Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Masia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, la Questura di Aosta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Torino, con domicilio in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
del decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Questore di Aosta, con il quale è stata decretata la revoca della licenza di porto d’armi uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS- dalla Questura di Aosta al sig. -OMISSIS-, nato ad [...] il -OMISSIS-, residente in -OMISSIS-, via -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 23 luglio 2024 e depositato il successivo 20 agosto 2024, l’interessato ha adito questo Tribunale esponendo quanto segue.
2. In data 29 febbraio 2024, in qualità di -OMISSIS- dipendente a tempo parziale del Comune di -OMISSIS-, ha convocato la -OMISSIS- per l’istruzione di una pratica. Nell’ambito della seduta, il Segretario comunale ha sollevato critiche che hanno indotto il ricorrente a sospenderla. Ne è seguito un animato diverbio tra i due nell’ufficio del Segretario comunale.
Il giorno stesso, i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, -OMISSIS-, a seguito di una querela sporta dal Segretario comunale, hanno ritirato cautelativamente armi e munizioni in possesso del ricorrente.
La Questura di Aosta ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca del porto d’armi con nota del -OMISSIS-, riscontrata con memorie procedimentali.
Con il provvedimento in questa sede gravato, la Questura ha revocato la licenza.
3. Avverso la revoca il ricorrente articola i motivi di ricorso così sintetizzabili: violazione degli artt. 11 e 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in avanti “T.U.L.P.S.”); eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il provvedimento reca una motivazione generica, frutto di un inadeguato apprezzamento dei presupposti di fatto.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio instando per il rigetto della pretesa.
All’esito della camera di consiglio del 12 settembre 2024, con ordinanza n. 20, pubblicata in pari data, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il gravame è fondato.
6. I motivi possono essere trattati congiuntamente stante l’omogeneità delle censure.
6.1. È opportuno premettere che gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. prevedono anzitutto che la condanna per alcune categorie di reati costituisca un fattore ostativo alle autorizzazioni di polizia e al rilascio del porto d’armi. Inoltre, l’art. 11 prescrive che «le autorizzazioni di polizia possono essere negate […] a chi non può provare la sua buona condotta» e l’art. 43 dispone che «la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».
6.2. Nell’interpretazione del quadro normativo appena tratteggiato, la giurisprudenza ha costantemente affermato che «non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (cfr. tra le tante, C.d.S. Sez. III, 12/06/2020, n.3759). A tal fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1538 del 18.4.2016)» ( ex multis Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2021, n. 4751).
Inoltre, in alcune pronunce è stato precisato che il provvedimento inibitorio non esige «un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi […], trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati» (così Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6530).
6.2.1. Tanto premesso, il Collegio osserva che se è vero che «l'Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi elemento che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell'arma in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona sempre esente da mende o da indizi negativi», è altrettanto vero che «può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto degli elementi di fatto caratteristici della fattispecie, evidenziando quali siano le circostanze e il conseguente giudizio che l'hanno indotto a denegare il suddetto titolo», non essendo sufficienti argomentazioni «generiche, assertive e ripetitive» (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2014, n. 3021). Su questa scia, la giurisprudenza ha ribadito di recente che «il provvedimento che incide sulla libera (nei limiti di legge) detenzione delle armi, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto-detentore pericoloso o, comunque, incapace di custodire, con sicurezza, le armi che detiene» (C.G.A.R.S., 15 ottobre 2024, n. 784).
6.2.2. Con specifico riferimento all’eventualità nella quale il titolare di licenza sia stato attinto da una denuncia, la giurisprudenza ha ritenuto che «la semplice denuncia di reato all'autorità giudiziaria non è solitamente circostanza che, da sola, possa giustificare l'interdizione dall'uso e dalla detenzione armi per sopravvenuta inaffidabilità del titolare dell'autorizzazione di polizia. Detto divieto, infatti, può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto, onde valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso delle armi» (tra le ultime, T.A.R. Puglia, 23 ottobre 2024, n. 1116).
6.3. Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio osserva quanto segue.
6.3.1. Anzitutto, manca nel provvedimento qualsiasi approfondimento della personalità del ricorrente che vada al di là dell’accadimento che ha ingenerato il procedimento di revoca: infatti, compare un riferimento all’«animosità dimostrata dal sig. -OMISSIS- nel contesto lavorativo», peraltro contenuto nella motivazione del divieto di detenzione armi e munizioni adottato dal Presidente della Regione, citato testualmente nell’atto in questa sede gravato.
6.3.2. Inoltre, la ricostruzione dei presupposti di fatto, sulla base delle emergenze in atti, non resiste alla censura di eccesso di potere.
Stando al verbale dei Carabinieri (doc. 1 resistente), non vi è stato un contatto fisico con il Segretario comunale; quest’ultimo ha dichiarato che il ricorrente ha assunto una postura idonea a palesare «il chiaro intento» di colpirlo o cercare lo scontro fisico. Si tratta di una valutazione soggettiva del denunciante, comprensibilmente intimorito dai toni del ricorrente, che l’Amministrazione si è limitata a recepire nel provvedimento.
Ferme restando le valutazioni dell’autorità giudiziaria ordinaria, sembra che difettino gli estremi della minaccia: per quanto il registro linguistico adoperato dal ricorrente tradisca una certa aggressività, dal verbale della denuncia non emerge che il medesimo abbia mai prospettato un male ingiusto all’interlocutore. A tal proposito, si rileva che dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura di Aosta in data 10 febbraio 2025 non risultano iscrizioni.
Elementi di segno opposto non si evincono dai verbali di sommarie informazioni assunte dai Carabinieri (doc. 6 resistente): dalle deposizioni emerge nulla di più di un diverbio abbastanza animato tra il ricorrente e il Segretario comunale; inoltre, la -OMISSIS- ha confermato che «non c’è stato scontro fisico».
6.4. Alla luce di quanto esposto, il provvedimento di revoca si fonda su di un singolo episodio che, per quanto non privo di significatività, si rivela insufficiente a incrinare, pur alla stregua di un giudizio prognostico fondato su un apprezzamento probabilistico, l’affidabilità del ricorrente, alla luce delle circostanze appena evidenziate e dell’assenza di ogni apprezzamento sulla personalità del ricorrente fondato su elementi ulteriori ed esterni alla vicenda. In definitiva, l’Amministrazione non ha fatto un corretto uso del potere discrezionale attribuitole, derivando il rischio di un abuso nell’uso delle armi da un accadimento inidoneo, isolatamente considerato, a sorreggere la revoca della licenza.
7. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il provvedimento deve essere annullato.
8. Le spese possono essere compensate, considerato che la condotta del ricorrente, anche sulla scorta della rappresentazione offerta dal Segretario comunale, ha comunque ingenerato motivi di sospetto non del tutto ingiustificati.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Pietro Buzano, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.