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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 298/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti FASOLI CARLA APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI CP_1
NA IO LL
avente ad oggetto: sentenza n. 151/2024 in data 25 aprile 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, il giudice del lavoro di Vasto ha respinto la domanda proposta da , imprenditrice agricola e coltivatrice diretta, con la quale, evocando in Parte_1 giudizio l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori” di cui era affetta. Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso per non avere la ricorrente assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa, atteso che la documentazione sanitaria prodotta e l'istruttoria testimoniale espletata in primo grado non hanno comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa. Tali considerazioni hanno trovato riscontro anche nelle risultanze della relazione peritale del CTU nominato, il quale ha concluso affermando che la malattia, documentata in un modo incompleto, non può essere considerata come professionale, per carenza del nesso causale. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo, previo Parte_1 rinnovo della CTU medico-legale, la totale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “1) Accertare e dichiarare che la tendinopatia delle spalle denunciata è di origine professionale e determina una menomazione dell'integrità psico fisica che risulterà di Giustizia;
comunque pari o superiore al 6%. 2) Conseguentemente condannare l' a liquidare la prestazione CP_1 corrispondente al grado di pregiudizio che risulterà dovuto. 3) Con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario.” Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, la non attendibilità delle conclusioni della perizia medico-legale, evidenziando che, trattandosi di patologia di natura tabellata e beneficiando della presunzione legale, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la dimostrazione dei tempi di esposizione al rischio non può essere oggetto di prova testimoniale ed in ogni caso che, in tema di malattie professionali, le obbiettive difficoltà materiali a reperire mezzi di prova suggeriscono l'applicazione del principio di ragionevolezza. Si è costituito in giudizio l' contestando la genericità dei motivi dell'impugnazione, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. È stato disposto nel corso del presente grado il rinnovo della CTU medico legale, all'esito della quale la dott.ssa ha concluso che la ricorrente è Persona_1 Parte_1 affetta dalla seguente infermità “Tendinopatia del sovraspinoso di lieve entità e a sfumato impegno funzionale, prevalente a sinistra”, escludendo che trattasi di una malattia di origine professionale. Come emerge dall'anamnesi lavorativa – mediante la quale il CTU può acquisire, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ. informazioni dalla parte su circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico – la ricorrente ha dichiarato di lavorare come coltivatrice diretta ed imprenditrice dal 1996 in un'azienda agricola di 4 ettari, di cui 2 sono adibiti a vigneto a tendone. Le attività espletate, che seguono l'andamento della stagione, si concretizzano nello svolgimento della potatura, legatura, defogliazione con utilizzo di strumenti e utensili quali forbici pneumatiche, seghetto a motore ed altri attrezzi motorizzati.
pag. 2/4 Il perito ha osservato che nel caso in esame “si rileva come dal raccordo anamnestico registrato in sede di visita, integrato con l'estratto contributivo versato in atti risulta che la signora svolga l'attività lavorativa di coltivatrice diretta su un di un Parte_1 terreno di limitata estensione (circa 4 ettari) coltivato a vigneto (circa 2 ettari) e sul quale insistono circa 200 piante di olivo. Orbene si tratta di un impegno lavorativo che, tenuto anche conto del carattere stagionale dei periodi di raccolta e potatura delle rispettive coltivazioni non consente di dimostrare la effettiva esposizione della perizianda a sovraccarico biomeccanico delle spalle inteso come lavorazioni effettuate in modo non occasionale durante la giornata con movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Ed invero dall'estratto contributivo risultano solo 156 giorni lavorativi all'anno che, se riportati al periodo annuale di riferimento, consentono di documentare l'adibizione all'attività lavorativa di coltivatrice diretta per appena 12-13 giorni lavorativi al mese in media con una prevedibile prevalenza nei periodi stagionali utili alle specifiche attività del ciclo naturale delle colture (vigneto e uliveto).” Tenuto conto che, in caso di malattie ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016, Cass. n. 17438 del 12/10/2012), va osservato, nel caso in esame, che non risulta dimostrata né documentata una effettiva esposizione a rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico delle spalle (adibizione quotidiana, ripetitiva e non occasionale a movimenti ripetuti delle spalle e mantenimento prolungato di posture incongrue) sia per la estensione contenuta del terreno e del numero di piante di olivo, sia per il carattere stagionale delle relative coltivazioni, tenuto anche conto delle mansioni tipicamente varie e diversificate svolte nell'ambito della giornata lavorativa da una coltivatrice diretta. A tali conclusioni è giunto anche il CTU nominato nel presente grado, confermando quelle dell'elaborato peritale già svolto in primo grado. Il CTU ha inoltre aggiunto che la tendinopatia da cui è affetta la ricorrente non è in grado di integrare il tipico connotato tecnopatico in quanto risulta priva degli elementi anatomopatologici e clinici propri delle tendinopatie da sovraccarico biomeccanico, trattandosi di una patologia di lieve entità, a sfumato impegno funzionale e non meritevole di approfondimenti diagnostico-clinici (visite ortopediche, esami diagnostico-strumentali di controllo) ovvero di terapie sintomatiche (non allegate). Il perito, infine, ha osservato come in sede di anamnesi è emerso, quale possibile fattore di rischio intrinseco, l'ipercolesterolemia, che notoriamente aumenta le probabilità di sviluppare tendinopatie calcifiche in età adulta. Ha pertanto concluso che, per le caratteristiche cliniche – nosologiche e strumentali, si tratta di una tendinopatia che orienta verso una forma riconducibile a cause naturali e che l'incidenza di fattori lavorativi, oltre a non essere ben documentata, non è in grado di assumere un significativo rilievo causale.
pag. 3/4 A seguito delle osservazioni alla bozza peritale, depositate dalla difesa dell'appellante, la CTU ha nuovamente chiarito come le caratteristiche clinico-nosologiche e strumentali della malattia, il carattere tipicamente variabile delle mansioni in ambito agricolo, la limitata estensione delle coltivazioni e l'assenza di riferimenti specifici in ordine all'arco temporale, nel corso della singola giornata lavorativa e durante l'anno, di esposizione della lavoratrice ad effettivo sovraccarico biomeccanico delle spalle, escludono l'origine professionale della malattia. Per quanto riferito dai testi, la CTU ha spiegato che “le attività potenzialmente a rischio sono limitate a brevi periodi di tempo (ad es. da nei mesi di novembre e dicembre per la raccolta dell'ulivo in un uliveto) in quanto da febbraio a ottobre la perizianda esegue due cicli di potatura della vite (a distanza di mesi l'uno dall'altro) ed in tutti i periodi dell'anno ella è adibita ad attività di preparazione del terreno per la semina, cura e raccolta degli ortaggi, trattamenti antiparassitari, la cernita e la raccolta dell'uva in un vigneto “a tendone” e di conseguenza a multiple attività diversificate nel corso della giornata. Va da sé che nel caso di specie viene a mancare il carattere sistematico, continuativo e duraturo della adibizione della lavoratrice a mansioni potenzialmente a rischio specifico per sovraccarico biomeccanico delle spalle.” Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Non vi è spazio, perciò, per accogliere l'impugnazione e l'appello deve essere rigettato. Le spese sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 c.p.c.; per questi stessi motivi devono essere poste a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 provvedimento. Sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese del grado;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 298/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti FASOLI CARLA APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI CP_1
NA IO LL
avente ad oggetto: sentenza n. 151/2024 in data 25 aprile 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, il giudice del lavoro di Vasto ha respinto la domanda proposta da , imprenditrice agricola e coltivatrice diretta, con la quale, evocando in Parte_1 giudizio l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori” di cui era affetta. Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso per non avere la ricorrente assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa, atteso che la documentazione sanitaria prodotta e l'istruttoria testimoniale espletata in primo grado non hanno comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e attività lavorativa. Tali considerazioni hanno trovato riscontro anche nelle risultanze della relazione peritale del CTU nominato, il quale ha concluso affermando che la malattia, documentata in un modo incompleto, non può essere considerata come professionale, per carenza del nesso causale. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo, previo Parte_1 rinnovo della CTU medico-legale, la totale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “1) Accertare e dichiarare che la tendinopatia delle spalle denunciata è di origine professionale e determina una menomazione dell'integrità psico fisica che risulterà di Giustizia;
comunque pari o superiore al 6%. 2) Conseguentemente condannare l' a liquidare la prestazione CP_1 corrispondente al grado di pregiudizio che risulterà dovuto. 3) Con vittoria di spese diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre al difensore antistatario.” Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, la non attendibilità delle conclusioni della perizia medico-legale, evidenziando che, trattandosi di patologia di natura tabellata e beneficiando della presunzione legale, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la dimostrazione dei tempi di esposizione al rischio non può essere oggetto di prova testimoniale ed in ogni caso che, in tema di malattie professionali, le obbiettive difficoltà materiali a reperire mezzi di prova suggeriscono l'applicazione del principio di ragionevolezza. Si è costituito in giudizio l' contestando la genericità dei motivi dell'impugnazione, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. È stato disposto nel corso del presente grado il rinnovo della CTU medico legale, all'esito della quale la dott.ssa ha concluso che la ricorrente è Persona_1 Parte_1 affetta dalla seguente infermità “Tendinopatia del sovraspinoso di lieve entità e a sfumato impegno funzionale, prevalente a sinistra”, escludendo che trattasi di una malattia di origine professionale. Come emerge dall'anamnesi lavorativa – mediante la quale il CTU può acquisire, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ. informazioni dalla parte su circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico – la ricorrente ha dichiarato di lavorare come coltivatrice diretta ed imprenditrice dal 1996 in un'azienda agricola di 4 ettari, di cui 2 sono adibiti a vigneto a tendone. Le attività espletate, che seguono l'andamento della stagione, si concretizzano nello svolgimento della potatura, legatura, defogliazione con utilizzo di strumenti e utensili quali forbici pneumatiche, seghetto a motore ed altri attrezzi motorizzati.
pag. 2/4 Il perito ha osservato che nel caso in esame “si rileva come dal raccordo anamnestico registrato in sede di visita, integrato con l'estratto contributivo versato in atti risulta che la signora svolga l'attività lavorativa di coltivatrice diretta su un di un Parte_1 terreno di limitata estensione (circa 4 ettari) coltivato a vigneto (circa 2 ettari) e sul quale insistono circa 200 piante di olivo. Orbene si tratta di un impegno lavorativo che, tenuto anche conto del carattere stagionale dei periodi di raccolta e potatura delle rispettive coltivazioni non consente di dimostrare la effettiva esposizione della perizianda a sovraccarico biomeccanico delle spalle inteso come lavorazioni effettuate in modo non occasionale durante la giornata con movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue. Ed invero dall'estratto contributivo risultano solo 156 giorni lavorativi all'anno che, se riportati al periodo annuale di riferimento, consentono di documentare l'adibizione all'attività lavorativa di coltivatrice diretta per appena 12-13 giorni lavorativi al mese in media con una prevedibile prevalenza nei periodi stagionali utili alle specifiche attività del ciclo naturale delle colture (vigneto e uliveto).” Tenuto conto che, in caso di malattie ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016, Cass. n. 17438 del 12/10/2012), va osservato, nel caso in esame, che non risulta dimostrata né documentata una effettiva esposizione a rischio lavorativo specifico per sovraccarico biomeccanico delle spalle (adibizione quotidiana, ripetitiva e non occasionale a movimenti ripetuti delle spalle e mantenimento prolungato di posture incongrue) sia per la estensione contenuta del terreno e del numero di piante di olivo, sia per il carattere stagionale delle relative coltivazioni, tenuto anche conto delle mansioni tipicamente varie e diversificate svolte nell'ambito della giornata lavorativa da una coltivatrice diretta. A tali conclusioni è giunto anche il CTU nominato nel presente grado, confermando quelle dell'elaborato peritale già svolto in primo grado. Il CTU ha inoltre aggiunto che la tendinopatia da cui è affetta la ricorrente non è in grado di integrare il tipico connotato tecnopatico in quanto risulta priva degli elementi anatomopatologici e clinici propri delle tendinopatie da sovraccarico biomeccanico, trattandosi di una patologia di lieve entità, a sfumato impegno funzionale e non meritevole di approfondimenti diagnostico-clinici (visite ortopediche, esami diagnostico-strumentali di controllo) ovvero di terapie sintomatiche (non allegate). Il perito, infine, ha osservato come in sede di anamnesi è emerso, quale possibile fattore di rischio intrinseco, l'ipercolesterolemia, che notoriamente aumenta le probabilità di sviluppare tendinopatie calcifiche in età adulta. Ha pertanto concluso che, per le caratteristiche cliniche – nosologiche e strumentali, si tratta di una tendinopatia che orienta verso una forma riconducibile a cause naturali e che l'incidenza di fattori lavorativi, oltre a non essere ben documentata, non è in grado di assumere un significativo rilievo causale.
pag. 3/4 A seguito delle osservazioni alla bozza peritale, depositate dalla difesa dell'appellante, la CTU ha nuovamente chiarito come le caratteristiche clinico-nosologiche e strumentali della malattia, il carattere tipicamente variabile delle mansioni in ambito agricolo, la limitata estensione delle coltivazioni e l'assenza di riferimenti specifici in ordine all'arco temporale, nel corso della singola giornata lavorativa e durante l'anno, di esposizione della lavoratrice ad effettivo sovraccarico biomeccanico delle spalle, escludono l'origine professionale della malattia. Per quanto riferito dai testi, la CTU ha spiegato che “le attività potenzialmente a rischio sono limitate a brevi periodi di tempo (ad es. da nei mesi di novembre e dicembre per la raccolta dell'ulivo in un uliveto) in quanto da febbraio a ottobre la perizianda esegue due cicli di potatura della vite (a distanza di mesi l'uno dall'altro) ed in tutti i periodi dell'anno ella è adibita ad attività di preparazione del terreno per la semina, cura e raccolta degli ortaggi, trattamenti antiparassitari, la cernita e la raccolta dell'uva in un vigneto “a tendone” e di conseguenza a multiple attività diversificate nel corso della giornata. Va da sé che nel caso di specie viene a mancare il carattere sistematico, continuativo e duraturo della adibizione della lavoratrice a mansioni potenzialmente a rischio specifico per sovraccarico biomeccanico delle spalle.” Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Non vi è spazio, perciò, per accogliere l'impugnazione e l'appello deve essere rigettato. Le spese sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 c.p.c.; per questi stessi motivi devono essere poste a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 provvedimento. Sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese del grado;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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