Sentenza 17 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2003, n. 13722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13722 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
Aula "B" 1 3722 /03 In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.26933/01 27670 Ettore Mercurio Presidente -Cron. Bruno Battimiello Rel. www Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese "1 -Ud.
9.4.2003 Florindo Minichiello "1 Oggetto: IE Coletti " 1 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA Вне sul ricorso proposto da - INPS, in per- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso per mandato speciale in calce al ricorso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Luigi Umberto Picciotto e Pilerio Spadafora, con domicilio eletto in Roma presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in via della Frezza n. 17 ricorrente 2122
contro
AN Modestino intimato 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino n° 1805/00 in data 28 novembre/4 dicembre 2000 (R.G. 355/99) Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Giuseppe Fabiani;
Bur udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avellino, respingendo l'appello dell'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta dall'odierna parte intimata intesa al riconoscimento del diritto a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al ÷ consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto per il trattamento di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451. Secondo i giudici di merito, la circostanza che il meccanismo di adeguamento previsto dalla legge n. 223 del 1991 sia stato reso inoperante, per il congelamento del sistema di indicizzazione legato all'indennità di contingenza, non esclude la permanenza del diritto ad un adeguamento, ragion per cui, considerato il prolungato silenzio del legislatore, si impone all'interprete, e in particolare al giudice adito per la risoluzione della controversia, l'individuazione di un meccanismo alternativo a quello pregresso, a tal fine ben potendo soccorrere il meccanismo previsto dalla legge per l'adeguamento della integrazione salariale straordinaria, in considerazione del fatto che detto sistema, pur se previsto in relazione ad un istituto diverso, è finalizzato al medesimo obiettivo dell'adeguamento automatico annuale di una prestazione previdenziale. Bure Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo. La parte privata non si è costituita. Motivi della decisione 1 Con l'unico, articolato motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 del 1994, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge n. 223 del 1991, il tutto con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3 Secondo il ricorrente, la disamina delle norme regolanti distintamente gli incrementi rivalutativi del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità evidenzia che l'indicizzazione prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 299 del 1994, facendo esclusivo riferimento all'adeguamento del trattamento di integrazione salariale, non è applicabile all'indennità di mobilità, in assenza di un'espressa disposizione in tal senso. 3 Il motivo è fondato. Вне La questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) - ha affermato che il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 541, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
né la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella ÷ assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali >>. 4 Alla stregua di tali principi, che si ribadiscono in questa sede, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata;
e, potendosi pronunciare nel merito, ex art. 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta l'originaria domanda proposta dalla parte privata. Non occorre provvedere sulle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., non ricorrendo 889 'N 84-8-11 l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temeraria. Mina o
P.Q.M.
I CTION IN SODNI VA HONES La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003. caso Il Presidente Il Consigliere estensore Burno Baltiniello I CANCELLIERE Depocitato in Cancelleria R MA SET/2003 RE SUP CANCELLIERE in