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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO TA, in persona del Giudice unico Dott.ssa Raffaella
Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3434/2021 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 21 giugno 2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pepe Alfonso, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Arzano (NA) alla Via Luigi
Rocco n. 184.
Appellante-OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Vincenzo Strazzulli, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in TO del Greco (NA) alla
Piazza Santa Croce n.22.
Appellato-OPPOSTO
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 5.04.2019 notificava a , Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 283/2019 emesso dal giudice di Pace di TO TA, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 1.656,00, oltre interessi dalla domanda, nonché le spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento dei compensi dallo stesso maturati per la prestazione professionale resa in favore dell'ingiunta in qualità di difensore d'ufficio della stessa nell'ambito del procedimento penale n. 6039/2017, notizia di reato n. 7273/17, conclusosi con decreto di archiviazione.
Avverso detto decreto , proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. Parte_1 innanzi al giudice di pace di TO TA, e chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, in ragione della mancata prova e dell'inserzione dello stesso nell'albo dei difensori di ufficio e dell'effettivo espletamento dell'attività professionale, emergendo viceversa dagli atti del procedimento che la difesa dell'opponente era stata assunta dall'avv. Daniela La
Banca; nel merito, eccepiva la mancanza di prova del credito e, dunque, la infondatezza della richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In ragione di tali rilievi , chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n.283/2019, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio l'opposto eccepiva la Controparte_1 inammissibilità dell'avverso ricorso perché proposto ai sensi dell'art 702 bis c.p.c., laddove tale rito risultava applicabile soltanto innanzi al giudice monocratico o, nello speciale procedimento per la liquidazione dei compensi avvocato già disciplinato dagli artt 21 e ss della l. 794/42, innanzi al tribunale in composizione collegiale;
nel merito deduceva la infondatezza di tutte le avverse eccezioni, essendo l'avv. regolarmente iscritto nell'albo dei difensori di CP_1 ufficio e risultando ex actis la sua nomina nel procedimento penale nei confronti dell'opposta. Chiedeva pertanto, concessa la provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione proposta dalla con condanna della predetta, altresì, ai Parte_1 sensi dell'art 96 c.p.c.
Con sentenza n. 5771/20 depositata in data 18.12.2020 il Giudice di Pace di
TO TA dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardivamente proposta, e per l'effetto confermava l'opposto decreto Ingiuntivo n. 283/2019 dichiarandone la definitiva efficacia;
condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze di lite che liquidava in complessivi euro 700,00 di cui euro 30,00 per spese e il restante per competenze, oltre spese generali, iva e cpa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza, indicata chiedendone l'integrale riforma con revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 283/2019 e vittoria di spese.
Lamentava infatti l'errata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività, avendo provveduto al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice di pace in data 15 maggio 2019 e dunque nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 5 aprile 2019 e non potendo essere imputati all'appellante eventuali ritardi della cancelleria nella lavorazione del fascicolo;
nel merito reiterava tutti i motivi di opposizione già fatti valere con il ricorso introduttivo evidenziando, in particolare, che alcuna prova l'opposto aveva offerto della fondatezza della propria pretesa creditoria, non avendo neppure dato conto delle tariffe applicate o dei conteggi operati, ed avendo svolto una modesta attività professionale, limitatasi essenzialmente all'assistenza ad un'unica udienza. ha resistito all'appello chiedendone il rigetto con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, avendo il giudice di prime cure correttamente rilevato la inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta con ricorso e non con atto di citazione;
nel merito ribadiva la legittimità della pretesa creditoria dell'appellato, regolarmente iscritto all'albo dei difensori di ufficio e nominato difensore di ufficio dell'appellante, come comprovato dalla documentazione in atti.
2. In limine litis va dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 18.06.2021 nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data
18.12.2020; va altresì rilevata la tempestiva costituzione dell'appellante in data
18.06.2021 ossia senz'altro entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello.
3. Nel merito l'appello è tuttavia infondato e non merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
L'appellante ha criticato la sentenza di primo grado lamentando sostanzialmente:
1) l'errata declaratoria di inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo per tardività. 2) omessa motivazione sulla inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria.
In particolare, l'appellante-opponente ha lamentato che il giudice di pace ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, pur essendo stato il ricorso depositato presso la cancelleria del giudice di pace in data
15 maggio 2019, ossia nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 05.04.2019.
Va, in primo luogo osservato che “nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.”(cfr. Sez. L - , Sentenza n. 4330 del 13/02/2023) e ciò in quanto “la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.).”(cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021)
Nel caso che ne occupa, peraltro, trattandosi di procedimento innanzi al Giudice di Pace, non era possibile ricorrere in ogni caso al rito sommario che l'espressa ed inequivoca dizione normativa riserva alle sole cause innanzi al Tribunale, siano esse monocratiche o collegiali (in termini, ass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27591 del
29/10/2019)
Tanto premesso e rilevato che erroneamente il procedimento di opposizione è stato introdotto con ricorso e non con citazione, va richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui qualora il procedimento debba introdursi con atto di citazione e l'opponente erroneamente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, e viceversa, la sanatoria del vizio procedurale
- operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 cod. proc. civ. - sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine di quaranta giorni, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione.
Ed infatti restano pur sempre ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
“tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).”(cfr. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022; ed ancora prima in tal senso, Cass. SS UU n. 21675 del 23.09.2013)
Ebbene, nel caso che ne occupa è pur vero che l'opposizione, erroneamente proposta con ricorso, è stata depositata in data 15 maggio 2019 e, dunque, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, e tuttavia ai fini della tempestività dell'opposizione va considerata la diversa data di notifica del ricorso in opposizione, atteso che da tale momento si determina la pendenza della lite, tenuto conto del fatto che l'opposizione andava correttamente proposta con atto di citazione.
Né è possibile sostenere che il ritardo nella notifica dell'opposizione sia dipeso da lentezza dell'ufficio, posto che il ricorso era stato depositato l'ultimo giorno utile e pertanto non si vede come l'eventuale celerità o meno dell'ufficio abbia potuto influire sulla tardività della notifica;
ciò non senza dimenticare che a monte la decadenza in cui è incorsa l'opponente è pur sempre ricollegabile all'erronea scelta del rito.
Ne consegue che immune da censure deve ritersi la decisione assunta dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta, siccome notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, di talchè l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
Non merita, peraltro, accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria formulata nell'interesse dell'appellato. Invero, la lite temeraria consiste nell'azione instaurata o mantenuta con la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza. Tuttavia, la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274). In particolare, quanto alla prova del pregiudizio subito, la giurisprudenza prevalente (contrariamente a Cass. 28.11.'87, n.8872, che sembra ipotizzare una liquidazione d'ufficio anche sulla base di mere nozioni di comune esperienza o in via equitativa) ritiene che il giudice non possa liquidare il danno neppure equitativamente se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare il danno stesso (Cass. 8.9.1983, n.5524); e che la parte istante abbia l'onere di fornire, in ogni caso, gli elementi probatori indispensabili anche al fine di un provvedimento d'ufficio di liquidazione del danno (Cass. 6.2.1998, n.1200;
Cass. 10.12.1982, n.6970). Parte appellata non ha fornito alcun elemento probatorio mirante a consentire a questo giudice una liquidazione del danno da lite temeraria.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo con applicazione delle tariffe minime stante la particolare semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria stante il carattere documentale della controversia (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro
5.200,00: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase decisionale, euro 425,50). Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO TA, in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella
Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di TO TA n. 5771/2020 pubblicata in data 18 dicembre 2020 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2. rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 c.p.c. come proposta da parte appellata;
3.condanna , al pagamento delle spese processuali di secondo Parte_1 grado in favore di che liquida in euro 850,50 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
i.v.a. e c.p.a. se dovute, con attribuzione all'avv. Vincenzo Strazzulli per dichiarato anticipo;
4.dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in TO TA, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO TA, in persona del Giudice unico Dott.ssa Raffaella
Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3434/2021 R.G., riservata in decisione con ordinanza del 21 giugno 2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pepe Alfonso, giusta procura in atti, Parte_1 elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Arzano (NA) alla Via Luigi
Rocco n. 184.
Appellante-OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine Controparte_1 della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Vincenzo Strazzulli, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in TO del Greco (NA) alla
Piazza Santa Croce n.22.
Appellato-OPPOSTO
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 giugno 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In data 5.04.2019 notificava a , Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 283/2019 emesso dal giudice di Pace di TO TA, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro 1.656,00, oltre interessi dalla domanda, nonché le spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento dei compensi dallo stesso maturati per la prestazione professionale resa in favore dell'ingiunta in qualità di difensore d'ufficio della stessa nell'ambito del procedimento penale n. 6039/2017, notizia di reato n. 7273/17, conclusosi con decreto di archiviazione.
Avverso detto decreto , proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. Parte_1 innanzi al giudice di pace di TO TA, e chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, in ragione della mancata prova e dell'inserzione dello stesso nell'albo dei difensori di ufficio e dell'effettivo espletamento dell'attività professionale, emergendo viceversa dagli atti del procedimento che la difesa dell'opponente era stata assunta dall'avv. Daniela La
Banca; nel merito, eccepiva la mancanza di prova del credito e, dunque, la infondatezza della richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In ragione di tali rilievi , chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n.283/2019, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel costituirsi in giudizio l'opposto eccepiva la Controparte_1 inammissibilità dell'avverso ricorso perché proposto ai sensi dell'art 702 bis c.p.c., laddove tale rito risultava applicabile soltanto innanzi al giudice monocratico o, nello speciale procedimento per la liquidazione dei compensi avvocato già disciplinato dagli artt 21 e ss della l. 794/42, innanzi al tribunale in composizione collegiale;
nel merito deduceva la infondatezza di tutte le avverse eccezioni, essendo l'avv. regolarmente iscritto nell'albo dei difensori di CP_1 ufficio e risultando ex actis la sua nomina nel procedimento penale nei confronti dell'opposta. Chiedeva pertanto, concessa la provvisoria esecuzione, rigettarsi l'opposizione proposta dalla con condanna della predetta, altresì, ai Parte_1 sensi dell'art 96 c.p.c.
Con sentenza n. 5771/20 depositata in data 18.12.2020 il Giudice di Pace di
TO TA dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardivamente proposta, e per l'effetto confermava l'opposto decreto Ingiuntivo n. 283/2019 dichiarandone la definitiva efficacia;
condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze di lite che liquidava in complessivi euro 700,00 di cui euro 30,00 per spese e il restante per competenze, oltre spese generali, iva e cpa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza, indicata chiedendone l'integrale riforma con revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo n. 283/2019 e vittoria di spese.
Lamentava infatti l'errata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività, avendo provveduto al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice di pace in data 15 maggio 2019 e dunque nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 5 aprile 2019 e non potendo essere imputati all'appellante eventuali ritardi della cancelleria nella lavorazione del fascicolo;
nel merito reiterava tutti i motivi di opposizione già fatti valere con il ricorso introduttivo evidenziando, in particolare, che alcuna prova l'opposto aveva offerto della fondatezza della propria pretesa creditoria, non avendo neppure dato conto delle tariffe applicate o dei conteggi operati, ed avendo svolto una modesta attività professionale, limitatasi essenzialmente all'assistenza ad un'unica udienza. ha resistito all'appello chiedendone il rigetto con Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, avendo il giudice di prime cure correttamente rilevato la inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta con ricorso e non con atto di citazione;
nel merito ribadiva la legittimità della pretesa creditoria dell'appellato, regolarmente iscritto all'albo dei difensori di ufficio e nominato difensore di ufficio dell'appellante, come comprovato dalla documentazione in atti.
2. In limine litis va dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, siccome proposto con atto di citazione notificato in data 18.06.2021 nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza gravata, avvenuta in data
18.12.2020; va altresì rilevata la tempestiva costituzione dell'appellante in data
18.06.2021 ossia senz'altro entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello.
3. Nel merito l'appello è tuttavia infondato e non merita accoglimento in ragione delle motivazioni che seguono.
L'appellante ha criticato la sentenza di primo grado lamentando sostanzialmente:
1) l'errata declaratoria di inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo per tardività. 2) omessa motivazione sulla inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria.
In particolare, l'appellante-opponente ha lamentato che il giudice di pace ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, pur essendo stato il ricorso depositato presso la cancelleria del giudice di pace in data
15 maggio 2019, ossia nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 05.04.2019.
Va, in primo luogo osservato che “nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.”(cfr. Sez. L - , Sentenza n. 4330 del 13/02/2023) e ciò in quanto “la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.).”(cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021)
Nel caso che ne occupa, peraltro, trattandosi di procedimento innanzi al Giudice di Pace, non era possibile ricorrere in ogni caso al rito sommario che l'espressa ed inequivoca dizione normativa riserva alle sole cause innanzi al Tribunale, siano esse monocratiche o collegiali (in termini, ass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27591 del
29/10/2019)
Tanto premesso e rilevato che erroneamente il procedimento di opposizione è stato introdotto con ricorso e non con citazione, va richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui qualora il procedimento debba introdursi con atto di citazione e l'opponente erroneamente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, e viceversa, la sanatoria del vizio procedurale
- operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 cod. proc. civ. - sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine di quaranta giorni, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione.
Ed infatti restano pur sempre ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
“tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).”(cfr. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022; ed ancora prima in tal senso, Cass. SS UU n. 21675 del 23.09.2013)
Ebbene, nel caso che ne occupa è pur vero che l'opposizione, erroneamente proposta con ricorso, è stata depositata in data 15 maggio 2019 e, dunque, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, e tuttavia ai fini della tempestività dell'opposizione va considerata la diversa data di notifica del ricorso in opposizione, atteso che da tale momento si determina la pendenza della lite, tenuto conto del fatto che l'opposizione andava correttamente proposta con atto di citazione.
Né è possibile sostenere che il ritardo nella notifica dell'opposizione sia dipeso da lentezza dell'ufficio, posto che il ricorso era stato depositato l'ultimo giorno utile e pertanto non si vede come l'eventuale celerità o meno dell'ufficio abbia potuto influire sulla tardività della notifica;
ciò non senza dimenticare che a monte la decadenza in cui è incorsa l'opponente è pur sempre ricollegabile all'erronea scelta del rito.
Ne consegue che immune da censure deve ritersi la decisione assunta dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto tardiva l'opposizione proposta, siccome notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, di talchè l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
Non merita, peraltro, accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria formulata nell'interesse dell'appellato. Invero, la lite temeraria consiste nell'azione instaurata o mantenuta con la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colpevole della sua infondatezza. Tuttavia, la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone non solo la totalità della soccombenza dell'avversario e la prova dell'altrui mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, ma anche la prova di un danno subito in conseguenza della condotta temeraria della parte (Cass. 29.5.1984, n.3274). In particolare, quanto alla prova del pregiudizio subito, la giurisprudenza prevalente (contrariamente a Cass. 28.11.'87, n.8872, che sembra ipotizzare una liquidazione d'ufficio anche sulla base di mere nozioni di comune esperienza o in via equitativa) ritiene che il giudice non possa liquidare il danno neppure equitativamente se dagli atti non risultino elementi idonei ad identificare il danno stesso (Cass. 8.9.1983, n.5524); e che la parte istante abbia l'onere di fornire, in ogni caso, gli elementi probatori indispensabili anche al fine di un provvedimento d'ufficio di liquidazione del danno (Cass. 6.2.1998, n.1200;
Cass. 10.12.1982, n.6970). Parte appellata non ha fornito alcun elemento probatorio mirante a consentire a questo giudice una liquidazione del danno da lite temeraria.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo con applicazione delle tariffe minime stante la particolare semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria stante il carattere documentale della controversia (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro
5.200,00: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase decisionale, euro 425,50). Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO TA, in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella
Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di TO TA n. 5771/2020 pubblicata in data 18 dicembre 2020 che, per l'effetto, conferma integralmente;
2. rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 c.p.c. come proposta da parte appellata;
3.condanna , al pagamento delle spese processuali di secondo Parte_1 grado in favore di che liquida in euro 850,50 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
i.v.a. e c.p.a. se dovute, con attribuzione all'avv. Vincenzo Strazzulli per dichiarato anticipo;
4.dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in TO TA, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello