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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4525/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BIGI GIANCARLO elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA VENEZIA 7, 65121 PESCARA presso il difensore avv. BIGI GIANCARLO
OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'avv. FRASCA LUCA Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA DEI GIARDINI 12 L'AQUILA presso il difensore avv. FRASCA LUCA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 8/01/2025, le parti, richiamandosi alle conclusioni formulate con gli atti introduttivi, hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis rejectiis, per le causali di cui in Parte_1 narrativa e l'allegata produzione documentale, previa comparizione delle parti, dichiarare la intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 notificata dall' Controparte_2
in data 20.05.2022 nulla e/o annullabile per intervenuta prescrizione e
[...]
mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento ivi sottesi e, comunque, in quanto illegittima e inammissibile e, per l'effetto, revocarla e rigettarla in quanto sprovvista e in assenza dei presupposti di legge, previa concessione di declaratoria di sospensiva ai sensi e per gli effetti di legge”.
“voglia l'adito Tribunale: Controparte_3
pagina 1 di 4 - preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione avanzata da controparte, siccome inammissibile;
- dichiarare quindi inammissibile, improcedibile, ovvero rigettare perché infondato
l'avverso ricorso, con vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 30/11/2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo l'annullamento Controparte_4
dell'intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 datata 13.5.2022, a lui notificata dall' in data 20.5.2022. CP_5
A sostegno della domanda ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, assumendo l'omessa notifica degli avvisi di pagamento indicati nell'intimazione.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 27/11/2023, si è costituita L
[...]
contestando la fondatezza della domanda ed allegando documentazione Controparte_4 comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di pagamento, nonché le richieste di rateizzazioni degli importi ivi indicati, formulate dall'opponente
3. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
8/01/2025 nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 c.p.c
******
A. Sull'infondatezza dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
08320229001034815/000 datata 13.5.2022
a.1 Parte ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 emessa dall' , in data 13.5.2022 e notificata all'opponente in data Controparte_6
20/05/2022, avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito, emessi dall' per l'omesso versamento CP_7
dei contributi I.V.S.:
- avviso di addebito n. 38320180001247366000;
- avviso di addebito n. 38320180002788742000;
- avviso di addebito n. 38320190001393826000;
- avviso di addebito n. 38320190003012430000;
a.2 In merito alla notifica dei suddetti avvisi di pagamento l' ha allegato documentazione CP_5 comprovante le notifiche effettuate dall' , sede di Pescara, tramite PEC: CP_7
- in data 11.07.2018 per l'avviso di addebito n. 38320180001247366000 (cfr. doc. 1 parte resistente);
- in data 24.12.2018 per l'avviso di addebito n. 38320180002788742000 (cfr. doc. 2 parte resistente);
pagina 2 di 4 - in data 06.07.2019 per l'avviso di addebito n. 38320190001393826000 (cfr. doc. 3 parte resistente);
- in data 21.12.2019 per l'avviso di addebito n. 38320190003012430000 (cfr. doc. 4 parte resistente).
Ha inoltre allegato le domande di rateizzazione effettuate dall'opponente in data 30.08.2019 per l'avviso n. 38320190001393826000 (cfr doc. 7); in data 18.02.2019 per l'avviso
38320180002788742000 (cfr doc. 8); in data 7.09.2018 per l'avviso 38320180001247366000 (cfr doc.
9) e in data 14.02.2020 per l'avviso 38320190003012430000 (cfr doc. 10), nonché i pagamenti parziali eseguiti dall'opponente sulla base dei piani di rateizzazione accordati (cfr. doc. 11 asseverazione dei pagamenti eseguiti su rateizzazioni).
a.3 Solo in sede di comparsa conclusionale depositata l'8.3.2025 l'opponente ha riconosciuto di aver in corso piani di rateizzazione, in relazione ai quali stava provvedendo al pagamento degli importi riferibili all'avviso di addebito n. 38320180001247366000; all'avviso di addebito n.
38320180002788742000 ed all'avviso di addebito n. 38320190003012430000 chiedendo che, in relazione a tali avvisi, venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla ha dedotto in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000.
a.4 Ha poi chiesto che venisse accertata l'intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito n.
38320170001971470000 relativo al mancato pagamento dei contributi IVS per l'anno 2016 ed all'avviso di addebito n. 38320160002328228000 relativo al mancato pagamento dei contributi IVS per l'anno 2015.
Trattandosi di avvisi di addebito non ricompresi nell'intimazione di pagamento impugnata ed allegata all'atto di citazione, la richiesta va dichiarata inammissibile.
a.5 Rilevato che l' ha omesso di depositare comparsa conclusionale e note di replica, considerata CP_5 la documentazione depositata dall'opposta e le richieste formulate dall'opponente, in relazione agli avvisi di addebito n. 38320180001247366000, n. 38320180002788742000 e n.
38320190003012430000, può pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Considerato che l' non può agire per la riscossione in pendenza di rateizzazione, per cui in tale CP_5
periodo la prescrizione non decorre, in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000, in relazione al quale l' ha allegato documentazione attestante la notifica dell'avviso effettuato CP_5 dall' in data 11.7.2018 (cfr doc. 1) ed il pagamento rateale eseguito dall'opponente, con ultima CP_7
rata documentata versata il 18/03/2020 (cfr doc. 11 pag. 2) l'opposizione va rigettata.
B. Sulla regolamentazione delle spese
Considerato il rigetto dell'opposizione formulata dall'opponente con riferimento all'avviso di addebito n. 38320190001393826000 ed accertato che, alla data di notifica dell'intimazione effettuata dall' in data 20.5.2022, i pagamenti rateali, eseguiti dall'opponente in relazione a tutti gli avvisi CP_5
pagina 3 di 4 di addebito ritualmente notificati, erano stati sospesi in data 18.3.2020 per gli avvisi di addebito n.
38320180001247366000 e n. 38320190001393826000 ed irregolarmente effettuati con riferimento agli avvisi di addebito n. 38320180002788742000 e n. 38320190003012430000, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente considerata la soccombenza virtuale dello stesso, in relazione agli avvisi di addebito n. 38320180001247366000, n. 38320180002788742000 e n. 38320190003012430000 ed il rigetto dell'opposizione formulata in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000.
Spese liquidate come in dispositivo con ricorso ai parametri minimi, considerata la natura documentale ed il valore della controversia (7.143,99), con esclusione della fase decisoria, considerato l'omesso deposito di comparsa conclusionale e note di replica da parte dell' CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA non luogo a provvedere sulle richieste formulate dall'opponente, in relazione agli avvisi di addebito n.
38320170001971470000 e n. 38320160002328228000, non ricompresi nell'intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 notificata dall in data 20.5.2022. CP_5
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
n. 38320180001247366000
n. 38320180002788742000
n. 38320190003012430000.
RIGETTA
l'opposizione formulata in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in € 1.689,00 per onorari, CP_5
oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cap come per legge.
Si comunichi.
Pescara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4525/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. BIGI GIANCARLO elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA VENEZIA 7, 65121 PESCARA presso il difensore avv. BIGI GIANCARLO
OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'avv. FRASCA LUCA Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA DEI GIARDINI 12 L'AQUILA presso il difensore avv. FRASCA LUCA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 8/01/2025, le parti, richiamandosi alle conclusioni formulate con gli atti introduttivi, hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, adversis rejectiis, per le causali di cui in Parte_1 narrativa e l'allegata produzione documentale, previa comparizione delle parti, dichiarare la intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 notificata dall' Controparte_2
in data 20.05.2022 nulla e/o annullabile per intervenuta prescrizione e
[...]
mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento ivi sottesi e, comunque, in quanto illegittima e inammissibile e, per l'effetto, revocarla e rigettarla in quanto sprovvista e in assenza dei presupposti di legge, previa concessione di declaratoria di sospensiva ai sensi e per gli effetti di legge”.
“voglia l'adito Tribunale: Controparte_3
pagina 1 di 4 - preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione avanzata da controparte, siccome inammissibile;
- dichiarare quindi inammissibile, improcedibile, ovvero rigettare perché infondato
l'avverso ricorso, con vittoria delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 30/11/2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo l'annullamento Controparte_4
dell'intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 datata 13.5.2022, a lui notificata dall' in data 20.5.2022. CP_5
A sostegno della domanda ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, assumendo l'omessa notifica degli avvisi di pagamento indicati nell'intimazione.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 27/11/2023, si è costituita L
[...]
contestando la fondatezza della domanda ed allegando documentazione Controparte_4 comprovante l'avvenuta notifica degli avvisi di pagamento, nonché le richieste di rateizzazioni degli importi ivi indicati, formulate dall'opponente
3. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
8/01/2025 nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiamati nell'art. 190 c.p.c
******
A. Sull'infondatezza dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
08320229001034815/000 datata 13.5.2022
a.1 Parte ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 emessa dall' , in data 13.5.2022 e notificata all'opponente in data Controparte_6
20/05/2022, avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito, emessi dall' per l'omesso versamento CP_7
dei contributi I.V.S.:
- avviso di addebito n. 38320180001247366000;
- avviso di addebito n. 38320180002788742000;
- avviso di addebito n. 38320190001393826000;
- avviso di addebito n. 38320190003012430000;
a.2 In merito alla notifica dei suddetti avvisi di pagamento l' ha allegato documentazione CP_5 comprovante le notifiche effettuate dall' , sede di Pescara, tramite PEC: CP_7
- in data 11.07.2018 per l'avviso di addebito n. 38320180001247366000 (cfr. doc. 1 parte resistente);
- in data 24.12.2018 per l'avviso di addebito n. 38320180002788742000 (cfr. doc. 2 parte resistente);
pagina 2 di 4 - in data 06.07.2019 per l'avviso di addebito n. 38320190001393826000 (cfr. doc. 3 parte resistente);
- in data 21.12.2019 per l'avviso di addebito n. 38320190003012430000 (cfr. doc. 4 parte resistente).
Ha inoltre allegato le domande di rateizzazione effettuate dall'opponente in data 30.08.2019 per l'avviso n. 38320190001393826000 (cfr doc. 7); in data 18.02.2019 per l'avviso
38320180002788742000 (cfr doc. 8); in data 7.09.2018 per l'avviso 38320180001247366000 (cfr doc.
9) e in data 14.02.2020 per l'avviso 38320190003012430000 (cfr doc. 10), nonché i pagamenti parziali eseguiti dall'opponente sulla base dei piani di rateizzazione accordati (cfr. doc. 11 asseverazione dei pagamenti eseguiti su rateizzazioni).
a.3 Solo in sede di comparsa conclusionale depositata l'8.3.2025 l'opponente ha riconosciuto di aver in corso piani di rateizzazione, in relazione ai quali stava provvedendo al pagamento degli importi riferibili all'avviso di addebito n. 38320180001247366000; all'avviso di addebito n.
38320180002788742000 ed all'avviso di addebito n. 38320190003012430000 chiedendo che, in relazione a tali avvisi, venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla ha dedotto in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000.
a.4 Ha poi chiesto che venisse accertata l'intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito n.
38320170001971470000 relativo al mancato pagamento dei contributi IVS per l'anno 2016 ed all'avviso di addebito n. 38320160002328228000 relativo al mancato pagamento dei contributi IVS per l'anno 2015.
Trattandosi di avvisi di addebito non ricompresi nell'intimazione di pagamento impugnata ed allegata all'atto di citazione, la richiesta va dichiarata inammissibile.
a.5 Rilevato che l' ha omesso di depositare comparsa conclusionale e note di replica, considerata CP_5 la documentazione depositata dall'opposta e le richieste formulate dall'opponente, in relazione agli avvisi di addebito n. 38320180001247366000, n. 38320180002788742000 e n.
38320190003012430000, può pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Considerato che l' non può agire per la riscossione in pendenza di rateizzazione, per cui in tale CP_5
periodo la prescrizione non decorre, in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000, in relazione al quale l' ha allegato documentazione attestante la notifica dell'avviso effettuato CP_5 dall' in data 11.7.2018 (cfr doc. 1) ed il pagamento rateale eseguito dall'opponente, con ultima CP_7
rata documentata versata il 18/03/2020 (cfr doc. 11 pag. 2) l'opposizione va rigettata.
B. Sulla regolamentazione delle spese
Considerato il rigetto dell'opposizione formulata dall'opponente con riferimento all'avviso di addebito n. 38320190001393826000 ed accertato che, alla data di notifica dell'intimazione effettuata dall' in data 20.5.2022, i pagamenti rateali, eseguiti dall'opponente in relazione a tutti gli avvisi CP_5
pagina 3 di 4 di addebito ritualmente notificati, erano stati sospesi in data 18.3.2020 per gli avvisi di addebito n.
38320180001247366000 e n. 38320190001393826000 ed irregolarmente effettuati con riferimento agli avvisi di addebito n. 38320180002788742000 e n. 38320190003012430000, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente considerata la soccombenza virtuale dello stesso, in relazione agli avvisi di addebito n. 38320180001247366000, n. 38320180002788742000 e n. 38320190003012430000 ed il rigetto dell'opposizione formulata in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000.
Spese liquidate come in dispositivo con ricorso ai parametri minimi, considerata la natura documentale ed il valore della controversia (7.143,99), con esclusione della fase decisoria, considerato l'omesso deposito di comparsa conclusionale e note di replica da parte dell' CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA non luogo a provvedere sulle richieste formulate dall'opponente, in relazione agli avvisi di addebito n.
38320170001971470000 e n. 38320160002328228000, non ricompresi nell'intimazione di pagamento n. 08320229001034815/000 notificata dall in data 20.5.2022. CP_5
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
n. 38320180001247366000
n. 38320180002788742000
n. 38320190003012430000.
RIGETTA
l'opposizione formulata in relazione all'avviso di addebito n. 38320190001393826000.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in € 1.689,00 per onorari, CP_5
oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cap come per legge.
Si comunichi.
Pescara, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4