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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/11/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1025/2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale Amministratore Unico e Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro tempore della società rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Michele d'Altilia, presso il cui studio in Pavia, Via Mascheroni n.56 ha eletto domicilio;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Deborah Folloni e Anna Caldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo procuratore in AN UL SE, Via Carducci n.41/a;
CONVENUTA OPPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Si chiede che il Giudice adito voglia revocare l'impugnato decreto e/o dichiararlo nullo o annullabile perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti anche per la carenza probatoria circa la debenza delle somme richieste che andranno dichiarate non dovute.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta, voglia il Giudice ridurre la pretesa economica dalla società in quella somma che risulterà dovuta e la Controparte_1
cui debenza sia effettivamente documentata e provata oppure determinare la stessa ai sensi dell'art. 2233 1° comma c.c. sentito il parere dell'0rdine dei Commercialisti.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
1 Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
− confermare il decreto ingiuntivo n. 46/2023, R.G. 2884/2022 pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 15/01/2023, depositato in cancelleria in data 17/01/2023 e notificato via p.e.c. a
[...]
e al Signor in data 23/01/2023; Parte_2 Parte_1
− confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 46/2023, R.G. 2884/2022 pronunciato dal Tribunale di Lodi in data 15/01/2023, depositato in cancelleria in data 17/01/2023
e notificato via p.e.c. a e al Signor in data Parte_2 Parte_1
23/01/2023, nella misura di Euro 11.521,20=, oltre interessi come da domanda, sussistendo gravi motivi ex art. 642 c.p.c., nonché stante l'assenza di prova scritta dell'opposizione e non risultando
l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
− respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
− condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito in via subordinata:
- accertato il credito della nei confronti del Signor e di Controparte_1 CP_1 Parte_1
nei limiti dell'importo ingiunto di Euro 11.521,20=,ovvero di Parte_2
quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia all'esito del presentegiudizio, condannare Signor e di per i motivi indicati in Parte_1 Parte_2
atti, a pagare alla la somma di Euro 11.521,20=, o la diversa somma che Controparte_2
risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali pari al 1,25% dalle singole scadenza all'effettivo soddisfo nonché i compensi e le spese liquidate nella procedura monitoria;
- respingere tutte le domande di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria:
- Senza con ciò invertire l'onere probatorio si chiede ammettersi interrogatorio formale del Signor
sulle circostanze di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, qui da intendersi Parte_1
ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione “Vero che”
- Gli avvocati Deborah Folloni e Anna Caldi, stante il disconoscimento, compiuto ritualmente dal
Signor con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 06/03/2023, Parte_1
del mandato sottoscritto in data 20/10/2020 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (Doc. 1 fascicolo monitorio), presentano, ex art. 216 c.p.c., istanza di verificazione giudiziale della sua autenticità, intendendo valersi dello stesso a fondamento della propria domanda.
Chiedono, altresì, prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
2 1) Vero che in data 20/10/2020 il Signor ha sottoscritto di proprio pugno ed in Parte_1
mia presenza il mandato che mi si rammostra (doc. 1 fascicolo monitorio).
2) Vero che in data 20/10/2020 rappresentata dal Signor Parte_2 [...]
, in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico, conferiva ad Parte_1 Controparte_1
mandato per lo svolgimento dei servizi relativi all'azienda e relativi alla tenuta della
[...]
contabilità (doc. 1 fascicolo parte convenuta opposta).
3) Vero che le clausole contrattuali venivano tutte concordate ed accettate.
4) Vero che il Signor in proprio e hanno Parte_1 Parte_2
omesso di inviare la risoluzione del mandato nei termini contrattuali.
5) Vero che ha svolto le attività di cui alle note pro forma 1145 del Controparte_1
31/12/2020 e 933 del 22/12/2021, come da documenti che mi si rammostrano (doc.ti 2-3 fascicolo parte convenuta);
6) Vero che In data 16/03/2021 e in data 15/06/2021 inviava pec di Controparte_1
sollecito per ottenere il pagamento delle note pro forma di cui al punto 2, come da documenti che mi si rammostrano (doc.ti 4-5 fascicolo parte convenuta);
7) Vero che Ha svolto le attività di cui ai documenti 10-11-12 che mi si Controparte_3
rammostrano (do.ti 10-11-12 fascicolo di parte convenuta).
Si indica a testimoni:
- Signor presso AN UL SE (MI) – Via Testimone_1 Controparte_2
Carducci n. 41/A, sui capitoli di prova . Testimone_2
Si chiede che l'Ill.mo Giudice Istruttore disponga CTU tecnica necessaria ai fini della verificazione della sottoscrizione ordinando al Signor di comparire ad all'udienza all'uopo Parte_1
fissata onde scrivere sotto dettatura ai fini della verificazione della scrittura ex art. 219 c.p.c..
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari, oltre spese generali 15%, cpa e iva.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale Amministratore Parte_1
Unico e legale rappresentante pro tempore della società ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2023 – R.G. n. 2884/2023, emesso dal
3 Tribunale di Lodi (Dott.ssa Ada Cappello), in data 15.01.2022, pubblicato in data 17.01.2023, e notificato in data 23.01.2023, con il quale ha chiesto il pagamento della Controparte_1 somma di € 11.521,20 oltre interessi e spese di procedura.
Parte attrice, previa sospensione della provvisoria esecuzione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo in particolare:
- l'inefficacia nei confronti di del decreto ingiuntivo opposto, non avendo Parte_1
mai ricevuto la notifica del predetto decreto (il quale è stato notificato in data 23.01.2023 solo alla società ai sensi della Legge n.523 del 1994 sulla Parte_2
p.e.c. ; Email_1
- di aver ricevuto la nota pro forma n. 1145 datata 31.12.2020 di € 541,20, ma di non aver mai ricevuto la nota pro forma n. 933 datata 22.12.2021 di € 10.980,00;
- di aver revocato in data 29.12.2020 il mandato conferito ad ed Controparte_1 affidato in pari data l'incarico alla tenuta della contabilità alla dott.ssa dello Testimone_3
Studio Mave Solutions S.r.l ed alla dott.ssa le quali hanno provveduto Persona_1 alla presentazione del Bilancio Abbreviato d'esercizio per l'anno 2021;
- che la Suprema Corte con sentenza n. 225668 del 15 ottobre 20 ha precisato che in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, il primo comma dell'art. 2237 c.c. prevede che il cliente possa recedere dal negozio in qualsiasi momento, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta;
- l'inammissibilità del procedimento monitorio, non sussistendo le condizioni di ammissibilità previste dalla Legge, in quanto i documenti prodotti da controparte non possono essere ritenuti prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. essendosi il ricorso fondato unicamente sul documento che parte ricorrente definisce “mandato per lo svolgimento relativi ai servizi relativi all'azienda ed alla tenuta della contabilità” e che, sempre secondo la ricostruzione ex adverso dei fatti, sarebbe avvenuto “In data 20.11.2020…presso lo studio della società
; Controparte_1
- il disconoscimento della firma apposta da sul documento prodotto da Parte_1 controparte nella parte in cui si prevede il pagamento della somma di € 4.000,00 per “il periodo dalla costituzione al 31 dicembre 2020” ed € 5.000 per “il periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 19.07.2023, contestando quanto ex adverso dedotto e domandando, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha dedotto:
4 - di essere creditrice nei confronti di e della società Parte_1 Parte_2
della somma di € 11.521,20 in forza del mandato conferito in data
[...]
20.10.2020 per lo svolgimento di servizi relativi all'azienda ed alla tenuta della contabilità della stessa nonché per prestazioni straordinarie;
- di aver svolto l'attività per cui ha richiesto in fase monitoria il pagamento;
- l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal parte attrice opponente e relativa alla mancata notifica del ricorso e pedissequo decreto n. 46/2023 del 17/012023 a
[...]
personalmente, essendo stato notificato il relativo decreto in data 23.01.2023 Parte_1 anche all'indirizzo p.e.c. (di cui deposita prova Email_2 dell'avvenuta notifica);
- che a tenore di quanto previsto nel mandato di conferimento dell'incarico, il pagamento dei compensi annuali è dovuto in via anticipata trimestrale, quindi senza alcun preventivo avviso. Pertanto, la convenuta non avrebbe dovuto emettere alcuna nota pro forma in costanza di rapporto contrattuale. La nota pro forma n. 933 del 22.12.2021 è stata emessa quale conteggio del compenso totale dovuto stante il mancato regolare pagamento così come contrattualmente previsto;
- tra le odierne parti in giudizio è sorto un rapporto contrattuale regolamentato in ogni sua parte dal mandato sottoscritto in data 20.10.2020. In tale mandato l'ammontare del compenso è stato determinato in via forfettaria in € 4.000,00 oltre Iva per il periodo dalla costituzione al 31.12.2020 ed in € 5.000,00 oltre Iva per il periodo dal 01.01.2021 al
31.12.2021; la durata stabilita sino al 31.12.2021, rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta almeno 90 giorni prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata R.R.;
- mai è stata comunicata alla società convenuta la revoca del mandato del 29.12.2020, ed altresì l'odierna opponente non ha prodotto alcuna prova documentale a supporto di tale affermazione;
- l'infondatezza della dichiarazione di disconoscimento della scrittura privata e della propria sottoscrizione formulata da , stante il carattere generale della domanda e Parte_1 rilevato altresì come il mandato oggetto di contestazione si componga di 6 pagine e risultino apposte ben 7 firme dello stesso . Parte_1
Con decreto 31.07.2023 il Giudice istruttore, preso atto dell'introduzione del procedimento monitorio in data antecedente al 01.03.2023, ha disposto la conversione del procedimento da nuovo rito Cartabia a rito ante riforma, rinviando l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa al 03.11.2023.
5 Parte attrice ha domandato la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte o, in ipotesi, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza o il differimento dell'udienza ad altra data, a cui ha fatto seguito il nullaosta della convenuta.
Il Giudice ha rinviato al giorno 15.11.2023, disponendo lo svolgimento virtuale dell'udienza con deposito di note scritte.
Con note scritte, parte attrice ha dato atto del superamento dell'eccezione di improcedibilità ex artt.
2 e seguenti del DL n.132/2014 convertito in Legge n. 162/2014, stante l'esito negativo della negoziazione assistita esperita, ed ha contestato integralmente il contenuto della comparsa di risposta della controparte, richiamando le conclusioni già rassegnate.
Parte convenuta, con note scritte, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha insistito nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, 6 comma n.1,2 e 3 c.p.c.
Il Giudice, a scioglimento della riserva di cui all'udienza in trattazione scritta del 15.11.2023, ritenuta l'opposizione formulata da - allo stato - non fondata su prova scritta né di Parte_1
pronta soluzione, ritenuto - allo stato altresì - generico il disconoscimento della firma apposta in calce al mandato, ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 15.05.2024.
Nei termini concessi le parti hanno depositato le memorie istruttorie.
Il Giudice, all'udienza del 15.05.2024, non ha ammesso le prove orali per testi e per interrogatorio formale formulate dalle parti con i capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria;
ha confermato il contenuto della propria precedente ordinanza quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al doc. 1 di parte convenuta e, dunque, non ha ritenuto di provvedere alla verificazione delle firme attesa la genericità e dunque inammissibilità del disconoscimento;
ritenuta, infine, la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione ha rinviato per la discussione della stessa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.06.2024, mediante deposito di sintetiche note scritte da intendersi sostitutive della discussione orale.
In data 18.06.2024 parte attrice opponente ha depositato istanza di deferimento del giuramento decisorio, formulata nei confronti del dott. , nella sua qualità di legale Controparte_4
rappresentante della società Controparte_1
Il Giudice, visto il deferimento di giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. depositato da parte attrice, riservata ogni valutazione in merito all'ammissibilità di tale deferimento all'esito dell'integrazione del contraddittorio con la controparte, ha confermato l'udienza cartolare fissata per il 26.06.2024.
6 Con note scritte per l'udienza di discussione del 26.06.2024, parte convenuta ha ribadito l'intento dilatorio dell'opposizione, si è opposta al deferimento del giuramento decisorio del legale rappresentante di ed ha richiamato le conclusioni di cui al foglio di pc Controparte_1 precedentemente depositato;
parte attrice, invece, ha insistito per l'ammissibilità del giuramento decisorio.
All'udienza virtuale del 26.06.2024, il Giudice, ritenuto il giuramento decisorio deferibile in qualunque stato della causa dinnanzi al giudice istruttore fino a che la stessa non venga trattenuta in decisione e ritenuto soltanto il capitolo di prova n.1 ammissibile in quanto relativo a circostanze di fatto direttamente conoscibili dalla parte oltre che idonee a risolvere (in tutto o in parte) la lite, ha rinviato dinnanzi a sé per il giuramento del legale rappresentante di parte convenuta dott.
[...]
all'udienza del 13.09.2024. CP_4
All'udienza del 13.09.2024 è stato sottoposto a giuramento il dott. , il quale Controparte_4 ha risposto sul capitolo 1 dell'istanza datata 11.06.2024.
Il Giudice, concesso termine per il deposito di una breve memoria conclusiva, ha dunque rinviato per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.10.2024.
Nei termini concessi le parti hanno depositato le memorie autorizzate.
All'udienza del 25.102.2024 le parti si sono riportate integralmente al contenuto delle memorie conclusive depositate e il giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Sulla parziale infondatezza dell'opposizione
A fronte della richiesta di pagamento di del compenso dovuto per l'attività Controparte_1
compiuta in forza del mandato conferitole in data 20.10.2020 ed in particolare per lo svolgimento di servizi di tenuta ordinaria della contabilità per gli anni 2020 e 2021 oltre che per lo svolgimento di specifiche attività straordinarie, parte opponente, dopo aver preliminarmente contestato l'avvenuto notifica del titolo monitorio alla PEC personale di , ha nel merito contestato Parte_1
l'esistenza del rapporto professionale e disconosciuto le firme apposte sul mandato.
Le eccezioni, così come formulate da parte attrice, non si ritengono meritevoli di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, non si ritiene adeguatamente supportata la contestazione di mancata notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo all'opponente, avendo a contrario parte convenuta documentato di aver notificato entrambi gli atti, in data 23.01.2023, sia alla p.e.c. della società
[...]
sia alla p.e.c. personale di Email_3 [...]
Email_4
7 Venendo poi al merito dell'opposizione, occorre preliminarmente rilevare che nel Parte_1
proprio atto di citazione ha – da un lato - contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la e disconosciuto le proprie sottoscrizioni apposte sul mandato del Controparte_1
20.10.2020 – dall'altro lato – ha dichiarato di aver revocato in data 29.11.2020, in proprio e quale legale rappresentante della società il mandato conferito ad Parte_2 [...] confermando, quindi, l'esistenza di un rapporto contrattuale e di un mandato Controparte_1
professionale.
Le due tesi, tra loro contrastanti, ed entrambe assunte nell'atto introduttivo del presente giudizio, hanno indotto a ritenere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, dunque, a concedere la provvisoria esecuzione al titolo giudiziale.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il disconoscimento della firma apposta in calce al mandato assume connotati di genericità, non avendo l'opponente chiarito quale o quali delle sette firme ivi apposte intendesse disconoscere e per quali ragioni, non avendo allegato circostanze e documenti a supporto della presunta falsità della sottoscrizione disconosciuta.
Sul punto giova, infatti, rilevare che come ribadito in plurime pronunce dalla Suprema Corte di
Cassazione “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità
e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (cfr., ex multis, Cass. n. 24456/2011, Cass. n. 12448/2012, Cass. n. 1537/2018 e Cass. n. 35290/2023).
Per tale ragione questo giudice non ha dato ingresso nel giudizio alla verificazione, non avendo parte attrice neppure specificato quale o quali specifiche sottoscrizioni intendesse disconoscere e per quali ragioni si trattasse di firme apocrife, con la conseguenza per cui il mandato professionale prodotto da parte convenuta datato 20.10.2020 deve ritenersi valido elemento di prova da porre a fondamento della decisione e deve, dunque, ritenersi provato che in detta data Parte_2
abbia conferito mandato ad per la tenuta della contabilità
[...] Controparte_1
della stessa oltre che per specifiche prestazioni straordinarie.
Egualmente priva di prova è rimasta nel corso del giudizio la circostanza dell'avvenuta revoca del mandato professionale da parte di , in data 29.11.2020, e dunque a distanza di solo Parte_1
un mese dalla sottoscrizione del contratto.
Parte attrice opponente, infatti, non ha prodotto alcun atto di formale revoca del mandato con le modalità previste nel mandato professionale e, in particolare, non ha documentato di aver inoltrato disdetta a mezzo raccomanda R/R.
8 Al punto c) del mandato è infatti previsto che “il presente mandato avrà durata sino al 31 dicembre
2021 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi in forma scritta almeno 90 giorni prima della scadenza a mezzo raccomandata R.R.”
Per tale ragione non è stato, dunque, dato accesso alla prova orale richiesta da parte attrice in punto di disdetta, avendo le parti previsto contrattualmente che alla disdetta/revoca del mandato si dovesse provvedere per iscritto e che alcuna prova scritta è stata fornita dalla parte opponente. Qualsivoglia revoca del mandato comunicata con modalità difformi da quelle previste contrattualmente dovrà, dunque, ritenersi in ogni caso non validamente prestata.
Nessuna ulteriore contestazione specifica è stata poi mossa da parte attrice opponente, tanto nell'atto di citazione quanto nella prima memoria istruttoria, in relazione allo svolgimento delle prestazioni per cui parte convenuta ha richiesto ed ottenuto il titolo monitorio, salvo deferire, poi, con istanza del 18.06.2024, il giuramento decisorio al dott. , nella sua qualità Controparte_4
di legale rappresentante pro tempore della società Controparte_5
L'odierno Giudice, rilevando che il giuramento decisorio è deferibile in qualunque stato della causa dinnanzi al giudice istruttore fino a che la stessa non venga trattenuta in decisione, quand'anche non richiesto nei termini per la formulazione delle istanze istruttorie, e ritenuto ammissibile il solo primo capitolo formulato da parte attrice, in quanto relativo a circostanze di fatto direttamente conoscibili dalla parte convenuta oltre che astrattamente idonee a risolvere (in tutto o in parte) la lite, ne ha autorizzato l'assunzione.
Ciò premesso, in punto di diritto, ed in relazione in particolare agli effetti processuali del giuramento, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 2738 c.c. “Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso”; pertanto, se la parte presta il giuramento, così come è avvenuto nel presente giudizio, l'efficacia di prova legale di quanto giurato fa sì che il giudice risulti vincolato all'affermazione e sia obbligato a decidere in conformità la questione, non potendo fare altro che ritenere per provato quanto giurato.
All'udienza del 13.09.2024 è stato sentito il dott. , il quale ha risposto sul Controparte_4
capitolo 1) confermando lo svolgimento da parte di di alcune delle Controparte_1
prestazioni professionali straordinarie indicate nel mandato ed il mancato svolgimento di tutte le prestazioni professionali ordinarie sempre previste nel mandato ed indicate a pagina 1.
In ragione di quanto dichiarato dal legale rappresentante del creditore opposto, parte attrice ha, dunque, in subordine, richiesto la rideterminazione in riduzione della pretesa economica vantata da avendo quest'ultima svolto soltanto alcune delle attività indicate nel Controparte_1
mandato.
9 Alla luce di quanto dichiarato dal legale rappresentante nel corso del giuramento e ribadito che le dichiarazioni dallo stesso effettuate fanno piena prova, non può ritenersi provato e dunque dovuto il compenso richiesto a titolo di tenuta ordinaria della contabilità per complessivi € 10.980,00 di cui alla fattura proforma n. 933 del 22.12.2021, avendo parte convenuta opposta dichiarato espressamente di non aver svolto alcuna delle attività per cui ha richiesto a detto titolo la corresponsione del compenso.
Tanto in sede monitoria, quanto nel presente giudizio di opposizione, infatti, parte convenuta opposta ha richiesto la corresponsione dell'importo di € 10.980,00 deducendo lo svolgimento delle attività previste nel mandato professionale e non anche a titolo risarcitorio, per non aver potuto svolgere le attività in mancanza della documentazione contabile necessaria e, dunque, in applicazione dell'articolo c) del mandato a tenore del quale “in caso di interruzione del presente mandato senza regolare disdetta si riconosce un compenso pari al 90% dell'importo del mandato annuale a titolo di risarcimento danno”.
In assenza, dunque, di specifica domanda risarcitoria il decreto ingiuntivo per il pagamento della nota proforma n. 933 del 22.12.2021 dovrà essere revocato e nessun importo a titolo risarcitorio in relazione all'attività ordinaria asseritamente non svolta per inadempimento della cliente potrà essere riconosciuto. La domanda volta ad ottenere il pagamento di un corrispettivo e quella volta ad ottenere la corresponsione di una penale sono, infatti, caratterizzate da causa petendi differente e, dunque, non possono costituire oggetto di esame e di eventuale riqualificazione da parte del giudicante se non univocamente proposte.
Nessun rilievo può poi essere attribuito alla circostanza dell'avvenuta pattuizione, in relazione all'attività ordinaria di tenuta della contabilità, di un compenso forfettario, atteso che nel presente giudizio – sempre alla luce di quanto giurato dal legale rappresentante di parte convenuta opposta – non si disquisisce dell'avvenuta esecuzione di attività parziale rispetto a quella prevista contrattualmente, bensì del totale mancato svolgimento dell'attività oggetto di mandato.
A conclusioni di diverso tenore si perviene, invece, in relazione a quanto giurato dal legale rappresentante del creditore opposto in relazione alla fattura proforma n. 1145 del 31.12.2020 relativa a specifiche attività straordinarie, trattandosi di attività che la parte ha confermato di aver svolto.
Deve, dunque, ritenersi – per le medesime ragioni giuridiche poc'anzi richiamate – raggiunta piena prova in relazione alla debenza dell'importo di € 541,20 di cui alla fattura proforma n. 1145 del
31.12.2020.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto n. 46/2023, emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.01.2022
10 e pubblicato in data 17.01.2023, deve essere revocato e e Parte_2 [...]
, in solido tra loro, devono essere condannati a corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 541,20 a titolo di corrispettivo di cui alla fattura proforma n. 1145 del 31.12.2020.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della condanna di parte attrice opponente alla corresponsione della minor somma di € 541,20, vengono poste in capo a quest'ultima e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, di cui allo scaglione di valore sino a € 1.100,00 tenuto conto del valore del decisum.
Le spese di lite del procedimento monitorio, tenuto conto dell'accertata debenza del credito ingiunto per il minor valore di € 541,20 vengono compensate tra le parti per 1/2 e poste in capo a parte attrice per il residuo 1/2 e liquidate in detta misura come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile e per lo scaglione di valore sino ad €
5.200,00.
L'accoglimento, seppure in misura parziale, dell'opposizione conduce a ritenere non sussistenti i presupposti per la condanna di parte attrice opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , in proprio e quale Parte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore di Parte_2
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 46/2023 – r.g. n. 2884/2023
[...] emesso dal Tribunale di Lodi a favore di e condanna Controparte_1 [...]
, in proprio e quale Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore di Parte_1
a corrispondere ad la somma di € Parte_2 Controparte_1
541,20 per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. Condanna in proprio e quale Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore di a rifondere ad Parte_2 [...] le spese di lite del presente giudizio di merito che liquida in € 662,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come se dovuti per legge;
3. Compensa tra le parti le spese di lite della fase monitoria nella misura di 1/2;
4. Condanna in proprio e quale Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore di a rifondere ad Parte_2 [...]
[...]
[...] le spese di lite del procedimento monitorio che liquida in € 270,00 per Controparte_6 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come e se dovuti per legge.
Lodi, 30 ottobre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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