Articolo 3 della Legge 3 giugno 1950, n. 415
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 luglio 1950
Art. 3.
I diplomi conseguiti ai termini della presente legge saranno rilasciati dal direttore dei corsi, e avranno valore legale, a tutti gli effetti ed esclusivamente per l'insegnamento dell'educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole.
Non e' ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, ne' degli esami sostenuti presso i corsi medesimi.
Entrata in vigore il 8 luglio 1950