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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 185/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. CA LL Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 31/01/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 prof. Marco De Cristofaro, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa in giudizio dall'avv. Andrea Milani, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello con appello incidentale;
appellato e appellante incidentale contro
1 (C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_2 P.IVA_3 dall'avv. Francesca Fano, dall'avv. Gennaro Tedesco e dall'avv. Marco Oliva, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione 24/1/20; appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1189 emessa il 21/6/2022 dal
Tribunale di Padova (Giudice dott. Maddalena Saturni).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'appellata sentenza N.
1189/2022, resa inter partes dal Tribunale di Padova nel giudizio rubricato R.G.
1065/2020 e pubblicata il 22.6.2022:
In via principale di merito: rigettare la revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_2 esposte in narrativa, ed in particolare in ragione della radicale assenza nel caso concreto degli imprescindibili requisiti dell'eventus damni e della scientia damni, ed eventualmente anche in ragione della radicale assenza del credito;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, anche in caso di cessazione della materia del contendere sull'azione revocatoria per soccombenza nel merito di nella parallela causa di CP_2 merito sul credito, odiernamente pendente innanzi alla S.C.
In via istruttoria: si ribadisce la richiesta – già avanzata in prime cure sin dalla 2^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. – di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione della prova per testi richiesta ex adverso: con i testi Dr. Tes_1
; Sig.ra .
[...] Parte_2
2 Per : Controparte_1
Piaccia all'intestata Ecc.ma Corte d'Appello accogliere le seguenti conclusioni in riforma integrale della sentenza n. 1189/2022 emessa dal Tribunale di Padova nel giudizio R.G. 1065/2020 e pubblicata il 22.06.1972:
NEL MERITO: sia rigettata la revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da CP_2 perché infondata in fatto e in diritto in accoglimento ai motivi di appello
[...] svolti dalla convenuta motivi ai quali in toto si aderisce. Parte_1
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: sia rigettata la revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da perché infondata in CP_2 fatto e in diritto in ragione dell'inesistenza, nel caso de quo, del requisito dell'eventus damni essendo stata dimostrata la capienza del patrimonio della disponente a far fronte alle sue obbligazioni.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado anche nel caso in cui dovesse intervenire l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia ragione creditoria in capo a , per effetto del rigetto CP_2 del ricorso per cassazione proposto da quest'ultima avverso la sentenza di
Codesta Ecc.ma Corte d'Appello n. 459/2021, del 26.2.2021 – che ha escluso l'esistenza delle condizioni per l'insorgere dell'indennità ex art. 1751, co. 1, a vantaggio della medesima –, e dunque del giudicato che CP_2 conseguentemente si formerebbe su tale statuizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si riportano le conclusioni istruttorie non ammesse durante il primo grado:
1) vero che controllante di tra il 2 ed il 3 maggio CP_3 Controparte_1
2016, a titolo di finanziamento soci infruttifero, versava nelle casse di quest'ultima, l'importo di € 2.500.000,00?
3 2) vero che i documenti che Le vengono mostrati (documenti n. 13 e 14 allegati a questa memoria) sono i libri-giornale di contenenti i movimenti Controparte_1 dare-avere della medesima durante i mesi di maggio e giugno 2016?
3) vero che durante il 2016 fece fronte a pagamenti per Controparte_1
3.000.000,00 di euro nei confronti della società Irlandese H&V Worldwide Ltd, titolare del marchio “Philippe Model” del quale era licenziataria? CP_1
4) vero che durante il 2016 sostenne costi di 2.000.000,00 di euro Controparte_1 per dare esecuzione a pagamenti di provvigioni a beneficio degli agenti malgrado non fosse più titolare del marchio “Philippe Model”?
5) vero che, durante il 2016, ha incassato l'importo di 10 milioni Controparte_1 di euro dai propri clienti quali altrettanti corrispettivi delle vendite di calzature relative alle ultime stagioni che la stessa aveva operato con il marchio “Philippe
Model”;
6) vero che il fondo 21 Invest S.p.A. subordinò l'acquisto del ramo di azienda di deputato alla commercializzazione dei prodotti a marchio Controparte_1
“Philippe Model” alla messa in liquidazione della stessa entro la Controparte_1 fine del 2016;
7) vero che il conferimento del compendio immobiliare di nella Controparte_1 neo-costituita fu deciso in seno alla controllante per rendere Pt_1 CP_3 possibile la liquidazione di Controparte_1
Si indicano a testi, su tutti i capitoli, i sigg.
- , quale responsabile amministrativa di Parte_2 CP_3
- oggi impiegata presso PM S.r.l.; Testimone_2
- Dott. con Studio in Padova, Via Duprè n. 1.. Testimone_1
Per : CP_2
Voglia la Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con le declaratorie necessarie e conseguenziali
4 NEL MERITO, rigettare, con ogni opportuna motivazione e statuizione, il gravame proposto da con l'atto di appello in data 23 gennaio 2023, Parte_1 nonché l'appello incidentale formulato da con Controparte_1 comparsa in data 28 settembre 2023, confermando per l'effetto la sentenza del
Tribunale di Padova n. 1189/2022 depositata il 22 giugno 2022, rigettando ogni altra domanda formulata con i sopraindicati atti di
contro
-parte.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della e per testi. Parte_1
1) Vero che dal mese di dicembre 2015 la ha comunicato ai propri Controparte_1 agenti, sia italiani che stranieri, il recesso dai contratti con gli stessi intercorrenti.
2) Vero che l'operazione di costituzione della con il conte-stuale Parte_1 conferimento nella stessa del patrimonio immobiliare della è stata Controparte_1 elaborata e predisposta da professionisti indi-pendenti all'interno di S.I.P.A. –
Studio Interprofessionale Profes-sionisti Associati – Consulenti di Impresa con sede in Padova, Via Duprè n. 1.
3) Vero che il Dr. , dal 2013 al 2018 sindaco della Testimone_1 Controparte_1 ha partecipato dall'1 gennaio 2010 allo Studio S.I.P.A. S.r.l. in qualità di professionista indipendente.
4) Vero che la Dr.ssa dottore commercialista iscritta al relativo Testimone_3 albo professionale di Padova, ha svolto presso la S.I.P.A. S.r.l. il periodo di praticantato e, dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale, dal 2015 collabora con la predetta società.
5) Vero che la Dr.ssa ha partecipato alla predisposi-zione e alla Testimone_3 elaborazione del progetto concernente il conferimento del patrimonio immobiliare della nella Controparte_1 Parte_1
Si indicano a testi:
- sul capitolo 1; Testimone_4
5 - sul capitolo 1; Testimone_5
- sul capitolo 1; Tes_6
- Dr. ; Testimone_1
- legale rappresentante S.I.P.A. S.r.l. (studio interprofessionale Professioni-sti
Associati) Consulenti di Impresa sui capitoli 2, 3, 4 e 5;
- Dr. sui capitoli 3, 4 e 5. Testimone_7
Con condanna delle controparti al rimborso delle spese ed al paga-mento del compenso professionale per l'attività svolta, da determinare con riferimento ai parametri di legge vigenti anche per il presente grado del giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 4/2/20, , quale creditrice di CP_2
in forza della sentenza n. 2543/19 del Tribunale di Controparte_1
Venezia, conveniva in giudizio la debitrice e al fine di sentire dichiarare Pt_1
l'inefficacia ex art. 2901 cc dell'atto di conferimento di ramo d'azienda immobiliare concluso il 31/5/2016 da a favore della new-co CP_1 Pt_1 interamente partecipata dalla cedente.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc.
Si costituiva chiedendo a sua volta il rigetto della domanda. Pt_1
Con sentenza n.1189 del 21/6/22, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, dichiarata l'inefficacia dell'atto in questione, condannava le convenute, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Pt_1 CP_2 costituitasi, resisteva al gravame. Si costituiva, altresì, chiedendo CP_1
l'accoglimento del gravame e proponendo a sua volta appello incidentale.
6 All'udienza del 9/9/25, udienza fissata in modalità scritta, le parti, precisate le conclusioni come sopra trascritte e depositate le rispettive difese, chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, per cui la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Quali antefatti, va rilevato che , società di diritto svizzero, ha CP_2 agito ex art. 2901 cc, affermando di essere creditrice della per avere CP_1 svolto a suo favore l'attività di agente in forza di un contratto di agenzia, stipulato nel 2012 e cessato a seguito di recesso comunicato dalla preponente con lettera del 9/3/16, con effetto dal 31/7/16, maturando l'indennità di cessazione del rapporto, accertata in € 364.319,28 dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2543 del 25/11/2019, riformata in appello con la sentenza della Corte
n.459/21, impugnata in Cassazione con giudizio tuttora pendente.
L'azione revocatoria di ha ad oggetto l'atto concluso in data 31/5/2016, CP_2 con il quale la aveva conferito a new-co costituita e Controparte_1 Pt_1 partecipata al 100% dalla conferitaria, il proprio ramo d'azienda riguardante l'attività di gestione immobiliare e comprendente la piena ed esclusiva proprietà di una serie di immobili (otto posti auto coperti facenti parte del complesso edilizio ad uso residenziale – direzionale siti in Milano, Via Archimede;
un negozio al piano terra dello stabile sito in Vigonovo, Via Leonardo da Vinci n. 1; intero fabbricato bifamiliare sito in Vigonovo, Via Garibaldi n. 16/18; un capannone ad uso artigianale/industriale sito in Vigonovo, Viale Serenissima;
una unità immobiliare sita in Padova, Via Antonio Ceron n. 1), dopo aver costituito altra società in data 27/4/2016, la P.M. srl alla quale aveva conferito il ramo d'azienda per la produzione e commercializzazione di calzature ed accessori a marchio Philippe Model. In data 7/6/16, titolare dell'intera CP_1
7 partecipazione in aveva poi ceduto la propria partecipazione sociale a Pt_1
per l'importo di €. 50.000,00. Controparte_4
Nel regolare contraddittorio tra le parti, con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc in quanto:
- circa la sussistenza del credito di verso non era requisito CP_2 CP_1 essenziale la conclusione del giudizio, ancora pendente in cassazione, volto al relativo accertamento, per cui era sufficiente che si trattasse di credito litigioso per fondare l'aspettativa di soddisfacimento della con riferimento CP_2 all'indennità di cessazione del rapporto di agente;
- circa l'atto di disposizione del 31/5/2016, questo era senz'altro posteriore al sorgere del credito, da ricollegarsi al contratto di agenzia, stipulato in data
2/7/12;
- circa l'eventus damni, il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore derivava dal fatto che erano stati trasferiti, in contestualità, tutti i beni immobili della debitrice alla new-co Mive srl, lasciando privo di tutela il creditore;
- circa la scientia damni, la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio alle ragioni creditorie derivava dal carattere oneroso del conferimento di beni immobili in una società a responsabilità limitata, in base al quale il conferente acquisiva una quota di partecipazione quale controprestazione del trasferimento della proprietà dei beni
(Cass. 4863/2021; 4351/1997). In ogni caso, il pregiudizio denunciato poteva consistere anche nel compimento di un atto che rendeva più incerta e più difficile la soddisfazione del credito con onere del debitore di dimostrare che in concreto alcun pregiudizio si era verificato;
8 - circa il terzo ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 cc era Pt_1 sufficiente la generica consapevolezza di un pregiudizio alle ragioni del creditore e, nella specie, era socia unica al 100% di cui aveva Controparte_1 Pt_1 trasferito tutti i suoi immobili, ancorché in un programma di destrutturazione aziendale concordato con la controllante CP_5
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, dell'atto di conferimento di ramo d'azienda con il quale la aveva trasferito la gestione e la piena proprietà di tutti i propri beni CP_1 immobili alla società in data 31/5/16, n. 116 rep. notaio Pt_1 Persona_1
ha, quindi, liquidato le spese del giudizio secondo la soccombenza.
[...] ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti Pt_1 motivi:
1) insussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni;
2) omessa pronuncia sulla configurazione dell'atto di conferimento come atto dovuto;
3) erronea qualificazione del credito come anteriore all'atto di conferimento;
4) mancata considerazione del possibile passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'inesistenza del credito.
, a sua volta, ha proposto appello incidentale Controparte_1 lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato che ci fosse capienza del patrimonio di per poter far fronte alle proprie obbligazioni, CP_1 nonostante la relativa prova.
***
Con il primo motivo di appello principale, sostiene l'erroneità della Pt_1 sentenza per avere il primo giudice ravvisato la sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, per il fatto che, con l'atto di conferimento di ramo
9 d'azienda, considerato a titolo oneroso, erano stati trasferiti tutti i beni immobili alla società con sicura compromissione delle ragioni creditorie. Pt_1
Secondo l'appellante, invece, andava considerato che l'atto di conferimento del ramo di azienda immobiliare 31/5/2016 concluso dalla aveva CP_1 rappresentato un atto dovuto nell'ambito di una complessa operazione aziendale ed era del tutto neutro rispetto ad eventuali creditori, essendo l'unico mezzo per estinguere debiti scaduti nei confronti di un terzo, il socio unico ed CP_3 essendo stato conferito l'intero patrimonio immobiliare nella newco le Pt_1 cui quote rimanevano per il 100% nella titolarità e nel controllo della conferente senza alcun pregiudizio per i creditori data la mancanza di qualsiasi CP_1 alterazione del patrimonio della Solo il successivo trasferimento delle CP_1 quote a poteva creare pregiudizio alla garanzia patrimoniale, ma tale CP_5 atto non era stato oggetto di revocatoria.
Il motivo non può essere accolto.
In generale, va osservato che condizione essenziale, per la tutela del creditore in sede di revocatoria, è il pregiudizio alle ragioni creditorie, ravvisabile, non attraverso un danno concreto ed effettivo, ma attraverso un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (fra le ultime, Cass. 10298/25). Ai fini dell'esclusione dell'eventus damni, dunque, non rileva una pretesa equipollenza della valorizzazione economica del bene oggetto della disposizione patrimoniale, dovendosi ritenere sufficiente, per il pregiudizio alle ragioni creditorie, che l'atto dispositivo determini anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo in rapporto all'interesse
10 del creditore con intatta conservazione della responsabilità patrimoniale del disponente.
Pertanto, quando il debitore si spoglia del proprio bene, le iniziali garanzie rilasciate, e previamente valutate dal creditore, mutano ed inevitabilmente intaccano la originaria garanzia patrimoniale generica, rendendo più difficoltoso il soddisfacimento del credito.
E non può essere seriamente messo in dubbio che, nel caso di specie, tale mutamento della consistenza patrimoniale del debitore si sia verificato, posto che la cessione del ramo di azienda, comprensivo di una pluralità di immobili (5 unità immobiliari facenti parte del condominio sito in Comune di Milano, via
Archimede 10; 8 posti auto coperti facenti parte del complesso residenziale sito in Milano, via Archimede;
un negozio sito in Vigonovo, via Da Vinci;
un fabbricato bifamiliare sito in Comune di Vigonovo, via Garibaldi;
un capannone ad uso artigianale sito in Comune di Vigonovo, via Serenissima;
una unità immobiliare sita in Padova, via Ceron) è avvenuto, a titolo oneroso, per un corrispettivo consistito nella acquisizione, da parte di della totalità CP_1 delle quote di partecipazione della società cessionaria ( , quote che, Pt_1 pochi giorni dopo l'atto dispositivo, sono state vendute dalla debitrice a
[...]
per € 50.000,00, rendendo evidente la sproporzione fra le CP_4 prestazioni.
Né può dirsi che si sia trattato di un atto “neutro” per il fatto che il 100% delle quote apparteneva alla medesima conferente con il controllo totalitario CP_1 del capitale e dei beni, posto che la dismissione verso terzi delle stesse quote è facilmente avvenuto pochi giorni dopo il conferimento stesso.
Ne consegue il rigetto del motivo in esame.
Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole della omessa pronuncia sulla eccepita natura di atto dovuto del conferimento del 31/5/2016, per
11 estinguere il debito già scaduto di nei confronti della controllante CP_1 [...]
CP_
nella cui totale disponibilità è stata poi posta la newco Con detto Pt_1 conferimento sono stati invero “trasferiti” da un lato tutti gli immobili, ma anche i debiti bancari oltre al debito da finanziamento infruttifero per € 2,5 milioni con la controllante CP_3
Il motivo è infondato.
Non risulta né la doverosità dell'atto di conferimento né l'esistenza di un debito scaduto verso il socio er € 2.500.000, poi trasferito a CP_3 Pt_1
Non è in alcun modo provato che sia stata costretta a porre in essere CP_1
l'atto di conferimento immobiliare per pagare il debito scaduto nei confronti della controllante non potendo essere utile a tal fine l'argomento speso CP_3 dall'appellante fondato sulla delibera del 4/5/16, dove si dà atto “che, a seguito del conferimento del ramo d'azienda “operativo/produttivo” in PM s.r.l., e della
«impossibilità di ultimare lo scopo sociale portando a compimento delle altre aree di business avviate, non si può sottacere che debba valutarsi
l'accorpamento, seppur indiretto, delle due realtà aventi patrimonio immobiliare in seno ai propri asset, senza modalità operative che, in alcun caso, aggravino la situazione economico patrimoniale…” con l'obiettivo di garantire “un miglioramento funzionale e strutturale che dà efficienza ed economia nei costi di gestione” (v. doc. 2 primo grado . Tale delibera – peraltro, adottata dopo Pt_1 il recesso esercitato nei confronti dell'agente - non rivela affatto che l'atto di conferimento abbia costituito un passaggio necessitato, non risultando alcun rapporto di strumentalità necessaria con il preteso atto dovuto.
Inoltre, manca la prova della esistenza stessa di un debito scaduto, posto che dal bilancio della relativo all'esercizio 2015, approvato dal socio unico CP_1 il 26 aprile 2016 con ampio utile, non risultava alcun debito pregresso CP_3 nei confronti di tale ultima società, tant'è che, alla voce “finanziamenti effettuati
12 da soci della società”, è stato annotato “Non sono stati effettuati finanziamenti dei soci alla società” (v. doc. 12 pag. 31-33). E non è nemmeno CP_2 credibile che il finanziamento soci di € 2.500.000,00 fosse stato erogato tra il 2 ed il 3 maggio 2016, sia in quanto dalla documentazione non risulta tale erogazione e sia in quanto, se così fosse, non poteva certo trattarsi di debito scaduto il giorno successivo all'erogazione, ossia il 4/5/2016, data della delibera sopra menzionata;
in ogni caso, va evidenziata la contraddizione con quanto affermato da e da nelle difese in primo grado, circa il fatto che Pt_1 CP_1
avrebbe messo a disposizione la somma tra il 1997 e il 2015 per CP_3
l'acquisto degli immobili oggetto di conferimento, peraltro, senza alcun riscontro.
Infine, non è emersa nemmeno la necessità dell'operazione, non potendo ricavarsi alcuna cogenza dall'affermazione secondo cui: che Controparte_1 aveva già visto interrotta la propria operatività commerciale ed era dunque destinata a liquidazione (secondo una prospettiva coartata dagli impegni anti- concorrenziali assunti nei confronti del Fondo), non avrebbe avuto risorse proprie capaci di assolvere il proprio debito di 2,5 milioni di Euro, senza il conferimento del ramo d'azienda immobiliare d.d. 31.5.2016 (né sarebbe con ciò riuscita a procedere a liquidazione, come reso necessitato, ex lege, dagli artt.
2485-2486 c.c. a fronte dell'interruzione dell'attività commerciale caratteristica
e fonte della provvista necessaria ad estinguere i debiti aziendali correnti)” (v. pag. 28 atto appello . Pt_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità di quanto sostenuto dal primo giudice circa il sorgere del credito, ricondotto alla data del contratto di agenzia (2/7/12), anziché, alla data di cessazione del rapporto (9/3/16, con effetto
13 dal 10/7/16), con la conseguenza che, essendo il credito sorto dopo l'atto di conferimento, doveva essere provata la dolosa preordinazione, invece, mancante.
Il motivo è infondato.
E' pur vero che le obbligazioni del preponente verso l'agente per il pagamento dell'indennità di fine rapporto (o di altri diritti previsti dalla legge o dal contratto), si traducono in crediti liquidi e determinabili, esigibili alla cessazione del rapporto, in quanto solo in tale momento ne è possibile la misura, tuttavia, sorgono al momento del contratto che ne indica i criteri di quantificazione anche attraverso gli accordi economici collettivi da applicare.
Infatti, l'art. 1751 cc prevede che al momento della cessazione del contratto di agenzia l'agente ha diritto a ricevere dal preponente il pagamento di una indennità di fine rapporto, avente la caratteristica di una maturazione progressiva nel corso del rapporto.
Pertanto, nel caso di specie, il diritto alle indennità di quale CP_2 agente di è sorto con il contratto di agenzia, risalente al 2012, quindi, CP_1 in epoca anteriore all'atto dispositivo del 31/5/2016, come correttamente affermato dal primo giudice. Né può dirsi che il credito sia sorto posteriormente dovendosi prendere a riferimento il recesso, esercitato dal preponente in data
9/3/2016 con effetto al 31/7/2016, in quanto lo scioglimento del contratto opera unicamente come condizione per l'esigibilità del credito e per la misura delle somme maturate a favore dell'agente.
Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della sentenza laddove non CP_1 ha tenuto conto del fatto che l'accertamento della insussistenza del credito determina non solo il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, ma altresì il rigetto nel merito della domanda, con integrale vittoria di spese a vantaggio del debitore.
Il motivo è infondato.
14 In ragione della sufficienza della natura eventuale o litigiosa del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 cc, quest'ultima non è preclusa qualora sia accertata, in maniera non definitiva,
l'inesistenza di esso.
Rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (tra le altre, Cass. 28141/23; 23208/16; 5619/16).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
Con l'appello incidentale, chiede la riforma della sentenza, oltre che CP_1 per i motivi espressi da anche per erroneità della stessa nella parte in Pt_1 cui non è stata riconosciuta la capienza del patrimonio di per poter far CP_1 fronte alle proprie obbligazioni.
L'appello incidentale non è meritevole di accoglimento. ha ceduto, nello stesso periodo in cui ha concluso l'atto dispositivo CP_1 in questione, i suoi rami aziendali a società appositamente costituite. Né può dirsi che tale operazione avesse “come conseguenza anche la nascita, per
l'Agente come per tutti gli altri agenti di di un debitore CP_2 CP_1 solidale al quale ciascuno di tali agenti avrebbe potuto rivolgersi per reclamare il pagamento della indennità di fine rapporto” (pag. 6 comparsa di costituzione in appello), in quanto l'art. 2560 cc presuppone che i creditori risultino tali dalle scritture contabili obbligatorie, laddove non era incluso. CP_2
15 Inoltre, la asserita capienza patrimoniale di è contraddetta dalla CP_1 affermazione secondo cui detta società è stata costretta a ricorrere ad un finanziamento infruttifero di € 2.500.000,00 della controllante a cui CP_3 aveva dovuto cedere un ramo d'azienda con una cospicua parte di immobili nonché dalla sua messa in liquidazione.
Infine, va osservato che pur sostenendo di essere nella condizione di CP_1 provvedere al soddisfacimento dei propri creditori, non ha provato in alcun modo l'esistenza di un patrimonio complessivo sufficiente a soddisfare il credito che ha legittimato l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di non CP_2 potendo a tal fine essere utile lo stralcio del libro giornale dimesso o le prove testimoniali aventi ad oggetto circostanze relative ai pagamenti eseguiti. Del resto, come già evidenziato, per la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con onere del debitore di provare l'assenza di tale rischio, dimostrando un patrimonio residuo sufficiente (tra le più recenti, v. Cass. 10298/25).
In considerazione dei rilievi svolti, l'appello incidentale, come quello principale, deve esser rigettato con la conferma integrale della sentenza n. 1189 emessa il
21/6/2022 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di e di in Pt_1 CP_1 solido fra loro, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile- media complessità) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
16 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
1189 emessa il 21/6/2022 dal Tribunale di Padova;
2. condanna e di in solido fra loro, alla rifusione a Pt_1 CP_1 favore di delle spese processuali del presente giudizio, CP_2 liquidate in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e di Pt_1 CP_1
Venezia, 28/10/25
Il Presidente
CA LL
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 185/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. CA LL Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 31/01/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 prof. Marco De Cristofaro, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa in giudizio dall'avv. Andrea Milani, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello con appello incidentale;
appellato e appellante incidentale contro
1 (C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio CP_2 P.IVA_3 dall'avv. Francesca Fano, dall'avv. Gennaro Tedesco e dall'avv. Marco Oliva, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di citazione 24/1/20; appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1189 emessa il 21/6/2022 dal
Tribunale di Padova (Giudice dott. Maddalena Saturni).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'appellata sentenza N.
1189/2022, resa inter partes dal Tribunale di Padova nel giudizio rubricato R.G.
1065/2020 e pubblicata il 22.6.2022:
In via principale di merito: rigettare la revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni CP_2 esposte in narrativa, ed in particolare in ragione della radicale assenza nel caso concreto degli imprescindibili requisiti dell'eventus damni e della scientia damni, ed eventualmente anche in ragione della radicale assenza del credito;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, anche in caso di cessazione della materia del contendere sull'azione revocatoria per soccombenza nel merito di nella parallela causa di CP_2 merito sul credito, odiernamente pendente innanzi alla S.C.
In via istruttoria: si ribadisce la richiesta – già avanzata in prime cure sin dalla 2^ memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. – di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione della prova per testi richiesta ex adverso: con i testi Dr. Tes_1
; Sig.ra .
[...] Parte_2
2 Per : Controparte_1
Piaccia all'intestata Ecc.ma Corte d'Appello accogliere le seguenti conclusioni in riforma integrale della sentenza n. 1189/2022 emessa dal Tribunale di Padova nel giudizio R.G. 1065/2020 e pubblicata il 22.06.1972:
NEL MERITO: sia rigettata la revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da CP_2 perché infondata in fatto e in diritto in accoglimento ai motivi di appello
[...] svolti dalla convenuta motivi ai quali in toto si aderisce. Parte_1
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: sia rigettata la revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da perché infondata in CP_2 fatto e in diritto in ragione dell'inesistenza, nel caso de quo, del requisito dell'eventus damni essendo stata dimostrata la capienza del patrimonio della disponente a far fronte alle sue obbligazioni.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado anche nel caso in cui dovesse intervenire l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia ragione creditoria in capo a , per effetto del rigetto CP_2 del ricorso per cassazione proposto da quest'ultima avverso la sentenza di
Codesta Ecc.ma Corte d'Appello n. 459/2021, del 26.2.2021 – che ha escluso l'esistenza delle condizioni per l'insorgere dell'indennità ex art. 1751, co. 1, a vantaggio della medesima –, e dunque del giudicato che CP_2 conseguentemente si formerebbe su tale statuizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si riportano le conclusioni istruttorie non ammesse durante il primo grado:
1) vero che controllante di tra il 2 ed il 3 maggio CP_3 Controparte_1
2016, a titolo di finanziamento soci infruttifero, versava nelle casse di quest'ultima, l'importo di € 2.500.000,00?
3 2) vero che i documenti che Le vengono mostrati (documenti n. 13 e 14 allegati a questa memoria) sono i libri-giornale di contenenti i movimenti Controparte_1 dare-avere della medesima durante i mesi di maggio e giugno 2016?
3) vero che durante il 2016 fece fronte a pagamenti per Controparte_1
3.000.000,00 di euro nei confronti della società Irlandese H&V Worldwide Ltd, titolare del marchio “Philippe Model” del quale era licenziataria? CP_1
4) vero che durante il 2016 sostenne costi di 2.000.000,00 di euro Controparte_1 per dare esecuzione a pagamenti di provvigioni a beneficio degli agenti malgrado non fosse più titolare del marchio “Philippe Model”?
5) vero che, durante il 2016, ha incassato l'importo di 10 milioni Controparte_1 di euro dai propri clienti quali altrettanti corrispettivi delle vendite di calzature relative alle ultime stagioni che la stessa aveva operato con il marchio “Philippe
Model”;
6) vero che il fondo 21 Invest S.p.A. subordinò l'acquisto del ramo di azienda di deputato alla commercializzazione dei prodotti a marchio Controparte_1
“Philippe Model” alla messa in liquidazione della stessa entro la Controparte_1 fine del 2016;
7) vero che il conferimento del compendio immobiliare di nella Controparte_1 neo-costituita fu deciso in seno alla controllante per rendere Pt_1 CP_3 possibile la liquidazione di Controparte_1
Si indicano a testi, su tutti i capitoli, i sigg.
- , quale responsabile amministrativa di Parte_2 CP_3
- oggi impiegata presso PM S.r.l.; Testimone_2
- Dott. con Studio in Padova, Via Duprè n. 1.. Testimone_1
Per : CP_2
Voglia la Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con le declaratorie necessarie e conseguenziali
4 NEL MERITO, rigettare, con ogni opportuna motivazione e statuizione, il gravame proposto da con l'atto di appello in data 23 gennaio 2023, Parte_1 nonché l'appello incidentale formulato da con Controparte_1 comparsa in data 28 settembre 2023, confermando per l'effetto la sentenza del
Tribunale di Padova n. 1189/2022 depositata il 22 giugno 2022, rigettando ogni altra domanda formulata con i sopraindicati atti di
contro
-parte.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della e per testi. Parte_1
1) Vero che dal mese di dicembre 2015 la ha comunicato ai propri Controparte_1 agenti, sia italiani che stranieri, il recesso dai contratti con gli stessi intercorrenti.
2) Vero che l'operazione di costituzione della con il conte-stuale Parte_1 conferimento nella stessa del patrimonio immobiliare della è stata Controparte_1 elaborata e predisposta da professionisti indi-pendenti all'interno di S.I.P.A. –
Studio Interprofessionale Profes-sionisti Associati – Consulenti di Impresa con sede in Padova, Via Duprè n. 1.
3) Vero che il Dr. , dal 2013 al 2018 sindaco della Testimone_1 Controparte_1 ha partecipato dall'1 gennaio 2010 allo Studio S.I.P.A. S.r.l. in qualità di professionista indipendente.
4) Vero che la Dr.ssa dottore commercialista iscritta al relativo Testimone_3 albo professionale di Padova, ha svolto presso la S.I.P.A. S.r.l. il periodo di praticantato e, dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale, dal 2015 collabora con la predetta società.
5) Vero che la Dr.ssa ha partecipato alla predisposi-zione e alla Testimone_3 elaborazione del progetto concernente il conferimento del patrimonio immobiliare della nella Controparte_1 Parte_1
Si indicano a testi:
- sul capitolo 1; Testimone_4
5 - sul capitolo 1; Testimone_5
- sul capitolo 1; Tes_6
- Dr. ; Testimone_1
- legale rappresentante S.I.P.A. S.r.l. (studio interprofessionale Professioni-sti
Associati) Consulenti di Impresa sui capitoli 2, 3, 4 e 5;
- Dr. sui capitoli 3, 4 e 5. Testimone_7
Con condanna delle controparti al rimborso delle spese ed al paga-mento del compenso professionale per l'attività svolta, da determinare con riferimento ai parametri di legge vigenti anche per il presente grado del giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 4/2/20, , quale creditrice di CP_2
in forza della sentenza n. 2543/19 del Tribunale di Controparte_1
Venezia, conveniva in giudizio la debitrice e al fine di sentire dichiarare Pt_1
l'inefficacia ex art. 2901 cc dell'atto di conferimento di ramo d'azienda immobiliare concluso il 31/5/2016 da a favore della new-co CP_1 Pt_1 interamente partecipata dalla cedente.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per Controparte_1 mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc.
Si costituiva chiedendo a sua volta il rigetto della domanda. Pt_1
Con sentenza n.1189 del 21/6/22, il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, dichiarata l'inefficacia dell'atto in questione, condannava le convenute, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Pt_1 CP_2 costituitasi, resisteva al gravame. Si costituiva, altresì, chiedendo CP_1
l'accoglimento del gravame e proponendo a sua volta appello incidentale.
6 All'udienza del 9/9/25, udienza fissata in modalità scritta, le parti, precisate le conclusioni come sopra trascritte e depositate le rispettive difese, chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione, per cui la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Quali antefatti, va rilevato che , società di diritto svizzero, ha CP_2 agito ex art. 2901 cc, affermando di essere creditrice della per avere CP_1 svolto a suo favore l'attività di agente in forza di un contratto di agenzia, stipulato nel 2012 e cessato a seguito di recesso comunicato dalla preponente con lettera del 9/3/16, con effetto dal 31/7/16, maturando l'indennità di cessazione del rapporto, accertata in € 364.319,28 dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2543 del 25/11/2019, riformata in appello con la sentenza della Corte
n.459/21, impugnata in Cassazione con giudizio tuttora pendente.
L'azione revocatoria di ha ad oggetto l'atto concluso in data 31/5/2016, CP_2 con il quale la aveva conferito a new-co costituita e Controparte_1 Pt_1 partecipata al 100% dalla conferitaria, il proprio ramo d'azienda riguardante l'attività di gestione immobiliare e comprendente la piena ed esclusiva proprietà di una serie di immobili (otto posti auto coperti facenti parte del complesso edilizio ad uso residenziale – direzionale siti in Milano, Via Archimede;
un negozio al piano terra dello stabile sito in Vigonovo, Via Leonardo da Vinci n. 1; intero fabbricato bifamiliare sito in Vigonovo, Via Garibaldi n. 16/18; un capannone ad uso artigianale/industriale sito in Vigonovo, Viale Serenissima;
una unità immobiliare sita in Padova, Via Antonio Ceron n. 1), dopo aver costituito altra società in data 27/4/2016, la P.M. srl alla quale aveva conferito il ramo d'azienda per la produzione e commercializzazione di calzature ed accessori a marchio Philippe Model. In data 7/6/16, titolare dell'intera CP_1
7 partecipazione in aveva poi ceduto la propria partecipazione sociale a Pt_1
per l'importo di €. 50.000,00. Controparte_4
Nel regolare contraddittorio tra le parti, con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc in quanto:
- circa la sussistenza del credito di verso non era requisito CP_2 CP_1 essenziale la conclusione del giudizio, ancora pendente in cassazione, volto al relativo accertamento, per cui era sufficiente che si trattasse di credito litigioso per fondare l'aspettativa di soddisfacimento della con riferimento CP_2 all'indennità di cessazione del rapporto di agente;
- circa l'atto di disposizione del 31/5/2016, questo era senz'altro posteriore al sorgere del credito, da ricollegarsi al contratto di agenzia, stipulato in data
2/7/12;
- circa l'eventus damni, il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore derivava dal fatto che erano stati trasferiti, in contestualità, tutti i beni immobili della debitrice alla new-co Mive srl, lasciando privo di tutela il creditore;
- circa la scientia damni, la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio alle ragioni creditorie derivava dal carattere oneroso del conferimento di beni immobili in una società a responsabilità limitata, in base al quale il conferente acquisiva una quota di partecipazione quale controprestazione del trasferimento della proprietà dei beni
(Cass. 4863/2021; 4351/1997). In ogni caso, il pregiudizio denunciato poteva consistere anche nel compimento di un atto che rendeva più incerta e più difficile la soddisfazione del credito con onere del debitore di dimostrare che in concreto alcun pregiudizio si era verificato;
8 - circa il terzo ai fini dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 cc era Pt_1 sufficiente la generica consapevolezza di un pregiudizio alle ragioni del creditore e, nella specie, era socia unica al 100% di cui aveva Controparte_1 Pt_1 trasferito tutti i suoi immobili, ancorché in un programma di destrutturazione aziendale concordato con la controllante CP_5
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, dell'atto di conferimento di ramo d'azienda con il quale la aveva trasferito la gestione e la piena proprietà di tutti i propri beni CP_1 immobili alla società in data 31/5/16, n. 116 rep. notaio Pt_1 Persona_1
ha, quindi, liquidato le spese del giudizio secondo la soccombenza.
[...] ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti Pt_1 motivi:
1) insussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni;
2) omessa pronuncia sulla configurazione dell'atto di conferimento come atto dovuto;
3) erronea qualificazione del credito come anteriore all'atto di conferimento;
4) mancata considerazione del possibile passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'inesistenza del credito.
, a sua volta, ha proposto appello incidentale Controparte_1 lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato che ci fosse capienza del patrimonio di per poter far fronte alle proprie obbligazioni, CP_1 nonostante la relativa prova.
***
Con il primo motivo di appello principale, sostiene l'erroneità della Pt_1 sentenza per avere il primo giudice ravvisato la sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni, per il fatto che, con l'atto di conferimento di ramo
9 d'azienda, considerato a titolo oneroso, erano stati trasferiti tutti i beni immobili alla società con sicura compromissione delle ragioni creditorie. Pt_1
Secondo l'appellante, invece, andava considerato che l'atto di conferimento del ramo di azienda immobiliare 31/5/2016 concluso dalla aveva CP_1 rappresentato un atto dovuto nell'ambito di una complessa operazione aziendale ed era del tutto neutro rispetto ad eventuali creditori, essendo l'unico mezzo per estinguere debiti scaduti nei confronti di un terzo, il socio unico ed CP_3 essendo stato conferito l'intero patrimonio immobiliare nella newco le Pt_1 cui quote rimanevano per il 100% nella titolarità e nel controllo della conferente senza alcun pregiudizio per i creditori data la mancanza di qualsiasi CP_1 alterazione del patrimonio della Solo il successivo trasferimento delle CP_1 quote a poteva creare pregiudizio alla garanzia patrimoniale, ma tale CP_5 atto non era stato oggetto di revocatoria.
Il motivo non può essere accolto.
In generale, va osservato che condizione essenziale, per la tutela del creditore in sede di revocatoria, è il pregiudizio alle ragioni creditorie, ravvisabile, non attraverso un danno concreto ed effettivo, ma attraverso un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (fra le ultime, Cass. 10298/25). Ai fini dell'esclusione dell'eventus damni, dunque, non rileva una pretesa equipollenza della valorizzazione economica del bene oggetto della disposizione patrimoniale, dovendosi ritenere sufficiente, per il pregiudizio alle ragioni creditorie, che l'atto dispositivo determini anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo in rapporto all'interesse
10 del creditore con intatta conservazione della responsabilità patrimoniale del disponente.
Pertanto, quando il debitore si spoglia del proprio bene, le iniziali garanzie rilasciate, e previamente valutate dal creditore, mutano ed inevitabilmente intaccano la originaria garanzia patrimoniale generica, rendendo più difficoltoso il soddisfacimento del credito.
E non può essere seriamente messo in dubbio che, nel caso di specie, tale mutamento della consistenza patrimoniale del debitore si sia verificato, posto che la cessione del ramo di azienda, comprensivo di una pluralità di immobili (5 unità immobiliari facenti parte del condominio sito in Comune di Milano, via
Archimede 10; 8 posti auto coperti facenti parte del complesso residenziale sito in Milano, via Archimede;
un negozio sito in Vigonovo, via Da Vinci;
un fabbricato bifamiliare sito in Comune di Vigonovo, via Garibaldi;
un capannone ad uso artigianale sito in Comune di Vigonovo, via Serenissima;
una unità immobiliare sita in Padova, via Ceron) è avvenuto, a titolo oneroso, per un corrispettivo consistito nella acquisizione, da parte di della totalità CP_1 delle quote di partecipazione della società cessionaria ( , quote che, Pt_1 pochi giorni dopo l'atto dispositivo, sono state vendute dalla debitrice a
[...]
per € 50.000,00, rendendo evidente la sproporzione fra le CP_4 prestazioni.
Né può dirsi che si sia trattato di un atto “neutro” per il fatto che il 100% delle quote apparteneva alla medesima conferente con il controllo totalitario CP_1 del capitale e dei beni, posto che la dismissione verso terzi delle stesse quote è facilmente avvenuto pochi giorni dopo il conferimento stesso.
Ne consegue il rigetto del motivo in esame.
Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole della omessa pronuncia sulla eccepita natura di atto dovuto del conferimento del 31/5/2016, per
11 estinguere il debito già scaduto di nei confronti della controllante CP_1 [...]
CP_
nella cui totale disponibilità è stata poi posta la newco Con detto Pt_1 conferimento sono stati invero “trasferiti” da un lato tutti gli immobili, ma anche i debiti bancari oltre al debito da finanziamento infruttifero per € 2,5 milioni con la controllante CP_3
Il motivo è infondato.
Non risulta né la doverosità dell'atto di conferimento né l'esistenza di un debito scaduto verso il socio er € 2.500.000, poi trasferito a CP_3 Pt_1
Non è in alcun modo provato che sia stata costretta a porre in essere CP_1
l'atto di conferimento immobiliare per pagare il debito scaduto nei confronti della controllante non potendo essere utile a tal fine l'argomento speso CP_3 dall'appellante fondato sulla delibera del 4/5/16, dove si dà atto “che, a seguito del conferimento del ramo d'azienda “operativo/produttivo” in PM s.r.l., e della
«impossibilità di ultimare lo scopo sociale portando a compimento delle altre aree di business avviate, non si può sottacere che debba valutarsi
l'accorpamento, seppur indiretto, delle due realtà aventi patrimonio immobiliare in seno ai propri asset, senza modalità operative che, in alcun caso, aggravino la situazione economico patrimoniale…” con l'obiettivo di garantire “un miglioramento funzionale e strutturale che dà efficienza ed economia nei costi di gestione” (v. doc. 2 primo grado . Tale delibera – peraltro, adottata dopo Pt_1 il recesso esercitato nei confronti dell'agente - non rivela affatto che l'atto di conferimento abbia costituito un passaggio necessitato, non risultando alcun rapporto di strumentalità necessaria con il preteso atto dovuto.
Inoltre, manca la prova della esistenza stessa di un debito scaduto, posto che dal bilancio della relativo all'esercizio 2015, approvato dal socio unico CP_1 il 26 aprile 2016 con ampio utile, non risultava alcun debito pregresso CP_3 nei confronti di tale ultima società, tant'è che, alla voce “finanziamenti effettuati
12 da soci della società”, è stato annotato “Non sono stati effettuati finanziamenti dei soci alla società” (v. doc. 12 pag. 31-33). E non è nemmeno CP_2 credibile che il finanziamento soci di € 2.500.000,00 fosse stato erogato tra il 2 ed il 3 maggio 2016, sia in quanto dalla documentazione non risulta tale erogazione e sia in quanto, se così fosse, non poteva certo trattarsi di debito scaduto il giorno successivo all'erogazione, ossia il 4/5/2016, data della delibera sopra menzionata;
in ogni caso, va evidenziata la contraddizione con quanto affermato da e da nelle difese in primo grado, circa il fatto che Pt_1 CP_1
avrebbe messo a disposizione la somma tra il 1997 e il 2015 per CP_3
l'acquisto degli immobili oggetto di conferimento, peraltro, senza alcun riscontro.
Infine, non è emersa nemmeno la necessità dell'operazione, non potendo ricavarsi alcuna cogenza dall'affermazione secondo cui: che Controparte_1 aveva già visto interrotta la propria operatività commerciale ed era dunque destinata a liquidazione (secondo una prospettiva coartata dagli impegni anti- concorrenziali assunti nei confronti del Fondo), non avrebbe avuto risorse proprie capaci di assolvere il proprio debito di 2,5 milioni di Euro, senza il conferimento del ramo d'azienda immobiliare d.d. 31.5.2016 (né sarebbe con ciò riuscita a procedere a liquidazione, come reso necessitato, ex lege, dagli artt.
2485-2486 c.c. a fronte dell'interruzione dell'attività commerciale caratteristica
e fonte della provvista necessaria ad estinguere i debiti aziendali correnti)” (v. pag. 28 atto appello . Pt_1
Ne consegue il rigetto della doglianza.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità di quanto sostenuto dal primo giudice circa il sorgere del credito, ricondotto alla data del contratto di agenzia (2/7/12), anziché, alla data di cessazione del rapporto (9/3/16, con effetto
13 dal 10/7/16), con la conseguenza che, essendo il credito sorto dopo l'atto di conferimento, doveva essere provata la dolosa preordinazione, invece, mancante.
Il motivo è infondato.
E' pur vero che le obbligazioni del preponente verso l'agente per il pagamento dell'indennità di fine rapporto (o di altri diritti previsti dalla legge o dal contratto), si traducono in crediti liquidi e determinabili, esigibili alla cessazione del rapporto, in quanto solo in tale momento ne è possibile la misura, tuttavia, sorgono al momento del contratto che ne indica i criteri di quantificazione anche attraverso gli accordi economici collettivi da applicare.
Infatti, l'art. 1751 cc prevede che al momento della cessazione del contratto di agenzia l'agente ha diritto a ricevere dal preponente il pagamento di una indennità di fine rapporto, avente la caratteristica di una maturazione progressiva nel corso del rapporto.
Pertanto, nel caso di specie, il diritto alle indennità di quale CP_2 agente di è sorto con il contratto di agenzia, risalente al 2012, quindi, CP_1 in epoca anteriore all'atto dispositivo del 31/5/2016, come correttamente affermato dal primo giudice. Né può dirsi che il credito sia sorto posteriormente dovendosi prendere a riferimento il recesso, esercitato dal preponente in data
9/3/2016 con effetto al 31/7/2016, in quanto lo scioglimento del contratto opera unicamente come condizione per l'esigibilità del credito e per la misura delle somme maturate a favore dell'agente.
Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della sentenza laddove non CP_1 ha tenuto conto del fatto che l'accertamento della insussistenza del credito determina non solo il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, ma altresì il rigetto nel merito della domanda, con integrale vittoria di spese a vantaggio del debitore.
Il motivo è infondato.
14 In ragione della sufficienza della natura eventuale o litigiosa del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 cc, quest'ultima non è preclusa qualora sia accertata, in maniera non definitiva,
l'inesistenza di esso.
Rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (tra le altre, Cass. 28141/23; 23208/16; 5619/16).
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
Con l'appello incidentale, chiede la riforma della sentenza, oltre che CP_1 per i motivi espressi da anche per erroneità della stessa nella parte in Pt_1 cui non è stata riconosciuta la capienza del patrimonio di per poter far CP_1 fronte alle proprie obbligazioni.
L'appello incidentale non è meritevole di accoglimento. ha ceduto, nello stesso periodo in cui ha concluso l'atto dispositivo CP_1 in questione, i suoi rami aziendali a società appositamente costituite. Né può dirsi che tale operazione avesse “come conseguenza anche la nascita, per
l'Agente come per tutti gli altri agenti di di un debitore CP_2 CP_1 solidale al quale ciascuno di tali agenti avrebbe potuto rivolgersi per reclamare il pagamento della indennità di fine rapporto” (pag. 6 comparsa di costituzione in appello), in quanto l'art. 2560 cc presuppone che i creditori risultino tali dalle scritture contabili obbligatorie, laddove non era incluso. CP_2
15 Inoltre, la asserita capienza patrimoniale di è contraddetta dalla CP_1 affermazione secondo cui detta società è stata costretta a ricorrere ad un finanziamento infruttifero di € 2.500.000,00 della controllante a cui CP_3 aveva dovuto cedere un ramo d'azienda con una cospicua parte di immobili nonché dalla sua messa in liquidazione.
Infine, va osservato che pur sostenendo di essere nella condizione di CP_1 provvedere al soddisfacimento dei propri creditori, non ha provato in alcun modo l'esistenza di un patrimonio complessivo sufficiente a soddisfare il credito che ha legittimato l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di non CP_2 potendo a tal fine essere utile lo stralcio del libro giornale dimesso o le prove testimoniali aventi ad oggetto circostanze relative ai pagamenti eseguiti. Del resto, come già evidenziato, per la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con onere del debitore di provare l'assenza di tale rischio, dimostrando un patrimonio residuo sufficiente (tra le più recenti, v. Cass. 10298/25).
In considerazione dei rilievi svolti, l'appello incidentale, come quello principale, deve esser rigettato con la conferma integrale della sentenza n. 1189 emessa il
21/6/2022 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di e di in Pt_1 CP_1 solido fra loro, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile- media complessità) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
16 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
1189 emessa il 21/6/2022 dal Tribunale di Padova;
2. condanna e di in solido fra loro, alla rifusione a Pt_1 CP_1 favore di delle spese processuali del presente giudizio, CP_2 liquidate in € 8.470,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e di Pt_1 CP_1
Venezia, 28/10/25
Il Presidente
CA LL
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