questione del riconoscimento dell'utilità della prestazione può porsi di regola solo allorché siano il funzionario o l'amministratore responsabili verso il privato a proporre l'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.
La citata normativa ha inciso in modo sensibile sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori, nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) ope legis nel rapporto organico tra detti soggetti e l'Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio. In tal modo al precedente regime - in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio per effetto delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile contro la P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale - si è sostituita per gli enti locali suddetti una disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti. improntata a schemi privatistici che fa salva la validità
5 del contratto ma configura il rapporto negoziate come intercorrente tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge.
Il mancato rispetto del vincolo di copertura finanziaria, come la mancata consacrazione dell'incarico nelle forme richieste dall'evidenza pubblica, rendono pertanto il rapporto obbligatorio non riferibile all'ente - cui, a mente delle citate disposizioni, la effettuazione di qualsiasi spesa è consentita solo in presenza della deliberazione autorizzata nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva - ma intercorrente, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Da quanto sin qui esposto consegue altresì che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non possa esperire nei confronti della p.a. nemmeno l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Infatti,
l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 cod. civ.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, e, pertanto, deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un Comune con violazione delle disposizioni dell' art. 191, comma 4,
D.lgs. n. 267 del 2000, dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima
è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa.
In conclusione, l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario, non compete nel caso di prestazione effettuata in favore di un con violazione delle disposizioni CP_1 dell'art. 191 D.lgs. n. 267 del 2000, dato che il corrispettivo della prestazione medesima sarebbe reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio. Il privato ha la possibilità di agire per indebito arricchimento nei confronti dell'ente locale soltanto qualora sia stata eseguita la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all' art. 194 D.lgs. n. 267 dei 2000, che nel caso in analisi manca del tutto ovvero non sono stati prodotti elementi probatori in merito, in violazione dell'art. 2697 c.c. Ne discende che l'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti del va dichiarata inammissibile per difetto di Controparte_4
sussidiarietà. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma secondo, vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio, stante la motivazione e natura tecnica della decisione sulla scorta delle prove fornite e dal non chiaro comportamento delle stesse che ha determinato l'instaurazione del presente giudizio”.
6 § 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione accolga il presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza accertato lo svolgimento della prestazione professionale dal medesimo attore svolta a beneficio del (LT), in forza dell'incarico allo stesso conferito dalla CP_1 CP_1
, condannare entrambi gli Enti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in CP_2 favore dell'attore della somma complessiva netta di € 18.784,53; in subordine e nella delegata ipotesi in cui non si ritenesse sussistente un rapporto di natura contrattuale inter partes, previo accertamento della responsabilità precontrattuale dei suddetti Enti, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo su quantificato a titolo di risarcimento del danno;
in via ulteriormente gradata, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2041 c.c. condannare gli Enti medesimi, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore dell'indennità prevista dallo stesso articolo nella misura che sarà ritenuta come dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
importi, in ogni caso, gravati della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data delle lettere di messa in mora e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
§ 6. - Il costituitosi con comparsa depositata il 30.10.2020 ha resistito Controparte_1 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “CONCLUDE per l'integrale rigetto dell'appello e intera domanda dell'attore con vittoria delle competenze professionali e spese del doppio grado di giudizio”.
§ 7. - La costituitasi con comparsa depositata il 6.11.2020 ha resistito al CP_2 gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, “contrariis rejectis”, rigettare l'appello avverso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale
Ordinario di Latina n. 2694/2019. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri previdenziali riflessi”.
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 9.1. - Con il primo motivo intestato “Violazione e/o falsa applicazione di legge ed in specie omessa valutazione ed applicazione dell'art.194 comma 1 lettera e) e dell'art.2041
c.c.” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto non dovuto il pagamento in favore del Geom. Pt_1 sostenendo che l'Ente era tenuto a far fronte al pagamento di una spesa solo se “...sussiste
7 l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione.”.
In particolare, deduceva, prendendo a riferimento l'art.194 comma 1, lett. e) del TUEL, che il non aveva assolto l'obbligo di attivazione del procedimento di Controparte_1
riconoscimento del debito, pur beneficiando della prestazione professionale, ragion per cui il Tribunale di Latina avrebbe dovuto condannare l'Ente convenuto al pagamento nei limiti dell'arricchimento di cui l'Ente medesimo aveva beneficiato, anche in forza di una pressoché totale mancanza di contestazione sulla prestazione eseguita.
Indi deduceva che l'articolo 194 comma 1 lettera e) del T.U.E.L tipizzava le fattispecie per cui l'Ente locale era tenuto a dar seguito al riconoscimento del debito per il quale non vi era stato un precedente impegno di spesa, conseguentemente l'ente non poteva discrezionalmente stabilire se dar seguito o meno al procedimento finalizzato al riconoscimento del debito, essendo in capo al Consiglio Comunale il potere di verificarne la corrispondenza ad una forma di utilità per l'Ente stesso.
Deduceva inoltre che dal 2003 al 2008, né la , né il , CP_2 Controparte_1
avevano sollevato questioni sul ritardo nella ultimazione dei lavori svolti e solo nel luglio del 2009, improvvisamente, la aveva comunicato l'avvio del procedimento CP_2 finalizzato alla revoca dell'incarico, divenuta effettiva a gennaio del 2010.
§ 9.2 - Con il secondo motivo “Violazione e/o omessa applicazione dell'art. 2043 c.c.” parte appellante deduceva a fondamento del motivo che in riferimento alla vigente normativa regionale, i presupposti che avrebbero consentito al convenuto di riconoscere il CP_1 debito ai sensi dell'art.194 lett. e) della L. 18 agosto del 2000 n.267 erano costituiti dal provvedimento di liquidazione dell'Assessore agli Usi Civici della e dal CP_2 parere di congruità su quanto richiesto dall'attore ai fini del compenso per le prestazioni eseguite.
Allegava che l'erogazione della spesa, anche nel caso di convenzione tra Ente e professionista, sarebbe stata comunque soggetta al rilascio del parere di congruità preventivo da parte del competente Organismo regionale ed alla liquidazione dell'Assessore regionale agli Usi Civici.
Quindi evidenziava che con raccomandata del 5.06.2012 aveva chiesto alla CP_2
di esprimere il parere di congruità alla nota spese e che nel 1996 e nel 2000 aveva provveduto a redigere e depositare due Relazioni Generali, soggiungeva inoltre che nel 2003 la CP_2
era stata edotta che, causa inaccessibilità dell'Archivio del Commissariato per gli Usi
[...]
Civici di Roma le indagini peritali sul demanio collettivo in corso avevano subito un rallentamento, indi precisava che, dal 2003 al 2008, né la , né il CP_2 Parte_2
[...
[...] , avevano sollevato questioni sul ritardo nella ultimazione dei lavori e solo nel
[...] luglio del 2009 la prima aveva comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'incarico.
Affermava che la richiesta di rilascio del parere di congruità preventivo si rendeva pertanto assolutamente necessaria per poter consentire al di riconoscere fuori Controparte_1
bilancio il proprio credito, omologarne la relazione e provvedere alla erogazione del compenso e che se pur vero che mancavano i presupposti affinché il Controparte_1 potesse essere tenuto al pagamento del compenso vantato dall'appellante, era altrettanto vero che il mancato rilascio del parere di congruità e della successiva liquidazione del compenso aveva di fatto impedito di vedersi riconosciuto il credito da parte del Controparte_1 ai sensi dell'art. 194, comma 1, n.5 del testo unico degli enti locali.
Concludeva evidenziando che il lavoro svolto aveva costituito un arricchimento per l'ente, tale da dover ricevere un risarcimento, inoltre che aver omesso di costituire la Commissione per la gestione dell'Albo dei periti Demaniali, cui era attribuito il potere di rilasciare il parere di congruità sulle parcelle dei Periti, aveva costituito e costituiva ancora un danno per l'appellante che andava accertato e per cui andava pronunciata sentenza di condanna della al relativo risarcimento. CP_2
§ 10. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente deve darsi conto che l'appellante ha inammissibilmente introdotto con l'atto d'appello delle domande nuove volte ad ottenere la condanna della per aver omesso di costituire la Commissione CP_2 per la gestione dell'Albo dei periti Demaniali cui era attribuito il potere di rilasciare il parere di congruità sulle parcelle dei Periti, trattasi invero di circostanze affatto dedotte a detti fini nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, inoltre deve evidenziarsi che nell'ambito del giudizio d'appello è dato al giudice di secondo grado di poter diversamente qualificare la fattispecie nell'ambito della causa petendi e del petitum oggetto di causa.
In tema di giudizio di appello, infatti, stando anche a quanto osservato da Cass.civ.n.6533 del 2024, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo
9 giudice.
Orbene, tanto premesso, deve osservarsi che la tematica oggetto di causa non debba essere ricondotta alle disposizioni in materia di TUEL (artt.191 e ss. d.lgs.n.267 del 2000), quanto della legge regionale del n.8 del 1986, i cui artt.9 e ss. disciplinano uno specifico CP_2
procedimento amministrativo, per cui, ben altri dovevano essere gli adempimenti da svolgersi e gli eventuali rimedi a fronte dell'inerzia o delle omissioni della P.A., quali appunto disciplinati nella normativa di carattere regionale.
Anzitutto al fine di sgombrare il campo da qualsivoglia titolarità dell'obbligazione di corrispondere le competenze al perito appellante da parte della deve CP_2
osservarsi – come del resto evidenziato dal Tribunale di Latina - che stando all'art.13 ratione temporis vigente all'epoca della richiesta di liquidazione, la richiesta di pagamento poteva essere rivolta esclusivamente nei confronti dei Comuni atteso che a mente della richiamata disposizione “Le competenze dovute ai periti, istruttori e delegati tecnici per qualsivoglia incarico connesso ad operazioni demaniali, volte al riordino degli usi civici, comprendono gli onorari, le indennità ed i rimborsi spese.
Gli oneri relativi al pagamento delle competenze di cui al precedente comma sono a carico dei Comuni e delle associazioni agrarie interessate all' operazione che, acquisiti gli elaborati e le altre risultanze, li omologano con propria deliberazione e si impegnano ad erogare la spesa a meno che, in forza della legislazione vigente, non intendano avvalersi delle provvidenze regionali.
Il pagamento delle competenze è disposto dai Comuni e dalle associazioni agrarie, previa liquidazione dell'Assessore agli usi civici per la .”. CP_2
Sul punto deve rimandarsi anche a Cass.civ.n.21544 del 2016, che nel ricostruire la normativa di riferimento, in parte motiva ha evidenziato quanto alla possibilità da parte della in questa sede appellata di poter corrispondere il compenso che “la L. 16 giugno CP_2
1927, n. 1766, art. 39 riguardante il riordinamento degli usi civici, afferma che "le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai
Comuni o dalle associazioni (...)". La L.R. Lazio 8 gennaio 1986, n. 8, art. 13, in tema di incarichi a periti, istruttori e delegati tecnici incaricati per operazioni in materia di usi civici, afferma poi che: "Le competenze dovute ai periti, istruttori e delegati tecnici per qualsivoglia incarico connesso ad operazioni demaniali, volte al riordino degli usi civici, comprendono gli onorari, le indennità ed i rimborsi spese. Gli oneri relativi al pagamento delle competenze di cui al precedente comma sono a carico dei Comuni e delle associazioni agrarie interessate all'operazione che, acquisiti gli elaborati e le altre risultanze, li omologano con propria deliberazione e si impegnano ad erogare la spesa a meno che, in
10 forza della legislazione vigente, non intendano avvalersi delle provvidenze regionali. Il pagamento delle competenze è disposto dai Comuni e dalle associazioni agrarie, previa liquidazione dell'Assessore agli usi civici per la ". E' dunque CP_2
inequivocabilmente la legge a stabilire che i compensi dovuti a periti, istruttori e delegati tecnici per gli incarichi connessi ad operazioni demaniali volte al riordino di usi civici sono a carico dei comuni o delle associazioni agrarie interessate, e non della . CP_2
Dunque, a fronte di una specifica disciplina anche di natura regolamentare che stabiliva modalità di affidamento degli incarichi, iscrizione in apposito albo, criteri per determinare la retribuzione e modalità di liquidazione, enti tenuti al pagamento, appare invero inesatto ricondurre l'occorso a rapporti di natura contrattuale con l'ente locale e ritenere che la fosse tenuta al pagamento dei compensi. CP_2
Ad ogni modo, anche a volersi affrontare il primo motivo secondo la prospettazione dell'appellante - avente ad oggetto l'art.194 del Tuel e l'azione di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. - deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.24860 del 2015 per l'ente locale appellato non vi era alcun obbligo di riconoscimento “a posteriori” del debito fuori bilancio atteso che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 4, del d.l.n.66 del 1989 (convertito, con modificazioni nella l.n.144 del 1989), qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, per difetto del requisito della sussidiarietà, sicché resta esclusa l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può (rientrando in valutazioni di natura evidentemente discrezionale) comunque, riconoscere "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del
2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso. Peraltro, tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.
Dunque, in difetto di delibere di sorta, alcuna azione di natura contrattuale o extracontrattuale poteva essere svolta nei confronti dell'ente locale, tantomeno nei confronti della per quanto sopra osservato. CP_2
Ancora, deve evidenziarsi che a fronte delle contestazioni delle parti appellate, il geometra appellante in primo grado non ha comprovato ed ancor prima allegato quale utilità dovesse trarsi dalla propria attività, essendosi invero l'attore limitato a quantificare i propri compensi
11 in euro 18.784,53 senza neppure descrivere in cosa fosse effettivamente consistita l'utilità, avendo peraltro lo stesso appellante in primo grado evidenziato che la , sin CP_2
dal 23.07.2003, a fronte di mancata ultimazione dell'incarico nel termine stabilito nel verbale di affidamento (dodici mesi dal 5 agosto 1994, come da documentazione in atti) aveva comunicato la propria intenzione di revocare formalmente l'incarico, con ciò evidenziando carenza di interesse alla prestazione.
Invero sin dal 2000 – rinvenendosi in atti missiva prodotta dallo stesso appellante in primo grado - la aveva diffidato il perito a giustificare i ritardi e ad adempiere l'incarico, CP_2 mentre l'appellante nella stessa citazione introduttiva risulta aver dedotto che nel novembre
2003 le operazioni erano ancora in itinere.
Conseguentemente deve ritenersi che l'appellante non abbia dato prova di adempimento avendo egli stesso allegato che le indagini peritali sul demanio collettivo in corso avevano subito un significativo rallentamento e che a fronte di ulteriore comunicazione della CP_2
del luglio 2009 di avvio del procedimento di revoca dell'incarico di perito demaniale, soltanto nel giugno 2012 aveva comunicato una mera relazione generale di carattere riassuntivo, avendo egli stesso evidenziato in atto d'appello che la revoca era “divenuta effettiva a gennaio del 2010”.
Orbene, a fronte delle contestazioni della e del rinvenibili nelle rispettive CP_2 CP_1
comparse di costituzione in primo grado, circa la lacunosità e incompletezza dell'attività svolta dal geometra, essendosi contestato l'adempimento e l'utilità delle prestazioni in particolare la natura sintetica e priva di riferimenti normativi oltreché cartografici della relazione, la mera natura riassuntiva di quella inviata dall'appellante, non costituisce affatto prova di adempimento tenuto conto altresì del non tollerabile ritardo nell'ultimazione dell'incarico che doveva essere ultimato, stando al verbale di conferimento dell'incarico, sin dal 5 agosto 1995.
Del resto, l'appellante con la mera e comunque tardiva relazione riepilogativa non ha dato prova di svolgimento dell'attività capillare e articolata quale richiesta e rinvenibile nel verbale di affidamento dell'incarico, per cui, il perito doveva procedere alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante e più nel particolare doveva svolgersi nei seguenti termini “precisi la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, rilevi il perito tutti i possessi privati in esso esistenti e col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotazioni e censuazioni ritualmente seguite, distingua i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime rediga uno stato indicando il nome, cognome, domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdottevi, l'eventuale presenza di fabbricati, precisandone il tipo, la vetustà, il rilascio o meno della licenza o
12 concessione edilizia, il regime urbanistico del fondo stesso, gli elementi che comprovino il possesso ultradecennale e la non interruzione del demanio. Faccia quindi il perito la proposta del canone da imporre sulle terre rispetto alle quali concorrono i requisiti per la legittimazione e accerti per le terre che dovranno essere reintegrate pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune o all'associazione agraria indicando altresì quali siano le più idonee modalità di gestione, sentito anche l'ente interessato, delle terre da reintegrare”.
Orbene tali aspetti non si rinvengono nelle relazioni depositate di natura programmatica e preliminare, tanto che nella stessa relazione inviata nel 2009 a seguito dell'avvio del procedimento di revoca degli incarichi può leggersi a conferma della natura preliminare ed incompleta dell'attività svolta “E' con la presente che viene dato riscontro alla prima parte di quanto previsto nella citata convenzione”.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese in considerazione della complessità delle questioni dedotte in giudizio, tenuto conto altresì del contegno delle parti, anche quanto a modalità di revoca degli incarichi, debbono trovare integrale compensazione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 13.07.2020 avverso la sentenza n.2694/2019 resa in data
8.11.2019 dal Tribunale di Latina, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 18.02.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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