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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 743/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nato a Parte_1
Sant'Angelo dei Lombardi (Av) il 17.12.1970, C.F. e C.F._1 [...]
nata negli Stati Uniti D'America il 20.10.1983, C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Gerardo Forte C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi (Av) alla via A. Sepe;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate e con accollo delle spese del procedimento da parte di Le parti, dopo aver premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 23.09.2002 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 28.02.2003 e il 18.11.2013, hanno esposto che negli ultimi tempi la Per_1 Per_2
convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa di divergenze insanabili.
Con note scritte depositate per l'udienza del 3.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 743/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nato a Parte_1
Sant'Angelo dei Lombardi (Av) il 17.12.1970, C.F. e C.F._1 [...]
nata negli Stati Uniti D'America il 20.10.1983, C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Gerardo Forte C.F._2
ed elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi (Av) alla via A. Sepe;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate e con accollo delle spese del procedimento da parte di Le parti, dopo aver premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 23.09.2002 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 28.02.2003 e il 18.11.2013, hanno esposto che negli ultimi tempi la Per_1 Per_2
convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa di divergenze insanabili.
Con note scritte depositate per l'udienza del 3.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2