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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere. dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1850/2022 promossa da:
e con il Parte_1 Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Nicola Maneschi;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
avverso la sentenza n.239/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/04/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: e Parte_1 Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis: 1 IN VIA CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e ove necessario nella successiva istanza di fissazione di udienza di discussione dell'istanza cautelare;
2 NEL MERITO, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.239/2022 avente rep. n. 507/2022/2022, pubblicata in data 20/04/2022, non notificata, in totale riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione, preliminarmente revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto e in via principale 1. in tesi dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. in ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da nei confronti degli opponenti per tutti i motivi di Controparte_1 cui in narrativa;
3. in ulteriore ipotesi, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento agrario la nullità per difetto di causa di tutti i contratti di finanziamento agrario e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento della fideiussione;
4. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956
c.c.; 5. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza della fideiussione in relazione al finanziamento agrario n. 2264467,02 concesso in data 09/03/2011 e al finanziamento agrario n.
22642690,68 concesso in data 29/12/2010; 6. in ulteriore ipotesi accertare la reale entità del credito asseritamente vantato da eliminando gli importi illegittimamente Controparte_1 addebitati al debitore principale e conseguentemente ai fideiussori. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie capitolate in primo grado e nuovamente precisate nell'atto di appello. Si insiste per l'ammissione di
CTU econometrica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con sentenza n. 239/2022 pubblicata il 20/04/2022, il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile n.3532/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ha così deciso:
“respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo;
revoca il decreto ingiuntivo per le ragioni di cui in parte motiva, rideterminando il credito della convenuta opposta nella minor somma di euro 419.925,77, oltre interessi dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento della già menzionata somma;
condanna gli opponenti, in solido, alle spese di lite che liquida in favore di parte convenuta opposta nella somma complessiva di euro € 18.413,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%”.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione promossa dalla Parte_1
, in proprio e al D.I. n. 980/2014 emesso dal Tribunale di Grosseto,
[...] Parte_1 Parte_2 in favore di , che aveva loro ingiunto (unitamente al debitore principale Controparte_1
- e a in solido con il debitore principale, ma Parte_3 Parte_4 esclusivamente per la somma di € 192.800,54, oltre interessi al tasso convenzionale) il pagamento, in solido, della somma complessiva di euro 612.726,31 (di cui 419.925,77 per residuo finanziamento agrario del 10.04.2009, euro 113.902,77 per residuo finanziamento agrario del
30.6.2011 ed euro 78.897,77 per residuo finanziamento agrario del 09.03.2011).
La nonché in proprio e Parte_1 Parte_1 Parte_2 premettendo di essere fideiussori della unitamente a Parte_5 Pt_4
[...
hanno motivato l'opposizione eccependo in via preliminare: a) la carenza di legittimazione passiva in ordine al finanziamento agrario del 30.6.2011 e di quello del 9.3.2011, per avere gli stessi prestato garanzia fideiussoria unicamente quanto al solo primo contratto di finanziamento del 10.4.2009 n. n.2243549; nel merito b ) la nullità del detto contratto di finanziamento agrario quale mutuo di scopo per deviazione dello scopo concreto rispetto a quello originariamente pattuito;
c) l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 1956 c.c., d) l'errata escussione delle fideiussioni;
e) la mancanza dei presupposti per la concessione dello stesso decreto ingiuntivo;
ovvero l'indeterminatezza del credito con riferimento ai criteri di computo degli interessi pagina 3 di 19 corrispettivi e moratori, delle commissioni e delle spese.
La convenuta opposta si è costituita contestando l'opposizione e instando per il rigetto della stessa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante prove documentali e precisate le conclusioni decisa come innanzi.
Il Tribunale ha disatteso l'opposizione sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono nelle parti salienti:
“L'opposizione è infondata. Deve preliminarmente rilevarsi che prima dell'introduzione dell'odierno giudizio di opposizione e, precisamente, con atto datato 21.10.2014 notificato a mani degli odierni opponenti, ha dichiarato espressamente di rinunciare alla somma Controparte_1 complessivamente ingiunta di euro 612.726,31, dovendosi infatti il credito nei confronti degli odierni opponenti intendersi quantificato nella minor somma di euro 419.925,77 riferita al residuo non pagato del finanziamento del 10.4.2009; rispetto alla somma eccedente, riferita al residuo impagato dei due successivi finanziamenti del 9.3.2011 e del 13.12.1010, la posizione di garante è stata assunta invero dalla sola che non è parte del giudizio, non risultando pertanto gli odierni Parte_4 opponenti soggett lativi rapporti obbligatori.( cfr. doc. n. 2 di parte convenuta opposta). Da ciò consegue che solo il finanziamento del 10.4.2019 dovrà costituire oggetto di disamina nel presente giudizio. Ciò premesso, nel merito si evidenzia quanto segue.
Il Tribunale dopo aver delineato, in termini generali le caratteristiche del mutuo di scopo e, in particolare, i criteri giurisprudenziali volti ad identificare il mutuo agrario oggetto del giudizio, nonché in via generale, la ripartizione dell'onere probatorio in applicazione dei principi richiamati, ha affermato (cfr. pagg. 6 \8):
1) SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGRARIO DEL 10.04.2009.
“ […] Nel caso di specie, tutti gli elementi utili alla qualificazione giuridica del contratto inter-partes del 10.04.2009 portano a ritenere che lo stesso non possa essere qualificato in termini di mutuo di scopo convenzionale. Ed infatti, nonostante la formale denominazione del contratto quale
“finanziamento agrario” (di per sé insufficiente a fondare un giudizio sulla qualificazione del contratto), non si rinvengono nelle pattuizioni contrattuali clausole che ne confermino, nella sostanza, la natura. Deve a tal proposito ed in primo luogo rilevarsi l'equivocità dello stesso dato testuale contenuto nelle premesse del contratto ove infatti, da un lato, si fa riferimento alla richiesta della parte mutuataria di ottenere un finanziamento agrario ai sensi degli articoli 43 e seguenti del T.U.B e dall'altro, al fatto che il finanziamento viene invece erogato dalla banca ai sensi degli articoli 38 e seguenti dello stesso TUB, con ciò evidenziandone la natura di un comune mutuo fondiario. È dunque lo stesso tenore
pagina 4 di 19 letterale delle premesse del contratto ad essere equivoco di talché, al fine di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, si impone un'interpretazione sistematica di tutte le clausole contrattuali che, come noto, debbono essere interpretate le une per mezzo delle altre al fine di attribuire a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. A tal proposito deve rilevarsi come la destinazione del finanziamento sia del tutto genericamente indicata nelle stesse premesse del contratto per “l'acquisto e ristrutturazione di azienda agraria”, senza che vi sia alcun ulteriore riferimento all' individuazione concreta dell'immobile che dovrebbe costituire oggetto di ristrutturazione;
nessun riferimento concreto vi è inoltre nel contratto in ordine agli eventuali accertamenti da parte della banca sulla destinazione delle somme erogate.
In sostanza, vi è solo una generica destinazione del finanziamento ai motivi individuati dalla stessa parte mutuataria ed un'altrettanto generica disponibilità della banca ad effettuare tale finanziamento. Tali conclusioni, poi, trovano ulteriore conferma nelle successive disposizioni relative alla risoluzione del contratto, ove infatti non si fa alcun riferimento alla mancata realizzazione dell'opera quale causa di risoluzione, bensì unicamente al mancato pagamento delle rate, tipica clausola risolutiva del comune contratto di mutuo ordinario. Conclusivamente, dunque, l'eccezione di parte opponente deve essere respinta, non trovandoci al cospetto di un mutuo agrario ex articolo 43 TUB, ma di mutuo fondiario indifferente allo scopo perseguito dalle parti, non essendo elemento essenziale il patto di destinazione della somma mutuata a fini di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né essendo l'istituto mutuante tenuto a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (Cass., sez. 1, 26 marzo 2012, n. 4792, con riguardo alla disciplina del t.u.b.; Cass. sez. 3, 20 aprile 2007, n. 9511). Ne deriva che, nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. E ciò appare del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28662 del 2013).
2) SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1956 cc.
Anche tale motivo di doglianza è infondato. [cfr. pagg.
8-10sent.]
“[…] Venendo al caso di specie è sufficiente rilevare che la fideiussione per cui è causa non è certamente configurabile quale fideiussione per obbligazione futura o fideiussione omnibus, trattandosi infatti all'evidenza di una fideiussione ordinaria rilasciata dai garanti nell'ambito dello stesso contratto di finanziamento del 10.04.2009 in cui gli stessi si sono obbligati unicamente a garantire il pagamento dell'obbligazione (specifica) dedotta in contratto. Ne consegue, già per tale assorbente motivo, l'inapplicabilità della disposizione invocata. Deve in ogni caso rilevarsi, ad abundantiam,[…] Nella specie è pacifico, per essere documentalmente provato dalla stessa parte opponente, che e fossero soci della società Parte_1 Parte_2 debitrice al momento in c ti ento del 2009, avendone Parte_5 infatti ce el 2010 (doc. n. 2 parte opponente). Lo stesso inoltre, è il legale Parte_1 rappresentante dell'altra garante vendosi pertanto Parte_1 presumere che anche in tale veste nza della situazione Pt_1 debitoria della società garantita.
pagina 5 di 19 Il Tribunale, infine, ha motivato:
“3) IN ORDINE ALLE ULTERIORI CONTESTAZIONI Quanto alle contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporto oggetto di causa (modalità di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, etc.), è sufficiente osservare che esse si risolvono in allegazioni del tutto generiche sicché, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive degli opponenti le relative richieste (anche in via istruttoria) devono essere respinte, non potendosi dare ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo a fronte, giova ribadire, di eccezioni del tutto generiche”.
Nonché, quanto all'asserita illegittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto:
“[…] Ebbene, nel caso di specie, la Banca creditrice ha pienamente assolto l'onus probandi mediante la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento regolarmente sottoscritti dalle parti (che non hanno costituito oggetto di contestazione) e mediante l'allegazione dell'inadempimento del debitore, dimostrando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta opposta). Né, infine, assumono alcun rilievo le contestazioni relative alla mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, trovandoci infatti al cospetto di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato dalle comuni regole sulla distribuzione dell'onere probatorio. Deve in ogni caso rilevarsi che l'estratto conto ex art. 50 TUB (sebbene prodotto dal creditore in sede monitoria) non è necessario quando, come nel caso di specie, il credito azionato con decreto ingiuntivo trae origine da un contratto di finanziamento, (essendo all'uopo sufficiente la produzione del relativo contratto) e non di un contratto di apertura di credito in conto corrente nel quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto. Nella specie, dunque, l'estratto conto ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, non essendo stata peraltro nella specie contestata né l'effettiva erogazione del finanziamento, né l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti. Quanto, infine, all'errata attivazione delle fideiussioni per la mancata preventiva liquidazione dei beni garantiti da ipoteca, è sufficiente rilevare che nella specie non vi è alcun obbligo di preventiva escussione del debitore principale (essendovi anzi espressa deroga all'articolo 1957 c.c. nell'ambito di una fideiussione che, come già detto, non assume le caratteristiche di una fideiussione omnibus), né tantomeno di attivazione della garanzia ipotecaria o di ulteriori garanzie sussidiarie. Ne consegue il rigetto dell'opposizione […]”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Parte_1
e (anche NT ) hanno convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Parte_2
Contr Appello la (di seguito e anche Appellata), proponendo Controparte_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 19 1) In merito all'asserita intervenuta rinuncia da parte della al decreto ingiuntivo prima della CP_1 notificazione dell'opposizione. Illogicità della motivazione ed erroneità della sentenza sia in punto di fatto che di diritto.
2) In merito alla nullità del contratto di finanziamento agrario del 10/04/2009. - Erroneità in fatto e diritto ed illogicità della motivazione.
3) Nullità del contratto e delle obbligazioni accessorie. Liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art.1956 c.c..
4) Insussistenza e/o incertezza del credito vantato - errata attivazione delle fideiussioni- Difetto dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dagli NT richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte (“
1. in tesi dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. in ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da Controparte_1 nei confronti degli opponenti per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. in ulteriore ipotesi,
[...] per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento agrario la nullità per difetto di causa di tutti i contratti di finanziamento agrario e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento della fideiussione;
4. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare
l'intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.; 5. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza della fideiussione in relazione al finanziamento agrario n. 2264467,02 concesso in data 09/03/2011 e al finanziamento agrario n. 22642690,68 concesso in data
29/12/2010; 6. in ulteriore ipotesi accertare la reale entità del credito asseritamente vantato da eliminando gli importi illegittimamente addebitati al debitore Controparte_1 principale e conseguentemente ai fideiussori. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie capitolate in primo grado
e nuovamente precisate nell'atto di appello. Si insiste per l'ammissione di CTU econometrica”).
Contr Radicatosi il contraddittorio, a cui è stato ritualmente notificato il gravame presso il domicilio eletto in primo grado, non si è costituita, per cui va dichiarata la sua contumacia.
pagina 7 di 19 In data 26.9.024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello va disatteso con riferimento a tutti i motivi di censura, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale gli NT denunciano un vizio di illogicità della sentenza per avere erroneamente ritenuto che fosse intervenuta una rinuncia da parte della a parte del credito richiesto con il ricorso monitorio prima della notifica del CP_1 ricorso.
Nello specifico gli NT affermano (pag. 4\5 app.): “Tuttavia, come è facile rilevare dalla documentazione in atti, gli atti di rinuncia erano firmati esclusivamente dall'Avv. in Controparte_3 virtù del mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Tale rinuncia non risultava approvata dagli organi direttivi della banca né dal Dott. indicato nel ricorso come rappresentante Persona_1 della stessa. Come risulta dal mandato presente nel fascicolo monitorio, il mandato conferiva all'Avv. esclusivamente il potere di rappresentare e difendere la banca nel giudizio, conferendogli CP_3 tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c.”, quindi la rinuncia effettuata dal difensore senza potere sarebbe inefficace.
Proseguono gli NT: “Quindi a conferma di ciò, si osserva che nella comparsa di costituzione
e risposta, la banca, pur riferendo di aver erroneamente chiesto una maggior somma rispetto a quella asseritamente dovuta e pur dichiarando di aver notificato un atto contenente la rinuncia a detta maggior somma, omette di rinnovare detta rinuncia. Ad ulteriore conferma della irrilevanza giuridica della intervenuta rinuncia e della correttezza dell'azione degli opponenti, si osserva che nella propria comparsa di costituzione e risposta controparte chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo così come emesso e notificato e solo in subordine la condanna degli opponenti al pagamento della minor cifra di euro 419.925,77” e, tali conclusioni erano state riaffermate sia nella pagina 8 di 19 prima memoria ex art. 183 c.p.c, della Banca sia nelle conclusioni precisate all'udienza del
15.12.2021, dove sarebbe scomparso “ogni riferimento alla minor somma di euro 419.925,77 e si fa riferimento ad una minor somma di euro 33.885,03. […]E' evidente, dunque, che la banca non ha mai inteso rinunciare ad alcunché ed, anzi, ha tentato di trarre in errore il giudice cercando di ottenere una somma maggiore di quanto assai eventualmente imputabile agli odierni appellanti”.
Contr Occorre innanzitutto osservare che non ha impugnato la decisione, per cui si è formato il giudicato interno in merito al difetto di legittimazione passiva degli odierni NT con riferimento alla domanda riferita al residuo impagato dei due successivi finanziamenti del
9.3.2011 e del 13.12.1010. La chiara lettura della decisione non lascia dubbi, infatti, in ordine al fatto che il merito del giudizio di opposizione si è focalizzato solo sulla garanzia prestata dagli odierni NT sul finanziamento del 10.4.2009. La decisione, poi, ha anche portato alla revoca del decreto ingiuntivo, con rideterminazione del debito.
Ovviamente, gli odierni NT non hanno un interesse giuridico ad ottenere una pronuncia di segno opposto, che porterebbe ad un esame nel merito della domanda ed al più ad un suo rigetto, conformemente alla pronuncia già emessa.
L'unico interesse astrattamente rinvenibile è quindi quello relativo alla pronuncia sulle spese di lite, per quanto in concreto le stesse siano state poi determinate in considerazione del decisum e non della domanda.
La questione dedotta è comunque infondata.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose
pagina 9 di 19 previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002).
Rientrava pertanto certamente nei poteri conferiti al procuratore con il mandato alle liti quello di rinunciare alla domanda relativa ai due finanziamenti garantiti esclusivamente da Parte_4
Tale rinuncia, poi, è intervenuta, con atto notificato alla parte ingiunta, prima dell'introduzione del giudizio di opposizione, che per questo si è incardinato esclusivamente sulla domanda residua.
Dalle difese in giudizio, poi, non si evince alcuna volontà di insistere nelle originarie domande, che peraltro non potevano essere riproposte come mera difesa dopo l'espressa rinuncia alle stesse.
II. Del pari va disattesa anche la seconda censura con cui gli NT sostengono che il mutuo in questione, in quanto mutuo agrario, sarebbe stato mutuo di scopo, nullo perché privo di causa, in quanto le somme mutuate non sarebbero state in concreto destinate ad esigenze connesse all'attività agricola.
Nello specifico sostengono gli NT che il Giudice di prime cure avrebbe commesso un duplice errore:
In primo luogo nell'esaminare la documentazione in atti e nell'interpretare la normativa e la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla necessità di una clausola esteriorizzante la destinazione d'uso del finanziamento: il richiamo alla sentenza n. 9838/2021 della SC. infatti afferirebbe ad un mutuo fondiario e non ad un finanziamento agrario come nel caso qui in esame.
Di conseguenza, poiché nella fattispecie sarebbe stata la stessa a qualificare tutti e tre i CP_1 finanziamenti come agrari , non solo negli atti processuali ma anche nello stesso contratto di mutuo, richiamando ivi anche la normativa di riferimento, non vi sarebbe stata necessità per essi fideiussori di dimostrare la natura di finanziamento agrario del prestito, come ritenuto dal
Tribunale, che avrebbe emesso una sentenza ultrapetitum.
In secondo luogo (cfr. pag 9 app.), perché il giudicante avrebbe erroneamente motivato una insussistente “equivocità del contenuto del contratto, tale da confermare la sua supposizione che il finanziamento non possa qualificarsi come agrario. Più precisamente, il giudice di prime cure si riferisce sempre a quanto indicato in premessa a pagina 4 del contratto di finanziamento ove è
pagina 10 di 19 previsto che “...il finanziamento è accordato anche ai sensi degli articoli 38 e ss. del d.lgs. 01 Settembre
1993 n. 385...”. Sennonché detto inciso non fa altro che richiamare l'art. 44 comma 5 del d. l.gs.
385/1993. Come è noto, il finanziamento agrario è regolato dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 385/1993
e ricadono nel Capo VI denominato “norme relative a particolari operazioni di credito”. L'art. 44 comma 5 stabilisce che “...ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario...”. La sezione I del capo VI ricomprende gli articoli dal numero 38 al numero 42 ed è denominata “credito fondiario e alle opere pubbliche”. Quindi, poiché il finanziamento agrario de quo era garantito da ipoteca è del tutto evidente che doverosamente la banca ha inserita la precisazione che il finanziamento era concesso anche ai sensi dei richiamati artt.
38 e ss.. Detto inciso costituisce, dunque, solo un richiamo del dettato normativo e non certamente una causa di contradditorietà”.
Quindi, in conclusione gli NT sostengono di avere provato con i documenti in atti che il finanziamento de quo fu concesso come finanziamento agrario, da ritenere nullo per quant'innanzi detto.
Il motivo è infondato e le censure innanzi non scalfiscono il ragionamento logico-giuridico del
Tribunale, tra l'altro neppure impugnato nella sua interezza dagli NT, ma solo estrapolando inammissibilmente alcune parti dell'intero costrutto argomentativo della sentenza senza esaminarle complessivamente.
La Corte ritiene che la decisione non meriti censura stante la coerenza logico-giuridica (cfr. da fine pag.3 a pag. 8) del ragionamento del Giudice nel ritenere non sussistente l'eccepita nullità del contratto di finanziamento agrario del 10.4.2009 chiarendo inoltre che “nonostante la formale denominazione del contratto quale “finanziamento agrario” ( di per sé insufficiente a fondare un giudizio sulla qualificazione del contratto) non si rinvengono nelle pattuizioni contrattuali clausole che ne confermino, nella sostanza, la natura“.
Come evidenzia anche il giudice di prime cure, “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti pagina 11 di 19 del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
15695 del 05/06/2024).
Nel caso in esame il contratto è stato qualificato “contratto di finanziamento agrario con ammortamento graduale del capitale” e viene precisato che era da destinare allo scopo di acquisto e ristrutturazione di azienda agraria.
Viene precisato che il mutuo era accordato anche ai sensi dell'art. 38 TUB.
La finalità del finanziamento risulta chiaramente indicata nel solo interesse della parte mutuataria, non avendo rilevanza l'utilizzo effettivo della somma.
Quello che viene indicato come “scopo”, quindi, appare più propriamente il motivo in forza del quale la società ebbe a chiedere alla Banca l'erogazione del finanziamento, ma che Parte_3 purtuttavia non coinvolge direttamente anche la Banca. La mancanza di un obbligo di verifica da parte dell'Istituto di credito sull'effettiva utilizzazione delle somme finanziate da sola è sufficiente ad escludere la natura di mutuo di scopo invocato dagli NT, siccome la previsione di una destinazione delle somme erogate nell' interesse del mutuatario senza coinvolgere direttamente pagina 12 di 19 l'istituto finanziatore, realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio per cui non si potrebbe parlare di nullità del contratto per deviazione della sua causa tipica.
Oltre a ciò, è significativo per escludere la natura di mutuo di scopo del finanziamento il fatto che la finalità venga indicata in termini assolutamente generici (“l'acquisto e ristrutturazione di azienda agraria”), mancando nell'atto ulteriori riferimenti all' individuazione concreta dell'immobile che avrebbe dovuto costituire oggetto di acquisto ristrutturazione, come pure l'assenza di una previsione di risoluzione del contratto con specifico riferimento alla mancata realizzazione dell'opera.
Nessuna nullità può pertanto derivare dal lamentato sviamento dalla finalità per cui era stato concesso il mutuo.
Peraltro, anche laddove una tale nullità vi fosse stata, la conseguenza non sarebbe stata comunque quella invocata dagli appellanti di esclusione dall'obbligo di restituire le somme mutuate.
In applicazione dei principi generali in tema di conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424
c.c., infatti, il mutuo ai sarebbe al più convertito in un mutuo ordinario, avendone i requisiti di forma e sostanza e dovendosi presumere che le parti lo avrebbero concluso comunque, avendo la parte mutuataria interesse in ogni caso ad ottenere la somma finanziata. E' infatti innegabile, come emerge dal contratto di finanziamento, che la predetta società abbia tratto un'evidente utilità dalla stipula del medesimo finanziamento, a differenza di quanto sostengono gli NT, utilità consistita nella dilazione di pagamento del debito pregresso, il quale è divenuto esigibile dalla solo alle date previste per la scadenza contrattuali. CP_1
III. Del pari va disattesa la terza censura alla sentenza impugnata con la quale gli appellanti criticano la decisione sotto due profili sebbene tra loro interdipendenti:
Sub a) nullità del mutuo di scopo, sostengono gli NT che il finanziamento agrario venne concesso e utilizzato dalla per ripianare il precedente finanziamento di euro 400.000,00 CP_1 emesso in occasione dell'acquisto dell'immobile avvenuto in data 17/10/2008. Circostanza confermata anche direttamente dall'Istituto di credito nella sua comparsa di costituzione e, che successivamente, con il contratto del 10/04/2009 concesse il finanziamento Controparte_1 agrario oggetto del decreto ingiuntivo sempre di euro 400.000,00 che fu integralmente trattenuto pagina 13 di 19 dalla banca per ripianare il precedente anticipo di finanziamento e da ciò la nullità del contratto stesso.
Sub b inefficacia delle fideiussioni prestate: gli NT lamentano che il contratto di finanziamento agrario n. 2243549,36 ai rogiti del notaio Dott.ssa stipulato in data Persona_2
10/04/2009 rep.15656 racc. 9502 dovrebbe essere dichiarato nullo per i motivi di cui innanzi e, conseguentemente dovrebbe essere considerata priva di efficacia anche la relativa fideiussione prestata da essi NT (cfr. pag.11 app.) con conseguente liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art.1956 c.c..
Con riferimento al primo aspetto non può che ribadirsi quanto già evidenziato in sede di esame del motivo precedente, laddove si è esclusa la nullità del mutuo, non essendo configurabile un'ipotesi di mutuo di scopo. Inoltre, il solo fatto che il finanziamento possa essere servito per estinguere precedenti esposizioni non lo renderebbe nullo, essendo pienamente legittimo il mutuo solutorio.
Sul punto, infatti, questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale più recente della
Corte di Cassazione ( ord. n. 23149 del 25.7.2022), che ha escluso che il mutuo solutorio costituisca un pactum de non petendo ad tempus.
Pur non ignorando che tale problematica interpretativa è stata rimessa con ordinanza interlocutoria del 10.7 2024 n. 18903 alle Sezioni Unite, tuttavia tale indirizzo appare preferibile, non essendo esclusa la realità del contratto per il solo fatto che la provvista sia stata immediatamente compensata con un precedente debito. La giurisprudenza, infatti, ammette costantemente che nel contratto di mutuo la datio rei possa essere anche solo giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex plurimi Ord. n.
37654/2021). L'accredito sul conto, quindi, determina comunque la consegna del denaro, essendo l'estinzione del credito per compensazione un evento cronologicamente e logicamente successivo.
Così si esprime anche la Suprema Corte: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione
pagina 14 di 19 della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Il mutuo solutorio quindi è un contratto pienamente valido, ai fini del perfezionamento del quale deve farsi riferimento all'operazione giuridica di accredito della somma in conto corrente, momento, questo, a partire dal quale la somma mutuata entra nella disponibilità del mutuatario che può disporne secondo le proprie esigenze, ivi compresa la regolarizzazione dei debiti pregressi. Gli importi che la società si è impegnata a pagare costituiscono appunto il Parte_3 corrispettivo per la dilazione del pagamento ottenuta, per cui è palese la sussistenza di reciproche prestazioni e della relativa causa contrattuale, consegue quindi l'infondatezza del motivo.
Quanto al motivo sub b) lo stesso è infondato è va respinto per due ordini di ragioni.
La prima è una conseguenza diretta dell'esito del giudizio, essendo stato il contratto di mutuo agrario ritenuto dalla Corte valido;
la seconda riguarda la mancanza di specifica censura su quanto affermato dal primo Giudice sulla natura giuridica della fideiussione rilasciata dagli
NT, non essendo la stessa configurabile come fideiussione per obbligazione futura o fideiussione omnibus, trattandosi all'evidenza di una fideiussione ordinaria rilasciata dai garanti nell'ambito dello stesso contratto di mutuo del 10.4.2009 con la quale gli stessi si sono obbligati unicamente a garantire il pagamento dell'obbligazione specifica dedotta in contratto.
La conseguenza di tale qualificazione della garanzia, che non viene scalfita dai motivi di appello, non può che essere l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1956 c.c..
Ad abundantiam si ricordi che il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., ha l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. Civ. n. 31313/2021). Da ciò consegue che per poter invocare,
l'applicazione della norma in questione e la conseguente liberazione del fideiussore occorrono sia pagina 15 di 19 il carattere futuro dell'obbligazione, che la dimostrazione di un comportamento ingiustificatamente compiacente da parte del creditore nei confronti del terzo, consistente nella concessione di un ulteriore credito, nella consapevolezza della già esistente situazione di difficoltà economica. Nel caso concreto tale prova è assente, ove si consideri che gli NT avrebbero dovuto provare, non solo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, ma anche la conoscenza da parte della di tale, eventuale, peggioramento delle condizioni CP_1 economiche del debitore principale. A ciò si aggiunga che il Tribunale ha altresì evidenziato che i fideiussori e erano soci all'epoca della società garantita e che Parte_1 Parte_2 Parte_1 era anche il legale rappresentante dell'altra garante , Parte_1 circostanze queste che fanno quindi presumere che i fideiussori fossero perfettamente a conoscenza della situazione debitoria della società garantita. Ragion per cui anche detto motivo va respinto.
IV. Gli NT con il quarto motivo censurano la decisione sotto vari profili:
- il Tribunale avrebbe ritenuto sufficientemente provato il credito vantato dalla appellata CP_1 tuttavia la documentazione prodotta sarebbe stata inidonea a dimostrare la sussistenza del credito che, essi opponenti avevano contestato;
- difettavano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo. La supposta creditrice ha allegato al ricorso un estratto del conto corrente ai sensi dell'art.50 del D.lgsn.385/1993 (doc.14 D.I.).
Tale allegazione è l'unico elemento che consente la concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dellart.50 del D.lgs n. 385/1993. Tuttavia dalla lettura di tale documento non si comprende a quale rapporto obbligatorio si riferisca. In particolare, non vi è alcun riferimento ai contratti di finanziamento di cui si parla. Per altro, detto documento indica cifre diverse (assai inferiori) a quelle chieste nel ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, stante la mancanza di idonea documentazione, il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso. Ad ogni buon conto, alla luce della presente opposizione, detta documentazione non è più sufficiente a dimostrare sia l'esistenza che l'entità del credito” ( cfr. pagg.20\21 app.) .
Il motivo va disatteso sotto tutti i profili.
pagina 16 di 19 Prima di esaminare le censure, va osservato che gli NT hanno reiterato le richieste istruttorie respinte in primo grado;
in particolare, vengono chiesti l'ammissione di una consulenza tecnica e l' ordine di esibizione dei documenti indicati alle pagine 12\13 appello, sia nei confronti Contr di che della società sostenendo che tale richiesta si giustificava per il fatto che “i Parte_3 fideiussori non hanno accesso alcuno ai contratti ed ai documenti relativi ai finanziamenti oggetto del decreto ingiuntivo né, tanto meno, a quelli concessi prima del finanziamento agrario del
14/04/2009. Neppure gli opponenti hanno diritto o facoltà di accedere alla documentazione nel possesso dell'azienda agricola” (cfr.pag.14 app.).
A tale riguardo non può che ribadirsi il giudizio già espresso dal giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità di tali richieste.
Infatti, la richiesta di esibizione di ogni contratto costitutivo di conto corrente ed eventuali aperture di credito appare assolutamente esplorativa, non venendo collegata ad alcuna domanda Contr formulata nel presente giudizio, tanto meno da
I contratti di finanziamento, poi, sono già stati prodotti dalla banca in primo grado.
Anche con riferimento la documentazione fiscale, tributaria, contabile (registri, bilanci, verbali di assemblea, dichiarazioni dei redditi, ecc.), amministrativa, bancaria, acquisto e vendita dei beni relativa alla predetta società dal 2008 sino al 2014 ed al contratto di compravendita degli immobili non viene assolutamente chiarito quale sia la finalità della richiesta, che non è collegata ad alcuna Contr domanda proposta da
Con riferimento ai temi di indagine introdotti dagli odierni NT, poi, l'ordine di esibizione non può costituire lo strumento per aggirare l'onere probatorio su di loro gravante, specie considerando che per la documentazione bancaria ben avrebbero potuto prima del maturare delle preclusioni istruttorie avanzare specifica istanza ex art. 119 TUB, ma ciò non risulta sia stato fatto.
Risulta estranea all'oggetto del contendere poi la disamina delle condizioni patrimoniali della debitrice al momento della concessione del finanziamento posto che, come si è visto, non trova applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 1956 c.c.
pagina 17 di 19 Quanto al merito delle critiche, va osservato che l'Istituto di credito ha assolto all'onus probandi sullo stesso incombente mediante la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, regolarmente sottoscritto dalle parti, e non contestato specificamente, ammettendo la parte Appellante che l'erogazione vi è stata per quanto sia andata a compensare precedenti esposizioni.
Il credito risulta pertanto sufficientemente provato, essendo onere degli opponenti fornire la prova dei fatti modificativi o estintivi.
Quanto alle ulteriori censure in ordine alla errata attivazione delle fideiussioni e al difetto dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, entrambe le censure sono prive di pregio.
La prima è inammissibile, mancando uno specifico motivo d'impugnazione ex art. 342 c.p.c. su quanto affermato dal primo giudice sulla mancanza di un obbligo di preventiva escussione del debitore principale, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, e sulla mancanza di un obbligo di attivazione delle garanzie ipotecarie o di quelle garanzie sussidiarie. Con riferimento al secondo motivo, poi, è sufficiente evidenziare che l'opposizione introduce un giudizio a cognizione piena sul merito della domanda creditoria, e non costituisce uno strumento per la valutazione della legittimità del procedimento monitorio.
L'appello va respinto e la sentenza confermata
Contr IV. In mancanza della costituzione di non vi è necessità di pronunciarsi sulle spese del grado.
V. Sussistono a carico degli NT i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Grosseto e pubblicata il 28/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 18 di 19 - Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte
Appellante;
- dispone, infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.
Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 17.1.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere. dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1850/2022 promossa da:
e con il Parte_1 Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Nicola Maneschi;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
avverso la sentenza n.239/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/04/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: e Parte_1 Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis: 1 IN VIA CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e ove necessario nella successiva istanza di fissazione di udienza di discussione dell'istanza cautelare;
2 NEL MERITO, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.239/2022 avente rep. n. 507/2022/2022, pubblicata in data 20/04/2022, non notificata, in totale riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione, preliminarmente revocare la provvisoria esecutività del decreto opposto e in via principale 1. in tesi dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. in ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da nei confronti degli opponenti per tutti i motivi di Controparte_1 cui in narrativa;
3. in ulteriore ipotesi, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento agrario la nullità per difetto di causa di tutti i contratti di finanziamento agrario e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento della fideiussione;
4. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare l'intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956
c.c.; 5. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza della fideiussione in relazione al finanziamento agrario n. 2264467,02 concesso in data 09/03/2011 e al finanziamento agrario n.
22642690,68 concesso in data 29/12/2010; 6. in ulteriore ipotesi accertare la reale entità del credito asseritamente vantato da eliminando gli importi illegittimamente Controparte_1 addebitati al debitore principale e conseguentemente ai fideiussori. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie capitolate in primo grado e nuovamente precisate nell'atto di appello. Si insiste per l'ammissione di
CTU econometrica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con sentenza n. 239/2022 pubblicata il 20/04/2022, il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile n.3532/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ha così deciso:
“respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo;
revoca il decreto ingiuntivo per le ragioni di cui in parte motiva, rideterminando il credito della convenuta opposta nella minor somma di euro 419.925,77, oltre interessi dalla domanda al saldo e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento della già menzionata somma;
condanna gli opponenti, in solido, alle spese di lite che liquida in favore di parte convenuta opposta nella somma complessiva di euro € 18.413,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%”.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione promossa dalla Parte_1
, in proprio e al D.I. n. 980/2014 emesso dal Tribunale di Grosseto,
[...] Parte_1 Parte_2 in favore di , che aveva loro ingiunto (unitamente al debitore principale Controparte_1
- e a in solido con il debitore principale, ma Parte_3 Parte_4 esclusivamente per la somma di € 192.800,54, oltre interessi al tasso convenzionale) il pagamento, in solido, della somma complessiva di euro 612.726,31 (di cui 419.925,77 per residuo finanziamento agrario del 10.04.2009, euro 113.902,77 per residuo finanziamento agrario del
30.6.2011 ed euro 78.897,77 per residuo finanziamento agrario del 09.03.2011).
La nonché in proprio e Parte_1 Parte_1 Parte_2 premettendo di essere fideiussori della unitamente a Parte_5 Pt_4
[...
hanno motivato l'opposizione eccependo in via preliminare: a) la carenza di legittimazione passiva in ordine al finanziamento agrario del 30.6.2011 e di quello del 9.3.2011, per avere gli stessi prestato garanzia fideiussoria unicamente quanto al solo primo contratto di finanziamento del 10.4.2009 n. n.2243549; nel merito b ) la nullità del detto contratto di finanziamento agrario quale mutuo di scopo per deviazione dello scopo concreto rispetto a quello originariamente pattuito;
c) l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 1956 c.c., d) l'errata escussione delle fideiussioni;
e) la mancanza dei presupposti per la concessione dello stesso decreto ingiuntivo;
ovvero l'indeterminatezza del credito con riferimento ai criteri di computo degli interessi pagina 3 di 19 corrispettivi e moratori, delle commissioni e delle spese.
La convenuta opposta si è costituita contestando l'opposizione e instando per il rigetto della stessa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante prove documentali e precisate le conclusioni decisa come innanzi.
Il Tribunale ha disatteso l'opposizione sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono nelle parti salienti:
“L'opposizione è infondata. Deve preliminarmente rilevarsi che prima dell'introduzione dell'odierno giudizio di opposizione e, precisamente, con atto datato 21.10.2014 notificato a mani degli odierni opponenti, ha dichiarato espressamente di rinunciare alla somma Controparte_1 complessivamente ingiunta di euro 612.726,31, dovendosi infatti il credito nei confronti degli odierni opponenti intendersi quantificato nella minor somma di euro 419.925,77 riferita al residuo non pagato del finanziamento del 10.4.2009; rispetto alla somma eccedente, riferita al residuo impagato dei due successivi finanziamenti del 9.3.2011 e del 13.12.1010, la posizione di garante è stata assunta invero dalla sola che non è parte del giudizio, non risultando pertanto gli odierni Parte_4 opponenti soggett lativi rapporti obbligatori.( cfr. doc. n. 2 di parte convenuta opposta). Da ciò consegue che solo il finanziamento del 10.4.2019 dovrà costituire oggetto di disamina nel presente giudizio. Ciò premesso, nel merito si evidenzia quanto segue.
Il Tribunale dopo aver delineato, in termini generali le caratteristiche del mutuo di scopo e, in particolare, i criteri giurisprudenziali volti ad identificare il mutuo agrario oggetto del giudizio, nonché in via generale, la ripartizione dell'onere probatorio in applicazione dei principi richiamati, ha affermato (cfr. pagg. 6 \8):
1) SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGRARIO DEL 10.04.2009.
“ […] Nel caso di specie, tutti gli elementi utili alla qualificazione giuridica del contratto inter-partes del 10.04.2009 portano a ritenere che lo stesso non possa essere qualificato in termini di mutuo di scopo convenzionale. Ed infatti, nonostante la formale denominazione del contratto quale
“finanziamento agrario” (di per sé insufficiente a fondare un giudizio sulla qualificazione del contratto), non si rinvengono nelle pattuizioni contrattuali clausole che ne confermino, nella sostanza, la natura. Deve a tal proposito ed in primo luogo rilevarsi l'equivocità dello stesso dato testuale contenuto nelle premesse del contratto ove infatti, da un lato, si fa riferimento alla richiesta della parte mutuataria di ottenere un finanziamento agrario ai sensi degli articoli 43 e seguenti del T.U.B e dall'altro, al fatto che il finanziamento viene invece erogato dalla banca ai sensi degli articoli 38 e seguenti dello stesso TUB, con ciò evidenziandone la natura di un comune mutuo fondiario. È dunque lo stesso tenore
pagina 4 di 19 letterale delle premesse del contratto ad essere equivoco di talché, al fine di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, si impone un'interpretazione sistematica di tutte le clausole contrattuali che, come noto, debbono essere interpretate le une per mezzo delle altre al fine di attribuire a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. A tal proposito deve rilevarsi come la destinazione del finanziamento sia del tutto genericamente indicata nelle stesse premesse del contratto per “l'acquisto e ristrutturazione di azienda agraria”, senza che vi sia alcun ulteriore riferimento all' individuazione concreta dell'immobile che dovrebbe costituire oggetto di ristrutturazione;
nessun riferimento concreto vi è inoltre nel contratto in ordine agli eventuali accertamenti da parte della banca sulla destinazione delle somme erogate.
In sostanza, vi è solo una generica destinazione del finanziamento ai motivi individuati dalla stessa parte mutuataria ed un'altrettanto generica disponibilità della banca ad effettuare tale finanziamento. Tali conclusioni, poi, trovano ulteriore conferma nelle successive disposizioni relative alla risoluzione del contratto, ove infatti non si fa alcun riferimento alla mancata realizzazione dell'opera quale causa di risoluzione, bensì unicamente al mancato pagamento delle rate, tipica clausola risolutiva del comune contratto di mutuo ordinario. Conclusivamente, dunque, l'eccezione di parte opponente deve essere respinta, non trovandoci al cospetto di un mutuo agrario ex articolo 43 TUB, ma di mutuo fondiario indifferente allo scopo perseguito dalle parti, non essendo elemento essenziale il patto di destinazione della somma mutuata a fini di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né essendo l'istituto mutuante tenuto a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (Cass., sez. 1, 26 marzo 2012, n. 4792, con riguardo alla disciplina del t.u.b.; Cass. sez. 3, 20 aprile 2007, n. 9511). Ne deriva che, nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità. E ciò appare del tutto coerente con la situazione fattuale, in cui l'erogazione di denaro si è certamente realizzata, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28662 del 2013).
2) SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1956 cc.
Anche tale motivo di doglianza è infondato. [cfr. pagg.
8-10sent.]
“[…] Venendo al caso di specie è sufficiente rilevare che la fideiussione per cui è causa non è certamente configurabile quale fideiussione per obbligazione futura o fideiussione omnibus, trattandosi infatti all'evidenza di una fideiussione ordinaria rilasciata dai garanti nell'ambito dello stesso contratto di finanziamento del 10.04.2009 in cui gli stessi si sono obbligati unicamente a garantire il pagamento dell'obbligazione (specifica) dedotta in contratto. Ne consegue, già per tale assorbente motivo, l'inapplicabilità della disposizione invocata. Deve in ogni caso rilevarsi, ad abundantiam,[…] Nella specie è pacifico, per essere documentalmente provato dalla stessa parte opponente, che e fossero soci della società Parte_1 Parte_2 debitrice al momento in c ti ento del 2009, avendone Parte_5 infatti ce el 2010 (doc. n. 2 parte opponente). Lo stesso inoltre, è il legale Parte_1 rappresentante dell'altra garante vendosi pertanto Parte_1 presumere che anche in tale veste nza della situazione Pt_1 debitoria della società garantita.
pagina 5 di 19 Il Tribunale, infine, ha motivato:
“3) IN ORDINE ALLE ULTERIORI CONTESTAZIONI Quanto alle contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporto oggetto di causa (modalità di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, etc.), è sufficiente osservare che esse si risolvono in allegazioni del tutto generiche sicché, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive degli opponenti le relative richieste (anche in via istruttoria) devono essere respinte, non potendosi dare ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo a fronte, giova ribadire, di eccezioni del tutto generiche”.
Nonché, quanto all'asserita illegittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto:
“[…] Ebbene, nel caso di specie, la Banca creditrice ha pienamente assolto l'onus probandi mediante la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento regolarmente sottoscritti dalle parti (che non hanno costituito oggetto di contestazione) e mediante l'allegazione dell'inadempimento del debitore, dimostrando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta opposta). Né, infine, assumono alcun rilievo le contestazioni relative alla mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, trovandoci infatti al cospetto di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato dalle comuni regole sulla distribuzione dell'onere probatorio. Deve in ogni caso rilevarsi che l'estratto conto ex art. 50 TUB (sebbene prodotto dal creditore in sede monitoria) non è necessario quando, come nel caso di specie, il credito azionato con decreto ingiuntivo trae origine da un contratto di finanziamento, (essendo all'uopo sufficiente la produzione del relativo contratto) e non di un contratto di apertura di credito in conto corrente nel quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto. Nella specie, dunque, l'estratto conto ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, non essendo stata peraltro nella specie contestata né l'effettiva erogazione del finanziamento, né l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti. Quanto, infine, all'errata attivazione delle fideiussioni per la mancata preventiva liquidazione dei beni garantiti da ipoteca, è sufficiente rilevare che nella specie non vi è alcun obbligo di preventiva escussione del debitore principale (essendovi anzi espressa deroga all'articolo 1957 c.c. nell'ambito di una fideiussione che, come già detto, non assume le caratteristiche di una fideiussione omnibus), né tantomeno di attivazione della garanzia ipotecaria o di ulteriori garanzie sussidiarie. Ne consegue il rigetto dell'opposizione […]”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Parte_1
e (anche NT ) hanno convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di Parte_2
Contr Appello la (di seguito e anche Appellata), proponendo Controparte_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 19 1) In merito all'asserita intervenuta rinuncia da parte della al decreto ingiuntivo prima della CP_1 notificazione dell'opposizione. Illogicità della motivazione ed erroneità della sentenza sia in punto di fatto che di diritto.
2) In merito alla nullità del contratto di finanziamento agrario del 10/04/2009. - Erroneità in fatto e diritto ed illogicità della motivazione.
3) Nullità del contratto e delle obbligazioni accessorie. Liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art.1956 c.c..
4) Insussistenza e/o incertezza del credito vantato - errata attivazione delle fideiussioni- Difetto dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dagli NT richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte (“
1. in tesi dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2. in ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da Controparte_1 nei confronti degli opponenti per tutti i motivi di cui in narrativa;
3. in ulteriore ipotesi,
[...] per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento agrario la nullità per difetto di causa di tutti i contratti di finanziamento agrario e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullamento della fideiussione;
4. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare
l'intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.; 5. in ulteriore ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza della fideiussione in relazione al finanziamento agrario n. 2264467,02 concesso in data 09/03/2011 e al finanziamento agrario n. 22642690,68 concesso in data
29/12/2010; 6. in ulteriore ipotesi accertare la reale entità del credito asseritamente vantato da eliminando gli importi illegittimamente addebitati al debitore Controparte_1 principale e conseguentemente ai fideiussori. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie capitolate in primo grado
e nuovamente precisate nell'atto di appello. Si insiste per l'ammissione di CTU econometrica”).
Contr Radicatosi il contraddittorio, a cui è stato ritualmente notificato il gravame presso il domicilio eletto in primo grado, non si è costituita, per cui va dichiarata la sua contumacia.
pagina 7 di 19 In data 26.9.024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello va disatteso con riferimento a tutti i motivi di censura, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale gli NT denunciano un vizio di illogicità della sentenza per avere erroneamente ritenuto che fosse intervenuta una rinuncia da parte della a parte del credito richiesto con il ricorso monitorio prima della notifica del CP_1 ricorso.
Nello specifico gli NT affermano (pag. 4\5 app.): “Tuttavia, come è facile rilevare dalla documentazione in atti, gli atti di rinuncia erano firmati esclusivamente dall'Avv. in Controparte_3 virtù del mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Tale rinuncia non risultava approvata dagli organi direttivi della banca né dal Dott. indicato nel ricorso come rappresentante Persona_1 della stessa. Come risulta dal mandato presente nel fascicolo monitorio, il mandato conferiva all'Avv. esclusivamente il potere di rappresentare e difendere la banca nel giudizio, conferendogli CP_3 tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c.”, quindi la rinuncia effettuata dal difensore senza potere sarebbe inefficace.
Proseguono gli NT: “Quindi a conferma di ciò, si osserva che nella comparsa di costituzione
e risposta, la banca, pur riferendo di aver erroneamente chiesto una maggior somma rispetto a quella asseritamente dovuta e pur dichiarando di aver notificato un atto contenente la rinuncia a detta maggior somma, omette di rinnovare detta rinuncia. Ad ulteriore conferma della irrilevanza giuridica della intervenuta rinuncia e della correttezza dell'azione degli opponenti, si osserva che nella propria comparsa di costituzione e risposta controparte chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo così come emesso e notificato e solo in subordine la condanna degli opponenti al pagamento della minor cifra di euro 419.925,77” e, tali conclusioni erano state riaffermate sia nella pagina 8 di 19 prima memoria ex art. 183 c.p.c, della Banca sia nelle conclusioni precisate all'udienza del
15.12.2021, dove sarebbe scomparso “ogni riferimento alla minor somma di euro 419.925,77 e si fa riferimento ad una minor somma di euro 33.885,03. […]E' evidente, dunque, che la banca non ha mai inteso rinunciare ad alcunché ed, anzi, ha tentato di trarre in errore il giudice cercando di ottenere una somma maggiore di quanto assai eventualmente imputabile agli odierni appellanti”.
Contr Occorre innanzitutto osservare che non ha impugnato la decisione, per cui si è formato il giudicato interno in merito al difetto di legittimazione passiva degli odierni NT con riferimento alla domanda riferita al residuo impagato dei due successivi finanziamenti del
9.3.2011 e del 13.12.1010. La chiara lettura della decisione non lascia dubbi, infatti, in ordine al fatto che il merito del giudizio di opposizione si è focalizzato solo sulla garanzia prestata dagli odierni NT sul finanziamento del 10.4.2009. La decisione, poi, ha anche portato alla revoca del decreto ingiuntivo, con rideterminazione del debito.
Ovviamente, gli odierni NT non hanno un interesse giuridico ad ottenere una pronuncia di segno opposto, che porterebbe ad un esame nel merito della domanda ed al più ad un suo rigetto, conformemente alla pronuncia già emessa.
L'unico interesse astrattamente rinvenibile è quindi quello relativo alla pronuncia sulle spese di lite, per quanto in concreto le stesse siano state poi determinate in considerazione del decisum e non della domanda.
La questione dedotta è comunque infondata.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose
pagina 9 di 19 previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 04/02/2002).
Rientrava pertanto certamente nei poteri conferiti al procuratore con il mandato alle liti quello di rinunciare alla domanda relativa ai due finanziamenti garantiti esclusivamente da Parte_4
Tale rinuncia, poi, è intervenuta, con atto notificato alla parte ingiunta, prima dell'introduzione del giudizio di opposizione, che per questo si è incardinato esclusivamente sulla domanda residua.
Dalle difese in giudizio, poi, non si evince alcuna volontà di insistere nelle originarie domande, che peraltro non potevano essere riproposte come mera difesa dopo l'espressa rinuncia alle stesse.
II. Del pari va disattesa anche la seconda censura con cui gli NT sostengono che il mutuo in questione, in quanto mutuo agrario, sarebbe stato mutuo di scopo, nullo perché privo di causa, in quanto le somme mutuate non sarebbero state in concreto destinate ad esigenze connesse all'attività agricola.
Nello specifico sostengono gli NT che il Giudice di prime cure avrebbe commesso un duplice errore:
In primo luogo nell'esaminare la documentazione in atti e nell'interpretare la normativa e la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla necessità di una clausola esteriorizzante la destinazione d'uso del finanziamento: il richiamo alla sentenza n. 9838/2021 della SC. infatti afferirebbe ad un mutuo fondiario e non ad un finanziamento agrario come nel caso qui in esame.
Di conseguenza, poiché nella fattispecie sarebbe stata la stessa a qualificare tutti e tre i CP_1 finanziamenti come agrari , non solo negli atti processuali ma anche nello stesso contratto di mutuo, richiamando ivi anche la normativa di riferimento, non vi sarebbe stata necessità per essi fideiussori di dimostrare la natura di finanziamento agrario del prestito, come ritenuto dal
Tribunale, che avrebbe emesso una sentenza ultrapetitum.
In secondo luogo (cfr. pag 9 app.), perché il giudicante avrebbe erroneamente motivato una insussistente “equivocità del contenuto del contratto, tale da confermare la sua supposizione che il finanziamento non possa qualificarsi come agrario. Più precisamente, il giudice di prime cure si riferisce sempre a quanto indicato in premessa a pagina 4 del contratto di finanziamento ove è
pagina 10 di 19 previsto che “...il finanziamento è accordato anche ai sensi degli articoli 38 e ss. del d.lgs. 01 Settembre
1993 n. 385...”. Sennonché detto inciso non fa altro che richiamare l'art. 44 comma 5 del d. l.gs.
385/1993. Come è noto, il finanziamento agrario è regolato dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 385/1993
e ricadono nel Capo VI denominato “norme relative a particolari operazioni di credito”. L'art. 44 comma 5 stabilisce che “...ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario...”. La sezione I del capo VI ricomprende gli articoli dal numero 38 al numero 42 ed è denominata “credito fondiario e alle opere pubbliche”. Quindi, poiché il finanziamento agrario de quo era garantito da ipoteca è del tutto evidente che doverosamente la banca ha inserita la precisazione che il finanziamento era concesso anche ai sensi dei richiamati artt.
38 e ss.. Detto inciso costituisce, dunque, solo un richiamo del dettato normativo e non certamente una causa di contradditorietà”.
Quindi, in conclusione gli NT sostengono di avere provato con i documenti in atti che il finanziamento de quo fu concesso come finanziamento agrario, da ritenere nullo per quant'innanzi detto.
Il motivo è infondato e le censure innanzi non scalfiscono il ragionamento logico-giuridico del
Tribunale, tra l'altro neppure impugnato nella sua interezza dagli NT, ma solo estrapolando inammissibilmente alcune parti dell'intero costrutto argomentativo della sentenza senza esaminarle complessivamente.
La Corte ritiene che la decisione non meriti censura stante la coerenza logico-giuridica (cfr. da fine pag.3 a pag. 8) del ragionamento del Giudice nel ritenere non sussistente l'eccepita nullità del contratto di finanziamento agrario del 10.4.2009 chiarendo inoltre che “nonostante la formale denominazione del contratto quale “finanziamento agrario” ( di per sé insufficiente a fondare un giudizio sulla qualificazione del contratto) non si rinvengono nelle pattuizioni contrattuali clausole che ne confermino, nella sostanza, la natura“.
Come evidenzia anche il giudice di prime cure, “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti pagina 11 di 19 del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
15695 del 05/06/2024).
Nel caso in esame il contratto è stato qualificato “contratto di finanziamento agrario con ammortamento graduale del capitale” e viene precisato che era da destinare allo scopo di acquisto e ristrutturazione di azienda agraria.
Viene precisato che il mutuo era accordato anche ai sensi dell'art. 38 TUB.
La finalità del finanziamento risulta chiaramente indicata nel solo interesse della parte mutuataria, non avendo rilevanza l'utilizzo effettivo della somma.
Quello che viene indicato come “scopo”, quindi, appare più propriamente il motivo in forza del quale la società ebbe a chiedere alla Banca l'erogazione del finanziamento, ma che Parte_3 purtuttavia non coinvolge direttamente anche la Banca. La mancanza di un obbligo di verifica da parte dell'Istituto di credito sull'effettiva utilizzazione delle somme finanziate da sola è sufficiente ad escludere la natura di mutuo di scopo invocato dagli NT, siccome la previsione di una destinazione delle somme erogate nell' interesse del mutuatario senza coinvolgere direttamente pagina 12 di 19 l'istituto finanziatore, realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio per cui non si potrebbe parlare di nullità del contratto per deviazione della sua causa tipica.
Oltre a ciò, è significativo per escludere la natura di mutuo di scopo del finanziamento il fatto che la finalità venga indicata in termini assolutamente generici (“l'acquisto e ristrutturazione di azienda agraria”), mancando nell'atto ulteriori riferimenti all' individuazione concreta dell'immobile che avrebbe dovuto costituire oggetto di acquisto ristrutturazione, come pure l'assenza di una previsione di risoluzione del contratto con specifico riferimento alla mancata realizzazione dell'opera.
Nessuna nullità può pertanto derivare dal lamentato sviamento dalla finalità per cui era stato concesso il mutuo.
Peraltro, anche laddove una tale nullità vi fosse stata, la conseguenza non sarebbe stata comunque quella invocata dagli appellanti di esclusione dall'obbligo di restituire le somme mutuate.
In applicazione dei principi generali in tema di conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424
c.c., infatti, il mutuo ai sarebbe al più convertito in un mutuo ordinario, avendone i requisiti di forma e sostanza e dovendosi presumere che le parti lo avrebbero concluso comunque, avendo la parte mutuataria interesse in ogni caso ad ottenere la somma finanziata. E' infatti innegabile, come emerge dal contratto di finanziamento, che la predetta società abbia tratto un'evidente utilità dalla stipula del medesimo finanziamento, a differenza di quanto sostengono gli NT, utilità consistita nella dilazione di pagamento del debito pregresso, il quale è divenuto esigibile dalla solo alle date previste per la scadenza contrattuali. CP_1
III. Del pari va disattesa la terza censura alla sentenza impugnata con la quale gli appellanti criticano la decisione sotto due profili sebbene tra loro interdipendenti:
Sub a) nullità del mutuo di scopo, sostengono gli NT che il finanziamento agrario venne concesso e utilizzato dalla per ripianare il precedente finanziamento di euro 400.000,00 CP_1 emesso in occasione dell'acquisto dell'immobile avvenuto in data 17/10/2008. Circostanza confermata anche direttamente dall'Istituto di credito nella sua comparsa di costituzione e, che successivamente, con il contratto del 10/04/2009 concesse il finanziamento Controparte_1 agrario oggetto del decreto ingiuntivo sempre di euro 400.000,00 che fu integralmente trattenuto pagina 13 di 19 dalla banca per ripianare il precedente anticipo di finanziamento e da ciò la nullità del contratto stesso.
Sub b inefficacia delle fideiussioni prestate: gli NT lamentano che il contratto di finanziamento agrario n. 2243549,36 ai rogiti del notaio Dott.ssa stipulato in data Persona_2
10/04/2009 rep.15656 racc. 9502 dovrebbe essere dichiarato nullo per i motivi di cui innanzi e, conseguentemente dovrebbe essere considerata priva di efficacia anche la relativa fideiussione prestata da essi NT (cfr. pag.11 app.) con conseguente liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art.1956 c.c..
Con riferimento al primo aspetto non può che ribadirsi quanto già evidenziato in sede di esame del motivo precedente, laddove si è esclusa la nullità del mutuo, non essendo configurabile un'ipotesi di mutuo di scopo. Inoltre, il solo fatto che il finanziamento possa essere servito per estinguere precedenti esposizioni non lo renderebbe nullo, essendo pienamente legittimo il mutuo solutorio.
Sul punto, infatti, questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale più recente della
Corte di Cassazione ( ord. n. 23149 del 25.7.2022), che ha escluso che il mutuo solutorio costituisca un pactum de non petendo ad tempus.
Pur non ignorando che tale problematica interpretativa è stata rimessa con ordinanza interlocutoria del 10.7 2024 n. 18903 alle Sezioni Unite, tuttavia tale indirizzo appare preferibile, non essendo esclusa la realità del contratto per il solo fatto che la provvista sia stata immediatamente compensata con un precedente debito. La giurisprudenza, infatti, ammette costantemente che nel contratto di mutuo la datio rei possa essere anche solo giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex plurimi Ord. n.
37654/2021). L'accredito sul conto, quindi, determina comunque la consegna del denaro, essendo l'estinzione del credito per compensazione un evento cronologicamente e logicamente successivo.
Così si esprime anche la Suprema Corte: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione
pagina 14 di 19 della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Il mutuo solutorio quindi è un contratto pienamente valido, ai fini del perfezionamento del quale deve farsi riferimento all'operazione giuridica di accredito della somma in conto corrente, momento, questo, a partire dal quale la somma mutuata entra nella disponibilità del mutuatario che può disporne secondo le proprie esigenze, ivi compresa la regolarizzazione dei debiti pregressi. Gli importi che la società si è impegnata a pagare costituiscono appunto il Parte_3 corrispettivo per la dilazione del pagamento ottenuta, per cui è palese la sussistenza di reciproche prestazioni e della relativa causa contrattuale, consegue quindi l'infondatezza del motivo.
Quanto al motivo sub b) lo stesso è infondato è va respinto per due ordini di ragioni.
La prima è una conseguenza diretta dell'esito del giudizio, essendo stato il contratto di mutuo agrario ritenuto dalla Corte valido;
la seconda riguarda la mancanza di specifica censura su quanto affermato dal primo Giudice sulla natura giuridica della fideiussione rilasciata dagli
NT, non essendo la stessa configurabile come fideiussione per obbligazione futura o fideiussione omnibus, trattandosi all'evidenza di una fideiussione ordinaria rilasciata dai garanti nell'ambito dello stesso contratto di mutuo del 10.4.2009 con la quale gli stessi si sono obbligati unicamente a garantire il pagamento dell'obbligazione specifica dedotta in contratto.
La conseguenza di tale qualificazione della garanzia, che non viene scalfita dai motivi di appello, non può che essere l'inapplicabilità del disposto dell'art. 1956 c.c..
Ad abundantiam si ricordi che il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., ha l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. Civ. n. 31313/2021). Da ciò consegue che per poter invocare,
l'applicazione della norma in questione e la conseguente liberazione del fideiussore occorrono sia pagina 15 di 19 il carattere futuro dell'obbligazione, che la dimostrazione di un comportamento ingiustificatamente compiacente da parte del creditore nei confronti del terzo, consistente nella concessione di un ulteriore credito, nella consapevolezza della già esistente situazione di difficoltà economica. Nel caso concreto tale prova è assente, ove si consideri che gli NT avrebbero dovuto provare, non solo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, ma anche la conoscenza da parte della di tale, eventuale, peggioramento delle condizioni CP_1 economiche del debitore principale. A ciò si aggiunga che il Tribunale ha altresì evidenziato che i fideiussori e erano soci all'epoca della società garantita e che Parte_1 Parte_2 Parte_1 era anche il legale rappresentante dell'altra garante , Parte_1 circostanze queste che fanno quindi presumere che i fideiussori fossero perfettamente a conoscenza della situazione debitoria della società garantita. Ragion per cui anche detto motivo va respinto.
IV. Gli NT con il quarto motivo censurano la decisione sotto vari profili:
- il Tribunale avrebbe ritenuto sufficientemente provato il credito vantato dalla appellata CP_1 tuttavia la documentazione prodotta sarebbe stata inidonea a dimostrare la sussistenza del credito che, essi opponenti avevano contestato;
- difettavano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo. La supposta creditrice ha allegato al ricorso un estratto del conto corrente ai sensi dell'art.50 del D.lgsn.385/1993 (doc.14 D.I.).
Tale allegazione è l'unico elemento che consente la concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dellart.50 del D.lgs n. 385/1993. Tuttavia dalla lettura di tale documento non si comprende a quale rapporto obbligatorio si riferisca. In particolare, non vi è alcun riferimento ai contratti di finanziamento di cui si parla. Per altro, detto documento indica cifre diverse (assai inferiori) a quelle chieste nel ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, stante la mancanza di idonea documentazione, il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso. Ad ogni buon conto, alla luce della presente opposizione, detta documentazione non è più sufficiente a dimostrare sia l'esistenza che l'entità del credito” ( cfr. pagg.20\21 app.) .
Il motivo va disatteso sotto tutti i profili.
pagina 16 di 19 Prima di esaminare le censure, va osservato che gli NT hanno reiterato le richieste istruttorie respinte in primo grado;
in particolare, vengono chiesti l'ammissione di una consulenza tecnica e l' ordine di esibizione dei documenti indicati alle pagine 12\13 appello, sia nei confronti Contr di che della società sostenendo che tale richiesta si giustificava per il fatto che “i Parte_3 fideiussori non hanno accesso alcuno ai contratti ed ai documenti relativi ai finanziamenti oggetto del decreto ingiuntivo né, tanto meno, a quelli concessi prima del finanziamento agrario del
14/04/2009. Neppure gli opponenti hanno diritto o facoltà di accedere alla documentazione nel possesso dell'azienda agricola” (cfr.pag.14 app.).
A tale riguardo non può che ribadirsi il giudizio già espresso dal giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità di tali richieste.
Infatti, la richiesta di esibizione di ogni contratto costitutivo di conto corrente ed eventuali aperture di credito appare assolutamente esplorativa, non venendo collegata ad alcuna domanda Contr formulata nel presente giudizio, tanto meno da
I contratti di finanziamento, poi, sono già stati prodotti dalla banca in primo grado.
Anche con riferimento la documentazione fiscale, tributaria, contabile (registri, bilanci, verbali di assemblea, dichiarazioni dei redditi, ecc.), amministrativa, bancaria, acquisto e vendita dei beni relativa alla predetta società dal 2008 sino al 2014 ed al contratto di compravendita degli immobili non viene assolutamente chiarito quale sia la finalità della richiesta, che non è collegata ad alcuna Contr domanda proposta da
Con riferimento ai temi di indagine introdotti dagli odierni NT, poi, l'ordine di esibizione non può costituire lo strumento per aggirare l'onere probatorio su di loro gravante, specie considerando che per la documentazione bancaria ben avrebbero potuto prima del maturare delle preclusioni istruttorie avanzare specifica istanza ex art. 119 TUB, ma ciò non risulta sia stato fatto.
Risulta estranea all'oggetto del contendere poi la disamina delle condizioni patrimoniali della debitrice al momento della concessione del finanziamento posto che, come si è visto, non trova applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 1956 c.c.
pagina 17 di 19 Quanto al merito delle critiche, va osservato che l'Istituto di credito ha assolto all'onus probandi sullo stesso incombente mediante la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento, regolarmente sottoscritto dalle parti, e non contestato specificamente, ammettendo la parte Appellante che l'erogazione vi è stata per quanto sia andata a compensare precedenti esposizioni.
Il credito risulta pertanto sufficientemente provato, essendo onere degli opponenti fornire la prova dei fatti modificativi o estintivi.
Quanto alle ulteriori censure in ordine alla errata attivazione delle fideiussioni e al difetto dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, entrambe le censure sono prive di pregio.
La prima è inammissibile, mancando uno specifico motivo d'impugnazione ex art. 342 c.p.c. su quanto affermato dal primo giudice sulla mancanza di un obbligo di preventiva escussione del debitore principale, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, e sulla mancanza di un obbligo di attivazione delle garanzie ipotecarie o di quelle garanzie sussidiarie. Con riferimento al secondo motivo, poi, è sufficiente evidenziare che l'opposizione introduce un giudizio a cognizione piena sul merito della domanda creditoria, e non costituisce uno strumento per la valutazione della legittimità del procedimento monitorio.
L'appello va respinto e la sentenza confermata
Contr IV. In mancanza della costituzione di non vi è necessità di pronunciarsi sulle spese del grado.
V. Sussistono a carico degli NT i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Grosseto e pubblicata il 28/04/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 18 di 19 - Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- Nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte
Appellante;
- dispone, infine che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.
Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Firenze, camera di consiglio del 17.1.2025
Il Consigliere Ausiliario relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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