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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania– Sezione Lavoro – composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 1472/2021 R.G. proposta da:
, ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, per procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maria Elena Giannazzo, giusta procura in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4811/2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta dall'odierno appellato volta ad ottenere la condanna
1 dell al pagamento della somma di € 5.570,66 lordi pari alla differenza tra la CP_2
maggior somma ammessa al passivo fallimentare della società datrice di lavoro,
[...]
a titolo di tfr (€ 10.725,46) e quanto corrisposto a tale titolo dal Fondo di Org_1
Garanzia (€ 70,24) per il periodo di lavoro dall'11.5.2009 al 31.5.2009 e dal Fondo di
ER (€ 5.084,56 lordi, € 3983,82 netti) per il periodo di lavoro dall'1.6.2013 al
31.8.2016, differenza che l'istituto non aveva corrisposto sul presupposto che si trattava di quota del tfr a carico del Fondo di ER, nei confronti del quale la società datrice di lavoro era stata parzialmente inadempiente, avendo versato solo le quote utili per la liquidazione dell'importo corrisposto.
Il Tribunale, premessa la normativa che regola il Fondo di ER e chiarita la differenza di presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, riteneva che alle prestazioni erogate dal primo si applicasse il principio generale di automaticità ex art. 2116 c.c., in virtù del quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali erano dovute anche in caso di mancato versamento dei contributi. Rilevava che, nel caso di specie, il credito vantato dal lavoratore a titolo di tfr era stato ammesso al passivo fallimentare anche per la quota a carico del Fondo di tesoreria e tale inclusione, benché erronea, trattandosi di un debito imputabile non già al datore di lavoro quanto al Fondo di tesoreria, liberava quest'ultimo dal pagamento diretto in favore del lavoratore (il cui credito era già stato riconosciuto nei confronti del fallimento) e faceva insorgere l'obbligo di pagamento a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 l. n. 297/1982, ricorrendone tutti i presupposti.
In ordine al quantum il tribunale rilevava la coincidenza tra la somma accertata in sede fallimentare al netto degli importi lordi liquidati dal Fondo di ER e dal
Fondo di Garanzia e la somma richiesta.
Avverso la pronuncia proponeva appello l;
resisteva l'appellato. CP_2
2 La causa è stata posta in decisione in data 18 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini per il deposito telematico delle note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo l'istituto deduce che l'appellato non ha diritto alla somma richiesta in quanto versata dal datore di lavoro al Fondo per Org_1
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, istituito dall'art. 1 comma 755 legge 296/2006: per effetto di tale norma e del successivo art. 756 l'accantonamento datoriale da effettuare ex art. 2120 c.c. assume la natura di contribuzione previdenziale, sicché alla cessazione del rapporto di lavoro al diritto del lavoratore di ricevere il tfr dal datore di lavoro si sostituisce il diritto di ricevere dal Fondo di ER un importo pari al tfr maturato.
2) In virtù dell'art. 10 d.lgs 252/2005, come modificato dall'art. 1 comma 764 della legge 296/2006 i datori di lavoro soggetti all'obbligo di versamento del contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto sono sgravati dell'obbligo del versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 legge n. 297/1982.
3) Con il terzo motivo l'istituto censura la sentenza per avere dapprima evidenziato la diversità dei presupposti e dell'operatività dei due fondi, di ER e di Garanzia, per essere solo il secondo legato alla situazione di insolvenza del datore di lavoro, e poi contraddittoriamente affermato che anche le somme confluite nel primo fondo non possono essere sottratte all'operatività del fondo di garanzia, pena la negazione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., mentre tale argomentazione sarebbe smentita dal diritto dei lavoratori di ricevere il tfr dal
Fondo di tesoreria ai sensi del menzionato comma 756.
4) I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Il gravame proposto dall , basato sull'asserita incompatibilità CP_2
3 tra il Fondo di garanzia e il Fondo di tesoreria, per cui nel caso di operatività dell'art 1
l. n. 296/2006 commi 755 e ss. istitutivi del Fondo di tesoreria non troverebbe nessuna applicazione l'istituto del Fondo di garanzia, è infondato.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, (10.3.2022 n. 184/2019 RG) nel quale si è affermato: “La Suprema Corte ha in più pronunce ricostruito l'istituto del Fondo di tesoreria, sebbene al fine di risolvere le questioni in punto di legittimazione ad agire.
Ricostruita la normativa primaria e secondaria negli stessi termini di cui alla sentenza oggetto del presente appello, il giudice di legittimità così argomenta: “Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120
c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali. 5.3.1.
Le motivazioni delle appena citate pronunce (tra cui appaiono particolarmente significative Cass. n. 10544 del 2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017, in cui la società onerata dei versamenti delle quote al Fondo di ER era stata poi CP_2
dichiarata insolvente) poggiano, chiaramente, sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di
4 corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso. 5.3.2.
Trattasi di argomentazioni che questo Collegio integralmente condivide perché assolutamente coerenti con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma
756, a tenore del quale - giova ricordarlo - la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di ER , CP_2
limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, giusta l'art. 1, comma 756, seconda parte della citata legge, in funzione di finanziamento del Fondo suddetto, secondo il principio della cd. "ripartizione", debba fare carico allo stesso datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione” (Cass. civ. sez. lav. n. 12009/2018).
L'impianto dell'istituto è completamente diverso da quello del Fondo di garanzia, per il quale opera il principio di automaticità delle prestazioni a prescindere dalla effettuazione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro (Cass. civ. n.
15579/2017). Ugualmente diversa è la finalità: il tfr non muta la sua natura in caso di operatività del Fondo di ER, il quale è tenuto alla corresponsione solo se i versamenti sono stati effettuati da parte del datore di lavoro e nei limiti in cui lo sono stati;
di contro il Fondo di garanzia eroga delle prestazioni previdenziali, soggette al principio di automaticità e alla tempistica dettata per tali prestazioni, ed ha la finalità, nel caso di datore di lavoro inadempiente, di socializzare il rischio da inadempimento
o da insolvenza, ponendo a carico dell'istituto i rischi connessi alla procedura di recupero. In altri termini il Fondo di tesoreria non interviene in caso di datore di
5 lavoro inadempiente (essendo tenuto ad erogare il tfr solo nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati fatti), mentre il Fondo di garanzia ha come presupposto proprio
l'inadempimento e lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Trattandosi di istituti completamente diversi e con diverse finalità, in assenza di una previsione espressa non può affermarsene l'incompatibilità, assunto su cui si fonda la difesa dell'istituto.
Peraltro, … lo stesso messaggio n. 2057/2012, per il caso in cui il datore di CP_2
lavoro abbia conguagliato le quote di TFR versate al Fondo di ER, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene
l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo, esclude che, divenuto esecutivo lo stato passivo, vi siano le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di
ER, residuando per il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti, la possibilità di presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR di cui all'art. 2 L.
297/82.
Lo stesso istituto, dunque, ammette che in ipotesi in cui opererebbe il Fondo di tesoreria il lavoratore, in presenza di particolari fattispecie, può presentare istanza al
Fondo di garanzia, ciò che ovviamente è in contrasto con la tesi dell'incompatibilità dei due istituti sostenuta nel presente giudizio”.
Deve quindi concludersi che laddove il datore di lavoro sia inadempiente all'obbligazione di versare i contributi al Fondo di ER e l'obbligazione del versamento del TFR rimanga a suo carico, nel caso di sua insolvenza, manifestatasi nel caso in esame, subentra l'operatività del Fondo di garanzia, senza che a ciò possa ostare la previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 comma
764 della legge 296/2006, pena la sottrazione dei lavoratori al principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non ricevendo essi nel caso di datore di lavoro inadempiente e insolvente il TFR né dal Fondo di ER né da quello di Garanzia.
6 D'altro canto la Corte di Cassazione (n. 15589/2017) ha affermato che “In tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue
l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità”.
5) La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2906,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
7 Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del
18.1.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania– Sezione Lavoro – composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 1472/2021 R.G. proposta da:
, ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, per procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maria Elena Giannazzo, giusta procura in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4811/2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta dall'odierno appellato volta ad ottenere la condanna
1 dell al pagamento della somma di € 5.570,66 lordi pari alla differenza tra la CP_2
maggior somma ammessa al passivo fallimentare della società datrice di lavoro,
[...]
a titolo di tfr (€ 10.725,46) e quanto corrisposto a tale titolo dal Fondo di Org_1
Garanzia (€ 70,24) per il periodo di lavoro dall'11.5.2009 al 31.5.2009 e dal Fondo di
ER (€ 5.084,56 lordi, € 3983,82 netti) per il periodo di lavoro dall'1.6.2013 al
31.8.2016, differenza che l'istituto non aveva corrisposto sul presupposto che si trattava di quota del tfr a carico del Fondo di ER, nei confronti del quale la società datrice di lavoro era stata parzialmente inadempiente, avendo versato solo le quote utili per la liquidazione dell'importo corrisposto.
Il Tribunale, premessa la normativa che regola il Fondo di ER e chiarita la differenza di presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia, riteneva che alle prestazioni erogate dal primo si applicasse il principio generale di automaticità ex art. 2116 c.c., in virtù del quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali erano dovute anche in caso di mancato versamento dei contributi. Rilevava che, nel caso di specie, il credito vantato dal lavoratore a titolo di tfr era stato ammesso al passivo fallimentare anche per la quota a carico del Fondo di tesoreria e tale inclusione, benché erronea, trattandosi di un debito imputabile non già al datore di lavoro quanto al Fondo di tesoreria, liberava quest'ultimo dal pagamento diretto in favore del lavoratore (il cui credito era già stato riconosciuto nei confronti del fallimento) e faceva insorgere l'obbligo di pagamento a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 l. n. 297/1982, ricorrendone tutti i presupposti.
In ordine al quantum il tribunale rilevava la coincidenza tra la somma accertata in sede fallimentare al netto degli importi lordi liquidati dal Fondo di ER e dal
Fondo di Garanzia e la somma richiesta.
Avverso la pronuncia proponeva appello l;
resisteva l'appellato. CP_2
2 La causa è stata posta in decisione in data 18 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini per il deposito telematico delle note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo l'istituto deduce che l'appellato non ha diritto alla somma richiesta in quanto versata dal datore di lavoro al Fondo per Org_1
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, istituito dall'art. 1 comma 755 legge 296/2006: per effetto di tale norma e del successivo art. 756 l'accantonamento datoriale da effettuare ex art. 2120 c.c. assume la natura di contribuzione previdenziale, sicché alla cessazione del rapporto di lavoro al diritto del lavoratore di ricevere il tfr dal datore di lavoro si sostituisce il diritto di ricevere dal Fondo di ER un importo pari al tfr maturato.
2) In virtù dell'art. 10 d.lgs 252/2005, come modificato dall'art. 1 comma 764 della legge 296/2006 i datori di lavoro soggetti all'obbligo di versamento del contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto sono sgravati dell'obbligo del versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 legge n. 297/1982.
3) Con il terzo motivo l'istituto censura la sentenza per avere dapprima evidenziato la diversità dei presupposti e dell'operatività dei due fondi, di ER e di Garanzia, per essere solo il secondo legato alla situazione di insolvenza del datore di lavoro, e poi contraddittoriamente affermato che anche le somme confluite nel primo fondo non possono essere sottratte all'operatività del fondo di garanzia, pena la negazione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., mentre tale argomentazione sarebbe smentita dal diritto dei lavoratori di ricevere il tfr dal
Fondo di tesoreria ai sensi del menzionato comma 756.
4) I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Il gravame proposto dall , basato sull'asserita incompatibilità CP_2
3 tra il Fondo di garanzia e il Fondo di tesoreria, per cui nel caso di operatività dell'art 1
l. n. 296/2006 commi 755 e ss. istitutivi del Fondo di tesoreria non troverebbe nessuna applicazione l'istituto del Fondo di garanzia, è infondato.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, (10.3.2022 n. 184/2019 RG) nel quale si è affermato: “La Suprema Corte ha in più pronunce ricostruito l'istituto del Fondo di tesoreria, sebbene al fine di risolvere le questioni in punto di legittimazione ad agire.
Ricostruita la normativa primaria e secondaria negli stessi termini di cui alla sentenza oggetto del presente appello, il giudice di legittimità così argomenta: “Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120
c.c., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali. 5.3.1.
Le motivazioni delle appena citate pronunce (tra cui appaiono particolarmente significative Cass. n. 10544 del 2016 e la successiva Cass. n. 6880 del 2017, in cui la società onerata dei versamenti delle quote al Fondo di ER era stata poi CP_2
dichiarata insolvente) poggiano, chiaramente, sul duplice presupposto che il datore di lavoro non sia da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di
4 corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il TFR stesso. 5.3.2.
Trattasi di argomentazioni che questo Collegio integralmente condivide perché assolutamente coerenti con il dettato normativo della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma
756, a tenore del quale - giova ricordarlo - la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di ER , CP_2
limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro, da ciò derivandone, altresì, affatto opportunamente, che l'onere probatorio riferito all'effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, giusta l'art. 1, comma 756, seconda parte della citata legge, in funzione di finanziamento del Fondo suddetto, secondo il principio della cd. "ripartizione", debba fare carico allo stesso datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione” (Cass. civ. sez. lav. n. 12009/2018).
L'impianto dell'istituto è completamente diverso da quello del Fondo di garanzia, per il quale opera il principio di automaticità delle prestazioni a prescindere dalla effettuazione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro (Cass. civ. n.
15579/2017). Ugualmente diversa è la finalità: il tfr non muta la sua natura in caso di operatività del Fondo di ER, il quale è tenuto alla corresponsione solo se i versamenti sono stati effettuati da parte del datore di lavoro e nei limiti in cui lo sono stati;
di contro il Fondo di garanzia eroga delle prestazioni previdenziali, soggette al principio di automaticità e alla tempistica dettata per tali prestazioni, ed ha la finalità, nel caso di datore di lavoro inadempiente, di socializzare il rischio da inadempimento
o da insolvenza, ponendo a carico dell'istituto i rischi connessi alla procedura di recupero. In altri termini il Fondo di tesoreria non interviene in caso di datore di
5 lavoro inadempiente (essendo tenuto ad erogare il tfr solo nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati fatti), mentre il Fondo di garanzia ha come presupposto proprio
l'inadempimento e lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Trattandosi di istituti completamente diversi e con diverse finalità, in assenza di una previsione espressa non può affermarsene l'incompatibilità, assunto su cui si fonda la difesa dell'istituto.
Peraltro, … lo stesso messaggio n. 2057/2012, per il caso in cui il datore di CP_2
lavoro abbia conguagliato le quote di TFR versate al Fondo di ER, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene
l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo, esclude che, divenuto esecutivo lo stato passivo, vi siano le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di
ER, residuando per il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti, la possibilità di presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR di cui all'art. 2 L.
297/82.
Lo stesso istituto, dunque, ammette che in ipotesi in cui opererebbe il Fondo di tesoreria il lavoratore, in presenza di particolari fattispecie, può presentare istanza al
Fondo di garanzia, ciò che ovviamente è in contrasto con la tesi dell'incompatibilità dei due istituti sostenuta nel presente giudizio”.
Deve quindi concludersi che laddove il datore di lavoro sia inadempiente all'obbligazione di versare i contributi al Fondo di ER e l'obbligazione del versamento del TFR rimanga a suo carico, nel caso di sua insolvenza, manifestatasi nel caso in esame, subentra l'operatività del Fondo di garanzia, senza che a ciò possa ostare la previsione dell'art. 10 d.lgs. n. 252/2005 come modificato dall'art. 1 comma
764 della legge 296/2006, pena la sottrazione dei lavoratori al principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., non ricevendo essi nel caso di datore di lavoro inadempiente e insolvente il TFR né dal Fondo di ER né da quello di Garanzia.
6 D'altro canto la Corte di Cassazione (n. 15589/2017) ha affermato che “In tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue
l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità”.
5) La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2906,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
7 Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del
18.1.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi
8