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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.4174/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, discussa e decisa all'udienza del 04.04.2025, proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Serio, Parte_1 mandato in atti;
-opponente-
contro
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Eugenia Novembre e dall'Avv. Anna De Giorgi, mandato in atti;
-opposto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.06.2024 chiedeva a codesto Parte_1
Tribunale di annullare le ordinanze ingiunzioni emesse dal
[...]
il 07/05/24, prot. n.5/2024 e n.213/2024, per la somma P_ rispettivamente di € 718,04 e di € 418,04, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle stesse;
con vittoria delle spese di lite.
L'opponente precisava che gli veniva contestata la violazione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 960/18 punto 4 e 5, Regolamento gestione rifiuti art. 7 e 80 Lett. u), Del. CC n. 35/03, Del. CC n. 6/08,
Del. G.C. n. 298/13; dette ordinanze ingiunzioni ed i verbali di accertamenti erano da ritenere illegittimi per i seguenti motivi: difetto di indicazione del trasgressore nei verbali di accertamento;
mancata contestazione immediata della violazione;
violazione della normativa sulla privacy e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
mancata conoscenza dell'ordinanza dirigenziale n. 960/2018 e sussistenza della buona fede.
Con decreto del 26.06.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti con rigetto dell'istanza di sospensione.
Con comparsa del 18.11.2024 si costituiva in giudizio il P_
, che contestava tutti gli assunti del ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune precisava che, dalla visione dei fotogrammi rilevati sulla via Lippi, emergeva che il conducente del veicolo tg Wolksvagen
CJ530JB, il giorno 08.01.2020, dopo essere sceso dall'abitacolo prelevava dal cofano alcuni rifiuti che abbandonava sulla sede stradale in area non autorizzata, conferiva sacchi di rifiuti all'interno di un cassonetto di prossimità dedicato alla plastica, senza averne titolo in quanto non utente TARI del , mentre il Controparte_1 giorno 21.12.2019 scaricava sulla sede stradale in area non autorizzata, conferendo sacchi di rifiuti ed imballaggi. All'udienza del 4.04.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Violazione in materia di privacy
Rileva l'opponente che: - l'uso di sistemi di videosorveglianza deve rispettare la complessa normativa in materia di tutela della privacy, in quanto le immagini che riprendono una persona sono da considerarsi a tutti gli effetti dati personali;
- è necessario disciplinare in via generale l'utilizzo di tali apparati in relazione alle norme previste dal
Titolo III Capo I “Regole per tutti i trattamenti del Codice della
Privacy”; - in particolare, per l'accertamento dell'illecito de quo mediante sistemi di videosorveglianza, è rilevante il rispetto degli obblighi di informazione previsti dal Codice.
Nella fattispecie in esame il non ha fornito la prova Controparte_1 di aver rispettato la normativa in materia di privacy.
L'art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, nr. 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11, ha previsto che: “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Il Garante, nel provvedimento generale del 2010, al punto 5.2., si occupa dell'uso dei sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e discariche e stabilisce: “In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente,
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13,
l. 24 novembre 1981, n. 689)”.
Le riprese filmate e l'estrapolazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare sia le violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o ammnistrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs 152/2006 artt. 256, 255), sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune
(corretto conferimento dei rifiuti).
Occorre a questo punto rilevare che, nei casi in cui le riprese filmate avvengano nel corso di indagini di P.G., come ad esempio il controllo sulle discariche o altri aspetti penalmente rilevanti, gli obblighi d'informativa potrebbero essere omessi, in base alla deroga prevista al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante sopra menzionato.
Negli altri casi l'attivazione di qualsiasi sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio comporta l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 13 del D.Lvo N° 196/2003 (Codice della
Privacy), mediante l'apposizione del cartello che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, e non necessariamente a contatto con gli impianti.
Secondo le prescrizioni degli artt. 13 e 14 del Reg. U.E. 2016/679,
l'attivazione del dispositivo di videosorveglianza, se finalizzata ad attività di ricerca scientifica, di osservazione faunistica di polizia amministrativa, comporta, innanzi tutto, gli obblighi d'informativa con cartelli posti prima del raggio d'azione della telecamera. Anche per finalità di sicurezza e protezione dei beni, nonché prevenzione di furti, se l'area è pubblica o accessibile al pubblico, i cartelli informativi sono necessari;
se l'area è privata è sufficiente solo l'autorizzazione del proprietario.
I predetti cartelli dovranno riportare: identità e dati di contatto del titolare e/o responsabile del trattamento, finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione delle immagini o criteri per determinare tale periodo, diritto di accesso dell'interessato ai propri dati, altre informazioni, di cui agli artt. 13 e 14 Reg. U.E. 2016/679.
Naturalmente, non potendo tutte le informazioni elencate nei predetti articoli essere contenute in un cartello, dovrà essere indicato un modo semplice e diretto affinchè gli interessati possano reperire le informazioni prescritte (numero telefonico, sito web, indirizzo dell'ente che ha posizionato la fototrappola, etc.).
Nella fattispecie, quanto contestato al ricorrente è certamente una violazione amministrativa e non un illecito penale, per cui il P_ aveva l'obbligo di informativa tramite cartelli.
Nel caso in esame non vi è evidenza né prova dell'effettiva esistenza di cartelli, quantomeno in prossimità dei luoghi in cui è stata installata la video trappola.
Il tutto è documentato dai video depositati dallo stesso P_
, che evidenziano l'assenza di segnalazione nel luogo di
[...] ripresa.
L'Amministrazione comunale resistente, a seguito dell'eccezione formulata dal ricorrente, di violazione della normativa sulla privacy, non ha addotto alcuna prova circa l'esistenza di una adeguata cartellonistica di segnalazione ed informazione dell'esistenza di telecamere come previsto dalla normativa di settore.
Sulla base di quanto innanzi le riprese in questione sono state effettuate in violazione del Codice della Privacy e degli artt. 13 e 14
Reg. U.E. 2016/679, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate e delle ordinanze ingiunzioni impugnate, che devono essere annullate.
L'accoglimento dell'eccezione di cui innanzi è assorbente rispetto a tutte le altre proposte dal ricorrente, che pertanto non vengono prese in esame. Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco in carica, avverso le ordinanze P_ ingiunzioni emesse dal medesimo prot. n.5/2024 e P_
n.213/2024:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le predette ordinanze ingiunzioni;
- condanna il , in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che si quantificano complessivamente in € 430,00, di cui € 98,00 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 04.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.4174/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, discussa e decisa all'udienza del 04.04.2025, proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Serio, Parte_1 mandato in atti;
-opponente-
contro
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Eugenia Novembre e dall'Avv. Anna De Giorgi, mandato in atti;
-opposto- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.06.2024 chiedeva a codesto Parte_1
Tribunale di annullare le ordinanze ingiunzioni emesse dal
[...]
il 07/05/24, prot. n.5/2024 e n.213/2024, per la somma P_ rispettivamente di € 718,04 e di € 418,04, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle stesse;
con vittoria delle spese di lite.
L'opponente precisava che gli veniva contestata la violazione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 960/18 punto 4 e 5, Regolamento gestione rifiuti art. 7 e 80 Lett. u), Del. CC n. 35/03, Del. CC n. 6/08,
Del. G.C. n. 298/13; dette ordinanze ingiunzioni ed i verbali di accertamenti erano da ritenere illegittimi per i seguenti motivi: difetto di indicazione del trasgressore nei verbali di accertamento;
mancata contestazione immediata della violazione;
violazione della normativa sulla privacy e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
mancata conoscenza dell'ordinanza dirigenziale n. 960/2018 e sussistenza della buona fede.
Con decreto del 26.06.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti con rigetto dell'istanza di sospensione.
Con comparsa del 18.11.2024 si costituiva in giudizio il P_
, che contestava tutti gli assunti del ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria delle spese di lite.
Il Comune precisava che, dalla visione dei fotogrammi rilevati sulla via Lippi, emergeva che il conducente del veicolo tg Wolksvagen
CJ530JB, il giorno 08.01.2020, dopo essere sceso dall'abitacolo prelevava dal cofano alcuni rifiuti che abbandonava sulla sede stradale in area non autorizzata, conferiva sacchi di rifiuti all'interno di un cassonetto di prossimità dedicato alla plastica, senza averne titolo in quanto non utente TARI del , mentre il Controparte_1 giorno 21.12.2019 scaricava sulla sede stradale in area non autorizzata, conferendo sacchi di rifiuti ed imballaggi. All'udienza del 4.04.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Violazione in materia di privacy
Rileva l'opponente che: - l'uso di sistemi di videosorveglianza deve rispettare la complessa normativa in materia di tutela della privacy, in quanto le immagini che riprendono una persona sono da considerarsi a tutti gli effetti dati personali;
- è necessario disciplinare in via generale l'utilizzo di tali apparati in relazione alle norme previste dal
Titolo III Capo I “Regole per tutti i trattamenti del Codice della
Privacy”; - in particolare, per l'accertamento dell'illecito de quo mediante sistemi di videosorveglianza, è rilevante il rispetto degli obblighi di informazione previsti dal Codice.
Nella fattispecie in esame il non ha fornito la prova Controparte_1 di aver rispettato la normativa in materia di privacy.
L'art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, nr. 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11, ha previsto che: “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Il Garante, nel provvedimento generale del 2010, al punto 5.2., si occupa dell'uso dei sistemi di videosorveglianza per l'accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e discariche e stabilisce: “In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente,
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13,
l. 24 novembre 1981, n. 689)”.
Le riprese filmate e l'estrapolazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare sia le violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o ammnistrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs 152/2006 artt. 256, 255), sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune
(corretto conferimento dei rifiuti).
Occorre a questo punto rilevare che, nei casi in cui le riprese filmate avvengano nel corso di indagini di P.G., come ad esempio il controllo sulle discariche o altri aspetti penalmente rilevanti, gli obblighi d'informativa potrebbero essere omessi, in base alla deroga prevista al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante sopra menzionato.
Negli altri casi l'attivazione di qualsiasi sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio comporta l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 13 del D.Lvo N° 196/2003 (Codice della
Privacy), mediante l'apposizione del cartello che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, e non necessariamente a contatto con gli impianti.
Secondo le prescrizioni degli artt. 13 e 14 del Reg. U.E. 2016/679,
l'attivazione del dispositivo di videosorveglianza, se finalizzata ad attività di ricerca scientifica, di osservazione faunistica di polizia amministrativa, comporta, innanzi tutto, gli obblighi d'informativa con cartelli posti prima del raggio d'azione della telecamera. Anche per finalità di sicurezza e protezione dei beni, nonché prevenzione di furti, se l'area è pubblica o accessibile al pubblico, i cartelli informativi sono necessari;
se l'area è privata è sufficiente solo l'autorizzazione del proprietario.
I predetti cartelli dovranno riportare: identità e dati di contatto del titolare e/o responsabile del trattamento, finalità e base giuridica del trattamento, periodo di conservazione delle immagini o criteri per determinare tale periodo, diritto di accesso dell'interessato ai propri dati, altre informazioni, di cui agli artt. 13 e 14 Reg. U.E. 2016/679.
Naturalmente, non potendo tutte le informazioni elencate nei predetti articoli essere contenute in un cartello, dovrà essere indicato un modo semplice e diretto affinchè gli interessati possano reperire le informazioni prescritte (numero telefonico, sito web, indirizzo dell'ente che ha posizionato la fototrappola, etc.).
Nella fattispecie, quanto contestato al ricorrente è certamente una violazione amministrativa e non un illecito penale, per cui il P_ aveva l'obbligo di informativa tramite cartelli.
Nel caso in esame non vi è evidenza né prova dell'effettiva esistenza di cartelli, quantomeno in prossimità dei luoghi in cui è stata installata la video trappola.
Il tutto è documentato dai video depositati dallo stesso P_
, che evidenziano l'assenza di segnalazione nel luogo di
[...] ripresa.
L'Amministrazione comunale resistente, a seguito dell'eccezione formulata dal ricorrente, di violazione della normativa sulla privacy, non ha addotto alcuna prova circa l'esistenza di una adeguata cartellonistica di segnalazione ed informazione dell'esistenza di telecamere come previsto dalla normativa di settore.
Sulla base di quanto innanzi le riprese in questione sono state effettuate in violazione del Codice della Privacy e degli artt. 13 e 14
Reg. U.E. 2016/679, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate e delle ordinanze ingiunzioni impugnate, che devono essere annullate.
L'accoglimento dell'eccezione di cui innanzi è assorbente rispetto a tutte le altre proposte dal ricorrente, che pertanto non vengono prese in esame. Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco in carica, avverso le ordinanze P_ ingiunzioni emesse dal medesimo prot. n.5/2024 e P_
n.213/2024:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le predette ordinanze ingiunzioni;
- condanna il , in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che si quantificano complessivamente in € 430,00, di cui € 98,00 per spese ed € 332,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 04.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)