Sentenza 23 febbraio 1979
Massime • 2
Qualora sul medesimo petitum, fondato sulla medesima causa petendi, si pronuncino nel merito il tribunale amministrativo regionale ed il giudice ordinario, con decisioni entrambe passate in giudicato, per decorso dei rispettivi termini d'impugnazione, si verifica un conflitto positivo reale di giurisdizione, denunciabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art 362 secondo comma n 1 cod proc civ. ( V 289/68, mass n 331210).*
Integra controversia individuale relativa a rapporto di lavoro con il personale delle ferrovie e tranvie in concessione, e, come tale, a norma dell'art 10 del RD 8 gennaio 1931 n 148, e devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, quella con la quale un dipendente dell'ATAC (azienda tranvie ed autobus del comune di Roma) lamenti di essere stato collocato a riposo, in applicazione della legge 24 maggio 1970 n 336 in favore degli ex combattenti, prima della data effettivamente dovuta. Detta domanda, infatti, ancorche si ricolleghi ad un provvedimento di collocamento a riposo preso nei confronti di un certo numero di dipendenti, integra impugnazione di un atto che non configura espressione dei generali e discrezionali poteri di autorganizzazione dell'ente datore di lavoro, ma incide direttamente sul singolo rapporto, e sulle posizioni di diritto soggettivo ad esso inerenti. ( V 3221/77, mass n 386741; ( V 3506/76, mass n 382260).*
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/08/1996 n° 7408Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1979, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1979 |
Testo completo
Qualora sul medesimo petitum, fondato sulla medesima causa petendi, si pronuncino nel merito il tribunale amministrativo regionale ed il giudice ordinario, con decisioni entrambe passate in giudicato, per decorso dei rispettivi termini d'impugnazione, si verifica un conflitto positivo reale di giurisdizione, denunciabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art 362 secondo comma n 1 cod proc civ. ( V 289/68, mass n 331210).*