Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6078/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 26/02/2025 UDIENZA CARTOLARE
Il Giudice
Lette le note di discussione decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
n. 6078/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 6078/2019 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Giuseppe Ugo De C.F._1
Rosa (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito C.F._2
in IT (CE) alla via G. Carducci, n. 35;
1
Contro
, (C.F. ) in persona del Presidente p.t. elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso la sede legale corrente in via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli;
-resistente contumace-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 30 giugno 2019 parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Controparte_1 Controparte_2
, avente ad og-
[...] Controparte_3
getto notifica Decreto Dirigenziale n. 94 del 22/05/2019 ai sensi ex art. 18 Legge
689/81 s.m.i., per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 124, comma 1
e 133 comma 2, d.l.gs n.152/06 e s.m.i., in qualità di Controparte_4
, e , per presunti illeciti accertati
[...] Pt_2 CP_5 CP_6 dall' con verbali di sopralluogo/prelievo n. Controparte_7
52/DFC/15 del 27/05/2013 e 124/DFC del 16/12/2015 e n.48 DFC/15 del
23.05.2016. Ingiungeva quindi il pagamento della somma di euro 7.208,50.
Chiedeva quindi, in via preliminare, di sospendere gli effetti dell'impugnato provve- dimento;
nel merito, accogliere il gravame e annullare l'impugnata ordinanza- ingiunzione della Decreto Dirigenziale n.94 del 22/05/19 e notifi- Controparte_1
cata il 04/06/2019 in quanto illegittimo ed infondato, vinte le spese di giudizio.
Tanto premesso va dichiarata la contumacia della che, sebbene ri- Controparte_1
tualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito l'atto opposto (Decreto Dirigenziale n. 94 del 22/05/2019 assunto al pro- tocollo dell'Ente al numero 2019/0323694 del 23/05/2019) va annullato.
Il ricorso va ritenuto fondato e come tale va accolto.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, sogget- tivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n.
24691).
La aveva quindi lo specifico onere probatorio di produrre tutta la Controparte_1
documentazione relativa al procedimento sanzionatorio.
Parte resistente non ha inviato gli atti relativi alla presunta infrazione e/o violazione per consentire a questo giudice di verificare o meno la fondatezza delle doglianze avanzate dal ricorrente, con la conseguenza che la mancata produzione degli atti del
2
procedimento costituisce un elemento di giudizio già di per sé idoneo a far ritenere fondato il ricorso. La fondatezza del ricorso in assenza di produzione degli atti del procedimento da parte dell'ente irrogatore della sanzione è ancora di più evidente quando non consenta la verifica delle specifiche eccezioni dell'opponente, che pos- sono essere accolte o meno solo in base all'esame dei suddetti atti.
Deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma 12, della L. n.
689 del 1981 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11 comma, del D.Lgs. n. 150 del 2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Ne consegue che non potendo conoscere questo giudice gli atti del procedimento che hanno condotto alla sanzione irrogata, e non potendosi la legittimità di questa desu- mere dagli atti depositati dallo stesso ricorrente, l'ordinanza oggetto di impugnazione va annullata.
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositi- vo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali da quest'ultimo sostenute che si liquidano in euro 800,00, oltre ad euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso, 26/02/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
3