Decreto presidenziale 11 luglio 2022
Sentenza 29 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/09/2022, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2022
N. 02497/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2022, proposto da
LO AN D'NO, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Brancaccio, Renato De NZ, Alberto La Gloria, Pasquale D'LO, Giuseppe RT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN Brancaccio in LE, l.go Dogana Regia 15;
contro
PR di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NZ EN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI UO, rappresentato e difeso dall'avvocato IO NG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Montoro, Comune di Calitri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
a. dell’atto di proclamazione (definitiva) del candidato RI UO alla carica di Presidente della PR di NO dell’11.6.2022, a firma del Responsabile dell’Ufficio Elettorale;
b. del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale PRle dell’11.6.2022, con il quale si è accertato che il candidato RI UO ha riportato il maggior numero di voti ponderati rispetto al candidato LO AN D’NO e lo si è proclamato (definitivamente) eletto alla carica di Presidente della PR di NO;
c. del verbale delle operazioni elettorali del Seggio Centrale per le elezioni del Presidente della PR di NO dell’11.6.2022;
d. del decreto presidenziale n. 24 del 26.5.2022, a firma del Vice Presidente della PR di NO, avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Campania LE n. 1121/2022. Fissazione data ripetizione delle operazioni elettorali per la elezione del Presidente della PR limitatamente ai Comuni appartenenti alle fasce B e D”, e relativo allegato;
e. della nota del Responsabile dell’Ufficio Elettorale prot. n. 16708 del 27.5.2022, con la quale è stato chiesto ai Segretari Comunali dei 29 Comuni della PR di NO interessati alla ripetizione del voto l’elenco degli amministratori in carica al fine della determinazione del corpo elettorale attivo, atto non conosciuto;
f. del verbale dell’Ufficio Elettorale PRle n. 1 dell’1.6.2022, e relativi allegati;
g. del verbale dell’Ufficio Elettorale PRle n. 2 del 10.6.2022, e relativi allegati;
h. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
con conseguente accertamento e declaratoria:
- in via principale, di annullamento delle operazioni e del risultato dell’elezione del Presidente della PR di NO (come da ultimo parzialmente rinnovata per le fasce demografiche B e D), con la proclamazione diretta alla carica di Presidente dell’On.le LO AN D’NO;
- in via subordinata, di annullamento delle operazioni e del risultato dell’elezione del Presidente della PR di NO (limitatamente al voto da ultimo espresso per le fasce demografiche B e D), con conseguente, ulteriore rinnovazione - de jure - della stessa elezione per tali fasce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della PR di NO, di RI UO e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Brancaccio AN (anche in dichiarata sostituzione di De NZ), La Gloria Alberto (anche in dichiarata sostituzione di D'LO e RT), EN NZ, NG IO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella tornata del 18 dicembre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Presidente e del Consiglio PRle di NO. Alla competizione hanno preso parte, per la carica di Presidente, i candidati D’NO LO AN e UO RI; all’esito delle operazioni di spoglio l’Ufficio Elettorale, in data 19.12.2021, ha proclamato eletto il dott. UO.
1.1. L’atto di proclamazione è stato impugnato dall’on.le D’NO innanzi all’intestato Tribunale con ricorso incardinato con n. 66/22 R.G.; con sentenza n. 1121 del 28 aprile 2022 questa Sezione ha accolto parzialmente il ricorso (rigettando il primo motivo di gravame ed accogliendo il secondo) e ha disposto l’annullamento delle operazioni elettorali concernenti l’elezione del Presidente della PR di NO relativamente alle fasce demografiche B e D e la consequenziale rinnovazione delle elezioni stesse limitatamente alle predette fasce.
1.2. Con ricorso in appello, notificato in data 3.5.2022 e depositato in data 4.5.2022, il dott. UO ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la citata sentenza n. 1121/2022 articolando contestuale istanza di tutela cautelare monocratica e collegiale; a sua volta, con atto notificato in data 17.5.2022 e depositato in pari data, l’on.le D’NO ha proposto appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso.
Con ordinanza n. 2408 del 25 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante UO “ ritenuto, seppure alla delibazione propria della tutela cautelare, che la sentenza appellata non presenti i vizi denunciati dall’appellante principale ”.
1.3. Con decreto presidenziale n. 24 del 26.5.2022 la PR di NO ha disposto la parziale rinnovazione delle operazioni elettorali per le fasce demografiche B e D, fissando la data delle operazioni di voto per il giorno 11 giugno 2022.
All’esito delle operazioni di scrutinio il dott. UO ha riportato n. 48.573 voti ponderati (a fronte dei 46.836 conseguiti dall’on.le D’NO) ed è stato pertanto proclamato eletto alla carica di Presidente della PR di NO.
2. Con atto depositato l’8 luglio 2022 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza e di nomina del relatore, il 12 luglio 2022, l’on.le D’NO, nella qualità di candidato Presidente non eletto, ha impugnato l’atto di proclamazione dell’11 giugno 2022, nonché gli ulteriori atti e documenti in epigrafe specificati, chiedendo in via principale l’annullamento delle operazioni elettorali e la correzione del risultato, con diretta proclamazione alla carica di Presidente, ovvero, in via subordinata, l’annullamento delle operazioni elettorali limitatamente al voto da ultimo espresso per le fasce demografiche B e D, con la loro conseguente ulteriore rinnovazione per tali fasce.
2.1. Nella prospettazione del ricorrente le operazioni elettorali sono illegittime in ragione dei seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, COMMI 58-66, L. 7.4.2014 N. 56; ARTT. 63, 64, 66, 69 E 70 D.P.R. 16.5.1960 N. 570; ART. 20 L. 17.2.1968 N. 108; ART. 2 D.L. 3.5.1976 N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 14.5.1976 N. 240; ART. 13 D.P.R. 28.4.1993 N. 132; ART. 3 D.L. 5.3.2021 N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 3.5.2021 N. 58; ARTT. 48 E 97 COST.) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 111 DEL 3.11.2021 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA’ - ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ - ABNORMITA’ - ERRONEITA’ - TRAVISAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA’ E DI NON INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DI SCRUTINIO DEI VOTI;
II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, COMMI 58-66, L. 7.4.2014 N. 56; ART. 18 D.P.R. 16.5.1960 N. 570; ART. 3 L. 7.6.1991 N. 182; L. 22.2.2000 N. 28; ARTT. 48 E 97 COST.) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, APPROVATO CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 111 DEL 3.11.2021 (ARTT. 2, 4, 7 E 9) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA’ - ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ - ABNORMITA’ - ERRONEITA’ - TRAVISAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno, con memoria di stile.
3.1. Nel costituirsi in resistenza, il dott. UO ha eccepito: a) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione del mancato superamento della prova di resistenza in quanto, tenuto conto del consistente scarto di voti tra i candidati, l’on.le D’NO non potrebbe comunque conseguire il numero di voti necessario per colmare il divario anche laddove all’ulteriore rinnovazione delle operazioni di voto per le fasce demografiche B e D dovessero partecipare tutti gli elettori (pari a circa l’1,68% degli aventi diritto) che non hanno preso parte al voto nella tornata dell’11 giugno 2022; b) l’inammissibilità del primo motivo in quanto concretante una domanda “condizionata” all’esito di un diverso e autonomo giudizio e articolata sulla base di censure non attuali; c) l’inammissibilità del secondo motivo per carenza di interesse, avendo il ricorrente prestato acquiescenza alla rinnovazione delle votazioni.
3.2. Si è altresì costituita in giudizio la PR di NO, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del D.P. n. 24 del 26.05.2022, nonché l’inammissibilità del secondo motivo in ragione dell’acquiescenza del ricorrente.
3.3. Il controinteressato e l’amministrazione resistente hanno in ogni caso dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.
4. La PR di NO e il dott. UO hanno depositato in giudizio la sentenza n. 7330 del 19 luglio 2022, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli, principale e incidentale, proposti avverso la sentenza di questa Sezione n. 1121/2022.
5. Con memoria del 12 settembre 2022 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse allo scrutinio del primo motivo di impugnativa, tenuto conto dei contenuti della citata sentenza n. 7330/2022 del Consiglio di Stato, insistendo per l’accoglimento del secondo mezzo di gravame, avente ad oggetto i vizi propri inficianti la rinnovazione del procedimento elettorale per le fasce demografiche B e D.
6. All’udienza pubblica del 28 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In considerazione dell’esito del giudizio di appello, e tenuto altresì conto dell’esplicita dichiarazione del ricorrente in tal senso, il primo motivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Occorre pertanto procedere a scrutinare il secondo mezzo.
9. Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni in rito, formulate dall’amministrazione provinciale resistente e dal controinteressato, riferibili (anche) a tale motivo di gravame.
9.1. Non sussiste la dedotta irricevibilità per tardività delle censure formulate avverso il D.P. n. 24 del 26.05.2022 (a mezzo del quale la PR di NO ha disposto la rinnovazione delle votazioni per gli elettori di Fascia B e D) atteso il chiaro disposto dell’art. 130 c.p.a., applicabile nel caso di specie, a mente del quale “ contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti ”.
9.2. Per le medesime ragioni risulta infondata anche l’eccezione d’inammissibilità per carenza di interesse formulata sulla base dell’asserita acquiescenza prestata dall’on.le D’NO alla rinnovazione delle votazioni, alle quali ha preso parte senza formulare reclami o rilievi di sorta. Infatti, come correttamente osservato dal ricorrente, è lo stesso ordinamento elettorale vigente che impone (e consente) a tutti i candidati lesi dal risultato delle consultazioni l’impugnazione differita degli atti del procedimento elettorale (fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall’art. 129 c.p.a, che ha riguardo esclusivamente ai “ provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio ”).
9.3. È del pari da respingere l’eccezione di inammissibilità del motivo per mancato superamento della prova di resistenza. Considerato che il ricorrente, lungi dal limitarsi a contestare i singoli voti espressi, deduce un vizio di ordine procedurale il cui effettivo riscontro imporrebbe la rinnovazione in parte qua delle operazioni elettorali, ne discende l’irrilevanza nella specie della regola della c.d. “prova di resistenza”, non applicabile ove le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali.
10. Venendo al merito, con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto di proclamazione dell’11 giugno 2022, in uno a tutti gli atti del procedimento elettorale da ultimo rinnovato per le fasce demografiche B e D, per la testuale violazione degli articoli 2, 4, 7 e 9 del Manuale Operativo per le elezioni degli organi provinciali della PR di NO, approvato con provvedimento presidenziale n. 111 del 3.11.2021.
In dettaglio, secondo la prospettazione del ricorrente, la PR di NO, nel dare esecuzione alla più volte citata sentenza n. 1121/2022, avrebbe dovuto reiterare, sia pur limitatamente alle fasce demografiche B e D, il procedimento elettorale disciplinato dall’art. 2 del Manuale Operativo, rispettando il lasso temporale minimo di 40 giorni tra la data di indizione dei comizi elettorali e quella fissata per lo svolgimento delle elezioni, laddove invece tra il D. P. n. 24 del 26.5.2022 (che ha fissato la data di ripetizione delle operazioni elettorali) e la data di svolgimento del voto (11.6.2022), sono intercorsi appena 15 giorni.
Il mancato rispetto del termine di 40 giorni avrebbe determinato anche la violazione di ulteriori prescrizioni del Manuale Operativo, e segnatamente degli articoli:
- 7, comma 1 (che prevede che “i segretari comunali dei Comuni della PR trasmettono una attestazione, da inviarsi tra il 34° e il 32° giorno antecedente l’elezione, contenente l’elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione ”);
- 9, comma 1 (ai sensi del quale “ l’Ufficio Elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo ”), tenuto conto che l’attestazione dei 29 Comuni della PR di NO interessati al voto è stata richiesta con nota prot. n. 16708 del 27.5.2022, approvata con verbale n. 1 dell’1.6.2022, solo pochi giorni prima della data fissata per la rinnovazione del voto.
Il ricorrente lamenta altresì che, in ragione del mancato rispetto del prescritto termine di 40 giorni, il corpo elettorale è stato chiamato alle urne in una composizione diversa ed alterata rispetto a quella che sarebbe stata legittima, tenuto conto che il 12 giugno 2022, ovvero il giorno successivo a quello fissato per la ripetizione parziale dell’elezione provinciale, 4 Comuni della fascia B (Baiano, Flumeri, Fontanarosa e Montemarano) e 2 Comuni della fascia D (Atripalda e Solofra) sono stati chiamati al rinnovo dei rispettivi organi comunali, con una variazione di ben 52 elettori per la fascia B e di 34 elettori per la fascia D.
10.1. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non può essere accolto.
10.2. In primo luogo non sussiste l’asserita violazione del lasso temporale minimo da rispettare per la rinnovazione parziale delle operazioni elettorali, atteso che non è dato ravvisare, nella disciplina di riferimento, un tale termine dilatorio.
10.2.1. Non possono essere condivise, infatti, le argomentazioni del ricorrente secondo le quali nel caso di specie era necessario reiterare, sia pur limitatamente alle fasce demografiche B e D, l’intero procedimento elettorale, con conseguente applicazione dell’art. 2 del Manuale Operativo PRle e del termine di 40 giorni ivi previsto.
In senso opposto va osservato che la più volte richiamata sentenza di questa Sezione n. 1121/2022, accogliendo il secondo motivo di gravame sotto il profilo dell’illegittima ammissione al voto domiciliare di due consiglieri comunali, in violazione del divieto di extraterritorialità vigente anche in materia di elezioni provinciali, ha disposto l’“ annullamento delle operazioni elettorali concernenti l’elezione del Presidente della PR di NO relativamente alle fasce demografiche B e D, in cui risultavano inclusi i consiglieri comunali AN Campana e Mario Bianchino illegittimamente ammessi al voto e conseguente rinnovazione delle elezioni stesse limitatamente alle suddette fasce demografiche B e D ”.
In esecuzione della citata sentenza, pertanto, si imponeva la rinnovazione parziale delle sole (illegittime) operazioni di voto riferite alle fasce demografiche B e D, e non già di tutte le altre, propedeutiche, operazioni elettorali, che non avevano formato oggetto del giudizio e che pertanto dovevano ritenersi ormai consolidate; come infatti precisato dalla giurisprudenza, quando vi è stata la proclamazione degli eletti in una competizione elettorale ed è seguita una pronuncia del giudice amministrativo che ha in parte annullato le relative operazioni e ne ha disposto la parziale rinnovazione, “ gli ulteriori atti di proclamazione sono impugnabili solo per questioni inerenti alle operazioni rinnovate, mentre non possono essere più poste in discussione, perché le relative deduzioni sono tardive, le operazioni che non hanno formato oggetto della pronuncia di annullamento e che non sono attinenti a quest'ultima ” (Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 1997, n. 548).
10.2.2. Nè d’altro canto l’osservanza di un intervallo temporale minimo è imposta dalla disciplina generale in materia di elezioni amministrative di primo grado, i cui principi generali devono “ trovare applicazione anche in materia di elezione degli organi rappresentativi della provincia, laddove compatibili e in assenza di un’esplicita deroga in tal senso contenuta nella legge n. 56/2014 ” (TAR Campania, LE, sez. I, 28 aprile 2022, n. 1121), specie tenuto conto che lo stesso Manuale Operativo, all’art. 41, espressamente sancisce che “ per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibile ”.
La materia del rinnovo delle elezioni trova il proprio referente normativo negli artt. 77, 79 e 85 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. In particolare, mentre l’art. 85 concerne la rinnovazione dell’intero procedimento elettorale, le prime due disposizioni citate riguardano l’ipotesi dell’annullamento delle operazioni di alcune Sezioni (rispettivamente, l’art. 77 per i Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, e l’art. 79 per i Comuni con popolazione superiore) e stabiliscono, con identica previsione, che << Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello >>.
Sulla base della formulazione letterale delle disposizioni citate, che utilizzano la locuzione “entro”, deve ritenersi che il termine ivi indicato rappresenti non già un termine iniziale, prima del quale è inibito lo svolgimento delle votazioni, ma piuttosto un termine finale, anteriormente al decorso del quale va fissata la data del voto; termine la cui decorrenza è peraltro ancorata alla comunicazione della sentenza di primo grado, ancorchè impugnata e semprechè non ne sia sospesa l’efficacia in grado di appello (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, parere 27 febbraio 1987, n. 253, secondo cui “ l’efficacia esecutiva della sentenza di annullamento delle operazioni elettorali non comporta solo l’eliminazione dell’atto di proclamazione degli eletti, ma si proietta oltre, fino a determinare l’obbligo del Prefetto di provvedere mediante commissario alla provvisoria amministrazione del Comune e di indire entro il termine fissato la rinnovazione delle operazioni elettorali annullate. È da ritenere, perciò, che nelle ipotesi di cui agli artt. 77 e 79 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 il termine di due mesi decorre dalla comunicazione della sentenza di primo grado, ancorchè impugnata e semprechè non ne sia sospesa l’efficacia in grado di appello ”).
10.2.3. Ne consegue la legittimità delle operazioni elettorali da ultimo rinnovate poichè il termine intercorrente tra il D. P. n. 24 del 26.5.2022 e la data di svolgimento del voto non si pone in violazione di puntuali prescrizioni o principi applicabili in materia, né d’altro canto può ritenersi incongruo, in quanto la significativa affluenza al voto testimonia come il lasso temporale intercorso sia stato sufficiente a “ rendere pienamente edotto e consapevole il corpo elettorale della consultazione alla quale sono chiamati a partecipare ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 19), mentre non sono ravvisabili violazioni dei principi di parità di trattamento e imparzialità tra i candidati.
10.3. Non colgono poi nel segno le censure del ricorrente che si appuntano sull’alterata composizione dell’elettorato attivo.
A differenza di quanto accade nel caso di rinnovazione integrale delle elezioni, nel caso di rinnovo solo parziale delle operazioni elettorali devono essere ammessi al voto gli elettori “originari” e non invece gli aventi diritto al momento della replica della votazione: ed infatti, “ mentre in caso di annullamento integrale delle operazioni elettorali la loro rinnovazione comporta l’adeguamento del corpo elettorale, in caso di annullamento parziale, cioè limitato ad alcune sezioni elettorali, il corpo elettorale è quello originario ” (Consiglio di Stato, V Sezione, 24 novembre 1992, n. 1386).
Ciò in quanto << quella di corpo elettorale è…..una nozione unitaria. E ciò non solo nel senso che esso è un collegio composto da tutti gli elettori della circoscrizione e non soltanto da alcuni o da alcuni piuttosto che altri; ma anche perché, nonostante le variabilità in concreto del numero degli elettori e il continuo rinnovamento dei suoi componenti, il corpo elettorale resta una unità formata in ogni momento secondo gli stessi criteri da tutti coloro i quali, per il solo fatto di essere gli elettori, hanno il diritto costituzionalmente inviolabile di partecipare attraverso il voto alla scelta elettorale. Da questa connotazione di unitarietà discende…..che in relazione ad ogni singola consultazione, la composizione del corpo elettorale deve essere verificata con riferimento ad uno stesso momento temporale, cioè ai cittadini aventi titolo all’elettorato attivo nel Comune in quel determinato moment o>> con la conseguenza che, nel caso di elezioni solo parzialmente annullate << stante la cennata necessità di assicurare la unitarietà (anche sotto il profilo temporale) del corpo degli elettori..e poiché le operazioni di voto in alcune sezioni (non oggetto di annullamento) risultano ormai consolidate con riferimento alla composizione della parte di corpo elettorale in esse a suo tempo impugnato, non può che farsi salva anche l’originaria composizione per la parte chiamata alla rinnovazione cristallizzata rimane la platea dell'elettorato attivo >> in quanto << l’adeguamento del corpo elettorale alla situazione contingente è inibito dai principi di salvaguardia della volontà elettorale validamente espressa, che impone la ricostruzione storica, nei limiti del possibile, dell’aggregato dei votanti al tempo delle consultazioni parzialmente annullate >> (Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 1992, n. 1386).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’aver fissato la data della rinnovata votazione per il Presidente della PR in data antecedente rispetto alle elezioni degli organi comunali non altera la composizione del corpo elettorale, ma piuttosto assicura la ricostruzione storica dell’aggregato dei votanti al tempo delle consultazioni parzialmente annullate, nei limiti del possibile e, pertanto, al netto degli eventi fisiologici verificatisi nello iato temporale fra la prima e la seconda consultazione ( i.e. commissariamento del Comune di Gesualdo e decesso del sindaco del Comune di Nusco, cfr. verbale n. 2 del 10 giugno 2022).
10.4. Infine deve ritenersi insussistente la dedotta violazione degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 1, del Manuale Operativo PRle atteso che i meccanismi procedimentali ivi delineati presuppongono lo svolgimento ex novo (o, per quanto di interesse, la rinnovazione integrale) del procedimento elettorale e la connessa necessità di determinare in toto la consistenza del corpo elettorale attivo, consistenza che nel caso di specie risultava invece, per le medesime considerazioni di cui al § 10.3, determinata al tempo dell’originaria consultazione elettorale, poi parzialmente annullata.
11. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11.1. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra ricorrente, amministrazione provinciale resistente e controinteressato e sono liquidate come in dispositivo. Possono essere invece compensate nei rapporti con il Ministero dell’Interno, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore del controinteressato e in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore della PR di NO.
Compensa le spese con il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Fabio Di NZ, Referendario
Anna Saporito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO