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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1973/2020 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”
tra
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), nella qualità di eredi di rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 Parte_3 dall'avv. Antonio Bolognese, presso il cui studio a Lecce, in viale M. De Pietro n. 11, sono elettivamente domiciliati;
opponenti
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. T. D'Oronzo, Controparte_1 C.F._3 presso il cui studio a Brindisi, in via della Congregazione n. 21, è elettivamente domiciliato;
opposto
*******
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 434/2020, notificato il 22.05.2020, con cui il
Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice dott. F. Giliberti, su ricorso di , Controparte_1 in virtù di assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena n. 0760698176-04, con cui all'RE è stato ingiunto il pagamento della somma di 64.000,00 euro, oltre interessi legali, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in 406,50 euro per esborsi e 2.135,00 euro per compensi.
1 In particolare, l'opponente ha sostenuto che il predetto assegno, recante la data del 30.03.2012, fosse in realtà postdatato perché emesso di fatto l'08.03.2010 a garanzia della somma di 60.000 euro prestatagli da per consentirgli l'acquisto di un immobile. Assegno che, CP_1 dunque, emesso quale garanzia di un debito, sarebbe da ritenersi nullo perché contrario a norme imperative e valevole unicamente quale promessa di pagamento, con la conseguenza che esso seguirebbe l'obbligazione principale relativa al credito di 60.000 euro dell'08.03.2010. Tale obbligazione, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 21.03.2020, sarebbe dunque prescritta per decorrenza del termine decennale.
Con comparsa del 25 ottobre 2020 si è costituito in giudizio lo sostenendo CP_1 l'artificiosità della ricostruzione dei fatti di parte attorea in base all'assunto che l'assegno de quo fosse stato effettivamente emesso il 30.03.2012, proprio perché non aveva ancora Pt_1 restituito quanto ricevuto dallo stesso in data 08.03.2010 in virtù di un rapporto di amicizia tra i due, essendo costui in difficoltà economiche e di salute. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
Con ordinanza del 07.05.2021, su istanza dell'attore è stata disposta la sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone i presupposti di legge, e l'ordine nei confronti del Monte Paschi di Siena di dichiarare la data di rilascio e consegna del carnet contraddistinto dal n.0760698176-04, all'esito delle quali, la causa è stata ritenuta matura la causa per la decisione. A seguito del decesso dell'attore il 20.02.2022, il giudizio è stato interrotto all'udienza del 10.02.2023. Nelle more, con dichiarazione del 29.03.2022 del Notaio gli odierni attori Per_1 hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario ed il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 16.08.2022 reso nell'ambito del giudizio 1206/2022 R.G. V.G., ne ha autorizzato la riassunzione.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Alla base del rapporto tra e sembrerebbe sussistere un patto tra privati, Pt_1 CP_1 in base al quale il secondo, per senso di prodigalità e affetto, in data 08.03.2010 ha prestato al primo l'importo di 60.000 euro per consentirgli l'acquisto di un immobile. È plausibile poi che, anni dopo, non essendo nel frattempo intervenuta la restituzione della somma, il D'RE abbia emesso l'assegno di cui trattasi, datato 30.03.2012, recante la somma di 64.000 euro, facendo ben supporre una modifica dei patti originari a causa dell'importante somma prestata, maggiorata di 4.000 euro, e del notevole lasso di tempo intercorso. Ed invero, l'attore non ha contestato il rapporto debitorio che lo legava al convenuto e non ha fornito alcuna prova attendibile sulla supposta postdatazione dell'assegno predetto, che quindi deve considerarsi a tutti gli effetti validamente emesso in data 30.03.2012 e non, come dallo stesso sostenuto, alla data antecedente del 08.03.2010, con la conseguenza che, contrariamente a quanto rilevato dall'attore, nessuna prescrizione può essere eccepita ed il titolo deve ritenersi pienamente valido: l' infatti non ha disconosciuto l'originario rapporto debitorio nei confronti dello Pt_1
non ha fornito alcuna prova della supposta postdatazione dell'assegno, producendo ad CP_1 esempio la matrice di emissione, né ha dichiarato di aver estinto il debito per aver corrisposto tutto Contr quanto dovuto al creditore. Al contrario, dalle dichiarazioni rese da a seguito di ordinanza del giudicante, è emerso che il carnet è stato consegnato il 04.11.2009 e l'assegno bancario contraddistinto dal n. 0760698176-04 è stato distrutto dallo stesso Parte_4 [...]
il 21.07.2014 in calce all'estratto bancario. Controparte_3
2 Orbene, secondo la tesi dell'opponente, le parti avrebbero concluso un accordo in virtù del quale il debitore avrebbe dovuto consegnare al creditore un assegno come garanzia del prestito ricevuto, pattuendo però di non portarlo subito all'incasso. E ciò, in altre parole, seguendo la consuetudine diffusa per cui l'assegno è consegnato al creditore come garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento. È evidente che tale tesi mira a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa al fine di provare la esistenza di un rapporto di garanzia, nel caso di specie caratterizzato dalla emissione di un assegno postdatato, con “degradazione” del titolo cartolare a promessa di pagamento direttamente esercitabile nei confronti dell'emittente il titolo medesimo. In tal modo, infatti, l'assegno diventa uno strumento di garanzia e cambia la sua funzione tipica: esso è infatti ordinariamente un mezzo di pagamento, non uno strumento di credito ed è per tale ragione che l'ordinamento vede con deciso sfavore tale prassi, considerando nullo il patto di garanzia sotteso all'emissione dell'assegno senza data o postdatato, dal momento che un titolo con tali caratteristiche viola norme imperative (artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933). Così facendo, l'assegno non varrebbe come titolo esecutivo, ma come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. nei rapporti interni tra l'emittente e il prenditore, con la conseguenza che l'assegno integra una prova scritta per l'eventuale richiesta di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sent. N. 19051/2021; n. 27370/2019).
Orbene, anche a voler ritenere corretta la tesi attorea per cui l'assegno è nullo perché postdatato e di conseguenza inefficace quale titolo esecutivo e dunque nullo l'eventuale accordo tra i due sulla mera funzione di garanzia dell'assegno bancario, è assolutamente indubbio che lo stesso comunque rivesta la funzione di promessa di pagamento con conseguente inversione dell'onere probatorio in ordine al rapporto sottostante alla sua emissione. Promessa di pagamento, ad ogni modo, pienamente valida ed efficace e non prescritta, come sostenuto dall'attore, atteso che il momento da cui far decorrere il termine è la data del 30.03.2012.
Per le ragioni che precedono, il titolo riportato dall'assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena n. 0760698176-04 con data del 30.03.2012, intestato a , deve Controparte_1 ritenersi pienamente valido come titolo esecutivo, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1973/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna e nella espressa qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
3 alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_3 Controparte_1 nell'importo complessivo di 2.108,5 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Silvia Taberini, componente dell'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 26 maggio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra
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