Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2021, proposto da
-ricorrenti-, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Maria Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 10/09/2021), a mezzo del quale lo Sportello Unico per l’immigrazione di Torino ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata da -ricorrente- nell’interesse di -ricorrente-;
- degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO CO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -ricorrenti-, cittadini bangladesi, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Torino del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, che ha decretato il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020 proposta nell’interesse del secondo.
La determinazione impugnata è giustificata dall’insufficiente capienza reddituale di -ricorrente-, futuro datore di lavoro, il quale aveva percepito redditi inferiori alla soglia prevista dall’art. 9 del Decreto Interministeriale del 27/05/2020 (recante “ Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro ”) nel biennio precedente la proposizione della domanda. Difetterebbero dunque i requisiti di legge per il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020 in favore di -ricorrente-.
Con un unico motivo di impugnazione (rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 comma 2 del D.M. del 27 maggio 2020 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità – Eccesso di potere per carenza della motivazione »), i ricorrenti hanno lamentato l’incongruità e l’arbitrarietà di tale iter decisorio, sostenendo che l’Amministrazione abbia errato nell’individuare la soglia reddituale applicabile al caso di specie e abbia, comunque, omesso di tenere in considerazione i redditi prodotti nel 2020 da un familiare convivente di -ricorrente-.
2. – L’Amministrazione si è costituita in resistenza, contestando le argomentazioni difensive dei ricorrenti e chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. – Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, con ordinanza del 13/01/2022 n. 26.
4. – La causa è stata introitata per la decisione, previa discussione delle parti, nel corso dell’udienza pubblica del 18/02/2026.
5. – L’impugnazione poggia su due distinte e concorrenti argomentazioni difensive.
Un primo argomento è di carattere interpretativo. In estrema sintesi, i ricorrenti sostengono che l’individuazione delle soglie reddituali previste per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico (art. 9, co. 2 DM 27/05/2020) prescinda dal numero dei componenti della famiglia anagrafica e dipenda unicamente dal numero dei familiari che percepiscano reddito. La soglia reddituale “inferiore” (corrispondente a un imponibile annuo pari ad almeno € 20.000,00) troverebbe dunque applicazione ogniqualvolta vi sia un unico soggetto percettore di reddito all’interno del nucleo familiare. La soglia reddituale “superiore” (corrispondente a imponibile annuo pari ad almeno € 27.000,00) si applicherebbe invece ogniqualvolta due o più componenti della famiglia anagrafica siano percettori reddito. Secondo tale interpretazione, -ricorrente- sarebbe pienamente capiente, ai fini di cui all’art. 103, co. 2 d.l. 34/2020, giacché egli è l’unico percettore di reddito all’interno della famiglia anagrafica e ha documentato guadagni pari a € 22.348,26 per l’anno 2019 e a € 25.169,00 per l’anno 2020 (doc. 8 ricorrenti).
Un secondo assunto difensivo, invocato “a rinforzo”, è diretto a contestare l’omessa considerazione dei redditi prodotti da tale -OMISSIS-, cugino convivente di -ricorrente-, il quale ha percepito redditi lordi da lavoro dipendente per € 4.697,25 nel corso del 2020 (doc. 10 ricorrente). Anche dunque a trascurare l’erronea interpretazione del quadro normativo applicabile, l’Amministrazione non si sarebbe avveduta dell’intervenuto superamento della soglia “superiore” prevista dall’art. 9, co. 2 DM 27/05/2020 derivante da tale ulteriore apporto reddituale e sarebbe, perciò, incorsa in un vistoso deficit istruttorio.
6. – Così compendiati, gli assunti difensivi attorei non convincono.
6.1 - L’interpretazione normativa patrocinata dai ricorrenti, oltre ad essere priva di appigli testuali, è incongrua sul piano sistematico. I requisiti reddituali previsti dall’art. 103, co. 6 d.l. 34/2020 e dall’art. 9, co. 2 DM 27/05/2020 rispondono all’esigenza di assicurare la serietà dell’impegno all’assunzione del cittadino straniero irregolare e la non fittizietà del prospettato rapporto lavorativo, garantendo la possibilità della parte datoriale di soddisfare tutti gli oneri economici connessi all’assunzione, ivi incluso il rispetto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi (cfr. ex permultis Cons. Stato, Sez. III, 06/02/2025 n. 935; Id. 24/11/2024 n. 9469; nonché TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 13/06/2025, n. 532; TAR Piemonte, Sez. I, 27/06/2025 n. 1093). Sarebbe dunque contraddittorio che il calcolo della capacità economica del datore di lavoro prescindesse dal numero di familiari a carico, o che fosse financo meno stringente laddove questi fosse l’unico percettore di reddito all’interno del nucleo, come sostenuto dai ricorrenti.
L’argomentazione attorea si pone inoltre in frontale contrasto con la Circolare del Ministero dell’Interno del 17/11/2020 n. 4623, ove – per quanto di interesse in questa sede – si legge: « Riguardo al requisito reddituale del datore di lavoro, disciplinato dall’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, si precisa che, nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per il lavoro domestico, nel caso in cui il richiedente non percepisca reddito, si ritiene che all’integrazione della soglia minima possa concorrere altro componente della famiglia anche per l’intero importo (euro 27.000,00) ».
In linea con tali coordinate sistematiche e interpretative, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che le soglie di reddito previste dall’art. 9, co. 2 DM 27/05/2020 dipendano dal numero di componenti del nucleo familiare, non già da quanti di essi siano percettori di reddito (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14/01/2025 n. 220; Id. 01/08/2024 n. 6910; nonché TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 27/01/2026 n. 384; Id. Sez. V, 11/12/2025, n. 4124; TAR Lazio, Roma, Sez. I- ter, 16/01/2026 n. 1506; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 24/06/2025 n. 4724; TAR Piemonte, Sez. I, 03/07/2025, n. 1129; contra , ma riferita al quadro normativo previgente, Cons. Stato, Sez. III, 20/10/2016, n. 4399).
Ne consegue che, per evidenti ragioni sistematiche, l’assenza dei requisiti reddituali previsti dall’art. 103, co. 6 d.l. 34/2020 è sufficiente al rigetto dell’istanza di rilascio del titolo di soggiorno ed esime l’Amministrazione da ogni ulteriore onere istruttorio e motivazionale (in senso conforme cfr. Con. Stato, Sez. III, 06/02/2025 n. 935; nonché TAR Piemonte, Sez. I, 10/02/2026 n. 227), giacché esclude anche la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, 24/03/2025, n. 5934).
La prima argomentazione difensiva proposta nel ricorso è dunque manifestamente infondata.
6.2 - Quanto al secondo assunto difensivo, la documentazione di causa non fornisce il più minimo riscontro del fatto che il soggetto terzo menzionato nel ricorso abbia un qualche rapporto di parentela con il ricorrente -ricorrente- né – soprattutto – che abbia mai convissuto con quest’ultimo (o abbia eletto domicilio, anche solo temporaneamente, presso la sua abitazione).
È dunque persino superfluo osservare che l’art. 9, co. 2 DM 27/05/2020 non consente di computare, ai fini del raggiungimento delle soglie reddituali, soggetti che non siano iscritti anagraficamente nella famiglia del richiedente, giacché precisa che il nucleo familiare debba essere « inteso come famiglia anagrafica ». Vi era dunque una preclusione testuale a riconoscere i redditi del “cugino” del ricorrente, ai fini dell’accoglimento dell’istanza proposta ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020.
Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato resiste alle censure dei ricorrenti.
In definitiva, le argomentazioni difensive attoree non sono fondate e il ricorso deve, pertanto, essere integralmente respinto.
7. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad eccezione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IO CO ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CO ON | FF SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.