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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/06/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Massimo Morandini Presidente
dott. Giuliana Segna Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 31 / 2025, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 31-1/ / 2025 instaurato su ricorso del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale,
RICORRENTE
per l'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Giovanni Rambaldi;
DEBITORE
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e dal resistente chiedendo il rigetto della domanda medesima.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 6 Il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.
In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso e , a cominciare da quelli affidati CP_2 CP_3
all'agente della riscossione per complessivi euro 99.365,72 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso , e , cui si Controparte_4 CP_3 CP_2
aggiungono ulteriori euro 17.476,37 di contributi non versati e non ancora CP_2
posti in riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso e ai CP_2
quali vanno aggiunti gli ulteriori tributi non versati, accertati d'ufficio dall'amministrazione finanziaria ma non ancora risultanti assegnati all'agente della riscossione, per il considerevole ammontare di complessivi euro 1.372.554,20 (cfr.
informazioni scritte raccolte d'ufficio presso ). Controparte_4
La rateizzazione del debito tributario – proprio perché presuppone, a monte, una reiterata omissione nei versamenti dovuti – conferma, anziché smentire, lo stato di insolvenza, il quale diversamente può essere escluso solamente allorquando le obbligazioni, a cominciare da quelle fiscali, vengano puntualmente e integralmente adempiute (in tal senso: “regolarmente”), potendo essere tollerati solamente ritardi sporadici, sintomo di una fisiologica dimenticanza (e non di impossibilità
finanziaria).
Lo stesso rientro sui debiti verso fornitori, di cui riferisce il debitore nella sua memoria, del pari conferma, anziché smentire, lo stato di insolvenza, di per sé
riscontrando una condizione di reiterazione degli inadempimenti e al contempo denunciando una modalità irregolare, giacché tardiva e comunque incompleta, di adempimento.
pag. 2 di 6 La presenza di consistenti crediti tributari, generati dall'attività caratteristica d'impresa – ossia quella della commercializzazione, quale general contractor, di crediti fiscali su interventi edilizi agevolati, per lo più correlati ad operazioni accedenti al noto bonus del 110% – non assume rilevanza alcuna, occorrendosi guardare allo stato di impotenza funzionale in cui versa l'impresa in un dato momento storico e che, come tale, esprime una presente condizione di incapacità
finanziaria, là dove i possibili futuri incassi (o compensazioni) restano come tali irrilevanti, afferendo alla prospettiva finanziaria auspicata dall'imprenditore, la quale, per quanto programmata, resta del pari futura e, come tale, tutt'altro che scontata. Va peraltro aggiunto che, in ogni caso, siffatta gestione finanziaria genera
– in relazione al fattore tempo – oneri che, finalmente, il debitore riversa gratuitamente sul ceto dei creditori (il quale sostanzialmente finanzia l'impresa senza remunerazione). Peraltro, il suddetto credito fiscale è lungi dall'assumere carattere di certezza e stabilità, essendo comunque soggetto alle verifiche correlate alla regolare esecuzione delle opere, nel senso che esse presentino i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della pubblica contribuzione, erogata sotto forma di bonus fiscale. E sotto tale ultimo profilo, assume centrale rilevanza il fatto stesso che siano in corso delle indagini penali proprio in correlazione alla concreta emergenza che le opere, “per una rilevante quota” siano “afferenti ad attività mai svolte
o svolte in misura nettamente inferiore a quella richiesta per accedere al contributo statale”
(indagini sollecitate da svariate denunce di soggetti privati che segnalavano
“anomalie nella gestione dei lavori edili di rifacimento di unità abitative e condomini, legati
al supèerbonus 110% in quanto completati solo in parte ovvero mai avviati”; cfr. p. 6
ricorso P.M.).
Va escluso, a fronte di quanto risulta agli atti e pacificamente afferma lo stesso debitore, il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2,
lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è
pag. 3 di 6 complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di e Controparte_1
conseguentemente:
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore;
Persona_1
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 23/10/2025, alle ore 09:00, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di pag. 4 di 6 procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale,
nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
pag. 5 di 6 Trento, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
Benedetto Sieff
Il Presidente
Massimo Morandini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Massimo Morandini Presidente
dott. Giuliana Segna Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 31 / 2025, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 31-1/ / 2025 instaurato su ricorso del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale,
RICORRENTE
per l'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Giovanni Rambaldi;
DEBITORE
in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e dal resistente chiedendo il rigetto della domanda medesima.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 6 Il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.
In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso e , a cominciare da quelli affidati CP_2 CP_3
all'agente della riscossione per complessivi euro 99.365,72 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso , e , cui si Controparte_4 CP_3 CP_2
aggiungono ulteriori euro 17.476,37 di contributi non versati e non ancora CP_2
posti in riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso e ai CP_2
quali vanno aggiunti gli ulteriori tributi non versati, accertati d'ufficio dall'amministrazione finanziaria ma non ancora risultanti assegnati all'agente della riscossione, per il considerevole ammontare di complessivi euro 1.372.554,20 (cfr.
informazioni scritte raccolte d'ufficio presso ). Controparte_4
La rateizzazione del debito tributario – proprio perché presuppone, a monte, una reiterata omissione nei versamenti dovuti – conferma, anziché smentire, lo stato di insolvenza, il quale diversamente può essere escluso solamente allorquando le obbligazioni, a cominciare da quelle fiscali, vengano puntualmente e integralmente adempiute (in tal senso: “regolarmente”), potendo essere tollerati solamente ritardi sporadici, sintomo di una fisiologica dimenticanza (e non di impossibilità
finanziaria).
Lo stesso rientro sui debiti verso fornitori, di cui riferisce il debitore nella sua memoria, del pari conferma, anziché smentire, lo stato di insolvenza, di per sé
riscontrando una condizione di reiterazione degli inadempimenti e al contempo denunciando una modalità irregolare, giacché tardiva e comunque incompleta, di adempimento.
pag. 2 di 6 La presenza di consistenti crediti tributari, generati dall'attività caratteristica d'impresa – ossia quella della commercializzazione, quale general contractor, di crediti fiscali su interventi edilizi agevolati, per lo più correlati ad operazioni accedenti al noto bonus del 110% – non assume rilevanza alcuna, occorrendosi guardare allo stato di impotenza funzionale in cui versa l'impresa in un dato momento storico e che, come tale, esprime una presente condizione di incapacità
finanziaria, là dove i possibili futuri incassi (o compensazioni) restano come tali irrilevanti, afferendo alla prospettiva finanziaria auspicata dall'imprenditore, la quale, per quanto programmata, resta del pari futura e, come tale, tutt'altro che scontata. Va peraltro aggiunto che, in ogni caso, siffatta gestione finanziaria genera
– in relazione al fattore tempo – oneri che, finalmente, il debitore riversa gratuitamente sul ceto dei creditori (il quale sostanzialmente finanzia l'impresa senza remunerazione). Peraltro, il suddetto credito fiscale è lungi dall'assumere carattere di certezza e stabilità, essendo comunque soggetto alle verifiche correlate alla regolare esecuzione delle opere, nel senso che esse presentino i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare della pubblica contribuzione, erogata sotto forma di bonus fiscale. E sotto tale ultimo profilo, assume centrale rilevanza il fatto stesso che siano in corso delle indagini penali proprio in correlazione alla concreta emergenza che le opere, “per una rilevante quota” siano “afferenti ad attività mai svolte
o svolte in misura nettamente inferiore a quella richiesta per accedere al contributo statale”
(indagini sollecitate da svariate denunce di soggetti privati che segnalavano
“anomalie nella gestione dei lavori edili di rifacimento di unità abitative e condomini, legati
al supèerbonus 110% in quanto completati solo in parte ovvero mai avviati”; cfr. p. 6
ricorso P.M.).
Va escluso, a fronte di quanto risulta agli atti e pacificamente afferma lo stesso debitore, il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2,
lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è
pag. 3 di 6 complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di e Controparte_1
conseguentemente:
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore;
Persona_1
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 23/10/2025, alle ore 09:00, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di pag. 4 di 6 procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale,
nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
pag. 5 di 6 Trento, 11 giugno 2025
Il Giudice estensore
Benedetto Sieff
Il Presidente
Massimo Morandini
pag. 6 di 6