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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/09/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla minore , rappresentata e difesa dall'Avv. CICCIU' Persona_1
ROSA c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94^ Fanteria Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto presso la
Sede dell'Istituto in Cosenza, alla Piazza Loreto 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante, nella Per_ qualità di genitore esercente la potestà sulla minore ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di frequenza negata, nella pregressa fase processuale dal nominato ctu dott. Persona_2 richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi CP_1 profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della CTU;
l non ha CP_1 inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in Giudizio.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
11.02.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
10.03.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 24.03.2025.
Analogamente è a dirsi del verbale di visita impugnato entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 16.11.2023 a fronte della iscrizione dell'ATP del 14.05.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. Per_ 1945/24 RG, riconoscersi l'indennità di frequenza in favore della figlia minore .
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del beneficio si limita soltanto a riferire che “ . . . il suddetto riconoscimento è ingiusto, perché la minore . . ., in base alle malattie e gravi patologie, di cui era ed è attualmente affetta, aveva ed ha diritto all'indennità di frequenza” (pag. 3 del ricorso) aggiungendosi che “le malattie invalidanti dell'istante emergono da documentazione presente nel fascicolo . . .” e che “. . . le patologie dell'istante sono evidenziate nelle controdeduzioni depositate nella fase dell'accertamento preventivo” (pag. 4 del ricorso). A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto Per_ insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott. che ha confermato il giudizio espresso dalla competente Commissione medica.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso non mancando di rilevare, ulteriormente, come diversamente da quanto riportato in ricorso dalla Parte non sono affatto state depositate delle controdeduzioni sottoposte all'esame del CTU.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le Per_ risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott. condivisibile ed immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore , con Parte_1 Persona_1 ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1945/24) e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 25 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sulla minore , rappresentata e difesa dall'Avv. CICCIU' Persona_1
ROSA c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94^ Fanteria Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO UMBERTO con domicilio eletto presso la
Sede dell'Istituto in Cosenza, alla Piazza Loreto 22/a
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante, nella Per_ qualità di genitore esercente la potestà sulla minore ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di frequenza negata, nella pregressa fase processuale dal nominato ctu dott. Persona_2 richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che rilevava l'inammissibilità - sotto diversi CP_1 profili - del proposto ricorso nonché l'infondatezza del medesimo atteso che la Consulenza svolta nella pregressa fase processuale era più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte insistendo per il rinnovo della CTU;
l non ha CP_1 inteso depositare note pur avendo spiegato costituzione in Giudizio.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Difatti il decreto di conclusioni delle operazioni peritali risulta comunicato a parte ricorrente in data
11.02.2025 mentre il dissenso risulta proposto entro il termine trenta giorni e precisamente il
10.03.2025; il ricorso risulta tempestivamente proposto in quanto iscritto entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 24.03.2025.
Analogamente è a dirsi del verbale di visita impugnato entro il termine semestrale di decadenza rilevato che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 16.11.2023 a fronte della iscrizione dell'ATP del 14.05.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. Per_ 1945/24 RG, riconoscersi l'indennità di frequenza in favore della figlia minore .
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del beneficio si limita soltanto a riferire che “ . . . il suddetto riconoscimento è ingiusto, perché la minore . . ., in base alle malattie e gravi patologie, di cui era ed è attualmente affetta, aveva ed ha diritto all'indennità di frequenza” (pag. 3 del ricorso) aggiungendosi che “le malattie invalidanti dell'istante emergono da documentazione presente nel fascicolo . . .” e che “. . . le patologie dell'istante sono evidenziate nelle controdeduzioni depositate nella fase dell'accertamento preventivo” (pag. 4 del ricorso). A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto Per_ insoddisfacente il lavoro svolto dalla dott. che ha confermato il giudizio espresso dalla competente Commissione medica.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso non mancando di rilevare, ulteriormente, come diversamente da quanto riportato in ricorso dalla Parte non sono affatto state depositate delle controdeduzioni sottoposte all'esame del CTU.
3. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le Per_ risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dalla dott. condivisibile ed immune da vizi.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore , con Parte_1 Persona_1 ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1945/24) e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 25 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo