Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2098/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/09/2024, da
(C.F. ) nata in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Verbania in Via Volturno 21, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesca Lideo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Verbania, viale Azari C.F._2
n. 9, presso e nello studio del suo difensore
(C.F. ) nato a [...] il [...], ed ivi residente in CP_1 C.F._3
via Malpensata n. 33, rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Brenda
Corna (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Verbania, via San Vittore n. C.F._4
82, presso e nello studio del suo difensore con i seguenti figli: nata il giorno 4.10.2016 a Verbania e , nata Persona_1 Persona_2
il giorno 11.3.2019 a Verbania
con l'intervento del PM.
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale OMOLOGARE CON SENTENZA la disciplina della responsabilità genitoriale alle seguenti C O N D I Z I O N I
Piano genitoriale. Disposizioni sulla cura e affidamento della prole:
a) Affidare e alla cura di entrambi i genitori che manterranno con loro un rapporto Per_1 Per_2
b) La residenza e abitazione prevalente delle figlie viene fissata Verbania Via Volturno 21 nell'appartamento di cui la sig.ra è conduttrice. Pt_1
c) La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni di vita quotidiana più opportune nei periodi in cui avranno le figlie con sé. Le decisioni di maggior interesse per le minori (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative quindi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
d) I genitori convengono:
Quanto alle scelte mediche:
I genitori condividono di scegliere/mantenere quale riferimento la pediatra dott.ssa Persona_3
Entrambi i genitori si occuperanno della cura delle figlie condividendo la gestione delle visite
[...]
e le eventuali cure da somministrare (prenotazione, accompagnamenti). Ciò salvo urgenze e/o che la patologia richieda un intervento tempestivo non garantito dal SSN, comunque da condividere.
Quanto alle scelte di attività sportive e/o ludiche:
I genitori convengono di concordare, assecondando l'inclinazione delle figlie, lo sport e/o attività extrascolastiche da far praticare alle minori, suddividendone i costi.
Quanto all'istruzione: I genitori concordano che continui a frequentare l'istituto Tomasetti Per_1 in Verbania e l'asilo in Verbania, e concordare in seguito la scelta delle scuole Per_2 Per_4
successive, tenendo conto anche delle preferenze ed esigenze delle figlie.
e) e avranno collocazione prevalente presso la madre e il padre eserciterà il Per_1 Per_2
diritto/dovere di visita, tenendo conto degli impegni di lavoro, secondo lo schema di seguito riportato
e indicato anche nel piano genitoriale allegato:
Quanto alle visite:
Durante il mese:
Nelle settimane in cui il sig. fa il turno di lavoro notturno terrà con sé le figlie nel pomeriggio CP_1 di lunedì mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16.00 fino alle ore 20.30 quando, dopo cena, le riporterà alla madre;
Nelle settimane in cui il sig. fa il turno di lavoro del mattino terrà con sé le figlie nel CP_1
pomeriggio di lunedì mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30, quando, dopo cena, le riporterà alla madre;
Nelle settimane in cui il sig. fa il turno del pomeriggio terrà con sé le figlie durante il week CP_1 end dal sabato alle ore 10.30, con pernotto, fino alla domenica alle ore 20.00, quando le riporterà alla madre. Durante la settimana accompagnerà a scuola le figlie al mattino dal Lunedì al venerdì.
Nel caso in cui il sig. non avesse due turni pomeridiani nel mese, terrà comunque con sé le CP_1
figlie per due week-end alternati, dal venerdì alle ore 16.00 fino alle ore 18.30, per poi riprenderle il sabato mattina e riportarle la domenica sera dopo cena.
Nei weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé le figlie il venerdì dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30.
Durante le vacanze natalizie e pasquali:
I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno con le figlie le festività natalizie secondo il seguente schema: la vigilia di natale dal mattino alle 10.00, con pernotto, fino al giorno di natale alle ore 14.00 presso un genitore;
dalle ore 14.00 fino al giorno di Santo Stefano, con pernotto, presso l'altro genitore.
L'anno successivo l'alternanza verrà invertita.
I genitori trascorreranno con le figlie il giorno di Pasqua ad anni alterni, salvo diverso accordo;
Durante le vacanze estive:
Finito l'anno scolastico, tra il mese di luglio e agosto, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlia
7 giorni, anche non consecutivi, previa comunicazione entro il 15 giugno di ciascun anno all'altro genitore.
Disposizioni economiche:
f) Entrambi i genitori si dichiarano economicamente autosufficienti.
g) Il sig. si impegna a versare entro il 20 di ogni mese alla sig.ra , l'importo di euro CP_1 Pt_1
100,00 per figlia, e quindi la somma complessiva di euro 200,00, quale contributo alle spese ordinarie delle minori, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
h) Quanto alle spese straordinarie, sia per la loro individuazione che alla loro disciplina, si richiamano espressamente il protocollo del Tribunale di Verbania.”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/09/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e nate fuori dal matrimonio alle Per_1 Per_2
condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Va dato atto che i genitori hanno concordato, quanto alle scelte mediche, di scegliere/mantenere quale riferimento la pediatra dott.ssa ; entrambi i genitori si occuperanno della cura delle Persona_3
figlie condividendo la gestione delle visite e le eventuali cure da somministrare (prenotazione, accompagnamenti), e ciò salvo urgenze e/o che la patologia richieda un intervento tempestivo non garantito dal SSN, comunque da condividere. Quanto alle scelte di attività sportive e/o ludiche asseconderanno l'inclinazione delle figlie, lo sport e/o attività extrascolastiche da far praticare alle minori, suddividendone i costi. Quanto all'istruzione, continuerà a frequentare l'istituto Per_1
Tomasetti in Verbania e l'asilo in Verbania, e seguito verrà fatta la scelta delle Per_2 Per_4
scuole successive, tenendo conto anche delle preferenze ed esigenze delle figlie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Affida le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2) Colloca le figlie prevalentemente presso la madre, nell'appartamento di cui la medesima è conduttrice, in Verbania, via Volturno n. 21, e dove le figlie avranno anche la residenza;
3) Dà facoltà al padre di vedere le figlie secondo lo schema:
Durante il mese:
Nelle settimane in cui il sig. fa il turno di lavoro notturno terrà con sé le figlie nel CP_1 pomeriggio di lunedì mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16.00 fino alle ore
20.30 quando, dopo cena, le riporterà alla madre;
Nelle settimane in cui il sig. fa il turno di lavoro del mattino terrà con sé le figlie nel CP_1 pomeriggio di lunedì mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.30, quando, dopo cena, le riporterà alla madre;
Nelle settimane in cui il sig. fa il turno del pomeriggio terrà con sé le figlie durante il CP_1
week end dal sabato alle ore 10.30, con pernotto, fino alla domenica alle ore 20.00, quando le riporterà alla madre. Durante la settimana accompagnerà a scuola le figlie al mattino dal
Lunedì al venerdì.
Nel caso in cui il sig. non avesse due turni pomeridiani nel mese, terrà comunque con CP_1
sé le figlie per due week-end alternati, dal venerdì alle ore 16.00 fino alle ore 18.30, per poi riprenderle il sabato mattina e riportarle la domenica sera dopo cena.
Nei weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé le figlie il venerdì dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30.
Durante le vacanze natalizie e pasquali:
I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno con le figlie le festività natalizie secondo il seguente schema: la Vigilia di Natale dal mattino alle 10.00, con pernotto, fino al giorno di natale alle ore 14.00 presso un genitore;
dalle ore 14.00 fino al giorno di Santo Stefano, con pernotto, presso l'altro genitore.
L'anno successivo l'alternanza verrà invertita.
I genitori trascorreranno con le figlie il giorno di Pasqua ad anni alterni, salvo diverso accordo;
Durante le vacanze estive:
Finito l'anno scolastico, tra il mese di luglio e agosto, ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie 7 giorni, anche non consecutivi, previa comunicazione entro il 15 giugno di ciascun anno all'altro genitore.
4) Pone a carico del padre l'obbligo di versare entro il 20 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, l'importo di euro 100,00 per figlia, e quindi la somma complessiva di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, mentre per le spese straordinarie, da suddividere al 50% tra le parti, sia per la loro individuazione che alla loro disciplina, dovrà essere applicato il protocollo del Tribunale di
Verbania.
5) Nulla sulle spese.
Così deciso in Verbania, il 07/01/2025
Il Presidente est
Dott Monica Barco