Articolo 6 della Legge 31 luglio 1954, n. 609
Articolo 5
Versione
27 agosto 1954
Art. 6.
Gli istituti indicati nell'art. 5 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.

Entrata in vigore il 27 agosto 1954