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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1057/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Coronella, Parte_4 C.F._4 giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , nella qualità di erede universale della defunta CP_1 C.F._5 convenuta (C.F. ), deceduta in Augusta il 21 Persona_1 C.F._6 novembre 2024, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._7 CP_2
pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Spagnolo, CP_3 C.F._8 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Co E CON L'INTERVENTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano CP_4 C.F._9
Coronella, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 404/2019, rigettava la domanda proposta da Parte_5
e volta ad accertare l'efficacia di giudicato della Controparte_2 Controparte_5 sentenza n. 577/2005 dello stesso Tribunale, con la quale era stato escluso l'acquisto per usucapione, da parte del convenuto , della proprietà esclusiva di beni immobili siti in Augusta, in Controparte_6 contrada Cipollazzo o AO. Avverso tale sentenza le attrici proponevano appello. Questa Corte
d'appello, con sentenza n. 2181/2020 del 17 dicembre 2020 (resa nel procedimento iscritto al n.
1544/2019 R.G.), accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava che il convenuto non aveva Pt_1 acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dei beni oggetto di causa.
La Corte osservava che il Tribunale aveva errato nel ritenere coperta da giudicato la sentenza n.
379/2013 della stessa Corte, che, in riforma della sentenza n. 577/2005 del Tribunale di Siracusa, aveva accolto la domanda di usucapione proposta da anche nei confronti di Controparte_6 Pt_5
e Tale sentenza d'appello era stata cassata
[...] Controparte_7 Controparte_5 con rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 15930/2019, depositata il 13 giugno 2019. Ne derivava l'assenza di un accertamento con efficacia di giudicato tra le parti, con conseguente accoglimento dell'originaria domanda delle attrici, in difetto di prova - non fornita dall'appellato
, su cui gravava il relativo onere - dell'intervenuta usucapione, peraltro relativa a un Controparte_6 bene comune.
Avverso tale sentenza proponevano impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, nn.
3, 4 e 5 c.p.c., , e quali eredi Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_1 Parte_4 di , deceduto in Augusta il 12 novembre 2020, con atto di citazione notificato il 12 Controparte_6 giugno 2021. Deducevano che la sentenza impugnata si fondava sulla supposizione di un fatto pagina 2 di 10 inesistente, ossia la qualità di eredi delle appellanti, già esclusa in altra sentenza, e che era stata comunque pronunciata sulla base di un'istruttoria carente del documento decisivo rappresentato dal testamento olografo di rinvenuto solo successivamente alla definizione del giudizio Persona_2 nei modi indicati e di cui era stata richiesta la prova per testi nell'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta depositata il 6 ottobre 2021, e Parte_5 Controparte_5 [...] si costituivano in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_7 dell'impugnazione per inosservanza del termine perentorio di trenta giorni dal rinvenimento del documento decisivo, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.; nel merito, contestavano la sussistenza dei presupposti per la revocazione ex art. 395, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli attori alle spese processuali.
Con comparsa del 15 dicembre 2022 interveniva volontariamente in giudizio vedova di CP_4
, eccependo di avere rinunciato puramente e semplicemente all'eredità con Controparte_6 dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale di Siracusa in data 27 gennaio 2021 (R.G.
212/2021, n. cron. 389/202021), e depositata in atti.
Con ordinanza del 4 dicembre 2023, il processo veniva dichiarato interrotto a seguito della cancellazione dall'albo degli avvocati del foro di Siracusa dell'avv. Giuseppe Storaci e del decesso dell'altro difensore delle parti convenute, avv. Corrado Piccione. Il giudizio veniva successivamente riassunto dagli attori con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato in data 8 marzo 2024.
A seguito del decesso, in data 21 novembre 2024, della convenuta il processo veniva Parte_5 proseguito volontariamente dal fratello nominato erede universale con testamento CP_8 olografo del 25 agosto 2015, pubblicato con verbale del 29 novembre 2024, prodotto in atti, mediante comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata il 13 dicembre 2024, con la quale faceva proprie tutte le deduzioni ed eccezioni già formulate.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice, all'udienza del 13 gennaio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 1. - Per ragioni di priorità logico - giuridica deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., sollevata con la comparsa di risposta dalle convenute e Parte_5 Controparte_7
in relazione alla (pretesa) inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. Controparte_5
326 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione, trattandosi di questione pregiudiziale e potenzialmente assorbente.
L'eccezione è fondata.
Gli attori, , e assumono di Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 aver rinvenuto, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (17 dicembre 2020), un documento decisivo, individuato nel testamento olografo di attestante che le attrici, Persona_2 successivamente appellanti, non vantavano alcun diritto ereditario sul bene oggetto di causa, essendo la CP_ quota indivisa del bene stata devoluta per testamento ai fratelli e Persona_3
Nell'atto introduttivo del giudizio, e in particolare nel capitolo di prova testimoniale n. 2 (pag. 16), gli attori hanno dedotto che coniuge del defunto , avrebbe rinvenuto nella CP_4 Controparte_6 prima settimana di maggio 2021, all'interno di un fascicolo appartenuto alla defunta , un Parte_6
“Verbale di pubblicazione di testamento olografo” di che nominava unici eredi Persona_2
e relativamente al fondo sito in Augusta c.da Monte Cipollazzo o CP_8 Persona_3
AO o OL.
Ciò posto, rileva il Collegio che l'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, comma
1, n. 3, c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile, in quanto gli attori non hanno allegato né provato la data precisa della scoperta del documento ritenuto decisivo da parte del loro dante causa,
[...]
, né hanno dimostrato che tale scoperta sia avvenuta in epoca successiva alla definizione del CP_6 giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3
c.p.c. (ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa forza maggiore o per fatto dell'avversario), il termine perentorio di trenta giorni per proporre l'impugnazione, stabilito dall'art. 326 c.p.c., decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento assunto decisivo, e non già dalla data di materiale apprensione del documento stesso. È onere della parte indicare specificatamente (art. 398, comma secondo, c.p.c.) e,
pagina 4 di 10 quindi, dimostrare la data di verificazione dell'evento cui si correla la proposizione del gravame.
Inoltre, è stato evidenziato che la prova della tempestività della scoperta del documento deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di documenti esistenti presso la pubblica amministrazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione (cfr. Cass. 9652/2016; Cass. n. 2287/2005;
Cass. n. 5229/1999; Cass. n. 4062/1995).
Nel caso di specie, tale esigenza si impone con particolare evidenza, poiché il documento in questione è un testamento olografo pubblicato con atto pubblico in data 1 febbraio 1996 (Rep. n. 34251, Racc. n.
9448), e pertanto accessibile presso la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ai sensi degli artt. 622 c.c. e 55 disp. att. c.p.c. Trattandosi di un documento - attestante, secondo la prospettazione attorea, un diverso titolo successorio per delazione testamentaria - conoscibile da chiunque vi abbia interesse, esso era acquisibile al giudizio mediante l'uso della normale diligenza.
Gli attori avrebbero dunque dovuto dimostrare l'impossibilità, per il loro dante causa, di aver avuto conoscenza dell'esistenza del testamento prima della definizione del giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata. Le circostanze dedotte ad oggetto della chiesta prova testimoniale non sono tuttavia idonee a fornire tale prova rigorosa, rivelandosi ininfluenti ai fini della decisione. Ne consegue che la relativa istanza istruttoria, avanzata dagli attori, è stata coerentemente rigettata da questa Corte e l'onere probatorio gravante sugli attori non è stato pertanto assolto.
Peraltro, va osservato che gli attori si sono limitati a indicare l'epoca del preteso rinvenimento della copia del testamento in questione (prima settimana di maggio 2021), senza tuttavia specificare la data in cui il loro dante causa, , avrebbe effettivamente acquisito conoscenza dell'esistenza Controparte_6 del (preteso) diverso titolo successorio. Da tale circostanza discende l'assenza di una prova certa circa la tempestività della proposizione dell'impugnazione, in difetto della quale l'istanza di revocazione deve dichiararsi inammissibile per inosservanza del termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta del documento decisivo, stabilito dall'art. 326 c.p.c.
A ciò si aggiunga per completezza della motivazione che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle attrici – fondata sull'asserita insussistenza di diritti ereditari in capo alle stesse – era già stata sollevata da nel giudizio definito con la sentenza n. 2181/2020, e successivamente Controparte_6 reiterata dagli odierni attori. Tale circostanza induce a ritenere che la parte fosse già a conoscenza pagina 5 di 10 dell'esistenza di un diverso titolo successorio, pur non avendo prodotto in giudizio il relativo documento. Ciò vale a maggior ragione se si considera che l'eccezione era riferita proprio ai soggetti successibili ex lege, ai sensi dell'art. 565 c.c., e che, ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.p.c., la successione legittima (c.d. ab intestato) si apre soltanto quando manchi in tutto o in parte quella testamentaria.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tali rilievi, la domanda di revocazione risulta comunque tardiva, essendo stata proposta con atto di citazione notificato il 12 giugno 2021, oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente – secondo quanto dedotto dagli stessi attori – dalla prima settimana di maggio 2021, epoca in cui sarebbe avvenuto il rinvenimento del documento.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di revocazione proposto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3
c.p.c., con assorbimento delle ulteriori difese ed eccezioni svolte sul punto da parte delle convenute.
2. - Parimenti, va dichiarata inammissibile la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la sentenza n. 2181/2020 di questa Corte - oggetto della presente impugnazione – si fonda sulla ritenuta insussistenza di un giudicato sull'usucapione dei beni contesi.
Invero, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (secondo cui l'impugnazione per revocazione è proponibile se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione) sussiste solo qualora la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 38230/2021).
Come chiarito dalla Corte di cassazione, l'art. 395 n. 5 c.p.c. va interpretato nel senso che l'istanza di revocazione, prevista da tale norma, è ammissibile solo quando si tratta di giudicato risultante da un giudizio separato e sempre che, con la sentenza da revocare, il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato "esterno" (cfr. Cass. n. 24162/2017). Qualora, invece, il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull'eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione e non può dedurlo per la prima volta nel giudizio di rinvio (Cass. 22177/2016; Cass.
17247/2006).
Nel caso di specie, la correttezza dell'impostazione sopra accolta trova conferma nella sentenza n.
pagina 6 di 10 31071/2024 della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 2181/2020, con cui si denunciava proprio la violazione dell'art. 2909 c.c. La Corte ha rilevato che la doglianza mancava di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva motivatamente escluso la sussistenza di un giudicato sull'usucapione, e ha altresì osservato che l'inammissibilità discendeva anche dal fatto che la sentenza asseritamente passata in giudicato era stata cassata.
3. - Infine, con un ultimo motivo, gli attori hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 2181/2020 anche ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la qualità di eredi in capo alle appellanti.
Essi sostengono che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio per aver supposto, in contrasto con quanto emergente dagli atti, la qualità di eredi delle appellanti e la conseguente legittimazione ad agire delle stesse.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. fra tante sent. n. 16439/2021),
l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (v. Cass. n. 5303/1997). L'errore deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche.
Tali caratteristiche non si riscontrano nell'errore di fatto denunciato dagli attori.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che le appellanti avevano proposto, in quel procedimento, domanda di accertamento negativo dell'usucapione e che risultavano attivamente pagina 7 di 10 legittimate in tal senso dai titoli di successione ereditaria indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
La Corte di cassazione, con sentenza n. 31071 2024, ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso per cassazione proposto dagli stessi odierni attori avverso la medesima sentenza d'appello, rilevando che, nonostante le affermazioni dei ricorrenti, nei giudizi di merito non risulta che sia stata mai posta in dubbio la qualità di eredi delle suddette Cannavà e rispetto agli originari comproprietari. La CP_5 stessa Corte ha inoltre affermato che e Parte_5 Controparte_7 CP_5
, attrici soccombenti in primo grado, erano legittimate ad impugnare la sentenza del Tribunale
[...] di Siracusa.
Non si configura, quindi, alcun errore di fatto revocatorio in relazione alla qualità ereditaria delle appellanti e alla loro legittimazione ad agire, non essendovi alcun contrasto tra difformi realtà frutto di erronea percezione, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Del resto, emerge dalla stessa formulazione del motivo di revocazione che l'asserito errore non è ricondotto dagli attori ad un errore di percezione nel quale sarebbe caduta la Corte d'appello, bensì a un preteso errore di giudizio circa la prova della qualità di eredi, che gli attori assumono non risultante dagli atti di causa.
Gli attori, infatti, lamentano che la Corte d'appello avrebbe desunto tale qualità dal solo specchietto riepilogativo contenuto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado su chi fossero gli eredi di sostenendo che si tratterebbe di una mera “affermazione labiale” e che la Persona_2
Corte avrebbe illegittimamente presunto la devoluzione dell'eredità secondo legge, in assenza di prova.
È pacifico che non possono essere ricondotti nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio gli errori di apprezzamento, di valutazione e di giudizio. In applicazione dei suddetti principi, nel caso concreto non
è configurabile un errore di fatto revocatorio, immediatamente percepibile, atteso che l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione dei principi che regolano la devoluzione dell'eredità né la valutazione della relativa prova, poiché tali profili implicano lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione.
A ciò si aggiunga che, sulla scorta dei principi sopra richiamati, il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza non deve aver costituito un punto controverso in causa sul quale la sentenza si sia pronunciata. In caso contrario, l'errore è deducibile solo mediante ricorso per cassazione, come in effetti è avvenuto nel caso in esame.
pagina 8 di 10 4. - In conclusione, l'impugnazione per revocazione proposta da , Parte_1 Parte_3
e deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente Parte_2 Parte_4 condanna degli stessi in solido (stante il loro comune interesse nella causa) al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
In considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta per tutte le fasi effettivamente espletate, si è fatto riferimento ai valori medi stabiliti dal predetto decreto ministeriale, con applicazione dei minimi tabellari per la sola fase istruttoria, in ragione del mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria nel presente procedimento.
Le spese processuali vanno invece integralmente compensate tra gli attori e l'interveniente volontaria in considerazione dell'avvenuta rinuncia all'eredità di da parte di CP_4 Controparte_6 quest'ultima.
Attesa l'inammissibilità della impugnazione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli attori, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1057/2021 R.G.,
dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da , Parte_1 Parte_3
e avverso la sentenza n. 2181/2020 del 17 dicembre 2020 di Parte_2 Parte_4 questa Corte di appello (resa nel procedimento iscritto al n. 1544/2019 R.G.);
condanna in solido , e al Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 pagamento, in favore di e (costituiti CP_8 Controparte_7 Controparte_5 con unico difensore), delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compenso unico di avvocato (€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell'interveniente volontaria CP_4
pagina 9 di 10 dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte degli attori, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1057/2021
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Coronella, Parte_4 C.F._4 giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F. , nella qualità di erede universale della defunta CP_1 C.F._5 convenuta (C.F. ), deceduta in Augusta il 21 Persona_1 C.F._6 novembre 2024, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._7 CP_2
pagina 1 di 10 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Spagnolo, CP_3 C.F._8 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Co E CON L'INTERVENTO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano CP_4 C.F._9
Coronella, giusta procura in atti;
INTERVENIENTE VOLONTARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 404/2019, rigettava la domanda proposta da Parte_5
e volta ad accertare l'efficacia di giudicato della Controparte_2 Controparte_5 sentenza n. 577/2005 dello stesso Tribunale, con la quale era stato escluso l'acquisto per usucapione, da parte del convenuto , della proprietà esclusiva di beni immobili siti in Augusta, in Controparte_6 contrada Cipollazzo o AO. Avverso tale sentenza le attrici proponevano appello. Questa Corte
d'appello, con sentenza n. 2181/2020 del 17 dicembre 2020 (resa nel procedimento iscritto al n.
1544/2019 R.G.), accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava che il convenuto non aveva Pt_1 acquistato per usucapione la proprietà esclusiva dei beni oggetto di causa.
La Corte osservava che il Tribunale aveva errato nel ritenere coperta da giudicato la sentenza n.
379/2013 della stessa Corte, che, in riforma della sentenza n. 577/2005 del Tribunale di Siracusa, aveva accolto la domanda di usucapione proposta da anche nei confronti di Controparte_6 Pt_5
e Tale sentenza d'appello era stata cassata
[...] Controparte_7 Controparte_5 con rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 15930/2019, depositata il 13 giugno 2019. Ne derivava l'assenza di un accertamento con efficacia di giudicato tra le parti, con conseguente accoglimento dell'originaria domanda delle attrici, in difetto di prova - non fornita dall'appellato
, su cui gravava il relativo onere - dell'intervenuta usucapione, peraltro relativa a un Controparte_6 bene comune.
Avverso tale sentenza proponevano impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, nn.
3, 4 e 5 c.p.c., , e quali eredi Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_1 Parte_4 di , deceduto in Augusta il 12 novembre 2020, con atto di citazione notificato il 12 Controparte_6 giugno 2021. Deducevano che la sentenza impugnata si fondava sulla supposizione di un fatto pagina 2 di 10 inesistente, ossia la qualità di eredi delle appellanti, già esclusa in altra sentenza, e che era stata comunque pronunciata sulla base di un'istruttoria carente del documento decisivo rappresentato dal testamento olografo di rinvenuto solo successivamente alla definizione del giudizio Persona_2 nei modi indicati e di cui era stata richiesta la prova per testi nell'atto introduttivo.
Con comparsa di risposta depositata il 6 ottobre 2021, e Parte_5 Controparte_5 [...] si costituivano in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_7 dell'impugnazione per inosservanza del termine perentorio di trenta giorni dal rinvenimento del documento decisivo, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.; nel merito, contestavano la sussistenza dei presupposti per la revocazione ex art. 395, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli attori alle spese processuali.
Con comparsa del 15 dicembre 2022 interveniva volontariamente in giudizio vedova di CP_4
, eccependo di avere rinunciato puramente e semplicemente all'eredità con Controparte_6 dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale di Siracusa in data 27 gennaio 2021 (R.G.
212/2021, n. cron. 389/202021), e depositata in atti.
Con ordinanza del 4 dicembre 2023, il processo veniva dichiarato interrotto a seguito della cancellazione dall'albo degli avvocati del foro di Siracusa dell'avv. Giuseppe Storaci e del decesso dell'altro difensore delle parti convenute, avv. Corrado Piccione. Il giudizio veniva successivamente riassunto dagli attori con ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato in data 8 marzo 2024.
A seguito del decesso, in data 21 novembre 2024, della convenuta il processo veniva Parte_5 proseguito volontariamente dal fratello nominato erede universale con testamento CP_8 olografo del 25 agosto 2015, pubblicato con verbale del 29 novembre 2024, prodotto in atti, mediante comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata il 13 dicembre 2024, con la quale faceva proprie tutte le deduzioni ed eccezioni già formulate.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice, all'udienza del 13 gennaio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale in atti, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 10 1. - Per ragioni di priorità logico - giuridica deve essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., sollevata con la comparsa di risposta dalle convenute e Parte_5 Controparte_7
in relazione alla (pretesa) inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. Controparte_5
326 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione, trattandosi di questione pregiudiziale e potenzialmente assorbente.
L'eccezione è fondata.
Gli attori, , e assumono di Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 aver rinvenuto, dopo la pronuncia della sentenza impugnata (17 dicembre 2020), un documento decisivo, individuato nel testamento olografo di attestante che le attrici, Persona_2 successivamente appellanti, non vantavano alcun diritto ereditario sul bene oggetto di causa, essendo la CP_ quota indivisa del bene stata devoluta per testamento ai fratelli e Persona_3
Nell'atto introduttivo del giudizio, e in particolare nel capitolo di prova testimoniale n. 2 (pag. 16), gli attori hanno dedotto che coniuge del defunto , avrebbe rinvenuto nella CP_4 Controparte_6 prima settimana di maggio 2021, all'interno di un fascicolo appartenuto alla defunta , un Parte_6
“Verbale di pubblicazione di testamento olografo” di che nominava unici eredi Persona_2
e relativamente al fondo sito in Augusta c.da Monte Cipollazzo o CP_8 Persona_3
AO o OL.
Ciò posto, rileva il Collegio che l'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, comma
1, n. 3, c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile, in quanto gli attori non hanno allegato né provato la data precisa della scoperta del documento ritenuto decisivo da parte del loro dante causa,
[...]
, né hanno dimostrato che tale scoperta sia avvenuta in epoca successiva alla definizione del CP_6 giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3
c.p.c. (ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa forza maggiore o per fatto dell'avversario), il termine perentorio di trenta giorni per proporre l'impugnazione, stabilito dall'art. 326 c.p.c., decorre dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento assunto decisivo, e non già dalla data di materiale apprensione del documento stesso. È onere della parte indicare specificatamente (art. 398, comma secondo, c.p.c.) e,
pagina 4 di 10 quindi, dimostrare la data di verificazione dell'evento cui si correla la proposizione del gravame.
Inoltre, è stato evidenziato che la prova della tempestività della scoperta del documento deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di documenti esistenti presso la pubblica amministrazione, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione (cfr. Cass. 9652/2016; Cass. n. 2287/2005;
Cass. n. 5229/1999; Cass. n. 4062/1995).
Nel caso di specie, tale esigenza si impone con particolare evidenza, poiché il documento in questione è un testamento olografo pubblicato con atto pubblico in data 1 febbraio 1996 (Rep. n. 34251, Racc. n.
9448), e pertanto accessibile presso la cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ai sensi degli artt. 622 c.c. e 55 disp. att. c.p.c. Trattandosi di un documento - attestante, secondo la prospettazione attorea, un diverso titolo successorio per delazione testamentaria - conoscibile da chiunque vi abbia interesse, esso era acquisibile al giudizio mediante l'uso della normale diligenza.
Gli attori avrebbero dunque dovuto dimostrare l'impossibilità, per il loro dante causa, di aver avuto conoscenza dell'esistenza del testamento prima della definizione del giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata. Le circostanze dedotte ad oggetto della chiesta prova testimoniale non sono tuttavia idonee a fornire tale prova rigorosa, rivelandosi ininfluenti ai fini della decisione. Ne consegue che la relativa istanza istruttoria, avanzata dagli attori, è stata coerentemente rigettata da questa Corte e l'onere probatorio gravante sugli attori non è stato pertanto assolto.
Peraltro, va osservato che gli attori si sono limitati a indicare l'epoca del preteso rinvenimento della copia del testamento in questione (prima settimana di maggio 2021), senza tuttavia specificare la data in cui il loro dante causa, , avrebbe effettivamente acquisito conoscenza dell'esistenza Controparte_6 del (preteso) diverso titolo successorio. Da tale circostanza discende l'assenza di una prova certa circa la tempestività della proposizione dell'impugnazione, in difetto della quale l'istanza di revocazione deve dichiararsi inammissibile per inosservanza del termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta del documento decisivo, stabilito dall'art. 326 c.p.c.
A ciò si aggiunga per completezza della motivazione che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle attrici – fondata sull'asserita insussistenza di diritti ereditari in capo alle stesse – era già stata sollevata da nel giudizio definito con la sentenza n. 2181/2020, e successivamente Controparte_6 reiterata dagli odierni attori. Tale circostanza induce a ritenere che la parte fosse già a conoscenza pagina 5 di 10 dell'esistenza di un diverso titolo successorio, pur non avendo prodotto in giudizio il relativo documento. Ciò vale a maggior ragione se si considera che l'eccezione era riferita proprio ai soggetti successibili ex lege, ai sensi dell'art. 565 c.c., e che, ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.p.c., la successione legittima (c.d. ab intestato) si apre soltanto quando manchi in tutto o in parte quella testamentaria.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tali rilievi, la domanda di revocazione risulta comunque tardiva, essendo stata proposta con atto di citazione notificato il 12 giugno 2021, oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente – secondo quanto dedotto dagli stessi attori – dalla prima settimana di maggio 2021, epoca in cui sarebbe avvenuto il rinvenimento del documento.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di revocazione proposto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3
c.p.c., con assorbimento delle ulteriori difese ed eccezioni svolte sul punto da parte delle convenute.
2. - Parimenti, va dichiarata inammissibile la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la sentenza n. 2181/2020 di questa Corte - oggetto della presente impugnazione – si fonda sulla ritenuta insussistenza di un giudicato sull'usucapione dei beni contesi.
Invero, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (secondo cui l'impugnazione per revocazione è proponibile se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione) sussiste solo qualora la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 38230/2021).
Come chiarito dalla Corte di cassazione, l'art. 395 n. 5 c.p.c. va interpretato nel senso che l'istanza di revocazione, prevista da tale norma, è ammissibile solo quando si tratta di giudicato risultante da un giudizio separato e sempre che, con la sentenza da revocare, il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato "esterno" (cfr. Cass. n. 24162/2017). Qualora, invece, il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull'eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione e non può dedurlo per la prima volta nel giudizio di rinvio (Cass. 22177/2016; Cass.
17247/2006).
Nel caso di specie, la correttezza dell'impostazione sopra accolta trova conferma nella sentenza n.
pagina 6 di 10 31071/2024 della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 2181/2020, con cui si denunciava proprio la violazione dell'art. 2909 c.c. La Corte ha rilevato che la doglianza mancava di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva motivatamente escluso la sussistenza di un giudicato sull'usucapione, e ha altresì osservato che l'inammissibilità discendeva anche dal fatto che la sentenza asseritamente passata in giudicato era stata cassata.
3. - Infine, con un ultimo motivo, gli attori hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 2181/2020 anche ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo che questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la qualità di eredi in capo alle appellanti.
Essi sostengono che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio per aver supposto, in contrasto con quanto emergente dagli atti, la qualità di eredi delle appellanti e la conseguente legittimazione ad agire delle stesse.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. fra tante sent. n. 16439/2021),
l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (v. Cass. n. 5303/1997). L'errore deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche.
Tali caratteristiche non si riscontrano nell'errore di fatto denunciato dagli attori.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che le appellanti avevano proposto, in quel procedimento, domanda di accertamento negativo dell'usucapione e che risultavano attivamente pagina 7 di 10 legittimate in tal senso dai titoli di successione ereditaria indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
La Corte di cassazione, con sentenza n. 31071 2024, ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso per cassazione proposto dagli stessi odierni attori avverso la medesima sentenza d'appello, rilevando che, nonostante le affermazioni dei ricorrenti, nei giudizi di merito non risulta che sia stata mai posta in dubbio la qualità di eredi delle suddette Cannavà e rispetto agli originari comproprietari. La CP_5 stessa Corte ha inoltre affermato che e Parte_5 Controparte_7 CP_5
, attrici soccombenti in primo grado, erano legittimate ad impugnare la sentenza del Tribunale
[...] di Siracusa.
Non si configura, quindi, alcun errore di fatto revocatorio in relazione alla qualità ereditaria delle appellanti e alla loro legittimazione ad agire, non essendovi alcun contrasto tra difformi realtà frutto di erronea percezione, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Del resto, emerge dalla stessa formulazione del motivo di revocazione che l'asserito errore non è ricondotto dagli attori ad un errore di percezione nel quale sarebbe caduta la Corte d'appello, bensì a un preteso errore di giudizio circa la prova della qualità di eredi, che gli attori assumono non risultante dagli atti di causa.
Gli attori, infatti, lamentano che la Corte d'appello avrebbe desunto tale qualità dal solo specchietto riepilogativo contenuto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado su chi fossero gli eredi di sostenendo che si tratterebbe di una mera “affermazione labiale” e che la Persona_2
Corte avrebbe illegittimamente presunto la devoluzione dell'eredità secondo legge, in assenza di prova.
È pacifico che non possono essere ricondotti nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio gli errori di apprezzamento, di valutazione e di giudizio. In applicazione dei suddetti principi, nel caso concreto non
è configurabile un errore di fatto revocatorio, immediatamente percepibile, atteso che l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione dei principi che regolano la devoluzione dell'eredità né la valutazione della relativa prova, poiché tali profili implicano lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione.
A ciò si aggiunga che, sulla scorta dei principi sopra richiamati, il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza non deve aver costituito un punto controverso in causa sul quale la sentenza si sia pronunciata. In caso contrario, l'errore è deducibile solo mediante ricorso per cassazione, come in effetti è avvenuto nel caso in esame.
pagina 8 di 10 4. - In conclusione, l'impugnazione per revocazione proposta da , Parte_1 Parte_3
e deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente Parte_2 Parte_4 condanna degli stessi in solido (stante il loro comune interesse nella causa) al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
In considerazione dell'attività difensiva in concreto svolta per tutte le fasi effettivamente espletate, si è fatto riferimento ai valori medi stabiliti dal predetto decreto ministeriale, con applicazione dei minimi tabellari per la sola fase istruttoria, in ragione del mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria nel presente procedimento.
Le spese processuali vanno invece integralmente compensate tra gli attori e l'interveniente volontaria in considerazione dell'avvenuta rinuncia all'eredità di da parte di CP_4 Controparte_6 quest'ultima.
Attesa l'inammissibilità della impugnazione proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli attori, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1057/2021 R.G.,
dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da , Parte_1 Parte_3
e avverso la sentenza n. 2181/2020 del 17 dicembre 2020 di Parte_2 Parte_4 questa Corte di appello (resa nel procedimento iscritto al n. 1544/2019 R.G.);
condanna in solido , e al Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 pagamento, in favore di e (costituiti CP_8 Controparte_7 Controparte_5 con unico difensore), delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compenso unico di avvocato (€ 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
compensa integralmente le spese processuali nei confronti dell'interveniente volontaria CP_4
pagina 9 di 10 dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte degli attori, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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