Art. 6.
Gli istituti indicati nell'art. 5 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.
Gli istituti indicati nell'art. 5 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.