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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1058/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MIOTTO FRANCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MIOTTO FRANCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 302/2025 pubblicata in data 11.3.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 7.3.2025, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi (n. a Parte_1
MOTTA DI LIVENZA (TV) il 17/08/1969) e (n. a TREVISO il 17/09/1973), Parte_2
matrimonio contratto il 23/04/2005 e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN POLO DI PIAVE alle seguenti condizioni:
- La casa coniugale verrà assegnata alla madre che continuerà a risiedere con la figlia , mentre il padre si trasferirà Per_1
temporaneamente presso l'abitazione della propria madre.
2 - Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con la volontà e con gli impegni scolastici di quest'ultima.
- Fino a quando il padre abiterà presso la propria madre, corrisponderà alla Signora la somma di € 450,00 al Parte_1
mese quale contributo di mantenimento della figlia, oltre il 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal
Tribunale di Treviso. Somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Quando il Signor si trasferirà in un alloggio di proprietà o in locazione il contributo al mantenimento verrà Parte_2
diminuito ad € 350,00 e le spese straordinarie ripartite al 50%.
- L'assegno unico pari ad € 28,50 verrà percepito interamente dalla madre.
- Le parti dichiarano fin d'ora di essere autosufficienti ed indipendenti, lavorando entrambe a tempo indeterminato percependo uno stipendio come risulta dalle denunce dei redditi e buste paga che allegano.
Danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni.
- Le spese della presente procedura saranno suddivise al 50% tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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