Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1245/2023 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza dell'11.2.2025, promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti David Maria Marino e Leila
Bianchi per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado, Appellante
Contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Di Blasio per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellata
(Cod. Fisc. , in proprio e Controparte_2 CodiceFiscale_1
nella qualità di legale rappresentante della (Cod. Controparte_3
Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Prota per procura P.IVA_3
in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellato – appellante incidentale
Controparte_4
- (Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_4
1
E nei confronti di
(Cod. Fisc. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Amalia Schiazza per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta,
Appellata
Oggetto: Appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n.1578/2023 del
23.11.2023.
Conclusioni dell'appellante principale: “Nel merito: − accertare l'inoperatività della copertura assicurativa in accoglimento del primo ovvero, in subordine, del secondo motivo di appello per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, (a) riformare Part la Sentenza e rigettare la domanda di manleva nei confronti di nonché (b) condannare e/o il dott. alla restituzione dell'importo di Euro CP_1 CP_2
181.150,05, oltre interessi dalla data del pagamento (14 marzo 2024) a quella della restituzione;
− con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e cpa.”.
Conclusioni dell'appellata “ : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1 L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così statuire nel merito: Rigettare integralmente l'appello principale e incidentale, proposti, rispettivamente, da e da , in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità di legale rappresentante di in quanto Controparte_3 inammissibili e comunque manifestamente infondati in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze professionali avvocato, comprensive di rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge, per il presente grado di giudizio, valorizzando nella liquidazione anche i due sub-procedimenti cautelari aperti su impulso delle precitate controparti e definiti, entrambi, con Ordinanze di rigetto dall'adita Corte d'Appello.”.
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale : Voglia la Controparte_2 Corte d'Appello adita, Nel merito, In via principale - Rigettare l'appello proposto da - Accogliere l'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_3 e dal Dott. e, per l'effetto, riformare la sentenza Parte_2 impugnata. In via subordinata - Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, confermare la condanna di e condannare, in solido, Parte_1
a manlevare e tenere indenne il Dott. Controparte_4 Parte_2
dalle pretese risarcitorie di Con vittoria di spese e onorari
[...] Controparte_1 del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4 d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria anche ai sensi dell'art. 279 c.p.c., così
2 giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della
Polizza per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo Con grado con rigetto di tutte le domande svolte contro in questo giudizio;
nel merito, in via subordinata: nella duplice denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del dott. agr. e di ritenuta CP_2 Con operatività della Polizza, contenere la condanna di entro tutti i termini e le condizioni di Polizza, inclusi franchigia e massimale;
in ogni caso: competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_5 d'Appello adita confermare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1578/2023 nella quale dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti di e Controparte_5 condanna la (attrice in primo grado) al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore della stessa in euro 10.000,00, oltre spese Controparte_5 generali al 15%, iva e cassa come per legge. Sulle spese del presente giudizio, cui la società deducente ha dovuto necessariamente partecipare anche al fine di difendersi da eventuali appelli incidentali che le altre parti appellate avrebbero potuto depositare, ci si rimette al prudente apprezzamento della Corte d'Appello adita.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1578/2023 del 23.11.2023, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla TÀ
nei confronti di , in proprio e quale legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante della TÀ “ – il quale ha chiamato in causa le Controparte_3
Compagnie di Assicurazione e -, Parte_1 Controparte_4
per cui ha condannato i predetti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 280.096,00. Il medesimo Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda nei confronti della TÀ
[...]
e, in accoglimento della domanda di manleva, ha condannato la Controparte_5
TÀ a tenere indenne in proprio dagli Parte_1 Controparte_2
oneri derivanti derivanti della esecuzione della sentenza relativamente al rapporto con l'attrice, secondo la quota del 50%, al netto della franchigia e nei limiti del massimale. Il Tribunale di Pescara ha poi rigettato la domanda di chiamata in causa nei confronti della TÀ “ Controparte_4
-”, condannando i convenuti e
[...] Controparte_2 [...]
in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese Controparte_3
processuali, nonché l'attrice al pagamento delle medesime spese in favore della
, condannando poi la ” al Controparte_5 Parte_1
3 pagamento delle predette spese processuali in favore di , Controparte_2
condannato infine al pagamento delle spese processuali in favore della TÀ “
[...]
. Controparte_4
La TÀ , in persona del legale rappresentante, all'esito del Controparte_1 procedimento ai sensi dell'art. 696 c.p.c., ha convenuto in giudizio la TÀ
e , in proprio e quale legale Controparte_5 Controparte_2 rappresentante della TÀ “ , per l'accertamento della loro Controparte_3
responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. in ordine all'evento dannoso costituito dal fallimento delle coltivazioni di piante officinali, con la risoluzione, per inadempimento dei predetti, dei contratti di appalto e di quelli sottesi agli stessi, stipulati tra le parti. L'attrice ha quindi chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i conseguenti danni, determinati in complessivi € 311.820,31.
Il contratto stipulato tra tali parti aveva ad oggetto la definizione del progetto esecutivo con redazione in itinere del business plan (piano aziendale) di dettaglio;
l'avviamento delle attività propedeutiche alla coltivazione in pieno campo e tecniche agronomiche di lavorazione e concimazione di fondo;
la presa di contatto con i fornitori di materiali tecnici, progettazione impianto di irrigazione, scelta ed ordine delle piante per il trapianto, ordine dei bulbi per la semina dello zafferano e definizione delle coltivazioni in base al prodotto finale da vendere;
lo studio e definizione della strumentazione del laboratorio e per le fasi di distillazione ed essicazione oltre che dei prodotti macerati;
lo studio e la definizione delle strategie di marketing per la vendita del prodotto, oltre che acquisizione dei primi contatti commerciali per la vendita;
oltre ad altre prestazioni eventuali.
La TÀ attrice, per la coltivazione delle piante officinali, ha stipulato un primo contratto con la in persona del Dott. Controparte_3 Parte_2
per la valutazione inziale e di fattibilità dell'investimento finanziario e a seguito del report consistente in un piano aziendale preliminare, è stata costituita la società
che ha stipulato un nuovo contratto con la , Controparte_1 Controparte_3
sempre in persona del Dott. , per la realizzazione del progetto Parte_3
esecutivo relativo alla coltivazione delle piante officinali e alla loro trasformazione
4 per la vendita diretta e presso punti di vendita oltre che il percorso di e-commerce, come prospettato nel piano aziendale.
Quindi, su indicazione del , la “ ha sottoscritto un contratto CP_2 Controparte_1
con il vivaio per la fornitura delle Controparte_6 piantine da mettere a dimora e poi un contratto con la “ per Controparte_5 la fornitura e realizzazione dell'impianto irriguo e all'acquisto dei macchinari per il trapianto e la raccolta nonché della strumentazione di laboratorio per la trasformazione del prodotto una volta raccolto.
La messa a dimora delle piantine mediante la trapiantatrice acquistata e l'utilizzo dell'impianto di irrigazione per fornire acqua alle piantine messe a dimora non hanno dato tuttavia i risultati sperati.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando le domande dell'attrice: il convenuto ha chiesto la chiamata in garanzia delle compagnie Controparte_2 assicuratrici per la responsabilità professionale “ ” e Parte_1 CP_4
.
[...]
Il Tribunale di Pescara ha in primo luogo escluso la responsabilità della Pt_1
per effetto del giudicato relativo al decreto ingiuntivo Controparte_5
dalla stessa chiesto ed ottenuto nei confronti dell'attrice per il pagamento del compenso relativo alla propria prestazione.
Il medesimo Tribunale, poi, qualificata la responsabilità dedotta in giudizio responsabilità come diretta in ordine all'agronomo , che ha agito CP_2 materialmente, e ai sensi dell'art. 2049 c.c. riguardo alla “ , Controparte_3
individuata anche quale responsabile contrattuale, ha rilevato molteplici profili di responsabilità nei confronti di tali convenuti, alla luce della c.t.u. espletata nel procedimento cautelare e integralmente condivisa.
Il predetto Tribunale ha infatti rilevato la carenza del progetto esecutivo e del business plan di dettaglio previsto nel contratto stipulato dall'attrice con la
, nonché la carenza del progetto esecutivo relativamente Controparte_3 all'impianto di irrigazione, sebbene nel piano aziendale redatto dalla predetta
TÀ sia indicato che sia il sito di Catignano che quello di Penne non hanno fonti idriche disponibili.
5 Inoltre dalla c.t.u. sono emerse alcune carenze dell'impianto di irrigazione, con riguardo alle tempistiche, all'interramento delle ali gocciolanti eseguito con terreno bagnato;
all'omessa adozione di alcuni specifici accorgimenti tecnici.
La genericità del piano aziendale, ad avviso del C.T.U., non ha consentito di valutare le scelte agronomiche da adottare in funzione non solo delle caratteristiche pedoclimatiche, ma anche dell'investimento e del ritorno economico aziendale e pertanto la presenza di un Piano aziendale esecutivo con un business plan di dettaglio fosse fondamentale.
Un'altra criticità rilevata dal C.T.U. ha riguardato la scelta del sesto di impianto proposto e adottato a minore densità rispetto a quello che normalmente è utilizzato per le essenze officinali messe a dimora, che hanno necessità di acqua al momento del trapianto per favorirne l'attecchimento e stimolare il ricaccio dopo la raccolta e necessitano di apporto di sostanza organica al terreno per una migliore qualità e resa dei principi attivi contenuti nelle piante. Poi, la trapiantatrice a tazze utilizzata, nonostante alcune modifiche apportate, ha avuto difficoltà nel trapiantare le piantine, tanto da costringere l'attrice ad eseguire il trapianto manuale. Le cause del cattivo funzionamento di questa attrezzatura sono state attribuite dal C.T.U. a varie cause quali le piantine con pane di terra più piccole di quelle normalmente impiegate per il trapianto con questo tipo di macchina e l'eccessiva zollosità sulla linea di trapianto.
Inoltre, dalla relazione del C.T.U. sono emerse l'inadeguatezza dei mezzi rispetto alla pendenza del terreno e della tipologia specifica dell'impianto di irrigazione.
Infine il medesimo C.T.U. ha rilevato che l'attività di supporto e assistenza fornita dalla TÀ convenuta sia stata caratterizzata da un'eccessiva fretta nella realizzazione dei vari steps.
Da tali considerazioni, risultanti appunto dall'indagine del C.T.U. posta a fondamento della domanda dell'attrice, il Tribunale di Pescara ha dedotto l'evidente l'inadeguatezza e quindi la responsabilità tecnico-professionale della e quindi la negligente ed imperita condotta professionale del Controparte_3
Dott. in ordine alle direttive e scelte agronomiche, Parte_2
tecniche e strumentali, di cui al contratto sopra indicato e al relativo piano aziendale, con la conseguente dimostrazione del loro inadempimento.
6 Quindi, in ordine al danno derivante dal mancato guadagno, il Tribunale ha accolto il riferimento del C.T.U. ai dati di produzione di biomassa calcolando la produzione che l'attrice avrebbe potuto ottenere nel primo anno;
determinando poi, sempre secondo la c.t.u., le spese per ripristinare la coltivazione e per la sistemazione del terreno e trapianto;
nonché le spese della per il Controparte_1
non corretto funzionamento dell'impianto irriguo, le spese degli operai per la messa a dimora manuale delle piante per la non utilizzabilità della trapiantatrice meccanica.
Oltre a tali danni, ammontanti complessivamente a € 147.587,00, il primo Giudice ha anche riconosciuto la somma di euro 125.421,00 corrispondente alla perdita di guadagno anche per l'ulteriore annualità, coincidente con il periodo di necessario accertamento giudiziale dei danni e delle responsabilità, oltre al rimborso dei compensi pagati al Dott. . CP_2
Pertanto, i convenuti e sono stati Controparte_2 Controparte_3
condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 280.096,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ordine alla domanda di manleva proposta dal predetto convenuto nei confronti della ”, chiamata in causa, il Tribunale di Pescara ha respinto Parte_1
l'eccezione di prescrizione formulata dalla citata TÀ ai sensi dell'art. 2952 c.c., rilevando che, secondo l'interpretazione restrittiva di tale norma resa dalla Corte di
Cassazione, la data di conoscenza dell'evento per l'operatività della garanzia corrisponda a quella della notificazione della domanda di risarcimento del danno e in questo caso l'atto di chiamata in causa è stato notificato entro il termine biennale previsto dalla citata norma.
Poi, in ordine all'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1913 c.c. dell'assicurato sulla comunicazione del sinistro all'assicurazione, eccepito dalla predetta
Compagnia di Assicurazione, il Giudice di primo grado ha escluso il carattere doloso di tale inadempimento e quindi la sua irrilevanza per la mancata dimostrazione del pregiudizio derivato dal citato inadempimento. Quindi, applicando la presunzione di corresponsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2055
c.c., il Tribunale di Pescara ha ritenuto la ” tenuta a manlevare Parte_1
per la metà dell'importo complessivamente riconosciuto a Controparte_2
7 titolo risarcitorio, entro il limite del massimale e al netto della relativa franchigia di
Euro 450,00.
Sulla chiamata in causa dell'altra Compagnia di Assicurazione del citato convenuto, “ ”, Controparte_4
il citato Tribunale, rilevata la tipologia “claims made” della polizza, ha accolto l'eccezione della predetta Compagnia sul rifiuto della corresponsione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1892 c.c., non essendole stato correttamente rappresentato dall'Assicurato il rischio da assumere, essendo già pendente il procedimento di accertamento tecnico preventivo alla data di stipulazione del contratto di assicurazione.
La TÀ “ ”, in persona del legale rappresentante, ha proposto Parte_1
l'appello alla sentenza in esame, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
, in Controparte_2 proprio e quale legale rappresentante della , si è Controparte_3
costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la citata sospensione e la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla propria responsabilità, al danno risarcibile e all'applicazione dell'art. 1892 c.c. Le TÀ
, Controparte_1 Controparte_7
-” e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
[...] Controparte_5
si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di L'Aquila ha respinto le richieste di sospensione sopra indicate;
poi la causa è stata assegnata in decisione mediante la trattazione scritta dell'udienza del'11.2.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. L'appellante “ ”, nel primo motivo dell'impugnazione, ha Parte_1 criticato la sentenza di primo grado in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952, 3° comma, c.c., rilevando che tale prescrizione debba decorrere dal momento in cui l'assicurato abbia ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, anche se effettuata stragiudizialmente.
Pertanto, in questo caso la prescrizione sarebbe decorsa dalla ricezione, da parte dell'assicurato, della diffida della TÀ del 20.7.2028 o, Parte_4
8 comunque, dalla conclusione dell'accertamento tecnico preventivo il cui esito è stato sfavorevole per l'assicurato, con la conseguenza del decorso, già alla data della notificazione dell'atto di citazione per la chiamata in causa, del termine previsto dalla citata disposizione.
1.1. Occorre al riguardo considerare i condivisibili principi espressi dalla Corte di
Cassazione in ordine all'interpretazione dell'art. 2952 c.c., secondo cui tale norma deve essere interpretata restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato. Pertanto, il termine di prescrizione previsto dalla medesima norma decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta di risarcimento dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Dunque, ad avviso della Suprema Corte, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che tende semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento
(Cass., 31 gennaio 2019, n. 2971; Cass., 28 novembre 2007, n. 24733).
Alla luce di tali principi si deve dunque escludere la rilevanza del procedimento di istruzione preventiva rispetto al decorso della prescrizione in esame, dovendosi poi osservare che la diffida inviata dalla TÀ “ in data 20.7.2018 Controparte_1 contiene una mera “riserva” di richiesta di risarcimento del danno, per cui non può ritenersi idonea al decorso della citata prescrizione, non corrispondendo ai criteri sopra indicati.
Il motivo dell'appello ora esaminato è dunque infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
2. Nel secondo motivo dell'impugnazione principale è dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado rispetto all'esclusione del dolo dell'assicurato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915 c.c., atteso che tale elemento psicologico non deve necessariamente consistere nella volontà di arrecare danno all'assicuratore, essendo
9 sufficiente la consapevolezza dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore della richiesta di risarcimento del danno e la cosciente volontà di non osservarlo.
2.1. Si deve però rilevare che in questo caso tale volontà non è stata affatto dimostrata né comunque è emersa dagli atti del giudizio né la stessa si può desumere dalla mera presunzione della conoscenza dell'obbligo di denuncia, essendo necessari una serie di elementi indiziari per affermare il carattere “doloso” dell'inadempimento dell'obbligo di avviso (in questo senso, 8 ottobre 2024, n.
26294).
In effetti, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, fondato sulle gravi conseguenze che il riconoscimento del carattere doloso del citato inadempimento comporta, l'individuazione della condotta dolosa deve essere circoscritta a casi limite, in base alla dimostrazione di elementi gravi, precisi e concordanti, evitando di valorizzare dati di fatto – quale può essere l'ampio lasso di tempo, intercorso tra la data del sinistro e il relativo avviso, isolatamente considerato – di per sé di scarso rilievo probatorio. Pertanto, la stessa Corte ha costantemente affermato che in assenza di prova del dolo l'inadempimento degli obblighi di avviso e salvataggio deve presumersi colposo (Cass. Sez. Un., 13 giugno 1980, n. 3749; Cass. 3 marzo 1989, n. 1196).
Quindi anche il secondo motivo dell'appello non è fondato, cosicché
l'impugnazione della “ ” è integralmente infondata. Parte_1
3. Il primo motivo dell'appello incidentale di concerne la Controparte_2
carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia poiché il Giudice di primo grado avrebbe aderito alle conclusioni del C.T.U. senza motivare le ragioni del proprio convincimento, non avendo il medesimo C.T.U. tenuto conto dei rilievi formulati alla sua relazione dal Consulente Tecnico di parte.
3.1. In ordine a tale motivo occorre tuttavia considerare che il Tribunale di Pescara ha espressamente motivato le ragioni della sua adesione alla c.t.u. e quindi l'irrilevanza delle critiche dei convenuti e , Controparte_3 Controparte_2 precisando che le ragioni della “moria delle piantine” siano state individuate dal
Consulente Tecnico di tali parti nelle cattive condizioni del terreno non lavorato correttamente. Tale indicazione è stata ritenuta dal predetto Tribunale conforme alle conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto.
10 Questa considerazione, sulla quale gli appellanti incidentali non hanno formulato alcun specifico rilievo, esclude che il primo Giudice abbia acriticamente recepito le conclusioni del C.T.U., essendo state appunto esaminate le conclusioni del
Consulente di Parte che, come si è detto, non si sono poste in contrasto con quelle del C.T.U.
3.2. Occorre poi rilevare che all'udienza del 23.2.2023 il C.T.U. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo è stato presente, essendo stato convocato dal Tribunale di Pescara per rispondere alle richieste di chiarimenti delle parti, e in tale circostanza gli odierni appellanti incidentali non hanno formulato alcuna richiesta al riguardo cosicché la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.3. Inoltre, in relazione alla nullità della c.t.u. dedotta dai medesimi appellanti incidentali anche in questo grado del giudizio occorre pregiudizialmente rilevare l'inammissibilità di tale eccezione per il difetto del necessario requisito della specificità, atteso che i predetti non hanno indicato le ragioni per cui la risposta del
C.T.U. ecceda i limiti del quesito sottopostogli.
Infine, rispetto alla “eccessiva fretta” che ha caratterizzato l'attività di supporto e assistenza della , evidenziata nella sentenza di primo Controparte_3
grado come ultima criticità rilevata dal C.T.U., occorre considerare che, contrariamente a quanto gli appellanti incidentali hanno affermato, tale valutazione
è correlata ad un elemento obiettivo, cioè il tempo in cui è stato effettuato il trapianto delle piantine. Il Tribunale ha in effetti spiegato che posticipazione di tale attività al mese di settembre avrebbe infatti consentito il migliore assestamento del terreno e il completamento dell'impianto irriguo.
Pertanto la carenza della motivazione deve essere esclusa sotto ogni profilo, con la conseguente infondatezza del motivo dell'appello ora esaminato.
4. La medesima infondatezza concerne il secondo motivo dell'appello incidentale, inerente all'omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, con riguardo al
“Business Plan di dettaglio” e al fatto che il progetto esecutivo per l'impianto di irrigazione non era previsto nel contratto di consulenza e non sarebbe stato di competenza della . Controparte_3
11 4.1. Occorre in merito rilevare che il C.T.U. – le cui conclusioni come si è detto sono state recepite dal Tribunale di Pescara - ha dato atto di avere esaminato il piano aziendale redatto dalla nel quale sono evidenziate la Controparte_3
mancanza di fonti idriche disponibili e quindi la necessità dello scavo di un pozzo e della realizzazione di un impianto di micro-irrigazione a goccia. Pertanto, ad avviso del C.T.U., si sarebbero dovute in primo luogo considerare la quantità di acqua utilizzabile ovvero la portata del pozzo da scavare e la sua adeguatezza per l'irrigazione delle coltivazioni, ma tali valutazioni non sono state affatto allegate dalla , sussistendo soltanto lo schema grafico dell'impianto da Controparte_3 realizzare e il preventivo di spesa della TÀ . Controparte_5
Pertanto il primo Giudice ha correttamente individuato una significativa carenza nell'attività di consulenza svolta dalla . Controparte_3
5. Anche il terzo motivo dell'appello incidentale, relativo alla violazione degli artt.
2236 e 1176 c.c., è infondato, poiché il Giudice di primo grado ha rilevato la responsabilità da inadempimento della anche in ragione della Controparte_3
negligente ed imperita condotta professionale del Dott. Parte_2
con riguardo all'evidente l'inadeguatezza delle direttive e delle scelte agronomiche, tecniche e strumentali rispetto al contratto stipulato con la “ . Controparte_1
In relazione alla diligenza e alla responsabilità prevista dalle citate disposizioni rispetto all'attività professionale è opportuno richiamare il condivisibile principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più la prestazione richiesta sia specialistica e professionale. Pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e ad evitare possibili effetti dannosi
(Cass., 24 giugno 2020, n. 12407; Cass., 2 aprile 2021, n. 9200; Cass, 25 settembre
2012, n. 16254).
6. Il quarto motivo dell'appello incidentale concerne l'erroneità della motivazione in ordine al mancato guadagno: ad avviso degli appellanti, il primo Giudice ha
12 condiviso la determinazione compiuta dal C.T.U. in assenza di dati certi e prove documentali.
6.1. Si deve però osservare che la predetta determinazione è stata effettuata sulla base della produzione che si sarebbe potuta ottenere secondo i criteri della scienza del settore. In particolare, il C.T.U. si è riferito ai dati di produzione di biomassa ed ha calcolato la produzione che la ” avrebbe potuto ottenere nel primo CP_1
anno in base al numero di piantine rapportato alla superficie utilizzabile.
Pertanto, è evidente il carattere obiettivo degli elementi sui quali il calcolo è stato effettuato, dai quali la possibilità di guadagno si desume in maniera attendibile e quindi idonea a dimostrazione l'effettivo pregiudizio del danneggiato (in questo senso, tra le altre, Cass., 2 aprile 2025, n. 8758; Cass., 16 maggio 2013, n.11968).
Pertanto anche questo motivo dell'appello incidentale è infondato.
7. La medesima infondatezza emerge in ordine all'ultimo motivo del citato appello, relativo all'applicazione dell'art. 1892 c.c. da parte del primo Giudice, ritenuta errata poiché è ancora assicurato con la , Controparte_2 Controparte_4
la quale ha prestato il suo consenso alla stipulazione del contratto anche dopo la chiamata in garanzia in questo giudizio.
7.1. Invero, tale circostanza è assolutamente irrilevante, dovendosi confermare che, in relazione alla data della stipulazione del contratto di assicurazione dedotto in giudizio, il rischio derivante dalla controversia promossa dalla TÀ
[...]
doveva senz'altro essere reso noto alla predetta Compagnia. CP_1
8. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello principale e quello incidentale sono integralmente infondati e devono essere respinti, disponendo la condanna della TÀ ”, in ragione della sua soccombenza, al pagamento Parte_1
delle spese di questo grado del giudizio in favore di , Controparte_2 destinatario della domanda dell'appellante; nonché la condanna del predetto, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle predette spese in favore della
TÀ e della ”, destinatarie della Controparte_1 Controparte_4 domanda dell'appellante incidentale. Appare opportuno disporre la compensazione delle citate spese nei confronti della atteso che nei Pt_1 Controparte_5
confronti della stessa la notificazione dell'appello ha assunto la qualifica di una
13 mera litis denuntiatio in mancanza, anche nell'appello incidentale, della domanda di riforma della sentenza nei confronti di tale TÀ.
La predette spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd. come in dispositivo.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla TÀ “ ”, nei confronti delle Parte_1
TÀ , , Controparte_1 Controparte_5 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_7
rappresentanti, nonché nei confronti di , anche quale legale Controparte_2
rappresentante della , alla sentenza del Tribunale di Controparte_3
Pescara n. 1578/2023 del 23.11.2023. Rigetta l'appello incidentale proposto da
, anche nella predetta qualifica, alla medesima sentenza, che Controparte_2
dunque conferma integralmente.
2) Condanna l'appellante ”, in persona del legale rappresentante, Parte_1
al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore di
[...]
, che liquida in € 14.317,00 per compenso, compresa la fase di CP_2
inibitoria, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge. Condanna , in proprio e quale legale Controparte_2
rappresentante della TÀ , al pagamento delle spese di questo Controparte_3 grado del giudizio in favore della TÀ e della TÀ Controparte_1 [...]
, in persona dei Controparte_7
rispettivi legali rappresentanti, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in €
14.317,00 per compenso, compresa la fase di inibitoria, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge. Dispone
l'integrale compensazione delle predette spese tra gli appellanti, principale e
14 incidentale, e la in persona del legale Controparte_5
rappresentante.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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