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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minori e Famiglia riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere ConSIliere est.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sull'appello proposto da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo BAGNADENTRO, presso il cui Parte_1 studio in Asti, via Incisa n. 10, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Appellante contro
, nato il [...], anagraficamente irreperibile, Controparte_1
Appellato contumace avverso la sentenza parziale n. 494/2024 emessa in data 27.06.2024, (dep. in data 01.07.2024 e non notificata) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 2274/2024), in ordine alla separazione giudiziale delle parti
(Procuratore Generale avvisato non costituito);
Conclusioni della parte appellante:
1 “In riforma della sentenza di primo grado
- dichiarare che la separazione è addebitabile alla responsabilità di P_
;
[...]
- con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 18.08.2018. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Con la sentenza parziale del 27.06.2024 – qui appellata – il Tribunale Ordinario di Asti, pronunciando sulla domanda di separazione e su quella di addebito, dichiarata la contumacia del convenuto, respingeva la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e pronunciava la separazione personale delle parti, riservando la decisione sulle spese di lite alla sentenza sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rimetteva le parti in istruttoria, come da separata ordinanza, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
Nella parte motivazionale della sentenza, limitatamente alla questione qui devoluta, il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria, riteneva di non addebitare la separazione al marito in quanto, pur essendo stata provata la violazione da parte del SI. degli obblighi matrimoniali, non era stato P_ dimostrato il rapporto causale sussistente tra la violazione e la rottura del matrimonio. Invero, la moglie, nel ricorso introduttivo, aveva prospettato che già dai primi mesi del 2022 la convivenza coniugale era diventata particolarmente intollerabile: dapprima per il costante atteggiamento iracondo e minaccioso del marito e, successivamente, per aver appreso che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con la SI.ra con la quale l'uomo era Persona_1 andato a convivere sin dai primi mesi del 2023. Pertanto, il Tribunale riteneva che i comportamenti antecedenti al 2022 non avessero avuto effetti sul maturare della crisi coniugale né che tale crisi discendesse dalla relazione extraconiugale, il cui inizio, in base alle prove orali assunte, avrebbe dovuto collocarsi temporalmente all'incirca nel 2020 e di cui la ricorrente aveva avuto notizia, in base a quanto da lei allegato, solo nel 2023.
Avverso la citata sentenza interponeva gravame la SI.ra , chiedendo di Pt_1 addebitare la separazione al SI. . L'appellante lamentava, innanzitutto, P_
l'errata valutazione delle prove testimoniali che avevano permesso di ritenere accertata l'infedeltà del SI. . P_
2 Il SI. , vicebrigadiere dei Carabinieri, aveva riferito: “andando a Persona_2 tartufi, di sera fino a mezzanotte, vidi talvolta la macchina della famiglia Per_3
davanti alla casa , è una di colore bianco con il tetto nero”.
[...] _1 Per_4
Il SI. , brigadiere dei Carabinieri in servizio a Montiglio aveva Persona_5 riferito: “dal 2022 – 2023 ho direttamente constatato che il SInor entra ed P_ esce da casa usando una chiave nella sua disponibilità; lo vedo perché nello _1 stesso cortile c'è il market da cui si rifornisce la stazione;
l'ho anche visto in macchina o in giro con la in atteggiamenti molto confidenziali;
ad esempio, _1 abbracciandola”.
E ancora appuntato dei Carabinieri in congedo, aveva riferito: “si è R_ allontanato dalla casa coniugale nei primi giorni del giugno 2023 e non è mai più tornato;
io abito nello stesso condominio e mia figlia, avendo ricevuto minacce da lui, si è rifugiata da me”. Lo stesso aveva riferito la madre della ricorrente.
L'appellante rappresentava, infine, che i propri genitori avevano anche confermato che, oltre ai fatti di infedeltà, il marito si era reso responsabile di minacce nei confronti della SI.ra . Pt_1
Ciò richiamato, la SI.ra contestava quanto riportato in sentenza, ossia che le Pt_1 prove orali avrebbero attestato al 2020 l'inizio dell'infedeltà: infatti, come sopra riportato, tutti i testi avevano collocato i fatti tra il 2022 e il 2023. Inoltre, l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Primo Giudice, evidenziava di essere venuta a conoscenza di tali fatti nello stesso periodo riferito dai testi.
Parte appellante ribadiva quindi che la crisi coniugale era dipesa dall'infedeltà del marito.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente valorizzato il comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace in tutto il procedimento e che non era nemmeno venuto a rendere interrogatorio formale a seguito di rituale notifica nei suoi confronti. Pertanto, secondo l'odierna appellante, si era compiuta la c.d. ficta confessio, ex art. 232 c.p.c., dei fatti dedotti, che doveva essere valutata dal primo Giudice unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie.
Infine, con l'ultimo motivo, parte appellante lamentava che il primo Giudice avesse omesso di valutare che la notifica del ricorso introduttivo era avvenuta presso la residenza della SI.ra . La SI.ra rappresentava, invero, che il SI. _1 Pt_1
aveva continuato a vivere, anche durante il procedimento giudiziale, P_ presso la residenza dell'amante, confermando ulteriormente la denunciata infedeltà. Non solo: l'appellante sottolineava che il ricorso introduttivo, oltre ad essere stato notificato presso la residenza della SI.ra , era stato da _1 quest'ultima ritirato: circostanza che confermava che il SI. era presso di P_ lei convivente, nonostante fosse ancora coniugato con l'odierna appellante.
Tanto premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
3 Il SInor rimaneva contumace. P_
***
All'udienza del 14.03.2025, l'appellante precisava le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali. La causa veniva quindi immediatamente trattenuta a decisione.
***
L'appello è fondato e va accolto. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tutti attengono all'omesso accertamento, da parte del Tribunale, del nesso causale fra l'adulterio del marito e la frattura del vincolo di coniugio.
Il fatto che il marito dell'odierna appellante abbia intrattenuto una relazione adulterina a partire, almeno, dal 2022 è dimostrato sia dalle testimonianze acquisite sia, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dal comportamento processuale dell'odierno appellato, rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
L'efficacia causale di tale infedeltà nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza deve presumersi de facto sulla base di due elementi: da un lato, la particolare gravità della violazione degli obblighi coniugali, giacché l'inosservanza del dovere di fedeltà costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015); dall'altro, la concomitanza temporale tra tale violazione e la maturazione, per la moglie, della percezione dell'intollerabilità della convivenza, da lei stessa collocata nei primi mesi del 2022.
L'esistenza di uno iato cronologico tra l'inizio della relazione extraconiugale (quantomeno dal 2022) e il momento in cui l'odierna appellante ne ha avuto conoscenza (dal 2023) non esclude il nesso di causalità tra l'adulterio e la crisi irreversibile del coniugio. La profonda voragine emotiva che una relazione adulterina può determinare – e ordinariamente determina – all'interno del rapporto coniugale prescinde, infatti, dalla razionale rappresentazione degli eventi da parte del coniuge tradito. Ciò che assume rilievo, dunque, ai fini dell'accertamento, nel caso in esame, del menzionato nesso di causalità, è la concomitanza temporale tra la relazione extraconiugale del marito e il sentimento di intollerabilità della convivenza maturato dalla moglie.
Le osservazioni che precedono consentono di confermare la presunzione che l'infedeltà sia stata la causa della fine dell'unione coniugale.
Così configurato il costituto probatorio, era onere del marito provare l'anteriorità o l'indipendenza della crisi matrimoniale rispetto alla propria infedeltà, onere che non è stato assolto (vedasi, in proposito, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22291). Dall'istruttoria non sono comunque emerse altre ragioni di contrasto nella coppia alle quali poter ragionevolmente attribuire la cessazione
4 dell'affectio maritalis. Neppure emerge dall'istruttoria l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà del marito.
In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata, dovendosi dichiarare che la separazione è addebitabile alla responsabilità di Controparte_1
Non occorre provvedere sulle spese del primo grado, sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 4.962,50 (€ 1.960,00 per fase studio, € 1.350,00 per fase introduttiva ed € 3.305,00/2 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.
P.Q.M.
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza parziale n. 494/2024 emessa in data 27.06.2024, (dep. in data 01.07.2024 e non notificata) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 2274/2024), proposto da Parte_1
(appellante) nei confronti di (appellato), Controparte_1
DICHIARA che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
è addebitabile alla responsabilità di quest'ultimo.
[...]
CONDANNA a rimborsare a le spese del grado, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 4.962,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.
Così deciso il 14 marzo 2025 nella Camera di conSIlio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Mascarello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minori e Famiglia riunita in camera di conSIlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere ConSIliere est.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sull'appello proposto da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo BAGNADENTRO, presso il cui Parte_1 studio in Asti, via Incisa n. 10, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Appellante contro
, nato il [...], anagraficamente irreperibile, Controparte_1
Appellato contumace avverso la sentenza parziale n. 494/2024 emessa in data 27.06.2024, (dep. in data 01.07.2024 e non notificata) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 2274/2024), in ordine alla separazione giudiziale delle parti
(Procuratore Generale avvisato non costituito);
Conclusioni della parte appellante:
1 “In riforma della sentenza di primo grado
- dichiarare che la separazione è addebitabile alla responsabilità di P_
;
[...]
- con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 18.08.2018. Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Con la sentenza parziale del 27.06.2024 – qui appellata – il Tribunale Ordinario di Asti, pronunciando sulla domanda di separazione e su quella di addebito, dichiarata la contumacia del convenuto, respingeva la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e pronunciava la separazione personale delle parti, riservando la decisione sulle spese di lite alla sentenza sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rimetteva le parti in istruttoria, come da separata ordinanza, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
Nella parte motivazionale della sentenza, limitatamente alla questione qui devoluta, il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria, riteneva di non addebitare la separazione al marito in quanto, pur essendo stata provata la violazione da parte del SI. degli obblighi matrimoniali, non era stato P_ dimostrato il rapporto causale sussistente tra la violazione e la rottura del matrimonio. Invero, la moglie, nel ricorso introduttivo, aveva prospettato che già dai primi mesi del 2022 la convivenza coniugale era diventata particolarmente intollerabile: dapprima per il costante atteggiamento iracondo e minaccioso del marito e, successivamente, per aver appreso che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con la SI.ra con la quale l'uomo era Persona_1 andato a convivere sin dai primi mesi del 2023. Pertanto, il Tribunale riteneva che i comportamenti antecedenti al 2022 non avessero avuto effetti sul maturare della crisi coniugale né che tale crisi discendesse dalla relazione extraconiugale, il cui inizio, in base alle prove orali assunte, avrebbe dovuto collocarsi temporalmente all'incirca nel 2020 e di cui la ricorrente aveva avuto notizia, in base a quanto da lei allegato, solo nel 2023.
Avverso la citata sentenza interponeva gravame la SI.ra , chiedendo di Pt_1 addebitare la separazione al SI. . L'appellante lamentava, innanzitutto, P_
l'errata valutazione delle prove testimoniali che avevano permesso di ritenere accertata l'infedeltà del SI. . P_
2 Il SI. , vicebrigadiere dei Carabinieri, aveva riferito: “andando a Persona_2 tartufi, di sera fino a mezzanotte, vidi talvolta la macchina della famiglia Per_3
davanti alla casa , è una di colore bianco con il tetto nero”.
[...] _1 Per_4
Il SI. , brigadiere dei Carabinieri in servizio a Montiglio aveva Persona_5 riferito: “dal 2022 – 2023 ho direttamente constatato che il SInor entra ed P_ esce da casa usando una chiave nella sua disponibilità; lo vedo perché nello _1 stesso cortile c'è il market da cui si rifornisce la stazione;
l'ho anche visto in macchina o in giro con la in atteggiamenti molto confidenziali;
ad esempio, _1 abbracciandola”.
E ancora appuntato dei Carabinieri in congedo, aveva riferito: “si è R_ allontanato dalla casa coniugale nei primi giorni del giugno 2023 e non è mai più tornato;
io abito nello stesso condominio e mia figlia, avendo ricevuto minacce da lui, si è rifugiata da me”. Lo stesso aveva riferito la madre della ricorrente.
L'appellante rappresentava, infine, che i propri genitori avevano anche confermato che, oltre ai fatti di infedeltà, il marito si era reso responsabile di minacce nei confronti della SI.ra . Pt_1
Ciò richiamato, la SI.ra contestava quanto riportato in sentenza, ossia che le Pt_1 prove orali avrebbero attestato al 2020 l'inizio dell'infedeltà: infatti, come sopra riportato, tutti i testi avevano collocato i fatti tra il 2022 e il 2023. Inoltre, l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal Primo Giudice, evidenziava di essere venuta a conoscenza di tali fatti nello stesso periodo riferito dai testi.
Parte appellante ribadiva quindi che la crisi coniugale era dipesa dall'infedeltà del marito.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente valorizzato il comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace in tutto il procedimento e che non era nemmeno venuto a rendere interrogatorio formale a seguito di rituale notifica nei suoi confronti. Pertanto, secondo l'odierna appellante, si era compiuta la c.d. ficta confessio, ex art. 232 c.p.c., dei fatti dedotti, che doveva essere valutata dal primo Giudice unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie.
Infine, con l'ultimo motivo, parte appellante lamentava che il primo Giudice avesse omesso di valutare che la notifica del ricorso introduttivo era avvenuta presso la residenza della SI.ra . La SI.ra rappresentava, invero, che il SI. _1 Pt_1
aveva continuato a vivere, anche durante il procedimento giudiziale, P_ presso la residenza dell'amante, confermando ulteriormente la denunciata infedeltà. Non solo: l'appellante sottolineava che il ricorso introduttivo, oltre ad essere stato notificato presso la residenza della SI.ra , era stato da _1 quest'ultima ritirato: circostanza che confermava che il SI. era presso di P_ lei convivente, nonostante fosse ancora coniugato con l'odierna appellante.
Tanto premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
3 Il SInor rimaneva contumace. P_
***
All'udienza del 14.03.2025, l'appellante precisava le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali. La causa veniva quindi immediatamente trattenuta a decisione.
***
L'appello è fondato e va accolto. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tutti attengono all'omesso accertamento, da parte del Tribunale, del nesso causale fra l'adulterio del marito e la frattura del vincolo di coniugio.
Il fatto che il marito dell'odierna appellante abbia intrattenuto una relazione adulterina a partire, almeno, dal 2022 è dimostrato sia dalle testimonianze acquisite sia, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dal comportamento processuale dell'odierno appellato, rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
L'efficacia causale di tale infedeltà nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza deve presumersi de facto sulla base di due elementi: da un lato, la particolare gravità della violazione degli obblighi coniugali, giacché l'inosservanza del dovere di fedeltà costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015); dall'altro, la concomitanza temporale tra tale violazione e la maturazione, per la moglie, della percezione dell'intollerabilità della convivenza, da lei stessa collocata nei primi mesi del 2022.
L'esistenza di uno iato cronologico tra l'inizio della relazione extraconiugale (quantomeno dal 2022) e il momento in cui l'odierna appellante ne ha avuto conoscenza (dal 2023) non esclude il nesso di causalità tra l'adulterio e la crisi irreversibile del coniugio. La profonda voragine emotiva che una relazione adulterina può determinare – e ordinariamente determina – all'interno del rapporto coniugale prescinde, infatti, dalla razionale rappresentazione degli eventi da parte del coniuge tradito. Ciò che assume rilievo, dunque, ai fini dell'accertamento, nel caso in esame, del menzionato nesso di causalità, è la concomitanza temporale tra la relazione extraconiugale del marito e il sentimento di intollerabilità della convivenza maturato dalla moglie.
Le osservazioni che precedono consentono di confermare la presunzione che l'infedeltà sia stata la causa della fine dell'unione coniugale.
Così configurato il costituto probatorio, era onere del marito provare l'anteriorità o l'indipendenza della crisi matrimoniale rispetto alla propria infedeltà, onere che non è stato assolto (vedasi, in proposito, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22291). Dall'istruttoria non sono comunque emerse altre ragioni di contrasto nella coppia alle quali poter ragionevolmente attribuire la cessazione
4 dell'affectio maritalis. Neppure emerge dall'istruttoria l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà del marito.
In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata, dovendosi dichiarare che la separazione è addebitabile alla responsabilità di Controparte_1
Non occorre provvedere sulle spese del primo grado, sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 4.962,50 (€ 1.960,00 per fase studio, € 1.350,00 per fase introduttiva ed € 3.305,00/2 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.
P.Q.M.
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza parziale n. 494/2024 emessa in data 27.06.2024, (dep. in data 01.07.2024 e non notificata) dal Tribunale Ordinario di Asti (R.G. 2274/2024), proposto da Parte_1
(appellante) nei confronti di (appellato), Controparte_1
DICHIARA che la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
è addebitabile alla responsabilità di quest'ultimo.
[...]
CONDANNA a rimborsare a le spese del grado, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 4.962,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.
Così deciso il 14 marzo 2025 nella Camera di conSIlio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela Mascarello
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