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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3202/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/06/2024 proposto da (difesa dall'avv. Antonio Mediati) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Triolo) CP_1 che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all'annullamento dell'accertamento relativamente alla somma per illecito amministrativo .
Rigetta la domanda di dichiarazione della prescrizione nella parte relativa alle somme contributive richieste con l'atto di accertamento
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di CP_ riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento avviso di accertamento protocollo 6700.10/09/2019.0315065; CP_1
1 - accertare e dichiarare, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui avviso di accertamento protocollo
.6700.10/09/2019.0315065. CP_1
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva in sintesi che: con avviso di accertamento protocollo .6700.10/09/2019.0315065, notificato in data CP_1
23.05.2024 l' intimava all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, il pagamento dell'importo di euro 16.666,67 ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2017/3 e 2017/4 per un totale di euro 836,26.
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda. Chiedeva dichiarare il ricorso CP_1 inammissibile;
Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la stessa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1 risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti;
Rimessa la causa in decisione, la domanda è in parte inammissibile e in altra parte infondata
.
Oggetto del ricorso non è un'ordinanza ingiunzione ma un avviso di accertamento di violazione amministrativa in materia di omesse ritenute previdenziali e assegnava un termine di tre mesi per pagare le somme omesse , altrimenti sarebbe stata emessa ordinanza ingiunzione .
Il thema decidendum attiene in un parte alla legittimità del provvedimento di accertamento delle violazioni commesse ex art. 2, comma 1 bis l. 638/83.
Ciò premesso, non essendo oggetto di controversia alcuna ordinanza ingiunzione, occorre riflettere sull'autonoma impugnabilità degli atti sopra menzionati.
2 Ebbene, secondo i consolidati insegnamenti della Suprema Corte, il verbale di accertamento di illecito amministrativo non è di per sé lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Tale orientamento, pienamente condivisibile, è compiutamente ribadito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 16 del 4.1.2007) che hanno statuito: “... va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 7 maggio 2005 n. 11797) è univocamente orientata nel senso di ammettere l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma
3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Alla luce di questi principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui costituiscono applicazione - la domanda ... diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione, deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto ...” (in senso conforme vd Cass. n.
18320 del 30/08/2007 e Cass. n. 16319 del 12/07/2010).
Ne discende l'assenza di qualsivoglia incidenza lesiva in assenza delle successive ordinanze di ingiunzione le quali, peraltro, ex art. 22, l. 689/81, risultano gli unici atti, nell'ambito dei procedimenti afferenti a sanzioni amministrative, individuati dal legislatore come impugnabili.
Per tali ragioni il ricorso per quanto concerne l'illecito amministrativo accertato risulta inammissibile.
Quanto alla richiesta di dichiarare prescritte le somme contributive richieste con l'atto di CP_ accertamento ( 836,26 euro per inadempienze ) invece l' produce avviso di ricevimento della notifica dell'atto di accertamento avvenuta il 25.9.2019 ( non impugnata di falso ) e quindi rispetto all'annualità 2017 e poi tenuto della conoscenza della pretesa nel maggio 2024 e il periodo di prescrizione maggiorato dei 311 giorni per sospensione OV ( articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
3 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.)
La prescrizione non è maturata .
SPESE
Spese per la soccombenza a carico della parte ricorrente.
Reggio Calabria, 30.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3202/2024 R.G. sul ricorso depositato il 21/06/2024 proposto da (difesa dall'avv. Antonio Mediati) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv. Ettore Triolo) CP_1 che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all'annullamento dell'accertamento relativamente alla somma per illecito amministrativo .
Rigetta la domanda di dichiarazione della prescrizione nella parte relativa alle somme contributive richieste con l'atto di accertamento
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 250,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di CP_ riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento avviso di accertamento protocollo 6700.10/09/2019.0315065; CP_1
1 - accertare e dichiarare, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui avviso di accertamento protocollo
.6700.10/09/2019.0315065. CP_1
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva in sintesi che: con avviso di accertamento protocollo .6700.10/09/2019.0315065, notificato in data CP_1
23.05.2024 l' intimava all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, il pagamento dell'importo di euro 16.666,67 ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2017/3 e 2017/4 per un totale di euro 836,26.
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda. Chiedeva dichiarare il ricorso CP_1 inammissibile;
Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la stessa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1 risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti;
Rimessa la causa in decisione, la domanda è in parte inammissibile e in altra parte infondata
.
Oggetto del ricorso non è un'ordinanza ingiunzione ma un avviso di accertamento di violazione amministrativa in materia di omesse ritenute previdenziali e assegnava un termine di tre mesi per pagare le somme omesse , altrimenti sarebbe stata emessa ordinanza ingiunzione .
Il thema decidendum attiene in un parte alla legittimità del provvedimento di accertamento delle violazioni commesse ex art. 2, comma 1 bis l. 638/83.
Ciò premesso, non essendo oggetto di controversia alcuna ordinanza ingiunzione, occorre riflettere sull'autonoma impugnabilità degli atti sopra menzionati.
2 Ebbene, secondo i consolidati insegnamenti della Suprema Corte, il verbale di accertamento di illecito amministrativo non è di per sé lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Tale orientamento, pienamente condivisibile, è compiutamente ribadito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 16 del 4.1.2007) che hanno statuito: “... va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 7 maggio 2005 n. 11797) è univocamente orientata nel senso di ammettere l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma
3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Alla luce di questi principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui costituiscono applicazione - la domanda ... diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione, deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto ...” (in senso conforme vd Cass. n.
18320 del 30/08/2007 e Cass. n. 16319 del 12/07/2010).
Ne discende l'assenza di qualsivoglia incidenza lesiva in assenza delle successive ordinanze di ingiunzione le quali, peraltro, ex art. 22, l. 689/81, risultano gli unici atti, nell'ambito dei procedimenti afferenti a sanzioni amministrative, individuati dal legislatore come impugnabili.
Per tali ragioni il ricorso per quanto concerne l'illecito amministrativo accertato risulta inammissibile.
Quanto alla richiesta di dichiarare prescritte le somme contributive richieste con l'atto di CP_ accertamento ( 836,26 euro per inadempienze ) invece l' produce avviso di ricevimento della notifica dell'atto di accertamento avvenuta il 25.9.2019 ( non impugnata di falso ) e quindi rispetto all'annualità 2017 e poi tenuto della conoscenza della pretesa nel maggio 2024 e il periodo di prescrizione maggiorato dei 311 giorni per sospensione OV ( articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
3 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.)
La prescrizione non è maturata .
SPESE
Spese per la soccombenza a carico della parte ricorrente.
Reggio Calabria, 30.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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