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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 755/2024 RGA avverso la sentenza n. 392/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, a conclusione della causa iscritta al R.G. 1037/2023, pubblicata in data 19.10.2024, non notificata; avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/02/2025; promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia, Via L. Manara n.16, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mendogni, come in atti;
- reclamante;
contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Berenice Stridi, come in atti;
- reclamata;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 1, c. 48 della Legge 92/2012, ritualmente notificato unitamente a pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, – dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del assunto a seguito di concorso indetto in data 4/7/1994, Controparte_1
1 con il profilo professionale di Gestore Processi Tecnici, assegnato, dopo alcuni anni e comunque all'epoca dei fatti, al Servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia con inquadramento nella categoria C del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali, occupandosi di tutte le incombenze relative agli impianti pubblicitari – impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Dirigente del servizio con lettera del 5/8/2022 ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs.
165/2001, per “Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.
Segnatamente si trattava di contestazione accertata in flagranza, ovvero “mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze”, sulla base di quanto emerso dall'annotazione del Comandante della locale P.L., relativa all'attività di osservazione svolta – a seguito di segnalazioni anonime - nel periodo compreso dal 11/04/2022 al 23/06/2022, pervenuta a conoscenza della Dirigente del servizio il 13.7.2022; nello specifico dalla detta annotazione si traeva che durante l'orario di lavoro – in particolare, dopo la timbratura ed in Parte_1 occasione delle uscite autorizzate fuori dall'ufficio del mercoledì e del giovedì - in modo abituale, svolgeva svariate attività di natura personale e familiare, anche con l'utilizzo di mezzi del Comune.
Pertanto, in pari data, la Dirigente emetteva provvedimento di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente – con efficacia dal 14.7.2022 e fatto salvo il diritto all'assegno alimentare - senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato, come previsto dal dell'art.55 quater, comma
3 bis del D. Lgs. 165/2001.
Intervenute tempestivamente le giustificazioni del lavoratore, ritenute infondate e comunque inidonee a contrastare la natura palese degli accertamenti svolti dalla P.L., la Dirigente del servizio emetteva, con lettera del 5/8/2022, l'impugnato licenziamento.
Il giudizio di natura cautelare che seguivano al deposito del ricorso ex art. 1, co, 48, l. n.
91/2012 – nel contesto del quale il lavoratore deduceva di essere stato illegittimamente licenziato per giusta causa dal datore di lavoro, instando quindi per la reintegra ed ogni forma di tutela patrimoniale conseguente e, comunque, formulando domanda in via subordinata di rideterminazione della sanzione disciplinare in altra di natura conservativa – istruito in via documentale ed orale, veniva definito con ordinanza riservata del 14/10/2023, di rigetto del ricorso e condanna del lavoratore delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza lo stesso lavoratore proponeva opposizione ex art.1, co. 51 l. n.
92/2012, procedimento che veniva istruito alla luce del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase cautelare nonché con ulteriori prove orali e documentali.
Alla luce di tale compendio probatorio, la causa veniva definita con sentenza n. 392/2024, in tale sede gravata, in forza della quale il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del giudice del lavoro, richiamata integralmente l'ordinanza già emessa in sede cautelare ed, alla luce degli ulteriori elementi probatori di conforto delle valutazioni già espresse in quella sede ed approfondite in sede oppositiva, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
2. Il già ricorrente proponeva reclamo ex art. 1, co. 58 l. n. 92/2012 avverso la detta Pt_1
2 sentenza, ritualmente notificato, formulando sei motivi di impugnazione, tra loro strettamente connessi.
Segnatamente censurava la sentenza reclamata deducendo:
1. l'omessa pronuncia o comunque la violazione di legge con riguardo all'argomento proposto in sede di giudizio d'opposizione circa l'inapplicabilità del procedimento “derogatorio” previsto dai commi 3-bis/3-quinquies dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
2. violazione di legge con riguardo all'aspetto relativo alla valutazione del compendio probatorio, in particolare laddove il Giudice di prime cure attribuiva piena valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalla Dirigente con riguardo al momento in cui giungeva a conoscenza degli esiti degli accertamenti della P.L. anziché valutare i dati fattuali inconfutabili emergenti dalla documentazione, la cui ponderata valutazione avrebbe dovuto condurre il Giudice a rilevare l'incongruenza dei tempi e delle date circa l'effettiva conoscenza degli illeciti da parte della dirigente;
il reclamante, con tale motivo, reiterava quanto già dedotto in primo grado circa
“l'invalidità del procedimento disciplinare e della sanzione espulsiva comminata” e la conseguente declaratoria di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare;
3. l'omessa pronuncia con riguardo alla dedotta “violazione dei principi di buona fede e correttezza art. 1175 e 1375 c.c., la violazione dell'art. 55 quater d.lgs. 165/2001 e la violazione dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001”; ciò in quanto il pur essendo a Controparte_1 conoscenza – per il tramite del Comandante dei Vigili deputato ai servizi di controllo – delle condotte illecite fin dal 13 aprile 2022 avrebbe omesso di contestarle tempestivamente con ciò violando le disposizioni dell'art. 55 bis e 55 quater d.lgs. 165/2001;
4. la carenza motivazionale con riguardo all'aspetto della motivazione del licenziamento, in particolare laddove il Giudice “non ravvisa mancanze che ne possano determinare la nullità”.
Lamenta la parte reclamante che in tal modo il giudice di prime cure non avrebbe dato compiuta e motivata risposta alla deduzione svolta in sede oppositiva circa la necessità che il provvedimento di licenziamento contenga motivazione da intendersi quale “…espressione delle ragioni e delle valutazioni poste a fondamento del licenziamento”, ritenuto dall'appellante carente nel caso di specie.
5. La carenza di motivazione della sentenza – aggettivata sul capo specifico come “apodittica e priva di argomentazioni” – laddove riteneva la sanzione proporzionata ai comportamenti illeciti intenzionali e reiterati del lavoratore. Ritiene il reclamante che la sentenza gravata sia “gravemente carente anche in ordine alla valutazione della proporzionalità della sanzione” e violativa del principio di gradualità sancito dall'art. 59, co.1, CCNL per cui : “se la norma prevede che venga rispettato il principio di gradualità, appare del tutto abnorme che la prima contestazione, oltretutto contestabile e riguardante comportamenti che non hanno provocato alcun danno, venga definita con il licenziamento”, dovendosi piuttosto ritenere applicabile provvedimento disciplinare conservativo;
6. l'omessa pronuncia sulla “eccepita erroneità della individuazione della fattispecie disciplinare e sulla violazione dell'art. 59, comma 4, lett. c) del c.c.n.l. 21.5.2018”; si censura
3 quindi il capo della sentenza laddove il Giudice esclude la ricorrenza della previsione dell'art.59 comma 4 lett. c) del CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali - ipotesi che riguarda l'assenza ingiustificata dal servizio o l'arbitrario abbandono dello stesso – ritenendo piuttosto ricorrente la fattispecie di cui e l'art 59 co.9, lett. a) del CCNL, che prevede il licenziamento senza preavviso per le ipotesi considerate nell'art.55 quater, comma 1, lett. a) d) e), f) del D.Lgs.165/2001 (che alla lettera a) la
“Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.
Nel prosieguo del reclamo, segnatamente nei punti 7-8-9, la parte riproponeva una serie di censure avverso il provvedimento disciplinare già proposto in primo grado, e comunque afferenti a profili già esposti nei motivi sopra esposti, in particolare con riguardo all'asserita mancanza di motivazione del licenziamento e con riguardo alla sproporzione del licenziamento.
Tanto premesso il reclamante instava per la riforma della impugnata sentenza, riproponendo sia in via istruttoria che nel merito le domande già svolte in I grado, ossia dichiarare “nullo, o quanto meno inefficace o comunque illegittimo, invalido, sproporzionato e/o comunque non sorretto da giusta causa” l'impugnato licenziamento, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 S.L. commi 1 e 2 – o quantomeno commi 6 e 7 (e quindi comma 4 o in subordine comma 5) - anche dal punto di vista patrimoniale;
e comunque, in via subordinata, in caso di accertamento almeno parziale della responsabilità disciplinare del ricorrente/opponente, instava per la rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001, al fine di ottenere l'applicazione di una sanzione conservativa. Il tutto con vittoria delle spese delle diverse fasi e grado di giudizio, con distrazione delle spese.
Si costituiva ritualmente il reclamato che, nell'avversare recisamente i motivi del CP_1 reclamo - in quanto integranti una mera riproposizione di deduzioni già motivatamente ritenute destituite di fondamento con la gravata pronuncia - ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite la società reclamata.
4. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Con riguardo al primo motivo – a cui si ricollega, dal punto di vista logico-giuridico, la censura di cui al sesto motivo, come sopra sintetizzato - il reclamante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare o comunque avrebbe violato nell'applicare al caso di specie la previsione di cui all'art. 55-quater del d.lgs. 165/20011, essendosi limitato al mero richiamo della norma del testo, senza nulla argomentare o comunque profilando aspetti motivazionali non attinenti alle argomentazioni proposte.
Nell'impugnare tale capo della sentenza il reclamante sostiene che, proprio alla luce della valutazione svolta dal giudice di prime cure - laddove ritiene che il caso di specie sia caratterizzato da “una particolare evidenza probatoria ed urgenza” – sarebbe dovuto pervenire coerentemente a ritenere inapplicabile l'art. 55 quater D.lgs. cit., in favore – piuttosto - del procedimento ordinario previsto dall'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 (salva comunque l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare come esposta al secondo motivo di gravame).
A sostegno di tale asserto il reclamante reitera quanto già esposto in primo grado sul punto, ossia che nel caso di specie non possa ritenersi ricorrente l'ipotesi di flagranza e ciò avendo riguardo al prolungato periodo delle attività di indagine che avrebbero portato ad evidenziare i fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare, sviluppatesi con pedinamento pressoché quotidiano dall'11.4.2022 al 23.6.2022 (sul punto enfaticamente il reclamante commenta che “Sostenere che si tratti di “flagranza” è davvero troppo, anche in un'accezione ampia e edulcorata che non si vede, però, quale possa essere: certo la flagranza non si può configurare quando si svolgono due mesi e mezzo di pedinamenti, si attendono due settimane prima di redigere la relazione finale e si trasmette la relazione finale (così pare…) ben 6 giorni dopo […]In sostanza, è il comportamento stesso dell'Amministrazione comunale che conferma come – contrariamente a quanto afferma la sentenza qui impugnata – non vi fosse alcuna urgenza di intervenire”).
Peraltro, si deduce la violazione dell'applicazione dell'art. 55 quater, comma 3-bis d.lgs. 165/2001, ritenendo che nel caso di specie non possa parlarsi di “strumenti” di sorveglianza” non potendosi far rientrare in tale concetto i dipendenti la Polizia Locale che hanno svolto il pedinamento e non possono certo essere assimilabili a risorse tecnologiche per il controllo costante del comportamento dei dipendenti.
Proseguiva il reclamante affermando, in punto di conseguenze, che dall'errata applicazione dell'art. 55 quater D.lgs. cit., sarebbe derivata l'attivazione del procedimento disciplinare da parte di un organo incompetente, ossia dalla Dirigente del servizio che avrebbe agito in “sostanziale carenza di potere e in violazione palese dell'art. 46, comma 2 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del approvato con delibera di G.C. n. 267 Controparte_1
determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.[…]”
5 dell'1.12.2020 (“Per le infrazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione di gravità superiore rispetto a quelle di cui al comma primo, provvede l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, istituito presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.
Gli atti relativi sono di competenza del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione”).
Ed ancora, dall'erronea applicazione dell'art. 55 quater D.lgs. cit. sarebbe derivata la compressione del diritto di difesa da parte del lavoratore, attesa la riduzione del termine di convocazione a difesa - almeno 15 giorni, invece dei 20 giorni minimi previsti nel procedimento ordinario – e dei tempi di definizione del procedimento, tali da rendere meno accurata l'attività istruttoria, in particolare con riguardo alla verifica delle giustificazioni offerte dal lavoratore;
compressione difensiva riscontrabile – sostiene il reclamante - anche sul piano del diritto di accesso agli atti giacché “… nel procedimento, così come condotto dal , è stata versata solamente la Controparte_1 relazione finale della Polizia Municipale, ma non sono stati acquisiti né i singoli rapporti di servizio conseguenti alle osservazioni, né altri documenti rilevanti, quali i supposti “esposti anonimi” sulla base dei quali ha preso avvio l'azione disciplinare.
Inoltre, il geom. non avrebbe nemmeno potuto utilmente esercitare il diritto di accesso agli atti Pt_1 ex artt. 22 e seguenti l. 241/90, perché l'Amministrazione è tenuta a consentire o negare tale diritto entro 30 giorni, esattamente il termine entro il quale deve concludersi il procedimento disciplinare”.
Ebbene, tale motivo – cui, come si è già evidenziato, si ricollega logico-giuridicamente, la censura al sesto motivo del reclamo in esame - è infondato in quanto, dall'esame della sentenza gravata, valutata in modo combinato con il compendio probatorio in atti, si giunge a ritenere come il giudice di prime cure abbia correttamente – e motivatamente - dato applicazione alla disposizione di cui all'art. 55 quater cit.
V'è da porre in rilievo come tale conclusione si poggi fermamente sui convergenti esiti delle attività di indagine delle Polizia Municipale – svolte con pedinamento, anche tramite sistema “gps” e acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, da ritenersi ontologicamente
“strumenti di sorveglianza” secondo l'accezione normativa di riferimento – nonché sulle dichiarazioni rese dai testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
– appartenenti alla Polizia Municipale – che hanno, appunto, confermato Testimone_4
l'attività svolta.
Tali esiti, come peraltro avvalorati dal confronto con quanto emergente dai cartellini marcatempo dei mesi da aprile a giugno 2022 e dall' estratto del Registro delle uscite del Servizio Attività produttive, hanno consentito di acclarare sinteticamente – come correttamente sintetizzato in sede di ordinanza cautelare integralmente richiamata nella sentenza gravata - che:
“- mercoledì 13/4/2022 timbra il cartellino alle ore 8.42, alle 12.51 esce Parte_1 dall'Ufficio e si è reca con il mezzo Porter targato DD879TR del Comune dal proprio medico, poi nel negozio della propria compagna ( ), presso la sua abitazione, nuovamente nello Persona_1 studio medico per poi fare ritorno in Ufficio alle 15.31 (dopo avere fotografato alle 15.16 alcune
6 insegna pubblicitarie).
- Mercoledì 20/4/2022 alle 09.20 timbrato il cartellino, per uscire alle 09,31. Parte_1
Rientra al lavoro alle 11.31.
- Mercoledì 27/4/2022 arriva in Ufficio alle 10.7 ed esce alle 11.31 con la Parte_1 bicicletta fermandosi in tabaccheria, poi presso la sede Fiom di via Orsi;
rientra in Comune alle
12.00; esce nuovamente alle 13.19 per recarsi al forno La Boulangerie di via Navona e poi rientra al lavoro alle 13.23.
- Giovedì 28/4/2022 timbra alle ore 08.47, alle ore 11.03 esce con la bicicletta e Parte_1 si reca in tabaccheria, poi al forno;
ritirato il alle ore 11.53, raggiunge il negozio CP_2 Per_1 della compagna dove si ferma fino alle 12.29 e poi la sua abitazione di via Manara 16 dove
[...] arriva alle 12.46 e si trattiene fino alle 13.38; alle ore 13.57 rientra in Comune;
alle ore 16.24 egli esce nuovamente con il e rientra in Comune alle 17.12. CP_2
- Venerdì 29 /4/2022 arriva al lavoro alle 08.41 e alle 10.48 esce per raggiungere Parte_1 il forno La Boulangerie, poi rientra in Ufficio alle 11.24.
- Mercoledì 04/5/2022 alle 9.02 effettua la timbratura in entrata;
alle 11.52 esce Parte_1 con la bicicletta e alle 12.02 rientra al lavoro preleva il recandosi dapprima in via De CP_2
Chirico civici 41 – 43 (dove sono presenti due ditte “Oli Lubrificanti Catellani Moratti” e “Bosh
Car Service) e poi, alle 12.46, presso la sua abitazione dove carica e scarica oggetti dal mezzo;
alle 13.02 si incontra in un parcheggio con il geometra , consulente esterno del Testimone_5
, fino alle 13.16; alle 13.18 si reca alla palestra Fit Village, dove rimane Controparte_1 fino alle ore 13.23; dalle 13.37 alle ore 13.44 si reca presso la ditta Mesoraca Valerio in via
Tonale 5 con il;
alle ore 14.15 rientra alla sede di lavoro dove rimane fino alle ore 15.30; CP_2 alle 15.33 si reca presso il bar pasticceria Resti e alle 15.52, alla guida del raggiunge il bar CP_2
L'Incontro dove rimane fino alle ore 15.55 e dove carica sul mezzo uno scatolone che successivamente porta a casa dove si intrattiene fino alle 15.57; alle ore 16.43 si reca con il CP_2
a prelevare la figlia rimanendo in attesa per poi accompagnarla alla palestra Fit Village ove Per_2 arriva alle 16.59; alle 17.13 timbra in uscita dal servizio.
- Mercoledì 11/5/2022 arriva alla sede di lavoro alle ore 08.34; esce dal palazzo Parte_1 alle ore 11.03 e si recai al forno La Boulangerie;
alle 11.12 va alla tabaccheria e alle 11.13 è rientra in Comune;
alle 12.46 esce per andare in bicicletta al negozio Elettricità San Pietro sito in
Via Emilia San Pietro 56; alle ore 13.02 con il l Porter A15 si reca a prelevare la figlia in via
Fenulli attendendo fino alle ore 13.40 per poi portarla in via Manara 16; alle ore 14,02, alla guida del mezzo, si reca presso punto vendita OBI dove acquista due pannelli in polistirolo che poi porta nella sua abitazione dalla quale si allontana alle 14.42 per tornare al lavoro alle 14.52 .
-Giovedì 12/5/2022 timbra all'entrata alle 08,41; alle ore 10,58, con la bicicletta Parte_1 esce per rientrare alle 11.09; alle ore 11.13 esce nuovamente unitamente ad al Geom. Tes_5 consulente esterno del Comune -con rientro in Ufficio alla ore 11.22; alle ore 13.,20 egli esce nuovamente e si reca al forno di via Navona;
rientra presso la sede alle ore 13.24;dopo l'inizio del turno pomeridiano egli alle 15.50 esce in bicicletta e alle 16.15 esce con il Porter per effettuare un
7 prelievo bancomat, la spese presso la LIDL e poi l'accompagna la figlia a casa;
dopo una sosta presso la propria abitazione;
egli rientra in ufficio alle ore 17.40.
- Mercoledì 18/5/2022, arriva in Ufficio alle 09.11; alle 11.19 esce dalla sede di Parte_1 lavoro con la propria bicicletta;
alle 11.54 preleva il e alle 12.30 si reca presso la sua CP_2 abitazione dove si trattiene per 9 minuti;
rientra al lavoro alle 12.58.
- Giovedì 19/5/2022 arriva in Ufficio alle 09.08 ed esce alle ore 11.21 per Parte_1 giungere alle ore 11.28 davanti alla propria residenza di via Manara dove parla con una persona, mette la bicicletta in garage ed entra nel condominio;
poi esce di casa e parla con una signora e alle 12.03 riparte con la bicicletta;
alle 12.11 rientra presso la sede di lavoro.
- Mercoledì 25/5/2022 entra al lavoro alle e 09.25; alle 10.29 esce dalla sede di Parte_1 lavoro per prelevare il recandosi poi presso la sua abitazione alle ore 11.07; esce con CP_2
l'autovettura Citroen C 3 targata DA327MZ, di sua proprietà e va in via Montegrappa dove parcheggia l'autovettura ; il Porter rimane parcheggiato presso l'abitazione di fino alle Pt_1
11.40; alle 12.07 egli rientra al lavoro dopo avere fatto una sosta al forno;
alle ore 14.10 esce in bicicletta dalla sede di lavoro per raggiungere a casa della compagna e delle figlie in via
Braghiroli da dove poi esce alle 14.52 per tornare infine al lavoro.
- Mercoledì 01/06/2022 arriva in Ufficio alle 07.59; alle 10.16, con la bicicletta, Parte_1 si dirige a casa da dove riparte alle ore 12.08 per rientrare al lavoro alle 12.24 .
- Venerdì 17/06/2022 e lunedì 20/6/2022, il ricorrente esce dall'Ufficio per recarsi al forno e fa poi dei giri con la bicicletta con ritorno in Ufficio dopo circa 15/20 minuti. Mercoledì 22/06/2022,
arriva in Ufficio alle 10.18; si allontana alle ore 11.54 con una bicicletta rossa e si Parte_1 ferma da un riparatore di biciclette dove ritira una seconda bicicletta;
alle 12.20 si incontra probabilmente con la figlia alla quale consegna un foglio;
alle 12.54 esce in bicicletta e si reca in tabaccheria, poi al forno, parla al telefono e alle 13.22 rientra al lavoro.
Dalla Annotazione risulta inoltre che il dipendente, pur trovandosi, dal 22/06/2022 (e fino al
3/7/2022), in isolamento domiciliare a causa di infezione covid e assente per malattia, si è recato presso la Palestra Fit Village nei giorni del 23, 25,28,29/06/2022 e il 2/7/2022.”
Ora, tanto accertato - e posto che la Dirigente del Servizio, in data 30/09/2020, aveva autorizzato il ad uscire dalla sede del Comune per il controllo degli impianti pubblicitari nelle Pt_1 giornate del mercoledì e del giovedì con utilizzo di mezzi del salvo l'obbligo di indicare CP_1
l'orario di entrata e di uscita, i luoghi del sopralluogo e di trasmettere l'elenco dei luoghi al rientro, qualora diversi da quelli precedentemente indicati, con la precisazione che le uscite in giornate diverse dovevano essere specificamente autorizzate dalla Dirigente – del tutto coerentemente con tali risultanze e con la previsione normativa, il Giudice di prime cure perveniva ad acclarare in modo “inconfutabile” che, nel periodo in considerazione, durante l'orario di lavoro - quindi dopo avere effettuato la timbratura - in modo pressocché sistematico, il si occupasse di svariate Pt_1 attività di natura esclusivamente personale, peraltro anche utilizzando i mezzi a lui posti a disposizione dal per ragioni d'ufficio. CP_1
Ebbene, tale solido accertamento consente di ricondurre la fattispecie concreta nell'alveo della
8 previsione di cui all'art. 55 quater, comma 1, lettera a) e art. 55 quinquies, comma 1, D.lgs n.
165/2001 giacché si tratta di ipotesi di “falsa attestazione della presenza in servizio” avvenuta “con modalità fraudolente”, dovendosi evidenziare come il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi elaborati sul tema della giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che “In tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare i periodi di assenza, sempre che siano economicamente apprezzabili.” (Sez. L, Sentenza n. 17637 del 06/09/2016 (Rv. 640818 - 01).
“In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55- quater lett. a, del
d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale”( Cass Sez. L, Sentenza n.
21681 del 20/07/2023-Rv. 668259 - 01)”(conforme Cass. Sez. L -, Sentenza n. 30418 del
02/11/2023).
Corretta deve, pertanto, ritenersi anche la valutazione svolta dal giudice di prime cure – invero avversata dal reclamante nel sesto motivo, da ritenersi qui valutabile per conseguenzialità logico-giuridica – circa la riconducibilità della fattispecie concreta come accertata all'ipotesi di cui all'art 59 co.9, lett.a) del CCNL, il quale prevede espressamente il “licenziamento senza preavviso” per le ipotesi considerate nell'art.55 quater, comma 1, lett. a) d) e), f) del D.Lgs.165/2001; correlativamente - posto che è stato accertato come il nelle giornate sopra indicate, abbia Pt_1 timbrato il cartellino e svolto ripetutamente, in modo pressocché sistematico, “faccende personali” durante l'orario di lavoro;
parimenti corretta è la (conseguente) valutazione circa l'esclusione che i fatti oggetto di contestazione siano inquadrabili nella previsione dell'art.59 comma 4 lett. c) del
CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali fattispecie, riguardante le diverse ipotesi di “assenza ingiustificata dal servizio” ovvero di “arbitrario abbandono dello stesso”.
Tale aspetto specifico, è stato ulteriormente approfondito dal Giudice di prime cure, che è giunto a ribadire - in adesione ai principi sopra richiamati - che nella fattispecie di cui all'odierna causa non si verte nella previsione dell'art.59 comma 4 lett. c) CCNL 21/5/2018, in quanto è risultato acclarato che in numerose circostanze, nel periodo di interesse, pressocché sistematicamente, il Pt_1
“ha timbrato il cartellino ed ha svolto ripetutamente, durante l'orario di lavoro faccende personali
(ed ancora sul tema la Cass. Sez L n. 569/2023; cfr anche Cass n. 21681/2023, 30418/2023 “…in tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all'art. 55
9 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, non solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio (per fattispecie similari, anche se non identiche, Cass., Sez. L, n. 25750 del 14 dicembre 2016; Cass., Sez. L, n. 17637 del 6 settembre 2016”).
Alla luce di quanto acclarato, deve pertanto pervenirsi ad escludere la fondatezza degli articolati primo e sesto motivo di gravame.
Con riguardo al secondo motivo di gravame – cui si ricollega logicamente la doglianza di cui al terzo motivo come sopra sintetizzato2 - il reclamante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione del compendio probatorio laddove “inopinatamente” avvalorava la tesi della parte resistente, in particolare nella parte in cui affermava che la dirigente sarebbe giunta a conoscenza degli illeciti solo la mattina del 13.7.2022 – segnatamente alle ore 7:45, come dichiarato dalla stessa in sede testimoniale – e procedeva ad elaborare la contestazione disciplinare, cui seguiva la sospensione in via cautelare, la stessa mattina alle ore 9.02.3
Sostiene il reclamante che se il giudice di prime cure avesse correttamente valutato le emergenze documentali, sarebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui la dirigente non avrebbe potuto
“scrivere una contestazione d'addebito di 14 pagine, oltre alla lettera di notifica, dopo avere verificato e valutato una relazione di circa 60 pagine pervenuta quello stesso giorno 13.7.2022
(ammesso e non concesso che sia stata effettivamente consegnata a mano da due agenti di P.M.) e 2 Per comodità di lettura, si richiama quanto dedotto il reclamante nello specifico con riguardo al terzo motivo di impugnazione afferma che “Nell'ipotesi in cui effettivamente la Dirigente del Servizio cui apparteneva il geom. Pt_1 avesse avuto conoscenza fin dall'aprile 2022 dei supposti comportamenti illeciti del ricorrente, avrebbe dovuto immediatamente contestarli e procedere alla sospensione dal servizio dello stesso […] Nel momento in cui la Dirigente ha notizia di un illecito disciplinare, a maggior ragione quando si tratti di comportamenti che possono configurare violazione dell'art. 55-quater d.lgs. 165/2001, deve intervenire: o assumendo i provvedimenti (sospensione dal servizio e contestazione d'addebito) previsti dall'art. 55-quater, comma 3 bis e 3 ter d.lgs. 165/2001, oppure comunicando la sussistenza dell'illecito disciplinare all'UPD entro 10 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4 del d.lgs. 165/2001. Nel caso in questione, la Dirigente ha lasciato trascorrere circa tre mesi dall'avvio delle “osservazioni” prima di sospendere il ricorrente e contestargli l'addebito disciplinare. [...] L'obbligo di contestare nei tempi previsti dalle norme l'addebito disciplinare ha un preciso senso: evitare che il dipendente reiteri comportamenti disciplinarmente rilevanti, non lasciare che lo stesso continui a porli in essere. Il , al contrario, ha omesso di contestare tempestivamente le condotte rilevate fin dal 13 Controparte_1 aprile 2022, con ciò violando le disposizioni dell'art. 55 bis e 55 quater d.lgs. 165/2001. In nessun caso, infatti, è consentito di “aggravare” condotte già di per sé disciplinarmente rilevanti del lavoratore, omettendo di contestarle tempestivamente.” 3 Si pone in evidenza che l'Amministrazione ha avuto modo di chiarire in sede processuale – senza alcuna confutazione da parte della difesa del lavoratore - che in tali termini doveva essere intesa l'ora di redazione del provvedimento, invero indicata nelle ore 7:02 in sede di firma digitale, atteso l'utilizzo del sistema convenzionale UTC cui vanno aggiunte, quando è vigente l'ora legale, 2 ore. Segnatamente sul tema specifico il ha depositato la relazione del CP_1 Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi (docc. 16-17 di I grado) da emerge che l'indicazione UTC immediatamente dopo l'orario della firma della dirigente indica che l'orario è espresso in tale fuso orario - noto anche come GMT (Greenwich Mean Time) – adottato, per convenzione internazionale, come riferimento per la conversione di tutti gli altri fusi orari del mondo. E' stato quindi chiarito in sentenza, alla luce di tale incontestata evidenza, che “il fuso orario in vigore in Italia corrisponde a GMT+1 (ovvero un'ora in più rispetto a
quando è in vigore l'ora solare, mentre corrisponde a GMT+2quando è in vigore l'ora legale. Nel caso di CP_3 firma digitale apposta nel mese di luglio, all' orario UTC vanno aggiunte 2 ore per ottenere l'ora solare in vigore in quel momento in Italia”.
10 concludere tutto alle 7.02/9,02 di mattina … Ciò significa che risulta del tutto indeterminato il momento in cui è stato avviato il procedimento disciplinare, ed anche quello in cui la Dirigente ha ricevuto dal Comandante della P.M. la relazione finale.
L'ipotesi, avvalorata dai documenti, è che la contestazione d'addebito non possa essere stata redatta il giorno 13.7.2022 sulla scorta della relazione conclusiva della P.M., ultimata il giorno
7.7.2022 e inviata lo stesso 13.7.2022.
Dalla lettura della contestazione, anzi, si evince una evidente “formazione progressiva” della contestazione: la Dirigente ha ricevuto le annotazioni degli Agenti di P.M. deputati alla sorveglianza del geom. di tempo in tempo, man mano che venivano svolte, e le ha aggiornate, Pt_1 per così dire, giorno per giorno. Tant'è che solo a completamento e in calce alla contestazione venivano aggiunte, in forma sintetica e senza riportare esattamente quanto rappresentato nella relazione finale, i fatti relativi alle annotazioni del 29.6.2022 e del 7.7.2022.
È oltremodo probabile, insomma, che la Dirigente avesse già redatto in un tempo precedente la contestazione.”. E se così è – sempre secondo la prospettazione della parte reclamante – il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.
Tale articolato motivo di doglianza – cui si ricollega, come già evidenziato, il terzo motivo di reclamo - è privo di fondamento in quanto il Giudice di prime cure ha dato corretta applicazione ai criteri valutativi del compendio probatorio acquisito sia nella fase cautelare che nel corso del giudizio di opposizione, pervenendo a ritenere – del tutto coerentemente con tali risultanze, peraltro arricchite nella fase dell'opposizione - come la Dirigente fosse giunta a conoscenza dell'annotazione di Polizia Municipale, in cui erano stati riportati i risultati delle attività di indagine posti a fondamento della contestazione disciplinare, solo in data 13/7/2022, al momento del suo accesso in ufficio avvenuto alle 7:45; giungeva pertanto, del tutto coerentemente con tali emergenze, a ribadire che quanto dedotto in termini difensivi dalla parte lavoratrice - circa il fatto che Dirigente avesse avuto notizia dell'esito degli accertamenti ben prima del deposito della relazione da parte della Polizia Municipale – è rimasta una mera “supposizione” priva di riscontri probatori.
Segnatamente, sul punto specifico, il giudice di prime cure - previa accurata valutazione del compendio probatorio a disposizione così come implementato nel corso del giudizio di opposizione
(cfr. in particolare le dichiarazioni testimoniali rese da , Comandante della Polizia Tes_6
Municipale di Reggio Emilia, la cui attendibilità non è stata oggetto di alcuna forma di contestazione, il quale ha affermato nella parte di interesse: “Il ci ha chiesto di verificare la CP_1 situazione di . Le indagini sono durate alcuni mesi e all'esito abbiamo informato la Parte_1
Procura della Repubblica. L'attività è stata riassunta in un'annotazione di servizio trasmessa alla
Dirigente del e alla Procura della Repubblica. L' annotazione e stata redatta da operatori CP_1 del Nucleo Antidegrado che operano in borghese ed è stata trasmessa a me come Comandante. Io ne ho mandato una copia alla Dirigente del Settore Attività Produttive e una copia alla Procura della Repubblica. Nei mesi in cui erano in corso gli accertamenti non abbiamo relazionato alla
Dirigente del anche perché si trattava di indagini destinate alla Procura della Repubblica. CP_1
11 I servizi di osservazione e pedinamento, anche elettronico mediante gps, hanno avuto la durata ritenuta necessaria dalla Polizia Municipale per completare l'accertamento il cui esito è stato comunicato al nella data indicata … Escludo che gli operatori del Nucleo abbiano CP_1 trasmesso alla Dirigente l'annotazione prima della mia trasmissione. L'indagine è stata interna al
Nucleo, io sono stato via via aggiornato a poi ho trasmesso alla Dirigente l'annotazione…. Adr Avv
Mendogni: Secondo me la comunicazione alla Procura è stata fatta prima del licenziamento, ma non ricordo la data precisa.”[…]”) è pervenuta ad avvalorare le dichiarazioni rese dalla dirigente laddove - circa i tempi e le modalità di redazione della contestazione disciplinare – Tes_7 affermava:
“Il 13/7/2022 sono arrivata circa verso le 7.45. Davanti alla mia porta c'erano già tre operatori della Polizia Locale, un uomo e due donne che mi aspettavano davanti all'ufficio. Mi hanno dato il plico cartaceo con le annotazioni. Io avevo chiesto alla Polizia Locale di fare accertamenti in merito a voci anonime pervenute all'ufficio e a me sulla presenza del Porter di servizio nell'abitazione di durante l'orario di lavoro. Pt_1
La Polizia non mi ha aggiornato sull'andamento delle indagini, non ha trasmesso le annotazioni prima del 13/7/2022. Mi ha solo chiesto copia del libro delle uscite durante l'orario di lavoro riguardanti Pt_1
Il 13/7/2022 mi hanno spiegato l'esito delle indagini.
Ho chiamato le colleghe dell'Ufficio disciplinare che sono arrivate con una chiavetta con i fac simili utilizzati per i procedimenti disciplinari. Anche per l'annotazione ho utilizzato una chiavetta che gli operatori avevano con loro, visto che dovevo riportare la parte scritta.
Io ho preparato in via immediata la contestazione e la sospensione.
Di 61 pagine saranno state circa una decina quelle scritte e che ho riportato nella sospensione. Nel fac simile avevo già con la normativa di legge […]”.
Del tutto coerentemente con tale valutazione, il Giudice di prime cure è pertanto giunto alla contestazione della tesi di parte ricorrente, eloquentemente affermando che “dalla circostanza che lo stesso giorno della trasmissione sia stata formata la determinazione dirigenziale di contestazione
(doc. 10 ric.) non può assolutamente evincersi una precedente conoscenza dell'annotazione da parte della Dirigente la quale ha invece avuto il tempo materiale di preparare la contestazione che, in gran parte, riporta il contenuto dell'annotazione”.
Essendo quindi stato accertato che, nel momento in cui veniva a conoscenza degli addebiti, la
Dirigente procedeva alla contestazione disciplinare - previa corretta riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo delle previsioni di cui agli artt. 55 quater, comma 1, lettera a) e art. 55 quinquies, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 – il Giudice di I grado, del tutto coerentemente, è pervenuto ad escludere la fondatezza della deduzione circa l'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare da parte dell'amministrazione comunale, che aveva – invece – proceduto alla immediata contestazione, con attivazione del corretto iter procedimentale così consentendo al lavoratore di rendere le proprie giustificazioni.
12 Parimenti infondato è il quarto motivo di reclamo, ove il reclamante lamenta l'insufficienza della motivazione del giudice di prime cure con riguardo all'aspetto motivazionale inerente il provvedimento di licenziamento, ritenuto del tutto carente in quanto non solo non spiegherebbe le ragioni per cui sarebbero stati valuti i dati fattuali enucleati ai fini disciplinari, ma nemmeno prenderebbe posizione, in modo specifico, con riguardo alle giustificazioni offerte dal lavoratore a propria difesa, “apoditticamente” ritenute “inconsistenti” nel corpo del provvedimento.4
Ebbene, si ritiene - ancora una volta - che il Giudice di prime cure abbia, seppur sinteticamente sul punto specifico, dato corretta applicazione ai principi in materia laddove giungeva ad affermare che la contestazione disciplinare impugnata risultava sufficientemente motivata, e comunque in modo tale da non comportarne la nullità.
Significativamente è stato posto in rilievo come la contestazione abbia consentito di porre l'accento su tutte le ragioni su cui si è poggiato saldamente il recesso del datore di lavoro, peraltro consentendo al lavoratore di esplicitare i propri diritti difensivi presentando giustificazioni che, seppur considerate, sono state seguite dall'adozione del provvedimento sanzionatorio massimo.
Deve pertanto ritenersi che, in sede di sentenza gravata, sia stata data piena attuazione al consolidato principio secondo cui deve escludersi che la contestazione disciplinare sia nulla laddove contenga indicazioni da ritenersi “essenziali”, ossia tali da consentire al lavoratore di comprendere le ragioni del recesso nei termini (appunto) “essenziali”, senza onere di una specifica esplicitazione dei motivi di fatto e diritto che hanno pertanto alla sanzione espulsiva (cfr. quanto alla funzione ed 4 Sul punto specifico il reclamante deduce che: “in ogni caso, ciò che si vuole evidenziare è la circostanza che, a fronte di precise e specifiche deduzioni dell'incolpato e di circostanze di fatto che avrebbero, almeno in parte, escluso l'illecito contestato, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare – genericamente – che non vengono accolte le giustificazioni del lavoratore. L'onere di motivare, anche in relazione alle deduzioni dell'incolpato e con riferimento a fatti che ne avrebbero escluso in parte la responsabilità, costituisce espressione dei principi di buona fede e correttezza, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione procedente. Peraltro, come già rilevato nel ricorso introduttivo, la motivazione del provvedimento di licenziamento appare del tutto insufficiente e, soprattutto, solo “apparente”. L'unica frase che si riferisce alle giustificazioni del ricorrente è la seguente: “valutata l'inconsistenza delle motivazioni e delle giustificazioni addotte dal dipendente in merito alle ragioni determinanti i comportamenti tenuti…”. Ciò significa che la Dirigente ha valutato solo ed esclusivamente le giustificazioni relative alle “ragioni determinanti i comportamenti tenuti”. Ma il geom. non si limita a dire “ho fatto, perché”; dice anche “non ho fatto”, vale a dire nega recisamente Pt_1 (almeno alcuni molto rilevanti) addebiti disciplinari. Il provvedimento, così come formulato, evidenzia in maniera inequivocabile come l'Amministrazione abbia proceduto dando per scontata la sussistenza dei comportamenti imputati al geom. e non ponendosi nemmeno il problema di Pt_1 verificare se i comportamenti fossero stati effettivamente posti in essere o meno.
O comunque, nelle “ragioni determinanti” erano presenti anche fatti che l'amministrazione avrebbe dovuto accertare e che il geom. afferma nelle proprie difese. In sostanza, quando il ricorrente afferma di essersi recato in due Pt_1 occasioni in via Fenulli 105, ma di averlo fatto per ragioni di lavoro, nega che il fatto possa costituire illecito disciplinare. A fronte di tale affermazione, l'Amministrazione non solo ha omesso qualsiasi accertamento di qualsiasi genere, ma si è limitata ad affermare l'inconsistenza delle giustificazioni. A questo punto, è necessario domandarsi “perché?”; ed è una domanda che rimane senza risposta, non si comprende perché siano inconsistenti le affermazioni del geom. Pt_1 A questo serve la motivazione, che altrimenti è un esercizio di stile, ma certamente non assolve alla funzione che ha in qualsiasi procedimento, compresi i procedimenti nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro”.
13 ai connotati della motivazione della contestazione, cfr. Cass. sez. L., Sez. L - Sentenza n. 16795 del
06/08/2020; conforme Cass. Sez. L. N. 6678 del 2019).
Si ritiene, peraltro – ciò al fine di dare computa risposta alla doglianza in esame come sviluppata dal reclamante – come la corretta conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure circa l'adeguatezza motivazionale della contestazione, non possa essere confutata per il fatto che non sia stata data una specifica, esplicita, confutazione alle difese del lavoratore, e ciò alla luce del principio giuridico sopra richiamato. V'è, peraltro da rilevare, in punto di fatto, l'assoluta carenza di fondatezza
(anche) di tale contestazione, in quanto la circostanza che le difese del lavoratore siano state valutate nel contesto dell'iter decisionale che ha portato al provvedimento espulsivo, emerge palesemente dal dato testuale, integrato dall'aver riportato tali difese alle lettere da a) a f) del provvedimento in questione, nella parte appena precedente alla motivazione: ebbene, tale elemento fattuale è significativo di come le giustificazioni rese dal lavoratore siano entrate nel contesto valutativo della Dirigente ed, in quanto ritenute infondate e comunque inconsistenti, non abbiano avuto la forza persuasiva di inibire l'adozione della massima sanzione disciplinare.
Infondato è anche il quinto motivo del reclamo, in cui si censura la sentenza in punto di valutazione circa la proporzionalità della sanzione applicata in quanto ritenuta dal reclamante
“apodittica” o comunque non sufficientemente motivata, giacché il Giudice avrebbe omesso di considerare non solo che il lavoratore non era mai stato attinto da sanzioni disciplinari, ma anche che taluni degli addebiti a lui rivolti non erano rilevanti dal punto di vista disciplinare “perché si trattava di spostamenti giustificati da esigenze di lavoro. E altre circostanze sono state giustificate con necessità estemporanee ed episodiche, connesse ad una patologia della quale soffre il ricorrente.
È pertanto errato ritenere che ogni e qualsiasi comportamento ascritto al ricorrente sia di rilevanza disciplinare e rappresenti la commissione di un illecito”.
Se la norma prevede che venga rispettato il principio di gradualità, sostiene il reclamante che
“appare del tutto abnorme che la prima contestazione” - attribuita al che lavorava da oltre Pt_1 trent'anni per il Comune e che mai era stato attinto da sanzioni disciplinari - “oltretutto contestabile
e riguardante comportamenti che non hanno provocato alcun danno, venga definita con il licenziamento”; peraltro ritiene il reclamante che taluni dei comportamenti contestati non sarebbero stati illeciti disciplinari in quanto rientranti tra le attività consentite.
Sostiene ancora la parte reclamante sul punto che non si sarebbe tenuto conto del fatto che, anche laddove commessi, i comportamenti in questione non avrebbero arrecato danni all'amministrazione, assumendo che si sarebbe dovuto: “[…] anche tenere conto del fatto Non sono stati né dedotti né rilevati danni – o pericoli di danno – derivanti dalla condotta del geom. che per altro verso Pt_1 ha dimostrato (circostanza pacificamente ammessa anche in sentenza) di lavorare ben oltre
l'orario di lavoro, con una disponibilità sempre manifestata anche alla sera o nelle giornate festive
o di riposo, sia verso gli uffici che verso gli utenti”, elementi che il Controparte_1 avrebbe dovuto tenere in debita considerazione in sede di determinazione della sanzione da
14 applicare “anche ai sensi dei parametri stabiliti dall'art. 59, comma 1 del c.c.n.l.”, in attuazione del principi di gradualità.
Ancora una volta il reclamante, nel formulare tale motivo di doglianza, non si confronta con l'articolata e compiuta motivazione della sentenza reclamata;
ed infatti, il giudice di prime cure poneva in evidenza – del tutto coerentemente con il sistema ordinamentale – che l'intervenuto accertamento circa l'integrazione dell'ipotesi di “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente rientra tra quelle di particolare gravità tipizzate dal legislatore che ha previsto il licenziamento”, come peraltro ben posto in rilievo dalla costante giurisprudenza di legittimità che sul punto ha affermato “[…] che il legislatore del 2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento.
La disposizione ha, dunque, introdotto una tipizzazione di illecito disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento. In particolare, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 22075 del 2018)
l'introduzione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1-bis a fronte di una fattispecie legale, si pone, quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il licenziamento sia una conseguenza automatica e necessaria, ovvero se l'amministrazione conservi il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016), con statuizione alla quale si intende dare continuità, che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata (si v., Cass., n. 14199 del 2021) alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all'art. 2106, cod. civ., per limitare l'imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva” (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 4800/2023, che richiama Cass., n. 17600 del 2021).
Ora, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento così come interpretato alla luce della recente
15 giurisprudenza di legittimità, il Giudice di prime cure è giunto a ritenere la sanzione applicata in capo al proporzionata, del tutto coerentemente con l'accertata condotta che, oltre ad essere Pt_1 riconducibile alla fattispecie legale come richiamata, è risultata sorretta da intenzionalità, come reso evidente dall'inconfutabile dato fattuale della reiterazione delle condotte in un arco di tempo significativo, sviluppatosi in oltre due mesi, peraltro non supportate da valide giustificazioni.
Nello specifico, con riguardo a tale ultimo aspetto, il giudice di prime cure – attraverso una attenta e prudente valutazione delle de emergenze probatorie - è giunto ad escludere la sussistenza dell'asserita patologia, peraltro non meglio dettagliata, che lo avrebbe costretto a frequenti accessi presso l'abitazione familiare in occasione delle sue uscite autorizzate dalla sede del CP_1
Ma v'è di più, in quanto il giudice, nel contesto di una motivazione da ritenersi dettagliata e precisa,
è andato oltre, in quanto ha affermato che, anche a voler ritenere sussistente una tale patologia, gli accertamenti hanno invero consentito di porre in rilievo come i frequenti accessi all'abitazione familiare fossero inconfutabilmente avvenuti anche per altri motivi, come ad esempio “scaricare del materiale, prendere l'autovettura privata, accompagnare la figlia”.
Quanto poi alle le addotte giustificazioni legate a supposti motivi familiari, è stato posto in rilievo come, anche a volerli ritenere fondati “su fatti reali” – invero indimostrati - non possano comunque ritenersi “tali da consentire al dipendente di lasciare, in modo abituale, il posto di lavoro, senza segnalare l'interruzione dell'attività”, segnalazione che – si osserva - sarebbe potuta avvenire del tutto agevolmente “ad esempio con comunicazione telefonica o via email al Dirigente, rettifica attraverso la piattaforma Iris, con indicazione del deficit orario” ma che non risulta essere mai intervenuta.
Peraltro, al fine di supportare ulteriormente la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva, si osserva come correttamente il Giudice di I grado abbia posto in rilievo come il lavoratore, nell'avere intenzionalmente inserito “nel proprio orario di lavoro parentesi per il disbrigo di incombenze personali” prive di giustificazione, abbia cagionato all'amministrazione comunale un danno (patrimoniale e non, quest'ultimo in termini di danno all'immagine) peraltro già quantificato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, in euro 2.427,99
(come da sentenza n 39/2023).
Con riguardo alla fondatezza circa il giudizio di proporzionalità vi è, inoltre, da sottolineare come il abbia posto in essere le condotte allo stesso contestate in via disciplinare in modo così Pt_1 palese da stimolare l'inoltro degli esposti anonimi da cui è scaturita l'indagine che ha portato all'epilogo espulsivo: ebbene, l'ostentazione di tali condotte è senz'altro significativa di come il lavoratore avesse perduto il senso del limite, riprovevolmente convinto della propria impunità, connotati che – anche disgiuntamente, ma più ancora se congiunti – impediscono, senza tema di smentita, di poter confidare nella leale osservanza dei doveri di servizio da parte dell'Amministrazione, che del tutto legittimamente ha proceduto al licenziamento.
Infine, parimenti infondati risultano i motivi dedotti ai punti 7-8-9, invero già al limite dell'ammissibilità per le modalità di formulazione, del tutto disancorate dalla sentenza impugnata.
16 Si rileva al riguardo che la parte reclamante si è limitata ad una mera riproposizione di talune delle deduzioni difensive già proposte in primo grado, volte a veicolare le deduzioni svolte in primo grado circa l'illegittimità del licenziamento ed invero già confutate nei punti che precedono.
5. Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve pervenirsi all'integrale rigetto del reclamo in quanto il Giudice di prime cure, attraverso una attenta, cauta, prudente, valutazione del compendio probatorio a propria disposizione, con motivazione adeguata e coerente con i principi in materia, è giunto ad escludere la fondatezza dell'opposizione a fronte dell'accertata sussistenza degli addebiti disciplinari posti a fondamento della contestazione disciplinare, adeguatamente motivata, cui è seguita la sanzione massima ritenuta “proporzionata”; in altri termini l'impugnata decisione deve ritenersi – alla luce di quanto sopra esposto - immune da vizi logico-giuridici, in quanto adeguatamente motivata in termini di correttezza ed esaustività, ed in quanto frutto di un'attenta e meditata disamina delle allegazioni e delle risultante istruttorie, Correlativamente, è stato sopra rilevato come la solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico del Giudice dell'opposizione, non sia stato in alcun modo scalfito dalle censure del reclamante.
Ne segue il rigetto del reclamo, con assorbimento di ogni altro aspetto non espressamente trattato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore indeterminato e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, in ragione dell'autocertificata condizionale reddituale del reclamante – già esente dal contributo unificato – si ritiene che non sussistano i presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna – sezione lavoro - ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa rubricata al n. 755/2024 RGA, così provvede:
1. Rigetta il reclamo, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
2. Condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.02.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ritiene opportuno richiamare, stante la rilevanza in sede motivazionale, dell'art. 55 quater D. Lgs. 165/2001, nelle parti di interesse:: “ […]
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 755/2024 RGA avverso la sentenza n. 392/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, a conclusione della causa iscritta al R.G. 1037/2023, pubblicata in data 19.10.2024, non notificata; avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/02/2025; promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia, Via L. Manara n.16, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Mendogni, come in atti;
- reclamante;
contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Berenice Stridi, come in atti;
- reclamata;
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 1, c. 48 della Legge 92/2012, ritualmente notificato unitamente a pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, – dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del assunto a seguito di concorso indetto in data 4/7/1994, Controparte_1
1 con il profilo professionale di Gestore Processi Tecnici, assegnato, dopo alcuni anni e comunque all'epoca dei fatti, al Servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia con inquadramento nella categoria C del CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali, occupandosi di tutte le incombenze relative agli impianti pubblicitari – impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Dirigente del servizio con lettera del 5/8/2022 ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs.
165/2001, per “Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.
Segnatamente si trattava di contestazione accertata in flagranza, ovvero “mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze”, sulla base di quanto emerso dall'annotazione del Comandante della locale P.L., relativa all'attività di osservazione svolta – a seguito di segnalazioni anonime - nel periodo compreso dal 11/04/2022 al 23/06/2022, pervenuta a conoscenza della Dirigente del servizio il 13.7.2022; nello specifico dalla detta annotazione si traeva che durante l'orario di lavoro – in particolare, dopo la timbratura ed in Parte_1 occasione delle uscite autorizzate fuori dall'ufficio del mercoledì e del giovedì - in modo abituale, svolgeva svariate attività di natura personale e familiare, anche con l'utilizzo di mezzi del Comune.
Pertanto, in pari data, la Dirigente emetteva provvedimento di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente – con efficacia dal 14.7.2022 e fatto salvo il diritto all'assegno alimentare - senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato, come previsto dal dell'art.55 quater, comma
3 bis del D. Lgs. 165/2001.
Intervenute tempestivamente le giustificazioni del lavoratore, ritenute infondate e comunque inidonee a contrastare la natura palese degli accertamenti svolti dalla P.L., la Dirigente del servizio emetteva, con lettera del 5/8/2022, l'impugnato licenziamento.
Il giudizio di natura cautelare che seguivano al deposito del ricorso ex art. 1, co, 48, l. n.
91/2012 – nel contesto del quale il lavoratore deduceva di essere stato illegittimamente licenziato per giusta causa dal datore di lavoro, instando quindi per la reintegra ed ogni forma di tutela patrimoniale conseguente e, comunque, formulando domanda in via subordinata di rideterminazione della sanzione disciplinare in altra di natura conservativa – istruito in via documentale ed orale, veniva definito con ordinanza riservata del 14/10/2023, di rigetto del ricorso e condanna del lavoratore delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza lo stesso lavoratore proponeva opposizione ex art.1, co. 51 l. n.
92/2012, procedimento che veniva istruito alla luce del compendio probatorio già acquisito nel corso della fase cautelare nonché con ulteriori prove orali e documentali.
Alla luce di tale compendio probatorio, la causa veniva definita con sentenza n. 392/2024, in tale sede gravata, in forza della quale il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del giudice del lavoro, richiamata integralmente l'ordinanza già emessa in sede cautelare ed, alla luce degli ulteriori elementi probatori di conforto delle valutazioni già espresse in quella sede ed approfondite in sede oppositiva, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
2. Il già ricorrente proponeva reclamo ex art. 1, co. 58 l. n. 92/2012 avverso la detta Pt_1
2 sentenza, ritualmente notificato, formulando sei motivi di impugnazione, tra loro strettamente connessi.
Segnatamente censurava la sentenza reclamata deducendo:
1. l'omessa pronuncia o comunque la violazione di legge con riguardo all'argomento proposto in sede di giudizio d'opposizione circa l'inapplicabilità del procedimento “derogatorio” previsto dai commi 3-bis/3-quinquies dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
2. violazione di legge con riguardo all'aspetto relativo alla valutazione del compendio probatorio, in particolare laddove il Giudice di prime cure attribuiva piena valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalla Dirigente con riguardo al momento in cui giungeva a conoscenza degli esiti degli accertamenti della P.L. anziché valutare i dati fattuali inconfutabili emergenti dalla documentazione, la cui ponderata valutazione avrebbe dovuto condurre il Giudice a rilevare l'incongruenza dei tempi e delle date circa l'effettiva conoscenza degli illeciti da parte della dirigente;
il reclamante, con tale motivo, reiterava quanto già dedotto in primo grado circa
“l'invalidità del procedimento disciplinare e della sanzione espulsiva comminata” e la conseguente declaratoria di decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare;
3. l'omessa pronuncia con riguardo alla dedotta “violazione dei principi di buona fede e correttezza art. 1175 e 1375 c.c., la violazione dell'art. 55 quater d.lgs. 165/2001 e la violazione dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001”; ciò in quanto il pur essendo a Controparte_1 conoscenza – per il tramite del Comandante dei Vigili deputato ai servizi di controllo – delle condotte illecite fin dal 13 aprile 2022 avrebbe omesso di contestarle tempestivamente con ciò violando le disposizioni dell'art. 55 bis e 55 quater d.lgs. 165/2001;
4. la carenza motivazionale con riguardo all'aspetto della motivazione del licenziamento, in particolare laddove il Giudice “non ravvisa mancanze che ne possano determinare la nullità”.
Lamenta la parte reclamante che in tal modo il giudice di prime cure non avrebbe dato compiuta e motivata risposta alla deduzione svolta in sede oppositiva circa la necessità che il provvedimento di licenziamento contenga motivazione da intendersi quale “…espressione delle ragioni e delle valutazioni poste a fondamento del licenziamento”, ritenuto dall'appellante carente nel caso di specie.
5. La carenza di motivazione della sentenza – aggettivata sul capo specifico come “apodittica e priva di argomentazioni” – laddove riteneva la sanzione proporzionata ai comportamenti illeciti intenzionali e reiterati del lavoratore. Ritiene il reclamante che la sentenza gravata sia “gravemente carente anche in ordine alla valutazione della proporzionalità della sanzione” e violativa del principio di gradualità sancito dall'art. 59, co.1, CCNL per cui : “se la norma prevede che venga rispettato il principio di gradualità, appare del tutto abnorme che la prima contestazione, oltretutto contestabile e riguardante comportamenti che non hanno provocato alcun danno, venga definita con il licenziamento”, dovendosi piuttosto ritenere applicabile provvedimento disciplinare conservativo;
6. l'omessa pronuncia sulla “eccepita erroneità della individuazione della fattispecie disciplinare e sulla violazione dell'art. 59, comma 4, lett. c) del c.c.n.l. 21.5.2018”; si censura
3 quindi il capo della sentenza laddove il Giudice esclude la ricorrenza della previsione dell'art.59 comma 4 lett. c) del CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali - ipotesi che riguarda l'assenza ingiustificata dal servizio o l'arbitrario abbandono dello stesso – ritenendo piuttosto ricorrente la fattispecie di cui e l'art 59 co.9, lett. a) del CCNL, che prevede il licenziamento senza preavviso per le ipotesi considerate nell'art.55 quater, comma 1, lett. a) d) e), f) del D.Lgs.165/2001 (che alla lettera a) la
“Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.
Nel prosieguo del reclamo, segnatamente nei punti 7-8-9, la parte riproponeva una serie di censure avverso il provvedimento disciplinare già proposto in primo grado, e comunque afferenti a profili già esposti nei motivi sopra esposti, in particolare con riguardo all'asserita mancanza di motivazione del licenziamento e con riguardo alla sproporzione del licenziamento.
Tanto premesso il reclamante instava per la riforma della impugnata sentenza, riproponendo sia in via istruttoria che nel merito le domande già svolte in I grado, ossia dichiarare “nullo, o quanto meno inefficace o comunque illegittimo, invalido, sproporzionato e/o comunque non sorretto da giusta causa” l'impugnato licenziamento, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 S.L. commi 1 e 2 – o quantomeno commi 6 e 7 (e quindi comma 4 o in subordine comma 5) - anche dal punto di vista patrimoniale;
e comunque, in via subordinata, in caso di accertamento almeno parziale della responsabilità disciplinare del ricorrente/opponente, instava per la rideterminazione della sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001, al fine di ottenere l'applicazione di una sanzione conservativa. Il tutto con vittoria delle spese delle diverse fasi e grado di giudizio, con distrazione delle spese.
Si costituiva ritualmente il reclamato che, nell'avversare recisamente i motivi del CP_1 reclamo - in quanto integranti una mera riproposizione di deduzioni già motivatamente ritenute destituite di fondamento con la gravata pronuncia - ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite la società reclamata.
4. Il reclamo è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Con riguardo al primo motivo – a cui si ricollega, dal punto di vista logico-giuridico, la censura di cui al sesto motivo, come sopra sintetizzato - il reclamante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare o comunque avrebbe violato nell'applicare al caso di specie la previsione di cui all'art. 55-quater del d.lgs. 165/20011, essendosi limitato al mero richiamo della norma del testo, senza nulla argomentare o comunque profilando aspetti motivazionali non attinenti alle argomentazioni proposte.
Nell'impugnare tale capo della sentenza il reclamante sostiene che, proprio alla luce della valutazione svolta dal giudice di prime cure - laddove ritiene che il caso di specie sia caratterizzato da “una particolare evidenza probatoria ed urgenza” – sarebbe dovuto pervenire coerentemente a ritenere inapplicabile l'art. 55 quater D.lgs. cit., in favore – piuttosto - del procedimento ordinario previsto dall'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 (salva comunque l'eccezione di decadenza dall'azione disciplinare come esposta al secondo motivo di gravame).
A sostegno di tale asserto il reclamante reitera quanto già esposto in primo grado sul punto, ossia che nel caso di specie non possa ritenersi ricorrente l'ipotesi di flagranza e ciò avendo riguardo al prolungato periodo delle attività di indagine che avrebbero portato ad evidenziare i fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare, sviluppatesi con pedinamento pressoché quotidiano dall'11.4.2022 al 23.6.2022 (sul punto enfaticamente il reclamante commenta che “Sostenere che si tratti di “flagranza” è davvero troppo, anche in un'accezione ampia e edulcorata che non si vede, però, quale possa essere: certo la flagranza non si può configurare quando si svolgono due mesi e mezzo di pedinamenti, si attendono due settimane prima di redigere la relazione finale e si trasmette la relazione finale (così pare…) ben 6 giorni dopo […]In sostanza, è il comportamento stesso dell'Amministrazione comunale che conferma come – contrariamente a quanto afferma la sentenza qui impugnata – non vi fosse alcuna urgenza di intervenire”).
Peraltro, si deduce la violazione dell'applicazione dell'art. 55 quater, comma 3-bis d.lgs. 165/2001, ritenendo che nel caso di specie non possa parlarsi di “strumenti” di sorveglianza” non potendosi far rientrare in tale concetto i dipendenti la Polizia Locale che hanno svolto il pedinamento e non possono certo essere assimilabili a risorse tecnologiche per il controllo costante del comportamento dei dipendenti.
Proseguiva il reclamante affermando, in punto di conseguenze, che dall'errata applicazione dell'art. 55 quater D.lgs. cit., sarebbe derivata l'attivazione del procedimento disciplinare da parte di un organo incompetente, ossia dalla Dirigente del servizio che avrebbe agito in “sostanziale carenza di potere e in violazione palese dell'art. 46, comma 2 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del approvato con delibera di G.C. n. 267 Controparte_1
determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.[…]”
5 dell'1.12.2020 (“Per le infrazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione di gravità superiore rispetto a quelle di cui al comma primo, provvede l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, istituito presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.
Gli atti relativi sono di competenza del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione”).
Ed ancora, dall'erronea applicazione dell'art. 55 quater D.lgs. cit. sarebbe derivata la compressione del diritto di difesa da parte del lavoratore, attesa la riduzione del termine di convocazione a difesa - almeno 15 giorni, invece dei 20 giorni minimi previsti nel procedimento ordinario – e dei tempi di definizione del procedimento, tali da rendere meno accurata l'attività istruttoria, in particolare con riguardo alla verifica delle giustificazioni offerte dal lavoratore;
compressione difensiva riscontrabile – sostiene il reclamante - anche sul piano del diritto di accesso agli atti giacché “… nel procedimento, così come condotto dal , è stata versata solamente la Controparte_1 relazione finale della Polizia Municipale, ma non sono stati acquisiti né i singoli rapporti di servizio conseguenti alle osservazioni, né altri documenti rilevanti, quali i supposti “esposti anonimi” sulla base dei quali ha preso avvio l'azione disciplinare.
Inoltre, il geom. non avrebbe nemmeno potuto utilmente esercitare il diritto di accesso agli atti Pt_1 ex artt. 22 e seguenti l. 241/90, perché l'Amministrazione è tenuta a consentire o negare tale diritto entro 30 giorni, esattamente il termine entro il quale deve concludersi il procedimento disciplinare”.
Ebbene, tale motivo – cui, come si è già evidenziato, si ricollega logico-giuridicamente, la censura al sesto motivo del reclamo in esame - è infondato in quanto, dall'esame della sentenza gravata, valutata in modo combinato con il compendio probatorio in atti, si giunge a ritenere come il giudice di prime cure abbia correttamente – e motivatamente - dato applicazione alla disposizione di cui all'art. 55 quater cit.
V'è da porre in rilievo come tale conclusione si poggi fermamente sui convergenti esiti delle attività di indagine delle Polizia Municipale – svolte con pedinamento, anche tramite sistema “gps” e acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, da ritenersi ontologicamente
“strumenti di sorveglianza” secondo l'accezione normativa di riferimento – nonché sulle dichiarazioni rese dai testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
– appartenenti alla Polizia Municipale – che hanno, appunto, confermato Testimone_4
l'attività svolta.
Tali esiti, come peraltro avvalorati dal confronto con quanto emergente dai cartellini marcatempo dei mesi da aprile a giugno 2022 e dall' estratto del Registro delle uscite del Servizio Attività produttive, hanno consentito di acclarare sinteticamente – come correttamente sintetizzato in sede di ordinanza cautelare integralmente richiamata nella sentenza gravata - che:
“- mercoledì 13/4/2022 timbra il cartellino alle ore 8.42, alle 12.51 esce Parte_1 dall'Ufficio e si è reca con il mezzo Porter targato DD879TR del Comune dal proprio medico, poi nel negozio della propria compagna ( ), presso la sua abitazione, nuovamente nello Persona_1 studio medico per poi fare ritorno in Ufficio alle 15.31 (dopo avere fotografato alle 15.16 alcune
6 insegna pubblicitarie).
- Mercoledì 20/4/2022 alle 09.20 timbrato il cartellino, per uscire alle 09,31. Parte_1
Rientra al lavoro alle 11.31.
- Mercoledì 27/4/2022 arriva in Ufficio alle 10.7 ed esce alle 11.31 con la Parte_1 bicicletta fermandosi in tabaccheria, poi presso la sede Fiom di via Orsi;
rientra in Comune alle
12.00; esce nuovamente alle 13.19 per recarsi al forno La Boulangerie di via Navona e poi rientra al lavoro alle 13.23.
- Giovedì 28/4/2022 timbra alle ore 08.47, alle ore 11.03 esce con la bicicletta e Parte_1 si reca in tabaccheria, poi al forno;
ritirato il alle ore 11.53, raggiunge il negozio CP_2 Per_1 della compagna dove si ferma fino alle 12.29 e poi la sua abitazione di via Manara 16 dove
[...] arriva alle 12.46 e si trattiene fino alle 13.38; alle ore 13.57 rientra in Comune;
alle ore 16.24 egli esce nuovamente con il e rientra in Comune alle 17.12. CP_2
- Venerdì 29 /4/2022 arriva al lavoro alle 08.41 e alle 10.48 esce per raggiungere Parte_1 il forno La Boulangerie, poi rientra in Ufficio alle 11.24.
- Mercoledì 04/5/2022 alle 9.02 effettua la timbratura in entrata;
alle 11.52 esce Parte_1 con la bicicletta e alle 12.02 rientra al lavoro preleva il recandosi dapprima in via De CP_2
Chirico civici 41 – 43 (dove sono presenti due ditte “Oli Lubrificanti Catellani Moratti” e “Bosh
Car Service) e poi, alle 12.46, presso la sua abitazione dove carica e scarica oggetti dal mezzo;
alle 13.02 si incontra in un parcheggio con il geometra , consulente esterno del Testimone_5
, fino alle 13.16; alle 13.18 si reca alla palestra Fit Village, dove rimane Controparte_1 fino alle ore 13.23; dalle 13.37 alle ore 13.44 si reca presso la ditta Mesoraca Valerio in via
Tonale 5 con il;
alle ore 14.15 rientra alla sede di lavoro dove rimane fino alle ore 15.30; CP_2 alle 15.33 si reca presso il bar pasticceria Resti e alle 15.52, alla guida del raggiunge il bar CP_2
L'Incontro dove rimane fino alle ore 15.55 e dove carica sul mezzo uno scatolone che successivamente porta a casa dove si intrattiene fino alle 15.57; alle ore 16.43 si reca con il CP_2
a prelevare la figlia rimanendo in attesa per poi accompagnarla alla palestra Fit Village ove Per_2 arriva alle 16.59; alle 17.13 timbra in uscita dal servizio.
- Mercoledì 11/5/2022 arriva alla sede di lavoro alle ore 08.34; esce dal palazzo Parte_1 alle ore 11.03 e si recai al forno La Boulangerie;
alle 11.12 va alla tabaccheria e alle 11.13 è rientra in Comune;
alle 12.46 esce per andare in bicicletta al negozio Elettricità San Pietro sito in
Via Emilia San Pietro 56; alle ore 13.02 con il l Porter A15 si reca a prelevare la figlia in via
Fenulli attendendo fino alle ore 13.40 per poi portarla in via Manara 16; alle ore 14,02, alla guida del mezzo, si reca presso punto vendita OBI dove acquista due pannelli in polistirolo che poi porta nella sua abitazione dalla quale si allontana alle 14.42 per tornare al lavoro alle 14.52 .
-Giovedì 12/5/2022 timbra all'entrata alle 08,41; alle ore 10,58, con la bicicletta Parte_1 esce per rientrare alle 11.09; alle ore 11.13 esce nuovamente unitamente ad al Geom. Tes_5 consulente esterno del Comune -con rientro in Ufficio alla ore 11.22; alle ore 13.,20 egli esce nuovamente e si reca al forno di via Navona;
rientra presso la sede alle ore 13.24;dopo l'inizio del turno pomeridiano egli alle 15.50 esce in bicicletta e alle 16.15 esce con il Porter per effettuare un
7 prelievo bancomat, la spese presso la LIDL e poi l'accompagna la figlia a casa;
dopo una sosta presso la propria abitazione;
egli rientra in ufficio alle ore 17.40.
- Mercoledì 18/5/2022, arriva in Ufficio alle 09.11; alle 11.19 esce dalla sede di Parte_1 lavoro con la propria bicicletta;
alle 11.54 preleva il e alle 12.30 si reca presso la sua CP_2 abitazione dove si trattiene per 9 minuti;
rientra al lavoro alle 12.58.
- Giovedì 19/5/2022 arriva in Ufficio alle 09.08 ed esce alle ore 11.21 per Parte_1 giungere alle ore 11.28 davanti alla propria residenza di via Manara dove parla con una persona, mette la bicicletta in garage ed entra nel condominio;
poi esce di casa e parla con una signora e alle 12.03 riparte con la bicicletta;
alle 12.11 rientra presso la sede di lavoro.
- Mercoledì 25/5/2022 entra al lavoro alle e 09.25; alle 10.29 esce dalla sede di Parte_1 lavoro per prelevare il recandosi poi presso la sua abitazione alle ore 11.07; esce con CP_2
l'autovettura Citroen C 3 targata DA327MZ, di sua proprietà e va in via Montegrappa dove parcheggia l'autovettura ; il Porter rimane parcheggiato presso l'abitazione di fino alle Pt_1
11.40; alle 12.07 egli rientra al lavoro dopo avere fatto una sosta al forno;
alle ore 14.10 esce in bicicletta dalla sede di lavoro per raggiungere a casa della compagna e delle figlie in via
Braghiroli da dove poi esce alle 14.52 per tornare infine al lavoro.
- Mercoledì 01/06/2022 arriva in Ufficio alle 07.59; alle 10.16, con la bicicletta, Parte_1 si dirige a casa da dove riparte alle ore 12.08 per rientrare al lavoro alle 12.24 .
- Venerdì 17/06/2022 e lunedì 20/6/2022, il ricorrente esce dall'Ufficio per recarsi al forno e fa poi dei giri con la bicicletta con ritorno in Ufficio dopo circa 15/20 minuti. Mercoledì 22/06/2022,
arriva in Ufficio alle 10.18; si allontana alle ore 11.54 con una bicicletta rossa e si Parte_1 ferma da un riparatore di biciclette dove ritira una seconda bicicletta;
alle 12.20 si incontra probabilmente con la figlia alla quale consegna un foglio;
alle 12.54 esce in bicicletta e si reca in tabaccheria, poi al forno, parla al telefono e alle 13.22 rientra al lavoro.
Dalla Annotazione risulta inoltre che il dipendente, pur trovandosi, dal 22/06/2022 (e fino al
3/7/2022), in isolamento domiciliare a causa di infezione covid e assente per malattia, si è recato presso la Palestra Fit Village nei giorni del 23, 25,28,29/06/2022 e il 2/7/2022.”
Ora, tanto accertato - e posto che la Dirigente del Servizio, in data 30/09/2020, aveva autorizzato il ad uscire dalla sede del Comune per il controllo degli impianti pubblicitari nelle Pt_1 giornate del mercoledì e del giovedì con utilizzo di mezzi del salvo l'obbligo di indicare CP_1
l'orario di entrata e di uscita, i luoghi del sopralluogo e di trasmettere l'elenco dei luoghi al rientro, qualora diversi da quelli precedentemente indicati, con la precisazione che le uscite in giornate diverse dovevano essere specificamente autorizzate dalla Dirigente – del tutto coerentemente con tali risultanze e con la previsione normativa, il Giudice di prime cure perveniva ad acclarare in modo “inconfutabile” che, nel periodo in considerazione, durante l'orario di lavoro - quindi dopo avere effettuato la timbratura - in modo pressocché sistematico, il si occupasse di svariate Pt_1 attività di natura esclusivamente personale, peraltro anche utilizzando i mezzi a lui posti a disposizione dal per ragioni d'ufficio. CP_1
Ebbene, tale solido accertamento consente di ricondurre la fattispecie concreta nell'alveo della
8 previsione di cui all'art. 55 quater, comma 1, lettera a) e art. 55 quinquies, comma 1, D.lgs n.
165/2001 giacché si tratta di ipotesi di “falsa attestazione della presenza in servizio” avvenuta “con modalità fraudolente”, dovendosi evidenziare come il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi elaborati sul tema della giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che “In tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare i periodi di assenza, sempre che siano economicamente apprezzabili.” (Sez. L, Sentenza n. 17637 del 06/09/2016 (Rv. 640818 - 01).
“In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55- quater lett. a, del
d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale”( Cass Sez. L, Sentenza n.
21681 del 20/07/2023-Rv. 668259 - 01)”(conforme Cass. Sez. L -, Sentenza n. 30418 del
02/11/2023).
Corretta deve, pertanto, ritenersi anche la valutazione svolta dal giudice di prime cure – invero avversata dal reclamante nel sesto motivo, da ritenersi qui valutabile per conseguenzialità logico-giuridica – circa la riconducibilità della fattispecie concreta come accertata all'ipotesi di cui all'art 59 co.9, lett.a) del CCNL, il quale prevede espressamente il “licenziamento senza preavviso” per le ipotesi considerate nell'art.55 quater, comma 1, lett. a) d) e), f) del D.Lgs.165/2001; correlativamente - posto che è stato accertato come il nelle giornate sopra indicate, abbia Pt_1 timbrato il cartellino e svolto ripetutamente, in modo pressocché sistematico, “faccende personali” durante l'orario di lavoro;
parimenti corretta è la (conseguente) valutazione circa l'esclusione che i fatti oggetto di contestazione siano inquadrabili nella previsione dell'art.59 comma 4 lett. c) del
CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali fattispecie, riguardante le diverse ipotesi di “assenza ingiustificata dal servizio” ovvero di “arbitrario abbandono dello stesso”.
Tale aspetto specifico, è stato ulteriormente approfondito dal Giudice di prime cure, che è giunto a ribadire - in adesione ai principi sopra richiamati - che nella fattispecie di cui all'odierna causa non si verte nella previsione dell'art.59 comma 4 lett. c) CCNL 21/5/2018, in quanto è risultato acclarato che in numerose circostanze, nel periodo di interesse, pressocché sistematicamente, il Pt_1
“ha timbrato il cartellino ed ha svolto ripetutamente, durante l'orario di lavoro faccende personali
(ed ancora sul tema la Cass. Sez L n. 569/2023; cfr anche Cass n. 21681/2023, 30418/2023 “…in tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all'art. 55
9 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, non solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio (per fattispecie similari, anche se non identiche, Cass., Sez. L, n. 25750 del 14 dicembre 2016; Cass., Sez. L, n. 17637 del 6 settembre 2016”).
Alla luce di quanto acclarato, deve pertanto pervenirsi ad escludere la fondatezza degli articolati primo e sesto motivo di gravame.
Con riguardo al secondo motivo di gravame – cui si ricollega logicamente la doglianza di cui al terzo motivo come sopra sintetizzato2 - il reclamante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione del compendio probatorio laddove “inopinatamente” avvalorava la tesi della parte resistente, in particolare nella parte in cui affermava che la dirigente sarebbe giunta a conoscenza degli illeciti solo la mattina del 13.7.2022 – segnatamente alle ore 7:45, come dichiarato dalla stessa in sede testimoniale – e procedeva ad elaborare la contestazione disciplinare, cui seguiva la sospensione in via cautelare, la stessa mattina alle ore 9.02.3
Sostiene il reclamante che se il giudice di prime cure avesse correttamente valutato le emergenze documentali, sarebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui la dirigente non avrebbe potuto
“scrivere una contestazione d'addebito di 14 pagine, oltre alla lettera di notifica, dopo avere verificato e valutato una relazione di circa 60 pagine pervenuta quello stesso giorno 13.7.2022
(ammesso e non concesso che sia stata effettivamente consegnata a mano da due agenti di P.M.) e 2 Per comodità di lettura, si richiama quanto dedotto il reclamante nello specifico con riguardo al terzo motivo di impugnazione afferma che “Nell'ipotesi in cui effettivamente la Dirigente del Servizio cui apparteneva il geom. Pt_1 avesse avuto conoscenza fin dall'aprile 2022 dei supposti comportamenti illeciti del ricorrente, avrebbe dovuto immediatamente contestarli e procedere alla sospensione dal servizio dello stesso […] Nel momento in cui la Dirigente ha notizia di un illecito disciplinare, a maggior ragione quando si tratti di comportamenti che possono configurare violazione dell'art. 55-quater d.lgs. 165/2001, deve intervenire: o assumendo i provvedimenti (sospensione dal servizio e contestazione d'addebito) previsti dall'art. 55-quater, comma 3 bis e 3 ter d.lgs. 165/2001, oppure comunicando la sussistenza dell'illecito disciplinare all'UPD entro 10 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4 del d.lgs. 165/2001. Nel caso in questione, la Dirigente ha lasciato trascorrere circa tre mesi dall'avvio delle “osservazioni” prima di sospendere il ricorrente e contestargli l'addebito disciplinare. [...] L'obbligo di contestare nei tempi previsti dalle norme l'addebito disciplinare ha un preciso senso: evitare che il dipendente reiteri comportamenti disciplinarmente rilevanti, non lasciare che lo stesso continui a porli in essere. Il , al contrario, ha omesso di contestare tempestivamente le condotte rilevate fin dal 13 Controparte_1 aprile 2022, con ciò violando le disposizioni dell'art. 55 bis e 55 quater d.lgs. 165/2001. In nessun caso, infatti, è consentito di “aggravare” condotte già di per sé disciplinarmente rilevanti del lavoratore, omettendo di contestarle tempestivamente.” 3 Si pone in evidenza che l'Amministrazione ha avuto modo di chiarire in sede processuale – senza alcuna confutazione da parte della difesa del lavoratore - che in tali termini doveva essere intesa l'ora di redazione del provvedimento, invero indicata nelle ore 7:02 in sede di firma digitale, atteso l'utilizzo del sistema convenzionale UTC cui vanno aggiunte, quando è vigente l'ora legale, 2 ore. Segnatamente sul tema specifico il ha depositato la relazione del CP_1 Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi (docc. 16-17 di I grado) da emerge che l'indicazione UTC immediatamente dopo l'orario della firma della dirigente indica che l'orario è espresso in tale fuso orario - noto anche come GMT (Greenwich Mean Time) – adottato, per convenzione internazionale, come riferimento per la conversione di tutti gli altri fusi orari del mondo. E' stato quindi chiarito in sentenza, alla luce di tale incontestata evidenza, che “il fuso orario in vigore in Italia corrisponde a GMT+1 (ovvero un'ora in più rispetto a
quando è in vigore l'ora solare, mentre corrisponde a GMT+2quando è in vigore l'ora legale. Nel caso di CP_3 firma digitale apposta nel mese di luglio, all' orario UTC vanno aggiunte 2 ore per ottenere l'ora solare in vigore in quel momento in Italia”.
10 concludere tutto alle 7.02/9,02 di mattina … Ciò significa che risulta del tutto indeterminato il momento in cui è stato avviato il procedimento disciplinare, ed anche quello in cui la Dirigente ha ricevuto dal Comandante della P.M. la relazione finale.
L'ipotesi, avvalorata dai documenti, è che la contestazione d'addebito non possa essere stata redatta il giorno 13.7.2022 sulla scorta della relazione conclusiva della P.M., ultimata il giorno
7.7.2022 e inviata lo stesso 13.7.2022.
Dalla lettura della contestazione, anzi, si evince una evidente “formazione progressiva” della contestazione: la Dirigente ha ricevuto le annotazioni degli Agenti di P.M. deputati alla sorveglianza del geom. di tempo in tempo, man mano che venivano svolte, e le ha aggiornate, Pt_1 per così dire, giorno per giorno. Tant'è che solo a completamento e in calce alla contestazione venivano aggiunte, in forma sintetica e senza riportare esattamente quanto rappresentato nella relazione finale, i fatti relativi alle annotazioni del 29.6.2022 e del 7.7.2022.
È oltremodo probabile, insomma, che la Dirigente avesse già redatto in un tempo precedente la contestazione.”. E se così è – sempre secondo la prospettazione della parte reclamante – il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.
Tale articolato motivo di doglianza – cui si ricollega, come già evidenziato, il terzo motivo di reclamo - è privo di fondamento in quanto il Giudice di prime cure ha dato corretta applicazione ai criteri valutativi del compendio probatorio acquisito sia nella fase cautelare che nel corso del giudizio di opposizione, pervenendo a ritenere – del tutto coerentemente con tali risultanze, peraltro arricchite nella fase dell'opposizione - come la Dirigente fosse giunta a conoscenza dell'annotazione di Polizia Municipale, in cui erano stati riportati i risultati delle attività di indagine posti a fondamento della contestazione disciplinare, solo in data 13/7/2022, al momento del suo accesso in ufficio avvenuto alle 7:45; giungeva pertanto, del tutto coerentemente con tali emergenze, a ribadire che quanto dedotto in termini difensivi dalla parte lavoratrice - circa il fatto che Dirigente avesse avuto notizia dell'esito degli accertamenti ben prima del deposito della relazione da parte della Polizia Municipale – è rimasta una mera “supposizione” priva di riscontri probatori.
Segnatamente, sul punto specifico, il giudice di prime cure - previa accurata valutazione del compendio probatorio a disposizione così come implementato nel corso del giudizio di opposizione
(cfr. in particolare le dichiarazioni testimoniali rese da , Comandante della Polizia Tes_6
Municipale di Reggio Emilia, la cui attendibilità non è stata oggetto di alcuna forma di contestazione, il quale ha affermato nella parte di interesse: “Il ci ha chiesto di verificare la CP_1 situazione di . Le indagini sono durate alcuni mesi e all'esito abbiamo informato la Parte_1
Procura della Repubblica. L'attività è stata riassunta in un'annotazione di servizio trasmessa alla
Dirigente del e alla Procura della Repubblica. L' annotazione e stata redatta da operatori CP_1 del Nucleo Antidegrado che operano in borghese ed è stata trasmessa a me come Comandante. Io ne ho mandato una copia alla Dirigente del Settore Attività Produttive e una copia alla Procura della Repubblica. Nei mesi in cui erano in corso gli accertamenti non abbiamo relazionato alla
Dirigente del anche perché si trattava di indagini destinate alla Procura della Repubblica. CP_1
11 I servizi di osservazione e pedinamento, anche elettronico mediante gps, hanno avuto la durata ritenuta necessaria dalla Polizia Municipale per completare l'accertamento il cui esito è stato comunicato al nella data indicata … Escludo che gli operatori del Nucleo abbiano CP_1 trasmesso alla Dirigente l'annotazione prima della mia trasmissione. L'indagine è stata interna al
Nucleo, io sono stato via via aggiornato a poi ho trasmesso alla Dirigente l'annotazione…. Adr Avv
Mendogni: Secondo me la comunicazione alla Procura è stata fatta prima del licenziamento, ma non ricordo la data precisa.”[…]”) è pervenuta ad avvalorare le dichiarazioni rese dalla dirigente laddove - circa i tempi e le modalità di redazione della contestazione disciplinare – Tes_7 affermava:
“Il 13/7/2022 sono arrivata circa verso le 7.45. Davanti alla mia porta c'erano già tre operatori della Polizia Locale, un uomo e due donne che mi aspettavano davanti all'ufficio. Mi hanno dato il plico cartaceo con le annotazioni. Io avevo chiesto alla Polizia Locale di fare accertamenti in merito a voci anonime pervenute all'ufficio e a me sulla presenza del Porter di servizio nell'abitazione di durante l'orario di lavoro. Pt_1
La Polizia non mi ha aggiornato sull'andamento delle indagini, non ha trasmesso le annotazioni prima del 13/7/2022. Mi ha solo chiesto copia del libro delle uscite durante l'orario di lavoro riguardanti Pt_1
Il 13/7/2022 mi hanno spiegato l'esito delle indagini.
Ho chiamato le colleghe dell'Ufficio disciplinare che sono arrivate con una chiavetta con i fac simili utilizzati per i procedimenti disciplinari. Anche per l'annotazione ho utilizzato una chiavetta che gli operatori avevano con loro, visto che dovevo riportare la parte scritta.
Io ho preparato in via immediata la contestazione e la sospensione.
Di 61 pagine saranno state circa una decina quelle scritte e che ho riportato nella sospensione. Nel fac simile avevo già con la normativa di legge […]”.
Del tutto coerentemente con tale valutazione, il Giudice di prime cure è pertanto giunto alla contestazione della tesi di parte ricorrente, eloquentemente affermando che “dalla circostanza che lo stesso giorno della trasmissione sia stata formata la determinazione dirigenziale di contestazione
(doc. 10 ric.) non può assolutamente evincersi una precedente conoscenza dell'annotazione da parte della Dirigente la quale ha invece avuto il tempo materiale di preparare la contestazione che, in gran parte, riporta il contenuto dell'annotazione”.
Essendo quindi stato accertato che, nel momento in cui veniva a conoscenza degli addebiti, la
Dirigente procedeva alla contestazione disciplinare - previa corretta riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo delle previsioni di cui agli artt. 55 quater, comma 1, lettera a) e art. 55 quinquies, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 – il Giudice di I grado, del tutto coerentemente, è pervenuto ad escludere la fondatezza della deduzione circa l'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare da parte dell'amministrazione comunale, che aveva – invece – proceduto alla immediata contestazione, con attivazione del corretto iter procedimentale così consentendo al lavoratore di rendere le proprie giustificazioni.
12 Parimenti infondato è il quarto motivo di reclamo, ove il reclamante lamenta l'insufficienza della motivazione del giudice di prime cure con riguardo all'aspetto motivazionale inerente il provvedimento di licenziamento, ritenuto del tutto carente in quanto non solo non spiegherebbe le ragioni per cui sarebbero stati valuti i dati fattuali enucleati ai fini disciplinari, ma nemmeno prenderebbe posizione, in modo specifico, con riguardo alle giustificazioni offerte dal lavoratore a propria difesa, “apoditticamente” ritenute “inconsistenti” nel corpo del provvedimento.4
Ebbene, si ritiene - ancora una volta - che il Giudice di prime cure abbia, seppur sinteticamente sul punto specifico, dato corretta applicazione ai principi in materia laddove giungeva ad affermare che la contestazione disciplinare impugnata risultava sufficientemente motivata, e comunque in modo tale da non comportarne la nullità.
Significativamente è stato posto in rilievo come la contestazione abbia consentito di porre l'accento su tutte le ragioni su cui si è poggiato saldamente il recesso del datore di lavoro, peraltro consentendo al lavoratore di esplicitare i propri diritti difensivi presentando giustificazioni che, seppur considerate, sono state seguite dall'adozione del provvedimento sanzionatorio massimo.
Deve pertanto ritenersi che, in sede di sentenza gravata, sia stata data piena attuazione al consolidato principio secondo cui deve escludersi che la contestazione disciplinare sia nulla laddove contenga indicazioni da ritenersi “essenziali”, ossia tali da consentire al lavoratore di comprendere le ragioni del recesso nei termini (appunto) “essenziali”, senza onere di una specifica esplicitazione dei motivi di fatto e diritto che hanno pertanto alla sanzione espulsiva (cfr. quanto alla funzione ed 4 Sul punto specifico il reclamante deduce che: “in ogni caso, ciò che si vuole evidenziare è la circostanza che, a fronte di precise e specifiche deduzioni dell'incolpato e di circostanze di fatto che avrebbero, almeno in parte, escluso l'illecito contestato, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare – genericamente – che non vengono accolte le giustificazioni del lavoratore. L'onere di motivare, anche in relazione alle deduzioni dell'incolpato e con riferimento a fatti che ne avrebbero escluso in parte la responsabilità, costituisce espressione dei principi di buona fede e correttezza, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione procedente. Peraltro, come già rilevato nel ricorso introduttivo, la motivazione del provvedimento di licenziamento appare del tutto insufficiente e, soprattutto, solo “apparente”. L'unica frase che si riferisce alle giustificazioni del ricorrente è la seguente: “valutata l'inconsistenza delle motivazioni e delle giustificazioni addotte dal dipendente in merito alle ragioni determinanti i comportamenti tenuti…”. Ciò significa che la Dirigente ha valutato solo ed esclusivamente le giustificazioni relative alle “ragioni determinanti i comportamenti tenuti”. Ma il geom. non si limita a dire “ho fatto, perché”; dice anche “non ho fatto”, vale a dire nega recisamente Pt_1 (almeno alcuni molto rilevanti) addebiti disciplinari. Il provvedimento, così come formulato, evidenzia in maniera inequivocabile come l'Amministrazione abbia proceduto dando per scontata la sussistenza dei comportamenti imputati al geom. e non ponendosi nemmeno il problema di Pt_1 verificare se i comportamenti fossero stati effettivamente posti in essere o meno.
O comunque, nelle “ragioni determinanti” erano presenti anche fatti che l'amministrazione avrebbe dovuto accertare e che il geom. afferma nelle proprie difese. In sostanza, quando il ricorrente afferma di essersi recato in due Pt_1 occasioni in via Fenulli 105, ma di averlo fatto per ragioni di lavoro, nega che il fatto possa costituire illecito disciplinare. A fronte di tale affermazione, l'Amministrazione non solo ha omesso qualsiasi accertamento di qualsiasi genere, ma si è limitata ad affermare l'inconsistenza delle giustificazioni. A questo punto, è necessario domandarsi “perché?”; ed è una domanda che rimane senza risposta, non si comprende perché siano inconsistenti le affermazioni del geom. Pt_1 A questo serve la motivazione, che altrimenti è un esercizio di stile, ma certamente non assolve alla funzione che ha in qualsiasi procedimento, compresi i procedimenti nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro”.
13 ai connotati della motivazione della contestazione, cfr. Cass. sez. L., Sez. L - Sentenza n. 16795 del
06/08/2020; conforme Cass. Sez. L. N. 6678 del 2019).
Si ritiene, peraltro – ciò al fine di dare computa risposta alla doglianza in esame come sviluppata dal reclamante – come la corretta conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure circa l'adeguatezza motivazionale della contestazione, non possa essere confutata per il fatto che non sia stata data una specifica, esplicita, confutazione alle difese del lavoratore, e ciò alla luce del principio giuridico sopra richiamato. V'è, peraltro da rilevare, in punto di fatto, l'assoluta carenza di fondatezza
(anche) di tale contestazione, in quanto la circostanza che le difese del lavoratore siano state valutate nel contesto dell'iter decisionale che ha portato al provvedimento espulsivo, emerge palesemente dal dato testuale, integrato dall'aver riportato tali difese alle lettere da a) a f) del provvedimento in questione, nella parte appena precedente alla motivazione: ebbene, tale elemento fattuale è significativo di come le giustificazioni rese dal lavoratore siano entrate nel contesto valutativo della Dirigente ed, in quanto ritenute infondate e comunque inconsistenti, non abbiano avuto la forza persuasiva di inibire l'adozione della massima sanzione disciplinare.
Infondato è anche il quinto motivo del reclamo, in cui si censura la sentenza in punto di valutazione circa la proporzionalità della sanzione applicata in quanto ritenuta dal reclamante
“apodittica” o comunque non sufficientemente motivata, giacché il Giudice avrebbe omesso di considerare non solo che il lavoratore non era mai stato attinto da sanzioni disciplinari, ma anche che taluni degli addebiti a lui rivolti non erano rilevanti dal punto di vista disciplinare “perché si trattava di spostamenti giustificati da esigenze di lavoro. E altre circostanze sono state giustificate con necessità estemporanee ed episodiche, connesse ad una patologia della quale soffre il ricorrente.
È pertanto errato ritenere che ogni e qualsiasi comportamento ascritto al ricorrente sia di rilevanza disciplinare e rappresenti la commissione di un illecito”.
Se la norma prevede che venga rispettato il principio di gradualità, sostiene il reclamante che
“appare del tutto abnorme che la prima contestazione” - attribuita al che lavorava da oltre Pt_1 trent'anni per il Comune e che mai era stato attinto da sanzioni disciplinari - “oltretutto contestabile
e riguardante comportamenti che non hanno provocato alcun danno, venga definita con il licenziamento”; peraltro ritiene il reclamante che taluni dei comportamenti contestati non sarebbero stati illeciti disciplinari in quanto rientranti tra le attività consentite.
Sostiene ancora la parte reclamante sul punto che non si sarebbe tenuto conto del fatto che, anche laddove commessi, i comportamenti in questione non avrebbero arrecato danni all'amministrazione, assumendo che si sarebbe dovuto: “[…] anche tenere conto del fatto Non sono stati né dedotti né rilevati danni – o pericoli di danno – derivanti dalla condotta del geom. che per altro verso Pt_1 ha dimostrato (circostanza pacificamente ammessa anche in sentenza) di lavorare ben oltre
l'orario di lavoro, con una disponibilità sempre manifestata anche alla sera o nelle giornate festive
o di riposo, sia verso gli uffici che verso gli utenti”, elementi che il Controparte_1 avrebbe dovuto tenere in debita considerazione in sede di determinazione della sanzione da
14 applicare “anche ai sensi dei parametri stabiliti dall'art. 59, comma 1 del c.c.n.l.”, in attuazione del principi di gradualità.
Ancora una volta il reclamante, nel formulare tale motivo di doglianza, non si confronta con l'articolata e compiuta motivazione della sentenza reclamata;
ed infatti, il giudice di prime cure poneva in evidenza – del tutto coerentemente con il sistema ordinamentale – che l'intervenuto accertamento circa l'integrazione dell'ipotesi di “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente rientra tra quelle di particolare gravità tipizzate dal legislatore che ha previsto il licenziamento”, come peraltro ben posto in rilievo dalla costante giurisprudenza di legittimità che sul punto ha affermato “[…] che il legislatore del 2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento.
La disposizione ha, dunque, introdotto una tipizzazione di illecito disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento. In particolare, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 22075 del 2018)
l'introduzione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1-bis a fronte di una fattispecie legale, si pone, quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il licenziamento sia una conseguenza automatica e necessaria, ovvero se l'amministrazione conservi il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016), con statuizione alla quale si intende dare continuità, che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata (si v., Cass., n. 14199 del 2021) alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all'art. 2106, cod. civ., per limitare l'imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva” (cfr. Cass. Sez. L. sentenza n. 4800/2023, che richiama Cass., n. 17600 del 2021).
Ora, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento così come interpretato alla luce della recente
15 giurisprudenza di legittimità, il Giudice di prime cure è giunto a ritenere la sanzione applicata in capo al proporzionata, del tutto coerentemente con l'accertata condotta che, oltre ad essere Pt_1 riconducibile alla fattispecie legale come richiamata, è risultata sorretta da intenzionalità, come reso evidente dall'inconfutabile dato fattuale della reiterazione delle condotte in un arco di tempo significativo, sviluppatosi in oltre due mesi, peraltro non supportate da valide giustificazioni.
Nello specifico, con riguardo a tale ultimo aspetto, il giudice di prime cure – attraverso una attenta e prudente valutazione delle de emergenze probatorie - è giunto ad escludere la sussistenza dell'asserita patologia, peraltro non meglio dettagliata, che lo avrebbe costretto a frequenti accessi presso l'abitazione familiare in occasione delle sue uscite autorizzate dalla sede del CP_1
Ma v'è di più, in quanto il giudice, nel contesto di una motivazione da ritenersi dettagliata e precisa,
è andato oltre, in quanto ha affermato che, anche a voler ritenere sussistente una tale patologia, gli accertamenti hanno invero consentito di porre in rilievo come i frequenti accessi all'abitazione familiare fossero inconfutabilmente avvenuti anche per altri motivi, come ad esempio “scaricare del materiale, prendere l'autovettura privata, accompagnare la figlia”.
Quanto poi alle le addotte giustificazioni legate a supposti motivi familiari, è stato posto in rilievo come, anche a volerli ritenere fondati “su fatti reali” – invero indimostrati - non possano comunque ritenersi “tali da consentire al dipendente di lasciare, in modo abituale, il posto di lavoro, senza segnalare l'interruzione dell'attività”, segnalazione che – si osserva - sarebbe potuta avvenire del tutto agevolmente “ad esempio con comunicazione telefonica o via email al Dirigente, rettifica attraverso la piattaforma Iris, con indicazione del deficit orario” ma che non risulta essere mai intervenuta.
Peraltro, al fine di supportare ulteriormente la valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva, si osserva come correttamente il Giudice di I grado abbia posto in rilievo come il lavoratore, nell'avere intenzionalmente inserito “nel proprio orario di lavoro parentesi per il disbrigo di incombenze personali” prive di giustificazione, abbia cagionato all'amministrazione comunale un danno (patrimoniale e non, quest'ultimo in termini di danno all'immagine) peraltro già quantificato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, in euro 2.427,99
(come da sentenza n 39/2023).
Con riguardo alla fondatezza circa il giudizio di proporzionalità vi è, inoltre, da sottolineare come il abbia posto in essere le condotte allo stesso contestate in via disciplinare in modo così Pt_1 palese da stimolare l'inoltro degli esposti anonimi da cui è scaturita l'indagine che ha portato all'epilogo espulsivo: ebbene, l'ostentazione di tali condotte è senz'altro significativa di come il lavoratore avesse perduto il senso del limite, riprovevolmente convinto della propria impunità, connotati che – anche disgiuntamente, ma più ancora se congiunti – impediscono, senza tema di smentita, di poter confidare nella leale osservanza dei doveri di servizio da parte dell'Amministrazione, che del tutto legittimamente ha proceduto al licenziamento.
Infine, parimenti infondati risultano i motivi dedotti ai punti 7-8-9, invero già al limite dell'ammissibilità per le modalità di formulazione, del tutto disancorate dalla sentenza impugnata.
16 Si rileva al riguardo che la parte reclamante si è limitata ad una mera riproposizione di talune delle deduzioni difensive già proposte in primo grado, volte a veicolare le deduzioni svolte in primo grado circa l'illegittimità del licenziamento ed invero già confutate nei punti che precedono.
5. Tirando le fila di quanto sopra esposto, deve pervenirsi all'integrale rigetto del reclamo in quanto il Giudice di prime cure, attraverso una attenta, cauta, prudente, valutazione del compendio probatorio a propria disposizione, con motivazione adeguata e coerente con i principi in materia, è giunto ad escludere la fondatezza dell'opposizione a fronte dell'accertata sussistenza degli addebiti disciplinari posti a fondamento della contestazione disciplinare, adeguatamente motivata, cui è seguita la sanzione massima ritenuta “proporzionata”; in altri termini l'impugnata decisione deve ritenersi – alla luce di quanto sopra esposto - immune da vizi logico-giuridici, in quanto adeguatamente motivata in termini di correttezza ed esaustività, ed in quanto frutto di un'attenta e meditata disamina delle allegazioni e delle risultante istruttorie, Correlativamente, è stato sopra rilevato come la solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico del Giudice dell'opposizione, non sia stato in alcun modo scalfito dalle censure del reclamante.
Ne segue il rigetto del reclamo, con assorbimento di ogni altro aspetto non espressamente trattato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore indeterminato e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, in ragione dell'autocertificata condizionale reddituale del reclamante – già esente dal contributo unificato – si ritiene che non sussistano i presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna – sezione lavoro - ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa rubricata al n. 755/2024 RGA, così provvede:
1. Rigetta il reclamo, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
2. Condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.02.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ritiene opportuno richiamare, stante la rilevanza in sede motivazionale, dell'art. 55 quater D. Lgs. 165/2001, nelle parti di interesse:: “ […]
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non
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