TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 553 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.101, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Alessio Olimpieri che lo rappresenta e difende come da procura in atti ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 28.05.2024 prot.n.1035/10
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in L'Aquila, via Andrea Brancadoro n.1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive e TFR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 giugno 2024 parte ricorrente premesso di avere lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
14.04.2023 al 31.12.2023 con le mansioni di manovale edile e qualifica di operaio, inquadrato al 1° livello del CCNL Edilizia – industria, e contratto a tempo determinato e full time, esponeva: - di aver svolto mansioni di manovale edile addetto al cantiere sito in Terni, via Gibilrossa n.12 - di aver osservato l'orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì; - di aver lavorato sino alla scadenza del contratto a tempo determinato fissata al 31.12.2023; - di non aver percepito integralmente la retribuzione durante il rapporto di lavoro, ma solo acconti;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro neppure il
TFR; - di vantare un credito nei confronti del datore di lavoro pari ad € 8.824,04 di cui € 787,61 a titolo di TFR. Conveniva, pertanto, la società davanti al Controparte_1 giudice del lavoro di Terni chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata per i titoli sopra specificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
La società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, regolarmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti i testi indicati dalla parte ricorrente;
veniva ammesso, altresì, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, tuttavia l'incombente non veniva espletato per assenza dello stesso.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Parte ricorrente, lavoratore subordinato alle dipendenze della società convenuta con rapporto di lavoro a tempo determinato ed orario full time, allega di aver lavorato dal lunedì al venerdì senza ricevere il pagamento integrale delle retribuzioni durante il rapporto di lavoro cessato al termine fissato nel contratto del 31.12.2023, ed alla cessazione di non aver ricevuto il pagamento del TFR e, pertanto, chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alle mensilità non corrisposte ed il TFR, come da conteggi allegati (cfr. all.to n.2 al ricorso).
La difesa attorea conferma che il lavoratore ha percepito solo acconto sulle retribuzioni da giugno a dicembre 2023, risultando creditore della somma di € 8.824,04 di cui € 787,61 a titolo di TFR.
Per quel che più interessa in questa sede, va rilevato che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile (Cass. Sez. Un. 13533/2001). La Corte di Cassazione ha, dunque, evidenziato, a più riprese, che
“qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009). Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le mensilità aggiuntive, se previste dal CCNL (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). E' documentalmente provato in atti la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società a far data dal Controparte_1
14.06.2023 con mansioni e qualifica di operaio, inquadrato al 1° livello del CCNL Edilizia – industria, contratto a tempo determinato dal 14.06.2023 prorogato sino al 31.12.2023 ed orario full - time (cfr. comunicazione CP_2 ed estratto contributivo all.ti n.2 al ricorso). CP_3
Le allegazioni attoree hanno trovato positivo riscontro nelle dichiarazioni del testimone collega di lavoro del ricorrente, il quale ha Testimone_1 riferito: “Anch'io ho lavorato per la società convenuta insieme al ricorrente e sono andato dal sindacato per chiedere il pagamento delle retribuzioni non corrispostemi. Io ho lavorato per la società da agosto a Controparte_1 novembre 2023 come operaio manovale ed il ricorrente già ci lavorava come manovale anche lui. Non ricordo se quando io mi sono dimesso, perché non mi pagavano, il ricorrente ancora lavorava per la società convenuta … Posso confermare che io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal mese di agosto fino a fine novembre 2023 presso il cantiere sito in Terni, via Gibilrossa n.12. Si trattava di ristrutturazione di edificio bonus 110 (tetto e facciata esterna dell'intero edificio). Lavoravamo dal lunedì al venerdì 8 ore qualche volta anche il sabato mattina con un'ora di pausa per il pranzo.” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 26.2.2025, in atti). Anche il testimone (nome) ha riferito: “Anch'io ho lavorato per Tes_2 la società insieme al ricorrente nell'anno 2023 da giugno Controparte_1
a dicembre. Tutti e due abbiamo lavorato per la società da giugno a dicembre 2023, come operai manovali, io sono andato via prima, il ricorrente è rimasto Io mi sono dimesso perché non mi pagavano, il ricorrente ancora lavorava per la società convenuta … Posso confermare che io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal mese di giugno fino a dicembre 2023 presso il cantiere sito in Terni, zona Cospea … Si trattava di ristrutturazione di un edificio, di rifacimento cappotto dell'intero edificio. Lavoravamo dal lunedì al venerdì 8 ore qualche volta anche il sabato mattina con un'ora di pausa per il pranzo. Non so se il ricorrente è stato pagato, io una sola volta.“ (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 26.03.2025, in atti).
Le dichiarazioni dei testi indicati, soggetti particolarmente attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa e privi di interessi qualificati nella stessa, hanno confermato le allegazioni attoree con riferimento alle mansioni espletate dal ricorrente, agli orari di lavoro osservato, la decorrenza e la cessazione della prestazione che, con tranquillizzante certezza, può fissarsi al 31.12.2023, di qui l'accoglimento della domanda di condanna della società convenuta al pagamento del saldo delle retribuzioni dalla mensilità di giugno a dicembre 2023, oltre al TFR. La mancata risposta della società convenuta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente, nei limiti sopra indicati. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116
c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407;
20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte CP_ della convenuta il cui legale rappresentante non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente. In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi predisposti dalla ricorrente, i quali in assenza di contestazioni possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come risultante dalla documentazione in atti, spetta al lavoratore (sulla base dell'inquadramento al 1° livello del CCNL di settore) per i titoli sopra indicati, la somma complessiva di € 8.824,04 di cui € 8.036,43 a titolo di retribuzioni non corrisposte (saldi da giugno a dicembre 2023, cfr. conteggi all.to al ricorso) ed € 787,61 a titolo di TFR. Sulle somme indicate sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
Parte convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 28.05.2024 prot.n.1035/10 (cfr. delibera depositata in atti), le spese di causa vengono liquidate ai sensi degli artt.82 e l30 del D.P.R.n.
115/02.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. N.55/2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione per valore (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00) e tenuto conto dell'attività defensionale svolta.
In ragione di quanto sopra la società convenuta deve rimborsare alla parte ricorrente la somma di euro 5.388,00 per compensi professionali del presente giudizio (tutte le fasi del giudizio) e versare all'erario, ex art. 133 dpr 115/2002, la somma di euro 2.694,00, già operata la dimidiazione ex art. 130 dpr
115/2002).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna la società convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 8.824,04 (per i titoli indicati in parte Parte_1 motiva) al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
- condanna la convenuta società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'erario, ex art. 133 dpr 115/2002, delle spese di lite, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidate in euro 2.694,00, importo già dimidiato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 10 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 553 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.101, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Alessio Olimpieri che lo rappresenta e difende come da procura in atti ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 28.05.2024 prot.n.1035/10
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede legale in L'Aquila, via Andrea Brancadoro n.1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive e TFR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 giugno 2024 parte ricorrente premesso di avere lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_1
14.04.2023 al 31.12.2023 con le mansioni di manovale edile e qualifica di operaio, inquadrato al 1° livello del CCNL Edilizia – industria, e contratto a tempo determinato e full time, esponeva: - di aver svolto mansioni di manovale edile addetto al cantiere sito in Terni, via Gibilrossa n.12 - di aver osservato l'orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì; - di aver lavorato sino alla scadenza del contratto a tempo determinato fissata al 31.12.2023; - di non aver percepito integralmente la retribuzione durante il rapporto di lavoro, ma solo acconti;
- di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro neppure il
TFR; - di vantare un credito nei confronti del datore di lavoro pari ad € 8.824,04 di cui € 787,61 a titolo di TFR. Conveniva, pertanto, la società davanti al Controparte_1 giudice del lavoro di Terni chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata per i titoli sopra specificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
La società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, regolarmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso dell'istruttoria venivano sentiti i testi indicati dalla parte ricorrente;
veniva ammesso, altresì, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, tuttavia l'incombente non veniva espletato per assenza dello stesso.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Parte ricorrente, lavoratore subordinato alle dipendenze della società convenuta con rapporto di lavoro a tempo determinato ed orario full time, allega di aver lavorato dal lunedì al venerdì senza ricevere il pagamento integrale delle retribuzioni durante il rapporto di lavoro cessato al termine fissato nel contratto del 31.12.2023, ed alla cessazione di non aver ricevuto il pagamento del TFR e, pertanto, chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alle mensilità non corrisposte ed il TFR, come da conteggi allegati (cfr. all.to n.2 al ricorso).
La difesa attorea conferma che il lavoratore ha percepito solo acconto sulle retribuzioni da giugno a dicembre 2023, risultando creditore della somma di € 8.824,04 di cui € 787,61 a titolo di TFR.
Per quel che più interessa in questa sede, va rilevato che, secondo i consolidati principi giurisprudenziali, il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegarne l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile (Cass. Sez. Un. 13533/2001). La Corte di Cassazione ha, dunque, evidenziato, a più riprese, che
“qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass. 26985/2009). Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le mensilità aggiuntive, se previste dal CCNL (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). E' documentalmente provato in atti la sussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società a far data dal Controparte_1
14.06.2023 con mansioni e qualifica di operaio, inquadrato al 1° livello del CCNL Edilizia – industria, contratto a tempo determinato dal 14.06.2023 prorogato sino al 31.12.2023 ed orario full - time (cfr. comunicazione CP_2 ed estratto contributivo all.ti n.2 al ricorso). CP_3
Le allegazioni attoree hanno trovato positivo riscontro nelle dichiarazioni del testimone collega di lavoro del ricorrente, il quale ha Testimone_1 riferito: “Anch'io ho lavorato per la società convenuta insieme al ricorrente e sono andato dal sindacato per chiedere il pagamento delle retribuzioni non corrispostemi. Io ho lavorato per la società da agosto a Controparte_1 novembre 2023 come operaio manovale ed il ricorrente già ci lavorava come manovale anche lui. Non ricordo se quando io mi sono dimesso, perché non mi pagavano, il ricorrente ancora lavorava per la società convenuta … Posso confermare che io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal mese di agosto fino a fine novembre 2023 presso il cantiere sito in Terni, via Gibilrossa n.12. Si trattava di ristrutturazione di edificio bonus 110 (tetto e facciata esterna dell'intero edificio). Lavoravamo dal lunedì al venerdì 8 ore qualche volta anche il sabato mattina con un'ora di pausa per il pranzo.” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 26.2.2025, in atti). Anche il testimone (nome) ha riferito: “Anch'io ho lavorato per Tes_2 la società insieme al ricorrente nell'anno 2023 da giugno Controparte_1
a dicembre. Tutti e due abbiamo lavorato per la società da giugno a dicembre 2023, come operai manovali, io sono andato via prima, il ricorrente è rimasto Io mi sono dimesso perché non mi pagavano, il ricorrente ancora lavorava per la società convenuta … Posso confermare che io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal mese di giugno fino a dicembre 2023 presso il cantiere sito in Terni, zona Cospea … Si trattava di ristrutturazione di un edificio, di rifacimento cappotto dell'intero edificio. Lavoravamo dal lunedì al venerdì 8 ore qualche volta anche il sabato mattina con un'ora di pausa per il pranzo. Non so se il ricorrente è stato pagato, io una sola volta.“ (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 26.03.2025, in atti).
Le dichiarazioni dei testi indicati, soggetti particolarmente attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa e privi di interessi qualificati nella stessa, hanno confermato le allegazioni attoree con riferimento alle mansioni espletate dal ricorrente, agli orari di lavoro osservato, la decorrenza e la cessazione della prestazione che, con tranquillizzante certezza, può fissarsi al 31.12.2023, di qui l'accoglimento della domanda di condanna della società convenuta al pagamento del saldo delle retribuzioni dalla mensilità di giugno a dicembre 2023, oltre al TFR. La mancata risposta della società convenuta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente, nei limiti sopra indicati. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116
c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407;
20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte CP_ della convenuta il cui legale rappresentante non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente. In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla base dei conteggi predisposti dalla ricorrente, i quali in assenza di contestazioni possono essere condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria e alle effettive modalità di svolgimento del rapporto come risultante dalla documentazione in atti, spetta al lavoratore (sulla base dell'inquadramento al 1° livello del CCNL di settore) per i titoli sopra indicati, la somma complessiva di € 8.824,04 di cui € 8.036,43 a titolo di retribuzioni non corrisposte (saldi da giugno a dicembre 2023, cfr. conteggi all.to al ricorso) ed € 787,61 a titolo di TFR. Sulle somme indicate sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
Parte convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 28.05.2024 prot.n.1035/10 (cfr. delibera depositata in atti), le spese di causa vengono liquidate ai sensi degli artt.82 e l30 del D.P.R.n.
115/02.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. N.55/2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione per valore (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00) e tenuto conto dell'attività defensionale svolta.
In ragione di quanto sopra la società convenuta deve rimborsare alla parte ricorrente la somma di euro 5.388,00 per compensi professionali del presente giudizio (tutte le fasi del giudizio) e versare all'erario, ex art. 133 dpr 115/2002, la somma di euro 2.694,00, già operata la dimidiazione ex art. 130 dpr
115/2002).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- condanna la società convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 8.824,04 (per i titoli indicati in parte Parte_1 motiva) al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo;
- condanna la convenuta società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'erario, ex art. 133 dpr 115/2002, delle spese di lite, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidate in euro 2.694,00, importo già dimidiato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 10 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri