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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Giacomo Rota Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/24 R.G., promossa
DA
p.iva e c.f. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Comiso nella Via Fratelli Kennedy 27 in persona del legale rappresentante, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Gaetano Puglia, c.f.
, nel cui studio sito in TT nella Via Principe C.F._1
Umberto 332 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
, con sede in Controparte_1
AR UL (RG), contrada Mazzarronello c.f./p.i , in P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Paternò, via Vitt. Emanuele 123/125 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2
in atti;
Appellata
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 04.03.2019, la ditta Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa la ditta
[...] CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_2 quantificati in € 86.750,00, di cui € 62.400,00 a titolo di lucro cessante dovuto alla mancata raccolta da parte della ditta Controparte_1
(ditta acquirente ) di 48.000 Kg di uva sana
[...] pendente al prezzo stabilito de € 1.30 Kg, ed € 15.600 e per la mancata raccolta di uva infestata da agenti patogeni insorti a causa della mancata somministrazione di trattamenti fitosanitari di cui era obbligata contrattualmente la resistente ai sensi dell'art. 2 del citato contratto, …e €
8.750,00 a titolo di danno emergente per le spese sostenute per le cure delle piante ammalate.
Si costituiva la ditta contestando la domanda perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 7389/2024 del 09/04/2024 RG n. 998/2019, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/6/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orele, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice:
a) in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 cpc., ritenuto l'infondatezza della domanda risarcitoria per il mancato raccolto di circa
48.000 kg di uva per non avere il ricorrente dimostrato di aver subito tale voce di danno;
b) in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
ricondotto la fattispecie ad un contratto di compravendita di cose future ex art. 1472 c.c.;
c) erroneamente ritenuto a saldo il pagamento di un assegno in data
13/07/2018, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. oltre che dell' art. 1327 c.c., dell'art. 62 c. 3 del D.L. 1/2012.
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei soggetti contraenti, sono, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., gli elementi costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Dalla documentazione versata in atti risulta che con contratto scritto del 30
Maggio 2018 sola delle primizie ha venduto a , Pt_3 Controparte_1
società agricola, la produzione di uva da tavola, coltivata in serre, varietà
“Victoria”, pendente sul fondo sito in territorio di Ragusa, contrada Piombo, esteso ettari 3.00.76 censito al C.T. al foglio 126.
Nel suddetto contratto testualmente si legge:” il prodotto è venduto ai sensi dell‟art.1472 C.C. “vendita di cose future” stimato in circa q.li 400,00. La durata sarà fino alla raccolta del frutto maturo e non potrà andare oltre il 31
Agosto 2018”.
Inoltre, nel suddetto contratto il venditore, garantiva che “ le merci sono di qualità sana, leale e mercantile;” e lo stesso si impegnava a non effettuare trattamenti previa comunicazione e seguente approvazione dell'Acquirente “.
Dalla semplice lettura del contratto in oggetto si evince che le parti hanno, espressamente, previsto una vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c., e tale circostanza non lascia spazio ad alcuna interpretazione, conducendo tutte le clausole inserite nel detto accordo alla fattispecie indicata.
Peraltro la stessa appellante, nel ricorso introduttivo del presente giudizio testualmente asserisce:” In data 30.05.2018, le parti di causa hanno stipulato un contratto di compravendita di cose future”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Pertanto, corretta appare la sentenza impugnata in merito alla doglianza di cui al punto b).
Per quanto attiene al chiesto risarcimento del danno ( motivo a), preliminarmente, giova osservare che nel ricorso introduttivo l'appellante fa riferimento all'uva coltivata nei terreni siti sia nell'agro di Ragusa, Contrada
Piombo, che in quelli siti nell'agro di Santa Croce Camerina, Contrada
Finocchiara, ma il contratto che ci occupa riguardava esclusivamente l'uva di varietà TT coltivata in contrada Piombo.
Inoltre, a pag. 2 della relazione di parte appellante del 13/7/18, prodotta in atti, si legge “ la committente, in sede di sopralluogo ha dichiarato che in sede di raccolta venivano già scartati ….interi grappoli già interessati dalle infestazioni fungine……… e che il compratore ha dichiarato verbalmente al venditore che non intende più raccogliere il frutto ancora pendente. Nel contempo, a causa dei mancati dovuti ed opportuni trattamenti fitosanitari
…..si osserva l'intensificarsi in forma sempre più gravosa dell'infezione fungina.”.
Per quanto sopra, risulta provata la comunicazione dell'odierna appellante di sospensione della raccolta a causa di infezione funginea dell'uva, e risulta, altresì provato che l'appellante si cui gravava l'obbligo contrattuale, ha omesso di effettuare sull'uve oggetto del contratto di cui sopra i trattamenti fitoterapici dovuti.
Infatti, in seno al contratto stipulato tra le parti, con la clausola 2 il venditore si impegnava, non a non effettuare sull'uva venduta trattamenti, come sostenuto dall'appellante, bensì a non effettuare trattamenti senza prima avvisare il compratore.
Se ne deduce, pertanto, che era obbligo della parte venditrice, ai sensi dell'art. 1476 comma 3, garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa e, pertanto, effettuare tutti i trattamenti al fine di evitarne il deterioramento, previa comunicazione al venditore, cosa che non è stata fatta.
Alla luce di quanto fin qui esposto, l'appellata ha fornito prova del proprio esatto adempimento al contratto in oggetto, avendo, la stessa corrisposto il prezzo dell'uva raccolta, ed avendo eccepito e provato l'inadempimento Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
dell'appellante, la quale non ha ottemperato alla clausola n. 2 del detto contratto, consentendo che l'uva venduta marcisse a causa della mancanza dei dovuti trattamenti.
Si precisa, infatti, che secondo quanto previsto dal contratto in oggetto, la cura, la manutenzione e la raccolta dell'uva erano a carico dell'acquirente, ma i trattamenti, previsti al punto 2 del contratto, erano a carico del venditore, previa comunicazione all'acquirente.
Atteso che nessun inadempimento può essere contestato all'odierna appellata, infondata appare la richiesta di risarcimento del danno, comunque non provato, atteso che vi è prova in atti che l'appellata ha saldato il prezzo dell'uva raccolta.
Ininfluente, a questo punto, appare la circostanza di cui al motivo c) in quanto, certamente, l'appellata ha corrisposto, con l'assegno del 13/07/2018, il saldo dell'uva raccolta fino a quel momento ( nessuna contestazione sul punto è stata avanzata, in primo grado, dall'appellante), e risulta provato che la stessa non ha potuto raccogliere tutta l'uva acquistata a causa dell'inadempimento dell'appellante.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, atteso che il contratto di vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c. è un contratto perfetto “ab origine”, ad effetti obbligatori, di cui l'obbligo principale per il venditore è quello di osservare un comportamento necessario perché la cosa oggetto di compravendita venga ad esistenza (Cass. 20998/2009), e che, nel caso dei frutti naturali, essi vengono ad esistenza al momento della loro separazione dalla cosa principale, rimanendo, pertanto, a carico del venditore il rischio del verificarsi di eventi che impediscono il venire ad esistenza della cosa o dei frutti (Cass. 14461/2011), a maggior ragione ove i frutti non siano venuti a maturazione a causa di una omissione del venditore.
2) , pertanto, appare la sentenza impugnata, che deve essere Pt_4
confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
controversia (€.86.750,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso, l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. Parte_1
7389/2024 del 09/04/2024 RG n. 998/2019, emessa dal Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €.12.154,00, di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 fase introduttiva, €.
2.163,00 fase di trattazione ed €. 5.103,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 15 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Giacomo Rota Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/24 R.G., promossa
DA
p.iva e c.f. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Comiso nella Via Fratelli Kennedy 27 in persona del legale rappresentante, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Gaetano Puglia, c.f.
, nel cui studio sito in TT nella Via Principe C.F._1
Umberto 332 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
, con sede in Controparte_1
AR UL (RG), contrada Mazzarronello c.f./p.i , in P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Paternò, via Vitt. Emanuele 123/125 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._2
in atti;
Appellata
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 04.03.2019, la ditta Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa la ditta
[...] CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_2 quantificati in € 86.750,00, di cui € 62.400,00 a titolo di lucro cessante dovuto alla mancata raccolta da parte della ditta Controparte_1
(ditta acquirente ) di 48.000 Kg di uva sana
[...] pendente al prezzo stabilito de € 1.30 Kg, ed € 15.600 e per la mancata raccolta di uva infestata da agenti patogeni insorti a causa della mancata somministrazione di trattamenti fitosanitari di cui era obbligata contrattualmente la resistente ai sensi dell'art. 2 del citato contratto, …e €
8.750,00 a titolo di danno emergente per le spese sostenute per le cure delle piante ammalate.
Si costituiva la ditta contestando la domanda perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa, con ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. 7389/2024 del 09/04/2024 RG n. 998/2019, il Tribunale di Ragusa rigettava le domande con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/6/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 1/4/25, a seguito di discussione orele, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice:
a) in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 cpc., ritenuto l'infondatezza della domanda risarcitoria per il mancato raccolto di circa
48.000 kg di uva per non avere il ricorrente dimostrato di aver subito tale voce di danno;
b) in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
ricondotto la fattispecie ad un contratto di compravendita di cose future ex art. 1472 c.c.;
c) erroneamente ritenuto a saldo il pagamento di un assegno in data
13/07/2018, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. oltre che dell' art. 1327 c.c., dell'art. 62 c. 3 del D.L. 1/2012.
1.1) I sopra indicati motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per le argomentazioni che seguono.
La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei soggetti contraenti, sono, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., gli elementi costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Dalla documentazione versata in atti risulta che con contratto scritto del 30
Maggio 2018 sola delle primizie ha venduto a , Pt_3 Controparte_1
società agricola, la produzione di uva da tavola, coltivata in serre, varietà
“Victoria”, pendente sul fondo sito in territorio di Ragusa, contrada Piombo, esteso ettari 3.00.76 censito al C.T. al foglio 126.
Nel suddetto contratto testualmente si legge:” il prodotto è venduto ai sensi dell‟art.1472 C.C. “vendita di cose future” stimato in circa q.li 400,00. La durata sarà fino alla raccolta del frutto maturo e non potrà andare oltre il 31
Agosto 2018”.
Inoltre, nel suddetto contratto il venditore, garantiva che “ le merci sono di qualità sana, leale e mercantile;” e lo stesso si impegnava a non effettuare trattamenti previa comunicazione e seguente approvazione dell'Acquirente “.
Dalla semplice lettura del contratto in oggetto si evince che le parti hanno, espressamente, previsto una vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c., e tale circostanza non lascia spazio ad alcuna interpretazione, conducendo tutte le clausole inserite nel detto accordo alla fattispecie indicata.
Peraltro la stessa appellante, nel ricorso introduttivo del presente giudizio testualmente asserisce:” In data 30.05.2018, le parti di causa hanno stipulato un contratto di compravendita di cose future”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Pertanto, corretta appare la sentenza impugnata in merito alla doglianza di cui al punto b).
Per quanto attiene al chiesto risarcimento del danno ( motivo a), preliminarmente, giova osservare che nel ricorso introduttivo l'appellante fa riferimento all'uva coltivata nei terreni siti sia nell'agro di Ragusa, Contrada
Piombo, che in quelli siti nell'agro di Santa Croce Camerina, Contrada
Finocchiara, ma il contratto che ci occupa riguardava esclusivamente l'uva di varietà TT coltivata in contrada Piombo.
Inoltre, a pag. 2 della relazione di parte appellante del 13/7/18, prodotta in atti, si legge “ la committente, in sede di sopralluogo ha dichiarato che in sede di raccolta venivano già scartati ….interi grappoli già interessati dalle infestazioni fungine……… e che il compratore ha dichiarato verbalmente al venditore che non intende più raccogliere il frutto ancora pendente. Nel contempo, a causa dei mancati dovuti ed opportuni trattamenti fitosanitari
…..si osserva l'intensificarsi in forma sempre più gravosa dell'infezione fungina.”.
Per quanto sopra, risulta provata la comunicazione dell'odierna appellante di sospensione della raccolta a causa di infezione funginea dell'uva, e risulta, altresì provato che l'appellante si cui gravava l'obbligo contrattuale, ha omesso di effettuare sull'uve oggetto del contratto di cui sopra i trattamenti fitoterapici dovuti.
Infatti, in seno al contratto stipulato tra le parti, con la clausola 2 il venditore si impegnava, non a non effettuare sull'uva venduta trattamenti, come sostenuto dall'appellante, bensì a non effettuare trattamenti senza prima avvisare il compratore.
Se ne deduce, pertanto, che era obbligo della parte venditrice, ai sensi dell'art. 1476 comma 3, garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa e, pertanto, effettuare tutti i trattamenti al fine di evitarne il deterioramento, previa comunicazione al venditore, cosa che non è stata fatta.
Alla luce di quanto fin qui esposto, l'appellata ha fornito prova del proprio esatto adempimento al contratto in oggetto, avendo, la stessa corrisposto il prezzo dell'uva raccolta, ed avendo eccepito e provato l'inadempimento Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
dell'appellante, la quale non ha ottemperato alla clausola n. 2 del detto contratto, consentendo che l'uva venduta marcisse a causa della mancanza dei dovuti trattamenti.
Si precisa, infatti, che secondo quanto previsto dal contratto in oggetto, la cura, la manutenzione e la raccolta dell'uva erano a carico dell'acquirente, ma i trattamenti, previsti al punto 2 del contratto, erano a carico del venditore, previa comunicazione all'acquirente.
Atteso che nessun inadempimento può essere contestato all'odierna appellata, infondata appare la richiesta di risarcimento del danno, comunque non provato, atteso che vi è prova in atti che l'appellata ha saldato il prezzo dell'uva raccolta.
Ininfluente, a questo punto, appare la circostanza di cui al motivo c) in quanto, certamente, l'appellata ha corrisposto, con l'assegno del 13/07/2018, il saldo dell'uva raccolta fino a quel momento ( nessuna contestazione sul punto è stata avanzata, in primo grado, dall'appellante), e risulta provato che la stessa non ha potuto raccogliere tutta l'uva acquistata a causa dell'inadempimento dell'appellante.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, atteso che il contratto di vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c. è un contratto perfetto “ab origine”, ad effetti obbligatori, di cui l'obbligo principale per il venditore è quello di osservare un comportamento necessario perché la cosa oggetto di compravendita venga ad esistenza (Cass. 20998/2009), e che, nel caso dei frutti naturali, essi vengono ad esistenza al momento della loro separazione dalla cosa principale, rimanendo, pertanto, a carico del venditore il rischio del verificarsi di eventi che impediscono il venire ad esistenza della cosa o dei frutti (Cass. 14461/2011), a maggior ragione ove i frutti non siano venuti a maturazione a causa di una omissione del venditore.
2) , pertanto, appare la sentenza impugnata, che deve essere Pt_4
confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
controversia (€.86.750,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso, l'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c., n. cronol. Parte_1
7389/2024 del 09/04/2024 RG n. 998/2019, emessa dal Tribunale di Ragusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata, che liquida in complessivi €.12.154,00, di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 fase introduttiva, €.
2.163,00 fase di trattazione ed €. 5.103,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 15 aprile 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro