TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 13203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13203 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 20/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.18188 /2024 Tra
( avv.MICELI MARIO ) Parte_1
E in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. ( avv.GRASSI MONICA )
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto Controparte_2 esponendo : di lavorare alle dipendenze della resistente sin dall'autunno del 1994, inizialmente con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, successivamente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 29 luglio 2002; di essere formalmente inquadrata nella qualifica B del CCNL del personale non dirigente dello Sport e della Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali, livello economico B4, e di aver svolto, per un lungo arco temporale, mansioni pienamente coerenti con tale inquadramento, caratterizzate da autonomia operativa, responsabilità di fasi procedimentali complesse e interlocuzione diretta con soggetti interni ed esterni alla
. Ha esposto , in particolare, di essere stata assegnata nel corso degli anni a CP_1 diversi settori della , tra cui il Settore Tesseramento, l'Ufficio del Giudice Unico CP_2
Federale, la Segreteria Generale e, a partire dal 2012, l'Ufficio Conti Correnti Postali ed Estratti Conto Società, presso il quale ha svolto in via sostanzialmente esclusiva e autonoma attività di gestione dei pagamenti, dei rimborsi, delle cauzioni e dei rapporti con le società sportive, i comitati e i tesserati assumendo, di fatto, nel tempo, un ruolo di riferimento per il predetto Ufficio, anche in sostituzione della responsabile formalmente incaricata, assentatasi per lunghi periodi per motivi di salute, e di aver operato in piena autonomia decisionale. Ha dedotto altresì di aver sempre ricevuto, sino al 2020, valutazioni annuali positive, nonché di aver beneficiato regolarmente dei sistemi premianti previsti dalla contrattazione collettiva. Ha lamentato che, a partire dal mese di maggio 2021, la ha avviato un progressivo demansionamento, mediante CP_2
l'assegnazione al Settore Contabilità – Tesoreria – NC e successivamente ad altre funzioni, con attribuzione di mansioni di carattere meramente esecutivo, ripetitivo e prive di autonomia, non coerenti con il livello professionale acquisito e di essere stata progressivamente privata delle precedenti competenze, esclusa dai flussi informativi, marginalizzata all'interno del contesto lavorativo e di aver ricevuto valutazioni negative ingiustificate, con conseguente esclusione dal premio aziendale. Ha lamentato altresì di aver subito un isolamento lavorativo, aggravato dalla sottrazione degli strumenti necessari allo svolgimento delle mansioni precedentemente affidatele, dalla mancata risposta alle richieste operative rivolte ai superiori gerarchici, nonché dallo spostamento della propria postazione lavorativa in un'area inadeguata e mortificante. Ha lamentato, infine che nel settembre 2023, è stata assegnata al Settore IS MA, con attribuzione di mansioni di mera imputazione dati e supporto amministrativo di base, ritenute del tutto incongrue rispetto all'inquadramento e alla professionalità maturata. Tanto premesso ha chiesto di accertare il demansionamento professionale subito, con condanna della resistente al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 75.265,17 .
Si è costituita in giudizio la , contestando le pretese avversarie e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso. In particolare ha affermato che le mansioni assegnate alla ricorrente sono sempre state proprie del suo livello e identiche a quelle svolte in precedenza, contestando che le attività pregresse avessero particolare rilievo o autonomia, trattandosi prevalentemente di caricamento dati e archiviazione. Ha precisato che l'assegnazione ai diversi settori, compresi Contabilità Tesoreria NC (2021-2023) e IS MA (da ottobre 2023, avvenuta per esplicita richiesta della Ricorrente), non ha comportato uno svuotamento di professionalità, ma un fisiologico avvicendamento in un contesto di riorganizzazione aziendale, con l'aggiunta di nuove attività di controllo e verifica. Infine, ha contestato la domanda di risarcimento, sostenendo che la ricorrente non ha fornito la prova della condotta illecita, del danno subito e del nesso di causalità, come richiesto dall'art. 2697 c.c.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Ritiene il giudicante, in applicazione del principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte anche con riferimento alle domande risarcitorie per demansionamento ( Cass 17214/16) della "ragione più liquida", che : “consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.9936 ; Cass. 28.5.2014 n.12002)”, che possa essere esaminata preventivamente questione relativa all'individuazione dei danni risarcibili. Al riguardo la Suprema Corte (consolidatasi a partire dalla pronunzia a sezioni unite 24/3/2006 n. 6572, con la quale è stato chiarito che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturito e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa) ha ripetutamente affermato che, con riferimento al danno alla professionalità - potendo esso consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno -, esso non può essere riconosciuto se non se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Analogamente, della perdita di chances, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. (Cass. ss.uu. cit., e in termini, fra le altre, sulla necessità di concreta allegazione del pregiudizio subito in presenza di assegnazione a mansioni inferiori Cass. 21727/24; Cass 18/1/ 2017 n. 1178, Cass. 26/1/ 2015, n. 1327, Cass. 30/9 2009, n. 20980 ). La Corte ha anche ammesso la possibilità di pervenire all'accertamento del pregiudizio sofferto sulla base di un ragionamento presuntivo, ma ciò non esclude, comunque, la necessità di specifica allegazione da parte del lavoratore degli elementi di fatto sui quali fondare la valutazione presuntiva, valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le altre, Cass. n. 1178/2017 cit., Cass. 23/9/2016, 18717, Cass. Sezioni U. 3/2/1998 n. 1099).È stato quindi precisato che è necessaria la deduzione, da parte del lavoratore, di specifici pregiudizi, non essendo sufficiente la generica prospettazione -avulsa da ogni riferimento alla concreta realtà lavorativa ed altre specifiche competenze- di impoverimento professionale o mancata conoscenza di strumenti tecnologici o informatici, ovvero blocco nello sviluppo delle cognizioni professionali oppure alla "conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione" nonché alla "frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale", che costituiscono, senza ulteriore adeguata specificazione: “ meri campi di indagine o, più esattamente, di selezione di fatti potenzialmente rilevanti, in quanto idonei a consentire, mediante il giudizio di probabilità e il ricorso a nozioni di comune esperienza, la dimostrazione del fatto ignoto (e cioè la prova della effettiva sussistenza del pregiudizio affermato): fatti che, tuttavia, non risultano individuati e accertati nella loro specifica realtà e conseguentemente nella loro portata "indiziante", non potendosi, con tutta evidenza, considerare sostitutiva di tale omessa individuazione la successione di categorie descrittive, nelle quali essi potrebbero inscriversi”( Cass 17163/16). Parimenti è stato ritenuto insufficiente a qualificare l'entità di un danno risarcibile il riferimento alla durata del demansionamento e all'anzianità del lavoratore ( Cass Sentenza n. 1327 del 26/01/2015 Cass 22930/15 ).
Sulla base di tali principi deve rilevarsi che le deduzioni contenute in ricorso appaiono del tutto insufficienti.
Il danno professionale lamentato viene prospettato come conseguenza del demansionamento in termini di “svuotamento di mansioni” “ svilimento delle competenze professionali” , “ lesione di immagine”, ma tali affermazioni restano ancorate a una dimensione descrittiva generale, che riflette la tipologia della violazione piuttosto che la perdita effettivamente subita dalla lavoratrice. In particolare, dal ricorso non emerge con sufficiente chiarezza quale specifico contenuto professionale, già acquisito, sia andato perduto, né in che modo tale perdita si sia tradotta in una diminuzione concreta del valore del profilo professionale della ricorrente. Il danno professionale viene così evocato come naturale riflesso del lamentato svuotamento delle mansioni, ma le espressioni usate restano ancorate a una dimensione astratta e descrittiva della dequalificazione senza un contenuto concreto. Anche con riferimento alla lamentata "forzata inattività" successiva all'assegnazione della ricorrente al Settore IS MA a decorrere dall'1 ottobre 2023 , la censura non risulta idonea, già sul piano fattuale, a fondare una diversa valutazione in ordine alla sussistenza del pregiudizio lamentato. Come evidenziato dalla resistente e come risulta dai cartellini presenze in atti , nel periodo considerato, la ricorrente ha prestato attività lavorativa in modo fortemente discontinuo, avendo lavorato complessivamente per 85 giorni nell'arco di otto mesi, con una presenza prevalentemente in modalità di lavoro agile, circostanza che ha oggettivamente inciso sulla possibilità di un pieno e immediato inserimento operativo nel nuovo contesto organizzativo. In tale quadro, la limitata operatività denunciata dalla ricorrente non si traduce in una allegazione concreta di uno specifico danno risarcibile, restando la doglianza confinata alla mera descrizione di una riduzione delle attività svolte, senza indicazione delle conseguenze oggettive pregiudizievoli sulla professionalità o sugli assetti di vita della lavoratrice. La ricorrente non ha allegato in che modo e in quale misura tale situazione abbia reso il suo profilo meno spendibile sul mercato esterno essendosi limitata a invocare la presunzione di danno basata sulla durata del demansionamento e sulla qualità delle mansioni precedenti.
Il ricorso, poi, pur non contenendo alcuna richiesta risarcitoria relativa al danno non patrimoniale, e riservando un'ulteriore domanda risarcitoria per danno biologico e morale, insiste sulla mortificazione, sull'emarginazione e sulla frustrazione derivanti dalla condotta datoriale, ma tali elementi rimangono prevalentemente sul piano della potenzialità lesiva della dequalificazione. Non si rinviene una descrizione puntuale di come tali condizioni abbiano inciso sulle “scelte di vita”, sugli “assetti relazionali” o sulla concreta modalità di “espressione della personalità” ( secondo la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente) al di fuori del mero disagio lavorativo. In assenza di una specifica descrizione di come la vita della ricorrente sia cambiata al di fuori dell'ufficio
— descrizione che non può risolversi nel solo "clima di ostilità e sfiducia" che attiene alla sfera emotiva interiore — la domanda appare come una conseguenza automatica dell'inadempimento. Le allegazioni sul danno, a ben vedere, restano formulazioni che potrebbero adattarsi a una pluralità di vicende analoghe, senza ancorarsi in modo univoco alla specifica professionalità, al concreto percorso lavorativo e alla singolare esperienza personale della ricorrente.
In definitiva, manca l' allegazione di specifici elementi da cui possa desumersi l'esistenza di un danno risarcibile e procedersi a una sua quantificazione.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando gli importi minimi della tabella allegata al DM. n. 147/2022.
Pqm
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento di euro 4000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge . Il Giudice