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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 47/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VERSACE TERESA
appellante e
in persona del l.r.p.t., CO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. SACCA' FILOMENA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - in via preliminare, la tempestività dell'iscrizione a ruolo dello di citazione introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
- nel merito, accogliere tutte le domande ed eccezioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
per parte appellata:
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. per le motivazioni addotte, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione a seguito di proposizione di contestazione e/o eccezione nuova;
2. Nel merito, dichiarare l'impignorabilità delle somme corrisposte dal a favore CP_3
della Scuola Materna Simba a titolo di contributi scolastici e conseguenzialmente rigettare l'appello con ogni provvedimento conseguenziale;
in ogni caso rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per quanto rappresentato in atti e dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall' Parte_1
con pedissequo ordine nei confronti di quest'ultima di liberare la somma
[...]
illegittimamente trattenuta;
3. accertare e dichiarare comunque prescritte tutte le pretese creditorie avanzate dall'Agente della Riscossione per tutti i motivi di cui in narrativa;
4. Conseguenzialmente condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/04/2019, la Parte_2
(di seguito ) adiva il
[...] CO
Tribunale Civile di Reggio Calabria per ottenere la sospensiva del pignoramento crediti verso terzi n. 0948420183220000426002, notificato in data 24/01/2019 e, nel merito, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia asserendo l'illegittimità della procedura esecutiva per i seguenti motivi:
a) omessa notifica dell'atto di pignoramento;
b) omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese;
c) prescrizione del credito;
d) omessa indicazione dei crediti nell'atto di pignoramento;
e) violazione dei limiti di pignorabilità.
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio (di seguito Controparte_4
, affermando la correttezza del procedimento e chiedendo il rigetto CP_5
dell'opposizione.
Con ordinanza del 08/07/2019, il G.E. di Reggio Calabria sospendeva la procedura esecutiva, ritenendo impignorabili le somme, poiché aventi vincolo di destinazione, in quanto crediti destinati dal ad un pubblico servizio, ed assegnava alle parti CP_3 termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione del 03/09/2019, notificato in data 05/09/2019, introduceva il giudizio di merito, insistendo per il rigetto dell'opposizione e CP_5
contestando l'asserita impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione.
Con sentenza n. 71/2020, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'improcedibilità della domanda introdotta da per tardività della iscrizione della opposizione a CP_5
ruolo, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese legali
Con atto di citazione notificato il 22.01.2020 impugnava la decisione predetta, CP_5
affermando:
I. la procedibilità del giudizio, in quanto tempestivamente iscritto a ruolo, effettuata telematicamente il 6/9/2019, accettata dalla cancelleria solo in data 12/9/2019;
II. l'errata interpretazione dell'art. 616 c.p.c., che non prevede un termine dimezzato per la costituzione dell'attore;
III. l'infondatezza nel merito dell'opposizione, in ragione della legittimità della procedura, della assenza di vincoli di impignorabilità e della infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
IV l'illegittimità della condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_5
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva la novità CO
dell'eccezione di tempestività dell'iscrizione a ruolo, l'inammissibilità della documentazione ad essa riferita, in quanto tardivamente prodotta, nonché la violazione dell'art. 434 c.p.c. Nel merito, l'appellata contestava l'appello e concludeva per il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 3/8 2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
L'appello non presenta alcuno dei vizi di inammissibilità sollevati dalla
[...]
, poiché vengono individuate chiaramente le parti della sentenza CP_1
impugnata, le ragioni della impugnazione e la diversa decisione che discende dall'accoglimento dei motivi di appello.
2.1. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto diretti a contestare la pronuncia di improcedibilità.
La Corte osserva, infatti, che nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del
27/07/2021, Rv. 662024 – 01, sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174-01).
L'art. 616 c.p.c. prevede, per la fase successiva a quella sommaria “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà”. Da questa disposizione non si può ricavare né la sussistenza del dimezzamento del termine per la costituzione dell'opponente (o dell'opposto che vi abbia interesse) ai sensi dell'art. 165 c.p.c., né la sanzione della improcedibilità (di tratta della tesi seguita dall'isolata pronuncia della Corte di Cassazione, sez 6-3-, ord. 1058/2018).
Secondo la giurisprudenza e dottrina maggioritaria, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza del GE è ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa. Quando il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, per cui l'osservanza del termine perentorio va verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due pag. 4/8 fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena (cfr. Cass, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19905 del 27/07/2018, Rv. 650286 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6056 del
09/03/2017, Rv. 643184 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015, Rv. 636429 -
01).
La Corte condivide detti arresti giurisprudenziali, atteso che l'art. 616 c.p.c. menziona espressamente la riduzione dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ma non quelli per la costituzione dell'attore, visto che detto automatismo è dettato esclusivamente per il caso di dimidiazione dei termini disposta dal Presidente del
Tribunale, disposizione speciale e pertanto non applicabile estensivamente.
Il termine perentorio per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione si riferisce appunto alla “introduzione” del giudizio, ossia alla notifica dell'atto di citazione e non alla iscrizione a ruolo della causa. Infine, la tardiva costituzione dell'attore non costituisce motivo di improcedibilità, ma è sanata dalla costituzione del convenuto.
Diviene, quindi, irrilevante verificare l'invio della busta telematica in data 6.09.2019, invio che il giudice di merito non può verificare se non mediante produzione da parte dell'appellante, non avendo alcun accesso a , contrariamente a quanto CP_6
affermato da CP_5
2.2. L'accoglimento dei primi motivi di appello impone l'esame del merito della opposizione, non sussistendo gli estremi per la rimessione del giudizio al giudice di prime cure.
L'opposizione avanzata dalla appare infondata. CO
L'atto di pignoramento è stato regolarmente notificato in data 24.1.2019, come è stato dimostrato dalla produzione documentale dell'appellante sin dalla fase sommaria, non contestata dall'opponente. Il primo motivo di opposizione è pertanto infondato.
I motivi sub b) e d) sono oggetto di opposizione agli atti esecutivi, che risulta tardiva in quanto depositata in data 18.4.2019. Quando l'opposizione non abbia ad oggetto l'an ma il quomodo dell'azione esecutiva, l'opposizione è disciplinata dall'art. 617 c.p.c., e deve essere proposta entro venti giorni dall'atto in contestazione, ovvero dal primo atto con il quale il debitore esecutato venga a conoscenza della irregolarità. L'eccezione di difetto di notifica del titolo esecutivo ovvero le irregolarità formali dell'atto di pignoramento sono evidentemente doglianze che non investo il diritto del creditore di pag. 5/8 procedere esecutivamente, ma solo il modo in cui l'esecuzione viene effettuata, per cui dovevano essere proposte nel termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento.
Il motivo sub c) è infondato, in quanto in data 13.12.2018 la CO
, in persona del legale rappresentate pro tempore CE EO, riceveva
[...]
l'avviso di intimazione in cui venivano richiamate le cartelle sottese al pignoramento, anch'esse regolarmente notificate. Dalla data di notifica della cartelle all'intimazione
(non impugnata) non era decorso il termine di prescrizione per alcuna della cartelle: la prescrizione è infatti decennale, ad eccezione del diritto camerale, la cui cartelle risultano comunque notificate nel 2015/2016.
Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato. La CO
ha eccepito l'impignorabilità delle somme in quanto oggetto di contribuzione da parte del e destinate al pagamento di stipendi. CP_3
L'impignorabilità degli stipendi, tuttavia, si riferisce alle somme spettanti al debitore pignorato a titolo di stipendio (o pensione, ecc.) ed ha la finalità di garantire all'esecutato i mezzi adeguati alle esigenze di vita, ed infatti si limita ad una parte degli emolumenti. Il vincolo di impignorabilità non è invece applicabile alle somme che il datore di lavoro abbia accantonato e destinato al pagamento degli stipendi prima che questi vengano corrisposti, non avendo dette somme la medesima natura né funzione.
Si deve anche escludere la impignorabilità della contribuzione del in favore della CP_3
scuola. Non si ravvisa, infatti, la destinazione delle somme al pubblico servizio, trattandosi di un contributo pubblico ad una impresa privata, priva di vincolo di destinazione delle somme.
Tanto si ricava dalla stessa lettura delle sentenze citate nell'ordinanza di sospensione, che si riferiscono alla impignorabilità di somme della PA o di enti pubblici con vincolo di destinazione. Non si ravvisa alcuna disposizione normativa che preveda il vincolo di destinazione a pubblico servizio dei contributi versati dal alle scuole paritarie, né CP_3
un vincolo di impignorabilità e di destinazione. La suggestiva tesi difensiva dell'appellata si fonda su una giurisprudenza formatasi in relazione alle somme detenute dal tesoriere di un ente pubblico o locale, che sono impignorabili quando sia stato loro impresso un vincolo di destinazione, appunto per il soddisfacimento di pubblico servizio e nei limiti della validità della delibera di destinazione. Peraltro, anche le pag. 6/8 somme di una pubblica amministrazione e di un ente pubblico sono pignorabili, a meno che – per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo – sia dimostrata una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della P.A., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività.
I contributi destinati dal ad una scuola paritaria non assumono la medesima natura, CP_3
in quanto non hanno come fine il soddisfacimento di un pubblico servizio, né esiste un vincolo di destinazione delle somme.
I contributi alle scuole paritarie sono assegnati secondo quanto previsto dal Decreto annuale del ai sensi dell'art. 1 comma 636 della legge 296 del 27 dicembre 2006, CP_3
ed un contributo specifico è poi assegnato alle scuole paritarie che accolgono alunni con certificazione di handicap riconosciuto, come previsto dalla legge 104/1992. Né le predette leggi, né il Dl 250/2005 (conv. con modificazioni nella legge 27/2006) prevedono vincoli di destinazione delle somme dovute, e comunque detto vincolo non potrebbe comportare la impignorabilità del contributo in assenza di una esplicita previsione normativa in tale senso. e disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione alle somme erogate dalle organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c., sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge.
In conclusione, l'opposizione avanzata dall'appellata deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 52.000,00 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale);
€ 4.996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
pag. 7/8 Le spese vive, prenotate a debito ai sensi dell'art. 158 D.P.R. n. 115 del 2002, devono essere versate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 71/2020, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_2
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 7.736,00 per compensi e, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, ed al pagamento della somma di € 1.349,00 per spese in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 47/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VERSACE TERESA
appellante e
in persona del l.r.p.t., CO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. SACCA' FILOMENA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - in via preliminare, la tempestività dell'iscrizione a ruolo dello di citazione introduttivo della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
- nel merito, accogliere tutte le domande ed eccezioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
per parte appellata:
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. per le motivazioni addotte, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione a seguito di proposizione di contestazione e/o eccezione nuova;
2. Nel merito, dichiarare l'impignorabilità delle somme corrisposte dal a favore CP_3
della Scuola Materna Simba a titolo di contributi scolastici e conseguenzialmente rigettare l'appello con ogni provvedimento conseguenziale;
in ogni caso rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per quanto rappresentato in atti e dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall' Parte_1
con pedissequo ordine nei confronti di quest'ultima di liberare la somma
[...]
illegittimamente trattenuta;
3. accertare e dichiarare comunque prescritte tutte le pretese creditorie avanzate dall'Agente della Riscossione per tutti i motivi di cui in narrativa;
4. Conseguenzialmente condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/04/2019, la Parte_2
(di seguito ) adiva il
[...] CO
Tribunale Civile di Reggio Calabria per ottenere la sospensiva del pignoramento crediti verso terzi n. 0948420183220000426002, notificato in data 24/01/2019 e, nel merito, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia asserendo l'illegittimità della procedura esecutiva per i seguenti motivi:
a) omessa notifica dell'atto di pignoramento;
b) omessa notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese;
c) prescrizione del credito;
d) omessa indicazione dei crediti nell'atto di pignoramento;
e) violazione dei limiti di pignorabilità.
pag. 2/8 Si costituiva in giudizio (di seguito Controparte_4
, affermando la correttezza del procedimento e chiedendo il rigetto CP_5
dell'opposizione.
Con ordinanza del 08/07/2019, il G.E. di Reggio Calabria sospendeva la procedura esecutiva, ritenendo impignorabili le somme, poiché aventi vincolo di destinazione, in quanto crediti destinati dal ad un pubblico servizio, ed assegnava alle parti CP_3 termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione del 03/09/2019, notificato in data 05/09/2019, introduceva il giudizio di merito, insistendo per il rigetto dell'opposizione e CP_5
contestando l'asserita impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione.
Con sentenza n. 71/2020, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'improcedibilità della domanda introdotta da per tardività della iscrizione della opposizione a CP_5
ruolo, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese legali
Con atto di citazione notificato il 22.01.2020 impugnava la decisione predetta, CP_5
affermando:
I. la procedibilità del giudizio, in quanto tempestivamente iscritto a ruolo, effettuata telematicamente il 6/9/2019, accettata dalla cancelleria solo in data 12/9/2019;
II. l'errata interpretazione dell'art. 616 c.p.c., che non prevede un termine dimezzato per la costituzione dell'attore;
III. l'infondatezza nel merito dell'opposizione, in ragione della legittimità della procedura, della assenza di vincoli di impignorabilità e della infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
IV l'illegittimità della condanna di al pagamento delle spese di lite. CP_5
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva la novità CO
dell'eccezione di tempestività dell'iscrizione a ruolo, l'inammissibilità della documentazione ad essa riferita, in quanto tardivamente prodotta, nonché la violazione dell'art. 434 c.p.c. Nel merito, l'appellata contestava l'appello e concludeva per il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 3/8 2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
L'appello non presenta alcuno dei vizi di inammissibilità sollevati dalla
[...]
, poiché vengono individuate chiaramente le parti della sentenza CP_1
impugnata, le ragioni della impugnazione e la diversa decisione che discende dall'accoglimento dei motivi di appello.
2.1. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto diretti a contestare la pronuncia di improcedibilità.
La Corte osserva, infatti, che nell'ambito di tutte le cosiddette "opposizioni esecutive", il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21512 del
27/07/2021, Rv. 662024 – 01, sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174-01).
L'art. 616 c.p.c. prevede, per la fase successiva a quella sommaria “Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà”. Da questa disposizione non si può ricavare né la sussistenza del dimezzamento del termine per la costituzione dell'opponente (o dell'opposto che vi abbia interesse) ai sensi dell'art. 165 c.p.c., né la sanzione della improcedibilità (di tratta della tesi seguita dall'isolata pronuncia della Corte di Cassazione, sez 6-3-, ord. 1058/2018).
Secondo la giurisprudenza e dottrina maggioritaria, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell'ordinanza del GE è ininfluente il compimento delle formalità inerenti all'iscrizione a ruolo della causa. Quando il processo debba essere introdotto con citazione, l'iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, per cui l'osservanza del termine perentorio va verificata con riferimento a quest'ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l'eterogeneità delle due pag. 4/8 fasi, l'una, a cognizione sommaria, e l'altra a cognizione piena (cfr. Cass, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19905 del 27/07/2018, Rv. 650286 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6056 del
09/03/2017, Rv. 643184 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17306 del 31/08/2015, Rv. 636429 -
01).
La Corte condivide detti arresti giurisprudenziali, atteso che l'art. 616 c.p.c. menziona espressamente la riduzione dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ma non quelli per la costituzione dell'attore, visto che detto automatismo è dettato esclusivamente per il caso di dimidiazione dei termini disposta dal Presidente del
Tribunale, disposizione speciale e pertanto non applicabile estensivamente.
Il termine perentorio per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione si riferisce appunto alla “introduzione” del giudizio, ossia alla notifica dell'atto di citazione e non alla iscrizione a ruolo della causa. Infine, la tardiva costituzione dell'attore non costituisce motivo di improcedibilità, ma è sanata dalla costituzione del convenuto.
Diviene, quindi, irrilevante verificare l'invio della busta telematica in data 6.09.2019, invio che il giudice di merito non può verificare se non mediante produzione da parte dell'appellante, non avendo alcun accesso a , contrariamente a quanto CP_6
affermato da CP_5
2.2. L'accoglimento dei primi motivi di appello impone l'esame del merito della opposizione, non sussistendo gli estremi per la rimessione del giudizio al giudice di prime cure.
L'opposizione avanzata dalla appare infondata. CO
L'atto di pignoramento è stato regolarmente notificato in data 24.1.2019, come è stato dimostrato dalla produzione documentale dell'appellante sin dalla fase sommaria, non contestata dall'opponente. Il primo motivo di opposizione è pertanto infondato.
I motivi sub b) e d) sono oggetto di opposizione agli atti esecutivi, che risulta tardiva in quanto depositata in data 18.4.2019. Quando l'opposizione non abbia ad oggetto l'an ma il quomodo dell'azione esecutiva, l'opposizione è disciplinata dall'art. 617 c.p.c., e deve essere proposta entro venti giorni dall'atto in contestazione, ovvero dal primo atto con il quale il debitore esecutato venga a conoscenza della irregolarità. L'eccezione di difetto di notifica del titolo esecutivo ovvero le irregolarità formali dell'atto di pignoramento sono evidentemente doglianze che non investo il diritto del creditore di pag. 5/8 procedere esecutivamente, ma solo il modo in cui l'esecuzione viene effettuata, per cui dovevano essere proposte nel termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento.
Il motivo sub c) è infondato, in quanto in data 13.12.2018 la CO
, in persona del legale rappresentate pro tempore CE EO, riceveva
[...]
l'avviso di intimazione in cui venivano richiamate le cartelle sottese al pignoramento, anch'esse regolarmente notificate. Dalla data di notifica della cartelle all'intimazione
(non impugnata) non era decorso il termine di prescrizione per alcuna della cartelle: la prescrizione è infatti decennale, ad eccezione del diritto camerale, la cui cartelle risultano comunque notificate nel 2015/2016.
Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato. La CO
ha eccepito l'impignorabilità delle somme in quanto oggetto di contribuzione da parte del e destinate al pagamento di stipendi. CP_3
L'impignorabilità degli stipendi, tuttavia, si riferisce alle somme spettanti al debitore pignorato a titolo di stipendio (o pensione, ecc.) ed ha la finalità di garantire all'esecutato i mezzi adeguati alle esigenze di vita, ed infatti si limita ad una parte degli emolumenti. Il vincolo di impignorabilità non è invece applicabile alle somme che il datore di lavoro abbia accantonato e destinato al pagamento degli stipendi prima che questi vengano corrisposti, non avendo dette somme la medesima natura né funzione.
Si deve anche escludere la impignorabilità della contribuzione del in favore della CP_3
scuola. Non si ravvisa, infatti, la destinazione delle somme al pubblico servizio, trattandosi di un contributo pubblico ad una impresa privata, priva di vincolo di destinazione delle somme.
Tanto si ricava dalla stessa lettura delle sentenze citate nell'ordinanza di sospensione, che si riferiscono alla impignorabilità di somme della PA o di enti pubblici con vincolo di destinazione. Non si ravvisa alcuna disposizione normativa che preveda il vincolo di destinazione a pubblico servizio dei contributi versati dal alle scuole paritarie, né CP_3
un vincolo di impignorabilità e di destinazione. La suggestiva tesi difensiva dell'appellata si fonda su una giurisprudenza formatasi in relazione alle somme detenute dal tesoriere di un ente pubblico o locale, che sono impignorabili quando sia stato loro impresso un vincolo di destinazione, appunto per il soddisfacimento di pubblico servizio e nei limiti della validità della delibera di destinazione. Peraltro, anche le pag. 6/8 somme di una pubblica amministrazione e di un ente pubblico sono pignorabili, a meno che – per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo – sia dimostrata una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della P.A., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività.
I contributi destinati dal ad una scuola paritaria non assumono la medesima natura, CP_3
in quanto non hanno come fine il soddisfacimento di un pubblico servizio, né esiste un vincolo di destinazione delle somme.
I contributi alle scuole paritarie sono assegnati secondo quanto previsto dal Decreto annuale del ai sensi dell'art. 1 comma 636 della legge 296 del 27 dicembre 2006, CP_3
ed un contributo specifico è poi assegnato alle scuole paritarie che accolgono alunni con certificazione di handicap riconosciuto, come previsto dalla legge 104/1992. Né le predette leggi, né il Dl 250/2005 (conv. con modificazioni nella legge 27/2006) prevedono vincoli di destinazione delle somme dovute, e comunque detto vincolo non potrebbe comportare la impignorabilità del contributo in assenza di una esplicita previsione normativa in tale senso. e disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione alle somme erogate dalle organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c., sono di stretta interpretazione e sono soltanto quelle indicate dalla legge.
In conclusione, l'opposizione avanzata dall'appellata deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 52.000,00 dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale);
€ 4.996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
pag. 7/8 Le spese vive, prenotate a debito ai sensi dell'art. 158 D.P.R. n. 115 del 2002, devono essere versate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 71/2020, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_2
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 7.736,00 per compensi e, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, ed al pagamento della somma di € 1.349,00 per spese in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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