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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 67/2022 tra le parti:
RICORRENTE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. CARBONE LILIAN, cf C.F._2
avv. RINDI MARGHERITA cf C.F._3
- domicilio: presso l'avv. Lilian Carbone
ON
, cf Controparte_1 C.F._4
- difesa: avv. SANESI OLIVIA, cf C.F._5
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: ““Voglia il Tribunale di Prato,
1)preliminarmente emettere sentenza non definitiva di separazione personale ai sensi dell'art.709 bis c.p.c. tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a Castelvetere in [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Prato il 02.02.1975, trascritto nei registri del
Comune al n.43 parte II-Serie A-anno 1975;
2) in ulteriore via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità delle domande ex adverso proposte-anche in via riconvenzionale- nella comparsa di costituzione, in particolare quelle di cui ai punti n. b), c) ed e) delle conclusioni avversarie.
3) In ogni caso nel merito, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti e pronunciare la sentenza definitiva di separazione.
4) Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui sopra, contrariis reiectis:
1) in via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, disporre – qualora non prodotti –
l'acquisizione della documentazione comprovante i redditi netti mensili percepiti dalla convivente del ricorrente negli ultimi sei mesi, così come ordinato dal Giudice;
2) nel merito, rigettare le domande proposte dal ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
3) in via riconvenzionale, dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: il Sig. corrisponderà alla Sig.ra per il suo mantenimento la somma di €. 500,00 Pt_1 CP_1 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT, o quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio anche previa occorrenda CTU per le causali di cui in narrativa e dichiarare che la separazione sia addebitabile al Sig. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 26.9.2024”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale giudiziale dalla coniuge CP_1
Pagina 2 di 9 , sposata con rito concordatario a Prato (PO) in data 02/02/1975, atto CP_1 trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Prato, nel registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1975, Parte II, Serie A, atto n. 43.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che i coniugi, in sede di matrimonio, hanno optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo poi modificarlo successivamente in favore del regime di separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio sono nati i figli e rispettivamente in data 07/09/1977 e Per_1 Per_2
07/06/1983, entrambi attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
(3) che i coniugi sono comproprietari dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale, sita in Prato, via V. Crocini n. 14, insieme ai figli e per la quota di ¼ Per_2 Per_1 cadauno;
(4) che entrambi i coniugi percepiscono reddito da pensione e sono, dunque, economicamente autosufficienti;
(5) che la comunione materiale e spirituale con la coniuge è venuta meno da molti anni, rendendo la frattura irreversibile.
Quali domande accessorie il ricorrente ha chiesto che fosse accertato il diritto dei coniugi al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio e che venisse disposta la spartizione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione tra i legittimi proprietari.
, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda Controparte_1 di separazione personale ex adverso avanzata, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte e proponendo contestuale domanda riconvenzionale volta: 1) ad ottenere la condanna del al versamento dell'assegno mensile di € Pt_1
500,00 in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento economico della stessa;
2) ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, sita in Prato – via Crocini n.
14; 3) ad accertare il proprio diritto alla restituzione del 50% del prezzo di vendita dell'immobile sito in Prato, via del Campostino n. 63/2, alienato dal ricorrente nell'anno 2019 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di tale somma in favore della convenuta;
4) ad accertare il diritto di proprietà in capo alla convenuta per la quota del 50% del magazzino posto in Prato, via del Campostino n. 63/5, nonché il diritto alla restituzione dei canoni di locazione maturati a far data dal 1° luglio 2019 e maturandi, oltre interessi;
5) ad accertare il diritto alla restituzione del 50% della somma arbitrariamente prelevata dal coniuge dal conto corrente cointestato Pt_1 con la convenuta negli anni compresi tra il 2015 ed il 2019; (6) ad addebitare la separazione a carico del marito;
(7) ad accertare l'esclusiva responsabilità del Pt_1 per i danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dalla convenuta e,
Pagina 3 di 9 conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento in favore della medesima di quella somma che risulterà dovuta in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
Nello specifico la convenuta, a sostegno delle proprie eccezioni, ha argomentato quanto segue: a) che la medesima, in costanza di matrimonio, si è sempre occupata dell'attività di tessitura artigianale avviata insieme al marito (poi cessata nel 2012), oltre che della gestione della casa, dei figli e dei suoceri non autosufficienti;
b) che i coniugi, nell'anno 2006, hanno dato avvio ad un progetto edificatorio sul terreno già acquistato in Prato - via Crocini, volto ad ottenere la realizzazione di quattro unità immobiliari ad uso civile abitazione, oltre garage ed accessori, ad oggi in comproprietà tra i genitori ed i figli e ricorrendo anche a prestiti bancari, poi saldati Per_2 Per_1 con le provviste di cui al conto corrente cointestato acceso col marito;
c) che l'appartamento ricavato dal progetto di cui sopra, posto al piano terra e rialzato con accesso diretto da via Crocini n. 14, è stato adibito ad abitazione familiare, ove i coniugi risultano tuttora residenti;
d) che, nell'anno 1986, i coniugi, di comune accordo ed in regime di comunione legale dei beni, hanno deciso di acquistare le quote dal Consorzio
Insediamenti San Giorgio Soc. Coop. a r. l., formalmente intestate al sig. e Pt_1 finalizzate alla costruzione di due magazzini artigianali;
e) che, nell'anno 2017, i coniugi hanno acquistato l'autovettura Fiat Panda del valore di € 10.000,00 con finanziamento contratto con Fiditalia S.p.a., intestato e poi estinto dalla sig.ra f) che, nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2019, il ha effettuato CP_1 Pt_1 diversi prelievi dal conto cointestato con la moglie – per € 30.000,00 totali circa – ed ha deciso in totale autonomia di alienare il secondo magazzino, sito in Prato - via del
Campostino n. 63/2, acquistando con parte del ricavato un'autovettura usata marca
Jaguar per € 40.000,00; g) che il e la percepiscono una pensione Pt_1 CP_1 netta mensile rispettivamente di € 1.800,00 e di € 1.500,00 ed il primo percepisce, altresì, redditi da locazione di circa € 1.100,00 mensili per il magazzino ancora di proprietà, sito in Prato – via del Campostino n. 63/5 - oltre a disporre del residuo del ricavato della vendita del secondo magazzino (per € 210.000,00); h) che, nel mese di Dicembre
2021, il ha lasciato improvvisamente la moglie e si è trasferito con la nuova Pt_1 compagna, con la quale aveva intrapreso da tempo una relazione extraconiugale;
i) che la condotta violativa degli obblighi matrimoniali tenuta dal ha provocato uno Pt_1 stato di disagio emotivo forte nella moglie, con conseguente lesione dell'integrità psico-fisica della stessa, tenuto conto anche del fatto che la relazione extraconiugale
Pagina 4 di 9 intrattenuta dal marito è avvenuta sotto gli occhi di parenti ed amici della convenuta, la quale è stata lesa nell'onore e nella dignità di donna e moglie;
l) che, dunque, la stessa ha diritto ad un risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo, ai sensi dell'art. 2059 c.c., indipendentemente dalla pronuncia di addebito della separazione a carico del marito.
Con ordinanza del 31/01/2023, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 11/01/2023, il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e disponendo l'obbligo in capo al di Pt_1 corrispondere, in favore della coniuge, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento, nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo del giudizio.
Il ricorrente ha poi reclamato l'ordinanza presidenziale sopra richiamata innanzi alla
Corte d'Appello di Firenze, che ne ha confermato il contenuto con decreto di rigetto n. cron. 429/2023 del 06/06/2023.
Di fronte al G.I. parte ricorrente ha avanzato richiesta di sentenza parziale sullo status e sulle questioni preliminari - nello specifico, sulle eccezioni di inammissibilità delle domande sub b), c) ed e) di cui alle conclusioni rassegnate da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta - chiedendo all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
Parte convenuta, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni già rassegnate, ha contestato la domanda avversaria di emissione di sentenza parziale, riservandosi di fare appello in ragione della preliminare necessità di disporre idonea
CTU tecnico-contabile al fine di accertare le capacità economiche e finanziarie di controparte.
All'esito dell'udienza del 04/04/2023, in accoglimento della domanda attorea, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status e sulle questioni preliminari, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero e l'intestato Tribunale, con sentenza non definitiva n. 267/2023 del 19/04/2023, pubblicata in data 26/04/2023, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e dichiarato inammissibili le domande formulate da parte convenuta sub b), c) ed e) di cui alle conclusioni rassegnate in calce alla comparsa di costituzione e risposta per difetto di connessione forte con l'oggetto del
Pagina 5 di 9 presente procedimento, disponendo la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante produzione documentale relativa alla situazione economico-reddituale delle parti, escussione testimoniale sui capitoli di prova ritenuti ammissibili ed interrogatorio formale di parte convenuta.
All'udienza del 18/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa
è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Addebito della separazione – Come noto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione.” (cfr.
Cassazione ordinanza n. 40795/2021). L'onere della prova è a carico della parte richiedente l'addebito e qualora si eccepisca l'anteriorità della crisi coniugale il relativo onere probatorio grava sulla controparte (cfr. Cassazione Ordinanza 3923/2018: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.”).
Fatte queste premesse si osserva quanto segue.
La convenuta ha allegato che il marito ha deciso unilateralmente di lasciare la casa coniugale a dicembre 2021 e che successivamente a tale data la stessa è venuta a conoscenza del fatto che il medesimo aveva una relazione extraconiugale da tempo instaurata, confermando così i sospetti della stessa.
All'esito del giudizio risulta dimostrata la sussistenza di tale relazione extraconiugale.
La compagna del ricorrente, infatti, escussa all'udienza del 13.3.2024 ha confermato di
Pagina 6 di 9 aver conosciuto il nel 2019 e di essere la sua compagna dal 2020, precisando Pt_1 che al momento dell'avvenuta conoscenza il medesimo le riferì di essere separato di fatto con la moglie, pur vivendoci ancora insieme, specificando che i medesimi dormivano in camere separate da tempo.
Risulta, quindi, provato l'adulterio da parte del ricorrente nei confronti della convenuta.
A fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta, che si presume;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio è avvenuto in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era meramente formale (cfr. Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale prova non è stata fornita dal ricorrente. Le prove testimoniali assunte non sono state in grado di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale, posto che la circostanza che i coniugi dormissero in camere separate, di per sé, non dimostra il venir meno dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. 11516/2014), né lo dimostra il fatto che la si CP_1 recasse nel suo paese di origine in estate senza il marito.
Assegno di mantenimento in favore del coniuge – Secondo l'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale
o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca
o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.”
Pagina 7 di 9 Ai fini della determinazione della sussistenza o meno del diritto di un coniuge rispetto all'altro di percepire un assegno di mantenimento si è espressa a più riprese la giurisprudenza di legittimità evidenziando che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (Cass.
12196/2017, conforme a Ordinanze Cass. 16809/19 e 4327/22).
Nel caso in esame si osserva che sebbene entrambi i coniugi godano di pensione INPS,
l'introito della convenuta, seppur di poco, è inferiore rispetto a quello del ricorrente il quale, peraltro, gode anche di un'ulteriore entrata, per un canone di locazione, di euro
1.100,00 mensili ed ha numerose liquidità conseguenti alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare (vendita del magazzino). Quindi, anche alla luce della considerevole durata del matrimonio, all'esito del giudizio può certamente affermarsi che il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale fosse diverso e superiore rispetto a quello goduto dalla dal momento della separazione. Ciò CP_1 comporta l'accoglimento della domanda della convenuta dovendo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole un importo pari ad euro 200,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese del giudizio – Tenuto conto dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico del ricorrente soccombente in relazione alla domanda di addebito e alla domanda di mantenimento formulate da controparte. Le stesse saranno liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi).
P. Q. M.
Pagina 8 di 9 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Addebita la separazione al ricorrente;
2. Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della convenuta versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
4. condanna parte ricorrente al pagamento delle restanti spese processuali sostenute da parte convenuta, nella misura di 2/3, che si liquidano in euro
2.538,66 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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