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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 626/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 16
gennaio 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede a , via Giuseppe La Farina, n. Pt_1
263/n, c.f./P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Lacagnina, c.f. , Foro di Catania, in virtù di delibera n. CodiceFiscale_1
77/CS del 11/01/2023 e procura alle liti rilasciata su foglio separato, congiunto all'atto d'appello appellante
contro nata il [...] a [...], c.f.: Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela PIRRI (c.f.: C.F._2 [...] ) giusta procura in calce alla comparsa di risposta, C.F._3
appellata, appellante incidentale
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._4
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura
[...]
speciale rilasciata su supporto cartaceo, dagli avv. Dario Seminara (c.f.
[...]
), Vincenzo Sanfilippo (c.f. ) e Giorgio C.F._5 CodiceFiscale_6
Seminara (c.f. del Foro di Catania, CodiceFiscale_7
( ), nato Controparte_3 C.F._8
a Barcellona P.G. il 14/03/1974, nella qualità di figlio ed in quanto tale erede del
Dott. nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1 Pt_1
il 28/12/2012, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Aurelio Chillemi (C.F.:
) del Foro di Barcellona P.G. per procura in atti, C.F._9
in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e Controparte_4
difesa dall'avv. Antonio Barbera, cod.fisc.: , del Foro di CodiceFiscale_10
, giusta procura alle liti del 18.12.2014 in Notaio Pt_1 Persona_2
[...]
con sede legale e direzione in Bologna, Controparte_5
Via Stalingrado 45, Capitale sociale € 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese
di Bologna, C.F. e P.IVA , REA 511469, in persona P.IVA_2 P.IVA_3
del suo procuratore ad negotia, Dott. , rappresentata e difesa Controparte_6
per procura in atti dall'Avv. Luigi Ragno (C.F. ) del Foro di C.F._11
, Pt_1
(c.f. ), con sede in Milano Piazza tre Torri, in CP_7 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea, CF: , C.F._12
del Foro di , per procura in atti, Pt_1
appellati
Controparte_9
, E ,
[...] Controparte_10 Controparte_9
appellati contumaci
Oggetto: morte – appello avverso sentenza del Tribunale di Patti n. 707/2023
Motivi della decisione
1. In primo luogo va dichiarata la contumacia del dott. degli Controparte_9
originari attori , e . CP_9 Controparte_10 Controparte_9
1.1 - Non è di ostacolo a tale dichiarazione la circostanza (evidenziata dalla
Contr stessa appellante) che nell'atto di appello è stata erroneamente indicata una data di udienza (18 gennaio 2023) anteriore alla stessa data della citazione
(depositata il 6 settembre 2023) e della sua notifica alle parti. Infatti, in tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perchè anticipata rispetto a quella di notifica non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a comparire, ovvero, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, possa facilmente attivarsi, secondo buona fede (art. 88 cod.
proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione (Cass. 30 marzo 2006,
n. 7523; Cass. 18 gennaio 2021, n. 709).
Tale principio in diritto è perfettamente applicabile al caso in esame, sia perché
è di tutta evidenza che, rispetto ad una notifica del settembre 2023, l'udienza non poteva che essere successiva (18 gennaio 2023, da intendersi come 2024), sia Contr perché l'appellante ha comunque notificato a tutti gli appellati il decreto del consigliere istruttore del 18 settembre 2023 che, in base alle previsioni tabellari,
ha fissato la prima udienza per la data del 23 genai 2024: pertanto, anche i contumaci avevano la possibilità di avere piena contezza della data dell'udienza stessa.
2. Il Tribunale di Patti, con sentenza del 4 luglio 2023, n. 707, ha rigettato le domande risarcitorie proposte contro l Controparte_12
dai signori , , ,
[...] CP_9 Parte_2 Controparte_10
, in proprio e nella qualità di eredi della Sig.ra Controparte_9 Persona_3
negando la responsabilità dell'azienda per i gravi e irreversibili danni alla vita, alla salute e all'integrità fisica subiti dalla loro congiunta, sottoposta il 18 aprile 2005
a ricovero e intervento chirurgico e deceduta dopo 19 mesi di agonia. Gli attori avevano dedotto che alla ricoverata prima presso l'Ospedale Cutroni Per_3
Zoda di Barcellona P.G. e quindi presso il Nosocomio di S. Agata di Militello, a seguito di fratture per sinistro stradale, non era stato diagnosticato tempestivamente un sarcoma sinoviale allo stesso femore ed aveva subìto una serie di ricoveri ed interventi in vari ospedali italiani, infine decedendo.
Contr Il Tribunale, ritenuta l'insussistenza di responsabilità in caop all' e ai medici coinvolti, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dopo aver
Contr condannato gli attori al pagamento di quelle spettanti all' , ha condannato quest'ultima a pagare le spese in favore dei chiamati in causa, i sanitari dott.
e , e delle Controparte_9 Controparte_13 Controparte_3
tre compagnie assicuratrici, chiamate in garanzia da questi tre ultimi.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l Parte_1
, chiedendo la riforma del capo relativo alle spese di giudizio poste a
[...] suo carico.
A sua volta, l'attrice soccombente , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
ha proposto appello incidentale, insistendo nelle sue originarie domande
Contr risarcitorie e chiedendo, quindi, la riforma della sentenza, con condanna dell'
al risarcimento dei danni prospettati.
4. Con l'unico motivo di impugnazione incidentale (che va esaminato per
Contr primo, attenendo all'an della contestata responsabilità dell' e dei chiamati in causa), la signora censura la sentenza di primo grado, per avere il giudice CP_9
fondato la propria contestata decisione su una consulenza tecnica medico-legale d'ufficio ritenuta carente, non essendo riuscito il c.t.u. dott. “a sostenere, Per_4
nell'elaborato redatto, una univoca posizione supportata da conoscenze e
fondamenti scientifici, in modo chiaro ed esaustivo rispetto ai quesiti formulati”.
L'appellante incidentale, nella sua articolata argomentazione, evidenzia la contradditotiertà dell'operato del c.t.u. che, nella relazione depositata il 22 marzo
2017 aveva prospettato “una responsabilità della struttura sanitaria e degli
operatori che avevano avuto in cura la defunta tuttavia, ogni Per_3
qualvolta veniva richiamato su istanza dell'Azienda convenuta o di questa
difesa per chiarire punti di contraddittorietà e fumosità dell'elaborato,
risolveva il problema semplicemente modificando l'elaborato in qualche
parte, senza motivare il mutamento di posizione e senza mai esplicitare
sulla base di evidenze scientifiche il proprio convincimento”. Peraltro,
nell'ultima relazione integrativa del 25 novembre 2022, di poche righe, il c.t.u.
aveva affermato di non ravvisare alcuna responsabilità professionale da parte di nessuno degli operatori sanitari. Aggiunge l'appellante incidentale che nello spazio di cinque anni (dal 2017 al 2022), modificando immotivatamente “la propria posizione (cambiando completamente idea) senza giustificare tale
discontinuità e senza consultare la documentazione prodotta, (…) non ha mai
spiegato la portata e lo stato di avanzamento della patologia oncologica in atto,
né ha giustificato in modo chiaro le proprie conclusioni”.
Pertanto, l'appellante incidentale, nell'invocare la riforma della sentenza impugnata, ha chiesto il rinnovo della c.t.u.
4.1 – L'eccezione dell'ASP di inammissibilità dell'appello incidentale è
infondata.
Al riguardo, l'appellante assume che la censura della riguarderebbe CP_9
“non la decisione del giudice ed i profili di asserita illegittimità della stessa perché
“acritica ed immotivata”, bensì l'operato e le conclusioni del CTU, rispetto alle
quali però non evidenzia i profili di criticità dal punto di vista scientifico, omettendo
qualsiasi richiamo alle censure e contestazioni formulate in primo grado e non
reiterate nel presente giudizio, con evidente violazione del principio di
autosufficienza che deve regolarlo”.
In realtà, è di tutta evidenza che l'impugnazione incidentale è correttamente formulata come critica alla sentenza che, a detta della , si fonda CP_9
esclusivamente (recependola “in maniera acritica e finanche immotivata”) su una consulenza tecnica d'ufficio che “risulta, nella sua interezza, assolutamente priva
di pregio e contraddittoria”, esplicitando le ragioni di contestazione, già svolte nelle difese conclusive in primo grado.
Peraltro, nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova (Cass. 24 novembre 2020, n. 26709). 4.2 – Nel merito, osserva la Corte che la sentenza di primo grado è, in effetti,
del tutto frettolosa e palesemente immotivata, laddove, dopo aver enunciato i principi di diritto regolatori della materia della responsabilità sanitaria, ha liquidato la questione centrale della controversia in poche battute, senza
neanche dar conto delle contestazioni mosse dagli attori alle risultanze
della c.t.u. e dei molteplici richiami del perito, che ha in almeno due occasioni di integrazione dl c.t.u. modificato le conclusioni, e fondando la decisione sulla sola relazione integrativa di appena una pagina, depositata il 25 novembre 2022.
Il Tribunale, invero, così ha laconicamente motivato: “le risultanze della CTU,
espletata nel presente giudizio le cui valutazioni, in ordine alle cause del decesso,
ed all'eventuale responsabilità delle parti convenute e/o chiamate in causa, sono
senz'altro da condividersi, non essendo viziate da errori di sorta, hanno
consentito di appurare, per stessa ammissione del CTU, ed in particolar modo
con il supplemento del 25/11/2022, ha definitivamente concluso dichiarando che:
“alla luce della documentazione in atti e dopo aver riletto anche la relazione
depositata, il sottoscritto CTU, non ravvisa responsabilità professionali da parte
di nessuno degli operatori sanitari sia medici che paramedici”.
E, tuttavia, nella prima relazione del 2017 lo stesso c.t.u. aveva scritto, in risposta al punto 6) del mandato, che “non vi è stata negligenza poiché
l'intervento è stato effettuato, a parere del sottoscritto, è stata commessa una
imprudenza da parte dell'operatore Ortopedico che l'ha operata senza un
approfondimento diagnostico fidandosi solo delle radiografie del P.S.
dell'ospedale di Barcellona P.G. effettuate cinque giorni prima ed inoltre durante
le manovre operatorie non ha ritenuto necessario verificare la vera natura della
lesione”. Contr Per il vero, la stessa in conclusionale ammette che “la CTU (…) è
gravemente viziata sia dal punto di vista procedurale che sotto il profilo della
valutazione scientifica”, pur condividendone l'ultima conclusione di esclusione di responsabilità.
4.3 – Questa Corte, alla luce delle superiori considerazioni, non può che evidenziare da un lato l'acritica e semplicistica recezione da parte del tribunale della c.t.u., con una mera clausola di stile che ignora tutte le contestazioni svolte nel corso del giudizio, dall'altro le contraddizioni che emergono a piene mani dall'accertamento medico-legale, ampiamente censurate dall'appellante incidentale, reiterando contestazioni svolte innanzi al Tribunale.
Ne consegue che, ai fini della decisione, è indispensabile rinnovare la c.t.u.,
con un collegio di professionisti.
Sicchè, con separata ordinanza, deve rimettersi la causa sul ruolo.
5. Allo stato, l'esame di ogni altra questione va differita alla sentenza definitiva,
ivi comprese quelle sollevate da e da Controparte_14 CP_7
in ordine rispettivamente alla cessata materia del contendere per rinuncia all'Asp
alla domanda di manleva nei confronti del professionista e al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione ai capi della sentenza riferibili al dott. : ciò tenendo conto, comunque, delle ancora pendenti questioni sul CP_3
Contr pagamento delle spese in favore dei deducenti da parte dell'
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 626/2023 R.G., sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Patti 4 luglio 2023, n. 707 da
[...]
, contro , , Controparte_12 Controparte_1 CP_9 [...] , , in proprio e nella qualità di eredi di , CP_10 Controparte_9 Persona_3
nonché , , , Controparte_9 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di erede del Dott. , Persona_1 Controparte_5
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_14 CP_7
: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del dott. e degli originari attori Controparte_9
, e;
CP_9 Controparte_10 Controparte_9
2. Rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale;
3. Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 13 marzo 2025.
Il Presidente est.
(Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 626/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 16
gennaio 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede a , via Giuseppe La Farina, n. Pt_1
263/n, c.f./P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Lacagnina, c.f. , Foro di Catania, in virtù di delibera n. CodiceFiscale_1
77/CS del 11/01/2023 e procura alle liti rilasciata su foglio separato, congiunto all'atto d'appello appellante
contro nata il [...] a [...], c.f.: Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela PIRRI (c.f.: C.F._2 [...] ) giusta procura in calce alla comparsa di risposta, C.F._3
appellata, appellante incidentale
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._4
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura
[...]
speciale rilasciata su supporto cartaceo, dagli avv. Dario Seminara (c.f.
[...]
), Vincenzo Sanfilippo (c.f. ) e Giorgio C.F._5 CodiceFiscale_6
Seminara (c.f. del Foro di Catania, CodiceFiscale_7
( ), nato Controparte_3 C.F._8
a Barcellona P.G. il 14/03/1974, nella qualità di figlio ed in quanto tale erede del
Dott. nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1 Pt_1
il 28/12/2012, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Aurelio Chillemi (C.F.:
) del Foro di Barcellona P.G. per procura in atti, C.F._9
in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e Controparte_4
difesa dall'avv. Antonio Barbera, cod.fisc.: , del Foro di CodiceFiscale_10
, giusta procura alle liti del 18.12.2014 in Notaio Pt_1 Persona_2
[...]
con sede legale e direzione in Bologna, Controparte_5
Via Stalingrado 45, Capitale sociale € 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese
di Bologna, C.F. e P.IVA , REA 511469, in persona P.IVA_2 P.IVA_3
del suo procuratore ad negotia, Dott. , rappresentata e difesa Controparte_6
per procura in atti dall'Avv. Luigi Ragno (C.F. ) del Foro di C.F._11
, Pt_1
(c.f. ), con sede in Milano Piazza tre Torri, in CP_7 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Letterio D'Andrea, CF: , C.F._12
del Foro di , per procura in atti, Pt_1
appellati
Controparte_9
, E ,
[...] Controparte_10 Controparte_9
appellati contumaci
Oggetto: morte – appello avverso sentenza del Tribunale di Patti n. 707/2023
Motivi della decisione
1. In primo luogo va dichiarata la contumacia del dott. degli Controparte_9
originari attori , e . CP_9 Controparte_10 Controparte_9
1.1 - Non è di ostacolo a tale dichiarazione la circostanza (evidenziata dalla
Contr stessa appellante) che nell'atto di appello è stata erroneamente indicata una data di udienza (18 gennaio 2023) anteriore alla stessa data della citazione
(depositata il 6 settembre 2023) e della sua notifica alle parti. Infatti, in tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione perchè anticipata rispetto a quella di notifica non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a comparire, ovvero, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, possa facilmente attivarsi, secondo buona fede (art. 88 cod.
proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione (Cass. 30 marzo 2006,
n. 7523; Cass. 18 gennaio 2021, n. 709).
Tale principio in diritto è perfettamente applicabile al caso in esame, sia perché
è di tutta evidenza che, rispetto ad una notifica del settembre 2023, l'udienza non poteva che essere successiva (18 gennaio 2023, da intendersi come 2024), sia Contr perché l'appellante ha comunque notificato a tutti gli appellati il decreto del consigliere istruttore del 18 settembre 2023 che, in base alle previsioni tabellari,
ha fissato la prima udienza per la data del 23 genai 2024: pertanto, anche i contumaci avevano la possibilità di avere piena contezza della data dell'udienza stessa.
2. Il Tribunale di Patti, con sentenza del 4 luglio 2023, n. 707, ha rigettato le domande risarcitorie proposte contro l Controparte_12
dai signori , , ,
[...] CP_9 Parte_2 Controparte_10
, in proprio e nella qualità di eredi della Sig.ra Controparte_9 Persona_3
negando la responsabilità dell'azienda per i gravi e irreversibili danni alla vita, alla salute e all'integrità fisica subiti dalla loro congiunta, sottoposta il 18 aprile 2005
a ricovero e intervento chirurgico e deceduta dopo 19 mesi di agonia. Gli attori avevano dedotto che alla ricoverata prima presso l'Ospedale Cutroni Per_3
Zoda di Barcellona P.G. e quindi presso il Nosocomio di S. Agata di Militello, a seguito di fratture per sinistro stradale, non era stato diagnosticato tempestivamente un sarcoma sinoviale allo stesso femore ed aveva subìto una serie di ricoveri ed interventi in vari ospedali italiani, infine decedendo.
Contr Il Tribunale, ritenuta l'insussistenza di responsabilità in caop all' e ai medici coinvolti, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dopo aver
Contr condannato gli attori al pagamento di quelle spettanti all' , ha condannato quest'ultima a pagare le spese in favore dei chiamati in causa, i sanitari dott.
e , e delle Controparte_9 Controparte_13 Controparte_3
tre compagnie assicuratrici, chiamate in garanzia da questi tre ultimi.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l Parte_1
, chiedendo la riforma del capo relativo alle spese di giudizio poste a
[...] suo carico.
A sua volta, l'attrice soccombente , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1
ha proposto appello incidentale, insistendo nelle sue originarie domande
Contr risarcitorie e chiedendo, quindi, la riforma della sentenza, con condanna dell'
al risarcimento dei danni prospettati.
4. Con l'unico motivo di impugnazione incidentale (che va esaminato per
Contr primo, attenendo all'an della contestata responsabilità dell' e dei chiamati in causa), la signora censura la sentenza di primo grado, per avere il giudice CP_9
fondato la propria contestata decisione su una consulenza tecnica medico-legale d'ufficio ritenuta carente, non essendo riuscito il c.t.u. dott. “a sostenere, Per_4
nell'elaborato redatto, una univoca posizione supportata da conoscenze e
fondamenti scientifici, in modo chiaro ed esaustivo rispetto ai quesiti formulati”.
L'appellante incidentale, nella sua articolata argomentazione, evidenzia la contradditotiertà dell'operato del c.t.u. che, nella relazione depositata il 22 marzo
2017 aveva prospettato “una responsabilità della struttura sanitaria e degli
operatori che avevano avuto in cura la defunta tuttavia, ogni Per_3
qualvolta veniva richiamato su istanza dell'Azienda convenuta o di questa
difesa per chiarire punti di contraddittorietà e fumosità dell'elaborato,
risolveva il problema semplicemente modificando l'elaborato in qualche
parte, senza motivare il mutamento di posizione e senza mai esplicitare
sulla base di evidenze scientifiche il proprio convincimento”. Peraltro,
nell'ultima relazione integrativa del 25 novembre 2022, di poche righe, il c.t.u.
aveva affermato di non ravvisare alcuna responsabilità professionale da parte di nessuno degli operatori sanitari. Aggiunge l'appellante incidentale che nello spazio di cinque anni (dal 2017 al 2022), modificando immotivatamente “la propria posizione (cambiando completamente idea) senza giustificare tale
discontinuità e senza consultare la documentazione prodotta, (…) non ha mai
spiegato la portata e lo stato di avanzamento della patologia oncologica in atto,
né ha giustificato in modo chiaro le proprie conclusioni”.
Pertanto, l'appellante incidentale, nell'invocare la riforma della sentenza impugnata, ha chiesto il rinnovo della c.t.u.
4.1 – L'eccezione dell'ASP di inammissibilità dell'appello incidentale è
infondata.
Al riguardo, l'appellante assume che la censura della riguarderebbe CP_9
“non la decisione del giudice ed i profili di asserita illegittimità della stessa perché
“acritica ed immotivata”, bensì l'operato e le conclusioni del CTU, rispetto alle
quali però non evidenzia i profili di criticità dal punto di vista scientifico, omettendo
qualsiasi richiamo alle censure e contestazioni formulate in primo grado e non
reiterate nel presente giudizio, con evidente violazione del principio di
autosufficienza che deve regolarlo”.
In realtà, è di tutta evidenza che l'impugnazione incidentale è correttamente formulata come critica alla sentenza che, a detta della , si fonda CP_9
esclusivamente (recependola “in maniera acritica e finanche immotivata”) su una consulenza tecnica d'ufficio che “risulta, nella sua interezza, assolutamente priva
di pregio e contraddittoria”, esplicitando le ragioni di contestazione, già svolte nelle difese conclusive in primo grado.
Peraltro, nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova (Cass. 24 novembre 2020, n. 26709). 4.2 – Nel merito, osserva la Corte che la sentenza di primo grado è, in effetti,
del tutto frettolosa e palesemente immotivata, laddove, dopo aver enunciato i principi di diritto regolatori della materia della responsabilità sanitaria, ha liquidato la questione centrale della controversia in poche battute, senza
neanche dar conto delle contestazioni mosse dagli attori alle risultanze
della c.t.u. e dei molteplici richiami del perito, che ha in almeno due occasioni di integrazione dl c.t.u. modificato le conclusioni, e fondando la decisione sulla sola relazione integrativa di appena una pagina, depositata il 25 novembre 2022.
Il Tribunale, invero, così ha laconicamente motivato: “le risultanze della CTU,
espletata nel presente giudizio le cui valutazioni, in ordine alle cause del decesso,
ed all'eventuale responsabilità delle parti convenute e/o chiamate in causa, sono
senz'altro da condividersi, non essendo viziate da errori di sorta, hanno
consentito di appurare, per stessa ammissione del CTU, ed in particolar modo
con il supplemento del 25/11/2022, ha definitivamente concluso dichiarando che:
“alla luce della documentazione in atti e dopo aver riletto anche la relazione
depositata, il sottoscritto CTU, non ravvisa responsabilità professionali da parte
di nessuno degli operatori sanitari sia medici che paramedici”.
E, tuttavia, nella prima relazione del 2017 lo stesso c.t.u. aveva scritto, in risposta al punto 6) del mandato, che “non vi è stata negligenza poiché
l'intervento è stato effettuato, a parere del sottoscritto, è stata commessa una
imprudenza da parte dell'operatore Ortopedico che l'ha operata senza un
approfondimento diagnostico fidandosi solo delle radiografie del P.S.
dell'ospedale di Barcellona P.G. effettuate cinque giorni prima ed inoltre durante
le manovre operatorie non ha ritenuto necessario verificare la vera natura della
lesione”. Contr Per il vero, la stessa in conclusionale ammette che “la CTU (…) è
gravemente viziata sia dal punto di vista procedurale che sotto il profilo della
valutazione scientifica”, pur condividendone l'ultima conclusione di esclusione di responsabilità.
4.3 – Questa Corte, alla luce delle superiori considerazioni, non può che evidenziare da un lato l'acritica e semplicistica recezione da parte del tribunale della c.t.u., con una mera clausola di stile che ignora tutte le contestazioni svolte nel corso del giudizio, dall'altro le contraddizioni che emergono a piene mani dall'accertamento medico-legale, ampiamente censurate dall'appellante incidentale, reiterando contestazioni svolte innanzi al Tribunale.
Ne consegue che, ai fini della decisione, è indispensabile rinnovare la c.t.u.,
con un collegio di professionisti.
Sicchè, con separata ordinanza, deve rimettersi la causa sul ruolo.
5. Allo stato, l'esame di ogni altra questione va differita alla sentenza definitiva,
ivi comprese quelle sollevate da e da Controparte_14 CP_7
in ordine rispettivamente alla cessata materia del contendere per rinuncia all'Asp
alla domanda di manleva nei confronti del professionista e al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in relazione ai capi della sentenza riferibili al dott. : ciò tenendo conto, comunque, delle ancora pendenti questioni sul CP_3
Contr pagamento delle spese in favore dei deducenti da parte dell'
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 626/2023 R.G., sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Patti 4 luglio 2023, n. 707 da
[...]
, contro , , Controparte_12 Controparte_1 CP_9 [...] , , in proprio e nella qualità di eredi di , CP_10 Controparte_9 Persona_3
nonché , , , Controparte_9 Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di erede del Dott. , Persona_1 Controparte_5
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_14 CP_7
: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del dott. e degli originari attori Controparte_9
, e;
CP_9 Controparte_10 Controparte_9
2. Rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale;
3. Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 13 marzo 2025.
Il Presidente est.
(Giuseppe Minutoli)