Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3897.2023 R.A.C.L., promossa da:
CO EL CA
Con il proc. Avv. Chironi
CONTRO
Controparte_1 CP_2
Avv.
[...]
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
Parte ricorrente ha adito, in data 30.3.23, questo Tribunale chiedendo accertarsi che è intercorso un rapporto di lavoro continuativo dal 2.10.06 al 30.9.20 tra la ricorrente ed i resistenti con svolgimento di mansioni di II liv. ccnl e quindi il proprio credito a titolo di differenze retributive, straordinario feriale e festivo, ferie, festività, permessi, 13ma, CP_ 14ma, maternità a carico dell'azienda e di e tfr con condanna di parti convenute in solido al pagamento di quanto dovuto e vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come parte avversa abbia chiesto alla ricorrente ed al coniuge di interessarsi della guardiania dei lavori di ristrutturazione e poi di gestire la masseria Torre
Ruggeri, svolgendo tutti i lavori di coltivazione necessari oltre alla custodia dell'immobile con possibilità di abitare nella struttura;
come abbia accettato la proposta ricevuta recandosi giornalmente dal 2.10.06 in masseria dove, da marzo 2007, vi ha risieduto gestendo “in totale autonomia operativa ed in collaborazione con il coniuge, l'attività turistica, organizzando e coordinando il personale, curando anche
come, completata la ristrutturazione della seconda masseria, abbia gestito in totale autonomia operativa ed in collaborazione con il coniuge, ogni aspetto tecnico, organizzativo e logistico della struttura turistica;
di essere stata solo formalmente assunta dal 15.6.07 al 30.9.20 quale bracciante agricola con contratti t.d.;come la ed il marito impartissero direttive e disposizioni sul lavoro CP_1 da eseguire controllando lo svolgimento delle direttive impartite siccome emergente dalle email inviate;
di non avere mai goduto di riposo settimana;
di avere acquistato con CP_1 un trattore in comune usando somme tratte da un conto dei convenuti;
di avere lavorato dal lunedì alla domenica con orario 6\22 (con pausa di una ora) da maggio a settembre e con orario 7\15 da ottobre ad aprile tranne nel periodo festivo pasquale lavorare con orario 6\22 (con pausa di una ora).
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituiti e in proprio e quali soci CP_1 CP_2 illimitatamente responsabili della e Controparte_3 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
[...]
Evidenziano come:
- e abbia locato il Controparte_3 Controparte_1 complesso immobiliare denominato a Parte_1 Parte_2 per poi venderlo tra settembre e dicembre 2020;
[...]
-come il coniuge della ricorrente, assunto da e Controparte_3
quale bracciante agricolo in data 28.11.06, abbia Controparte_1 chiesto di poter vivere, insieme alla moglie odierna ricorrente, presso la dependance della struttura dove in effetti i coniugi hanno vissuto senza corrispondere canone Per_1 locativo o rimborsare spese per costi e\o riscaldamento;
come la ricorrente sia stata assunta sia come bracciante agricola che come domestica per Belloli-Pozzi; come nei periodi di mancata assunzione la ricorrente abbia beneficiato di prestazioni per disoccupazione;
-come la masseria Torre Ruggeri, salvo per i locali adibiti a dimora dei coniugi
[...]
sia rimasta chiusa;
Pt_3
-come abbia costituito impresa agricola individuale in data 14.2.13 e poi in data Per_1
2.1.24 una società agricola semplice ed ancora nel 2018 una cooperativa agricola.
Preliminarmente si deve osservare come la e Controparte_3 [...]
risulti cancellata in data 16.5.23 ed il ricorso risulta essere Controparte_1 stato notificato in data successiva al 24.7.23.
Recita, infatti, il cpv dell'art.2266 c.c. “in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale”. Ebbene, “L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione” [ Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 24246 del
09/08/2023].
Nella specie risultano convenuti e costituiti i soci illimitatamente responsabili della società cancellata.
Ciò detto si deve osservare come parte ricorrente, pur chiedendo accertarsi essere intercorso un rapporto di lavoro continuativo e non altrimenti qualificato, deduca di avere ricevuto una proposta di lavoro dai coniugi (non è chiaro se nella qualità di CP_2
l.r. della società o in proprio) per poi essere assunta quale lavoratrice dipendente nei termini allegati, a dispetto della formale assunzione per brevi periodi dalla società de qua quale otd.
I caratteri propri della subordinazione nel rapporto di lavoro sono stati esplorati nella letteratura e nella giurisprudenza confrontando detto istituto con quello del lavoro autonomo.
Ebbene, giova osservare come ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, sia necessario verificare se lo svolgimento del rapporto si sia concretizzato nel senso della subordinazione.
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto.
L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento agli ordini dallo stesso impartiti circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa. Mentre, è stato precisato, che altri elementi, quali: l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere solo valore indicativo e non determinante [Cassazione civile sez. lav., 05/07/2021, n.18943].
Pertanto, in merito alla verifica di tale situazione l'assoggettamento alle altrui disposizioni rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi. Appare quindi determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa.
Occorre quindi l'emergenza di un potere datoriale organizzativo e disciplinare e che si esplichi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale. In effetti, anche ai lavoratori autonomi, come ai soci di fatto ed agli associati in partecipazione, ben possono essere impartite (dai datori di lavoro o dai consociati) direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro (specie se sia necessario sopperire a una minore esperienza di costoro o comunque sia stato concordato, ovvero risulti opportuno o necessario un coordinamento delle attivita'); che è quanto non vale di per sé a provare inequivocamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che appare piuttosto caratterizzato da un più pregnante vincolo di natura personale, che impone al dipendente di assoggettarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, ponendo a disposizione di questi le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione [Cass.17.12.03 n.19352; Cass. ez. L - , Sentenza n. 29646 del 16/11/2018 ].
Qualora, poi, l'assoggettamento a detto potere direttivo non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non occasionale,
l'osservanza di orari predeterminati, il versamento – a cadenze fisse - della retribuzione
(quali che siano le modalità di calcolo).
Infatti, lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro appare compatibile con ambedue le forme di rapporti (autonomo o subordinato), sicchè assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo ed, eventualmente, di quello disciplinare;
altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante.
Giova premettere che la attività esercitata da parte ricorrente appare, siccome del resto evidenziato dalla Corte Suprema con formula tralatiziamente recuperata da sentenza in sentenza, suscettibile di inquadramento tanto nelle dinamiche di un rapporto di lavoro autonomo che subordinato, sicché si rende necessario valutare, alla luce dei criteri supra sommariamente tracciati, se nella fattispecie in esame sia dato riscontrare un rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo.
Prova di subordinazione nella specie affatto offerta.
Parte ricorrente, infatti, allega ed ha chiesto di provare di avere gestito “in totale autonomia operativa” sulla scorta non di ordini ma di mere direttive impartite dai coniugi
CP_2
Né varrebbe a coonestare un diverso assunto la presenza in struttura della ricorrente (che, infatti, nella stessa abitava, senza possibilità di un effettivo controllo da parte dei presunti datori di lavoro residente per lo più in altra regione), né la produzione epistolare offerta e che sarebbe intercorsa tra e o tra e Persona_2 Controparte_1 Per_1
Infatti, detta produzione riguarda email per lo più Email_1 trasmesse senza risposta;
mentre dalle email trasmesse da (in cui pure a Controparte_1 volte si fa riferimento a certa EL: cfr. ad esempio 16.10.18; 6.8.18) non emergono elementi per ricostruire un rapporto di lavoro subordinato siccome allegato in ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne e CP_3 Controparte_1 per le spese di lite che liquida in favore di ciascuno in misura di euro
[...]
6023,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 12/02/2025
Lorenzo Bellanova