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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1455 - 2024 r.g. avente ad oggetto: divorzio
scioglimento del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv. ti MALVANI Parte_1
ALESSANDRA e MIOLLI ANNA, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDI GIOVANNI come da CP_1
mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
in data 04.05.1995 in AR con , che dalla loro unione erano nati i figli CP_1
il 09.07.1998, maggiorenne ed economicamente indipendente, e , il Per_1 CP_2
01.05.2006, studente e con decreto n. 20240/2022 del 25.10.2022 il Tribunale di AR
aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Costituitasi in giudizio la parte resistente non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 09.04.2025 era richiesta pronunzia di sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio e il P.M. concludeva con nota in atti.
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di è fondata Parte_1 CP_1
e va accolta.
Risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda di divorzio, ossia il provvedimento di omologa della separazione emesso dal Tribunale di AR in data
25.10.2022 a seguito di comparizione dei coniugi.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B)
della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle
2 ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04.05.1995 in AR
da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...],
[...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AR, dell'anno 1995,
atto n. 7, p. I, Uff. 7.,
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 0606/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di AR.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
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