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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/05/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile per delibazione sentenza iscritta al n. 618/2024 R.G.A.C., vertente tra
, nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in contrada Cafari 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariantonietta Miccoli (CF:
) pec: CodiceFiscale_2 Email_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
CF: , residente in [...] rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Caterina Zeffiro (CF: C.F._4 Email_2
Con l'intervento del rappresentante dell' presso la Procura Generale della Repubblica Controparte_2 di Reggio Calabria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.04.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*** La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme: a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma 9-octiesd.l. 179/12, a norma del quale
«Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto della domanda
Le parti, con ricorso congiunto, esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 4 settembre 2000, trascritto nel registro dello stato civile di Reggio Calabria. In data 29 dicembre 2020 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro emetteva sentenza di nullità del matrimonio tra loro contratto, per errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo, convenuto. (can. 1097§ 2 c.j.c.).
In data 27 marzo 2021 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emetteva decreto di esecutività della sentenza canonica. Pertanto, le parti chiedono alla Corte di Appello di Reggio Calabria che sia dichiarata l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Calabro di Reggio Calabria, dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica di Città del
Vaticano.
In data 19.12.2024 gli atti sono stati inviati al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.
2.- Rito applicabile
In ordine al rito applicabile al procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, si osserva che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, che erano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La giurisprudenza, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Dunque, l'elemento di discrimine consiste nell'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti, con conseguente diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti.
Tale conclusione trova riscontro nel rilievo di carattere generale che, nella materia della volontaria giurisdizione, il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo.
3.- Requisiti procedurali
Deve ritenersi la sussistenza, nel caso de quo, di tutte le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla declaratoria di efficacia della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio in questione. La dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa. Emerge che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico
è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. È stata prodotta copia: a) della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 20 dicembre 2020, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
b) del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 27 marzo 2021, che ha sancito l'esecutività della predetta sentenza canonica. Tale sentenza costituisce condizione dell'azione esercitata, la cui sussistenza è quindi necessaria al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
Dalla lettura della pronuncia del Tribunale Ecclesiastico emerge che la nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria, utilizzando strumenti probatori corrispondenti a quelli previsti nel processo civile italiano (audizione di parte attrice, esame dei testimoni) e giungendo ad una decisione motivata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite. La correttezza nel merito del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, non è sindacabile in sede di delibazione. Non risulta, poi, l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica.
4.- Conformità all'ordine pubblico
Ritiene il Collegio che la sentenza da delibare non determini effetti contrari all'ordine pubblico;
condizione, questa, necessaria per la delibazione, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 18/1992 della Corte costituzionale e previsto nell'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, 2° comma, lett. c). Giova ricordare che, per le sentenze ecclesiastiche, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del
18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - la delibazione è possibile anche in caso di incompatibilità (non assoluta ma) relativa;
incompatibilità relativa ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa essere superata sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
Nel caso di specie, non è ravvisabile contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica nella parte in cui ha dichiarato la nullità del matrimonio per errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo, convenuto. Rilevanti appaiono le dichiarazioni rese da parte attrice ( nel Pt_1 CP_ corso dell'istruttoria. Ella, infatti, ha dichiarato: “Se avessi saputo che il non avesse posseduto le qualità predette, non lo avrei sposato assolutamente. Non mi sarei ritrovata con un uomo che non condivideva il mio progetto di vita. Ritengo che non sarei riuscita nemmeno ad innamorarmi”. Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle deposizioni dei testimoni, pienamente concordi nell'affermare che il , successivamente al matrimonio, aveva rivelato un'indole ben diversa da quella CP_1 manifestata nel corso del fidanzamento, totalmente incompatibile con i principi e i valori della Pt_1
Neppure può ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che la convivenza si sia protratta per quindici anni e che siano nati tre figli. Ed infatti, nell'ipotesi di domanda di delibazione, per così dire, “congiunta”, non possono sussistere dubbi circa la tendenziale delibabilità, sotto tale profilo, della sentenza canonica di nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis una situazione di “convivenza coniugale”, potenzialmente idonea a costituire ostacolo alla delibazione: ciò, in ragione sia della affermata rilevabilità della “convivenza coniugale” soltanto a seguito di tempestiva eccezione di parte, sia della prevalenza da dare alla consapevole, concorde manifestazione di volontà delle parti. Diversa soluzione vale, invece, per l'ipotesi in cui la domanda di delibazione sia proposta da uno soltanto dei coniugi, nel qual caso l'altro (coniuge) - che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d'ordine pubblico costituito dalla “convivenza coniugale” ha l'onere, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., commi 1 e
2 (di proporre la relativa eccezione).
Per queste ragioni la richiesta delle parti va accolta e per l'effetto va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica di che trattasi nello Stato italiano. L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
5.- Spese processuali
Trattandosi di una domanda avanzata congiuntamente dalle parti, alcuna statuizione deve essere adottata in merito alle spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Reggio Calabria in data 29 dicembre 2020, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano in data 27 marzo
2021, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato presso la Chiesa del Loreto, nel Comune di Reggio Calabria, in Controparte_1 data 4 settembre 2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Calabria di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune e a margine degli atti di nascita dei ricorrenti;
- nulla sulle spese processuali.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams, il 27.5.2025
Il Consigliere estensore Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia Morabito
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile per delibazione sentenza iscritta al n. 618/2024 R.G.A.C., vertente tra
, nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in contrada Cafari 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariantonietta Miccoli (CF:
) pec: CodiceFiscale_2 Email_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
CF: , residente in [...] rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Caterina Zeffiro (CF: C.F._4 Email_2
Con l'intervento del rappresentante dell' presso la Procura Generale della Repubblica Controparte_2 di Reggio Calabria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.04.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*** La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme: a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma 9-octiesd.l. 179/12, a norma del quale
«Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto della domanda
Le parti, con ricorso congiunto, esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 4 settembre 2000, trascritto nel registro dello stato civile di Reggio Calabria. In data 29 dicembre 2020 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro emetteva sentenza di nullità del matrimonio tra loro contratto, per errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo, convenuto. (can. 1097§ 2 c.j.c.).
In data 27 marzo 2021 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emetteva decreto di esecutività della sentenza canonica. Pertanto, le parti chiedono alla Corte di Appello di Reggio Calabria che sia dichiarata l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Calabro di Reggio Calabria, dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica di Città del
Vaticano.
In data 19.12.2024 gli atti sono stati inviati al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria.
2.- Rito applicabile
In ordine al rito applicabile al procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, si osserva che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, che erano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La giurisprudenza, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Dunque, l'elemento di discrimine consiste nell'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti, con conseguente diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti.
Tale conclusione trova riscontro nel rilievo di carattere generale che, nella materia della volontaria giurisdizione, il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo.
3.- Requisiti procedurali
Deve ritenersi la sussistenza, nel caso de quo, di tutte le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla declaratoria di efficacia della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio in questione. La dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa. Emerge che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico
è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. È stata prodotta copia: a) della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 20 dicembre 2020, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
b) del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 27 marzo 2021, che ha sancito l'esecutività della predetta sentenza canonica. Tale sentenza costituisce condizione dell'azione esercitata, la cui sussistenza è quindi necessaria al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass. 15 gennaio 2009, n. 814).
Dalla lettura della pronuncia del Tribunale Ecclesiastico emerge che la nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria, utilizzando strumenti probatori corrispondenti a quelli previsti nel processo civile italiano (audizione di parte attrice, esame dei testimoni) e giungendo ad una decisione motivata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite. La correttezza nel merito del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, non è sindacabile in sede di delibazione. Non risulta, poi, l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica.
4.- Conformità all'ordine pubblico
Ritiene il Collegio che la sentenza da delibare non determini effetti contrari all'ordine pubblico;
condizione, questa, necessaria per la delibazione, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 18/1992 della Corte costituzionale e previsto nell'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, 2° comma, lett. c). Giova ricordare che, per le sentenze ecclesiastiche, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del
18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - la delibazione è possibile anche in caso di incompatibilità (non assoluta ma) relativa;
incompatibilità relativa ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa essere superata sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809).
Nel caso di specie, non è ravvisabile contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica nella parte in cui ha dichiarato la nullità del matrimonio per errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo, convenuto. Rilevanti appaiono le dichiarazioni rese da parte attrice ( nel Pt_1 CP_ corso dell'istruttoria. Ella, infatti, ha dichiarato: “Se avessi saputo che il non avesse posseduto le qualità predette, non lo avrei sposato assolutamente. Non mi sarei ritrovata con un uomo che non condivideva il mio progetto di vita. Ritengo che non sarei riuscita nemmeno ad innamorarmi”. Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle deposizioni dei testimoni, pienamente concordi nell'affermare che il , successivamente al matrimonio, aveva rivelato un'indole ben diversa da quella CP_1 manifestata nel corso del fidanzamento, totalmente incompatibile con i principi e i valori della Pt_1
Neppure può ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che la convivenza si sia protratta per quindici anni e che siano nati tre figli. Ed infatti, nell'ipotesi di domanda di delibazione, per così dire, “congiunta”, non possono sussistere dubbi circa la tendenziale delibabilità, sotto tale profilo, della sentenza canonica di nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis una situazione di “convivenza coniugale”, potenzialmente idonea a costituire ostacolo alla delibazione: ciò, in ragione sia della affermata rilevabilità della “convivenza coniugale” soltanto a seguito di tempestiva eccezione di parte, sia della prevalenza da dare alla consapevole, concorde manifestazione di volontà delle parti. Diversa soluzione vale, invece, per l'ipotesi in cui la domanda di delibazione sia proposta da uno soltanto dei coniugi, nel qual caso l'altro (coniuge) - che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d'ordine pubblico costituito dalla “convivenza coniugale” ha l'onere, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., commi 1 e
2 (di proporre la relativa eccezione).
Per queste ragioni la richiesta delle parti va accolta e per l'effetto va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica di che trattasi nello Stato italiano. L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
5.- Spese processuali
Trattandosi di una domanda avanzata congiuntamente dalle parti, alcuna statuizione deve essere adottata in merito alle spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Reggio Calabria in data 29 dicembre 2020, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano in data 27 marzo
2021, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, celebrato presso la Chiesa del Loreto, nel Comune di Reggio Calabria, in Controparte_1 data 4 settembre 2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Reggio Calabria di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune e a margine degli atti di nascita dei ricorrenti;
- nulla sulle spese processuali.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams, il 27.5.2025
Il Consigliere estensore Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia Morabito