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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 3466/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Controparte_1 per entrambi avv. Daniela Muratori
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto che il marito, con il consenso della moglie, si è già allontanato dalla casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
il Signor Parte 1 rinuncia ad ogni suo diritto derivante dall'accordo di comodato gratuito avente ad oggetto la casa coniugale, sita in Roma via Cornelio Sisenna n.28, di proprietà
'madre della Signora Controparte_1 ; della Signora Persona_1
Quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il Signor si obbliga a trasferire alla Signora Controparte_1Parte 1 entro e non oltre 3 mesi dalla comunicazione della sentenza di omologa da parte della cancelleria del Tribunale di
Roma, senza corresponsione di somme, la propria quota pro indiviso, pari al 25% dell'intero, del compendio immobiliare come descritto in premessa e, più precisamente:
- appartamento posto al piano secondo della scala D, distinto con il numero interno 7 di detta scala, con accesso da Via Cornelio Sisenna n.33, composto da vani catastali tre virgola cinque, confinante con appartamento int. 6 della scala D, distacco, appartamento int.8 della scala D, pianerottolo, salvi altri;
- box per auto di pertinenza al piano secondo sottostrada, distinto con il n.39, avente accesso dalla rampa dipartentesi da Via Cornelio Sisenna n.51, confinante con box per auto 38 e 40, area di manovra, salvi altri.
- il tutto riportato al catasto fabbricati al foglio 954, particella 680, z.c.5, sub 57, categ. A/2, cl.3, vani 3,5, rendita euro 759,19 l'appartamento e sub 136, categ. C/6, cl.7, mq 17, rendita 122,04 il box auto.
La Signora Controparte_1 si obbliga al pagamento delle residue rate di mutuo, a partire dalla prima rata in scadenza successiva all'atto di trasferimento della suddetta quota, fino all'estinzione, secondo il piano di ammortamento indicato nel contratto di mutuo per atto Notaio Persona_2 del 07 settembre 2011, repertorio n.16988 e raccolta n.5677 (doc.5). Le spese e tasse eventuali del relativo atto notarile saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi. Le spese e/o le tasse, che per qualsiasi titolo dovessero essere notificate da creditori e/o Agenzia delle Entrate ed imputabili al periodo fino alla data del rogito notarile di trasferimento, saranno divise in ragione delle rispettive quote di proprietà. Le parti chiederanno di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per i trasferimenti convenuti in funzione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nella procedura di separazione e divorzio essendo la pattuizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5) Il Signor Parte 1 corrisponderà alla Signora Controparte_1 la somma mensile complessiva di € 200,00 (duecento/00) oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento e cura dei cinque animali che rimangono in custodia presso quest'ultima (€ 40,00 per animale) e ciò finchè saranno in vita."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Sulmona (AQ) in data
30.4.2011
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, parte I, atto n. 6, uff 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 4.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 3466/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Controparte_1 per entrambi avv. Daniela Muratori
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi atto che il marito, con il consenso della moglie, si è già allontanato dalla casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
il Signor Parte 1 rinuncia ad ogni suo diritto derivante dall'accordo di comodato gratuito avente ad oggetto la casa coniugale, sita in Roma via Cornelio Sisenna n.28, di proprietà
'madre della Signora Controparte_1 ; della Signora Persona_1
Quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il Signor si obbliga a trasferire alla Signora Controparte_1Parte 1 entro e non oltre 3 mesi dalla comunicazione della sentenza di omologa da parte della cancelleria del Tribunale di
Roma, senza corresponsione di somme, la propria quota pro indiviso, pari al 25% dell'intero, del compendio immobiliare come descritto in premessa e, più precisamente:
- appartamento posto al piano secondo della scala D, distinto con il numero interno 7 di detta scala, con accesso da Via Cornelio Sisenna n.33, composto da vani catastali tre virgola cinque, confinante con appartamento int. 6 della scala D, distacco, appartamento int.8 della scala D, pianerottolo, salvi altri;
- box per auto di pertinenza al piano secondo sottostrada, distinto con il n.39, avente accesso dalla rampa dipartentesi da Via Cornelio Sisenna n.51, confinante con box per auto 38 e 40, area di manovra, salvi altri.
- il tutto riportato al catasto fabbricati al foglio 954, particella 680, z.c.5, sub 57, categ. A/2, cl.3, vani 3,5, rendita euro 759,19 l'appartamento e sub 136, categ. C/6, cl.7, mq 17, rendita 122,04 il box auto.
La Signora Controparte_1 si obbliga al pagamento delle residue rate di mutuo, a partire dalla prima rata in scadenza successiva all'atto di trasferimento della suddetta quota, fino all'estinzione, secondo il piano di ammortamento indicato nel contratto di mutuo per atto Notaio Persona_2 del 07 settembre 2011, repertorio n.16988 e raccolta n.5677 (doc.5). Le spese e tasse eventuali del relativo atto notarile saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi. Le spese e/o le tasse, che per qualsiasi titolo dovessero essere notificate da creditori e/o Agenzia delle Entrate ed imputabili al periodo fino alla data del rogito notarile di trasferimento, saranno divise in ragione delle rispettive quote di proprietà. Le parti chiederanno di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per i trasferimenti convenuti in funzione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nella procedura di separazione e divorzio essendo la pattuizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5) Il Signor Parte 1 corrisponderà alla Signora Controparte_1 la somma mensile complessiva di € 200,00 (duecento/00) oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento e cura dei cinque animali che rimangono in custodia presso quest'ultima (€ 40,00 per animale) e ciò finchè saranno in vita."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Sulmona (AQ) in data
30.4.2011
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, parte I, atto n. 6, uff 1);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 4.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi