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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1429/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA GR Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1429/2023, promossa da della e domiciliati in Nola (NA) Parte_1 Parte_2 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Palladino e Francesca MA D'Avino che li rappresentano in giudizio per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Appellanti contro
(e, per essa, , domiciliata in Venosa (PZ) Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. Luigi Sinisi, ove domicilia
Appellata avverso la sentenza n. 2431/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 3102/2023.
pagina 1 di 9 Cons. Est. MA GR Caserta All'esito dell'udienza collegiale del 10.06.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ex art. 350, co. 3 e 281-sexies c.p.c.
Oggetto: opposizione al precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'atto di precetto opposto, notificato il 1°-5/06/2022, Controparte_3 quale cessionaria di crediti in blocco di ha intimato alla sig.ra della Controparte_4 [...] il pagamento della complessiva somma di € 1.301.390,76 (esclusi interessi, spese e Parte_1 competenze di precetto) in forza di due distinti contratti di mutuo fondiario stipulati con la ex rispettivamente a mezzo di atti per notar del Controparte_5 Persona_1
12/04/2007 e del 30/12/2008. Il precetto è stato notificato ex art. 603 c.p.c. anche ad Parte_2
, quale terzo datore di ipoteca.
[...]
Nell'opporsi al precetto gli intimati hanno eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria/odierna opposta;
l'impignorabilità di alcuni dei beni ipotecati in ragione della loro asserita natura demaniale;
la nullità dei mutui azionati per superamento del limite di finanziabilità; la nullità totale e/o parziale dei predetti mutui per indeterminatezza del tipo di ammortamento e delle modalità di composizione della rata, nonché per mancata corrispondenza tra ISC dichiarato ed ISC applicato.
Costituitasi tempestivamente, l'opposta, ha eccepito la carenza di interesse ad agire del terzo datore di ipoteca in quanto non destinatario di alcuna intimazione di pagamento e contestato ogni avverso dedotto ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., la causa era decisa col rigetto dell'opposizione.
Anzitutto era respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire del terzo datore di ipoteca perché sebbene non destinatario di alcuna intimazione di pagamento aveva comunque ricevuto la notifica del precetto ed aveva interesse ad eccepire l'impignorabilità di alcuni beni concessi in ipoteca.
Nel merito, si evidenziava l'infondatezza della eccezione visto che l'opposta aveva documentato i vari passaggi del credito producendo gli estratti delle G.U. contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco del credito azionato.
pagina 2 di 9
Parte_3 Poi, chiariva l'infondatezza del primo motivo di opposizione visto che era provata la titolarità del credito in capo alla Essa aveva infatti prodotto gli estratti della G.U., Controparte_3 contenenti tutti gli avvisi pubblici di cessione in blocco che documentano i vari passaggi del credito, prima da ad nel 2011, poi da questa nuovamente ad Controparte_4 Controparte_6 nel 2015 ed infine da quest'ultima a opposta la Controparte_4 Controparte_7 quale, con l'atto di cessione del 14/07/2017 (regolarmente iscritto nel registro delle imprese, giusta visura camerale in atti), ha acquistato da tutti i crediti derivanti, per quel che qui CP_4 interessa, da contratti di mutuo concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il
1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
E, in ogni caso, ad avviso del Tribunale vi era il riconoscimento compiuto dalla debitrice mutuataria con la proposizione, nel 2019, del ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al N. 6198/2019
R.G. nei confronti, oltre che della banca cedente proprio della Controparte_4 [...] quale incontestata cessionaria del credito, al fine di ottenere la cancellazione Controparte_3 delle segnalazioni a sofferenza operate sia dall'una che dall'altra.
Circa il secondo motivo, rilevava che l'emissione del d.i. in danno dell' sulla base Parte_2 delle garanzie fidejussorie, era un titolo ulteriore rispetto ai mutui di cui la creditrice ha ritenuto di munirsi nei confronti del terzo datore. Con riferimento al terzo motivo segnalava che il superamento del limite di finanziabilità non incideva sulla validità dei mutui azionati venendo semmai in rilievo, in tal caso, la responsabilità disciplinare dell'istituto di credito.
Sul quarto motivo, relativo ai piani di ammortamento, significava che fosse pacifica l'adozione del sistema 'alla francese' che non dà luogo ad una capitalizzazione occulta, perché manca il presupposto essenziale dell'anatocismo e con esso non ha nulla a che vedere trattandosi di conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello della Parte_1
e come in epigrafe.
[...] Parte_2
Con tre motivi, gli appellanti deducono la “carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla opposta” e, quindi, la mancata prova della titolarità del credito, la “violazione di legge - mancata valutazione delle richieste istruttorie e mancanza di idonea e pertinente motivazione
pagina 3 di 9 Cons. Est. MA GR Caserta circa il loro rigetto – difetto di istruttoria procedimentale – violazione dell'art. 115 c.p.c. – necessaria ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado – motivazione apparente e contradditoria – violazione art. 117 tub”, l'“error in iudicando - violazione di legge - indeterminatezza della tipologia di ammortamento italiano o francese e regime applicato – indeterminatezza della rata – violazione art. 821 c.c. – differenza tan pattuito e tasso effettivo applicato”.
Con comparsa depositata in data 19.12.2023 si è costituita nel giudizio di appello l'odierna appellata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 10.6.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. E' fondato e assorbente il primo motivo di appello. Con esso si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto infondata la dedotta carenza di legittimazione processuale e sostanziale in capo alla e, in particolare, per aver ritenuto provata la titolarità del credito CP_3 precettato.
Affermano gli appellanti che per la prova della titolarità del credito non poteva ritenersi bastevole il solo estratto di pubblicazione in G.U. dal momento che la asserita creditrice non aveva prodotto in atti, fra l'altro, il contratto di cessione del credito e, ben potendolo fare, e si era limitata a documentare la sequenza delle cessioni.
Chiariscono che “la pubblicazione in GU allegata, nulla era in grado di provare circa la legittimazione sostanziale e processuale in capo all'odierna appellata (sic!)..” (cfr. cit.).
Contestano quindi la titolarità del credito in capo alla cessionaria e, al contempo, censurano anche la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma che il subentro della nella CP_8 titolarità del credito azionato si ricava anche dal riconoscimento compiuto dalla debitrice mutuataria con la proposizione del ricorso di urgenza nei confronti sia della banca cedente e sia proprio della CP_8
Come detto, il motivo è fondato.
pagina 4 di 9 Cons. Parte_3 L'appellata, nel contesto del giudizio di prime cure, ha dimostrato la sequenza delle cessioni dall'originaria titolare del diritto di credito senza provare, però, la titolarità del suo credito e, in particolare, senza produrre il contratto di cessione.
Giova rammentare che per provare la titolarità del credito non è sufficiente il deposito in giudizio degli avvisi di pubblicazione sulla G.U.R.I., ove, come nella specie, gli opponenti/appellanti abbiano puntualmente eccepito il difetto di prova relativamente all'inclusione di quel credito nella cessione in blocco effettuata dalla prima cedente.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non va confusa la “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. In sintonia con tale orientamento la
Suprema Corte di recente spiegato che «…ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.
1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B…omissis…. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria
pagina 5 di 9 MA GR Caserta Parte_3 dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006,
Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464
– 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Di conseguenza, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli pagina 6 di 9
Parte_3 oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come pagina 7 di 9
Parte_3 tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (cfr. dalla parte motiva Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01).
Nella specie, risulta contestato e non provato il credito in capo all'opposta e, pertanto, inutili si appalesano le documentate notifiche di cessioni in blocco.
Neppure può ritenersi probante della titolarità del credito l'avvenuta proposizione del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti, oltre che della banca cedente anche della CP_4 [...] al fine di ottenere la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza operate sia Controparte_3 dall'una, sia dall'altra perché dalla lettura del ricorso di quel procedimento non si ricava alcuna CP_ affermazione da cui desumere che la , secondo i ricorrenti odierni appellanti, fosse la
“…incontestata cessionaria del credito…” (cfr. sentenza impugnata) dovendosi piuttosto CP_ significare che l'evocazione in giudizio della si rese necessaria solo perché le
“…segnalazioni negative furono effettuate dalle intermediarie e Controparte_4 [...]
(cfr visura CR all. 1) di seguito denominate “banche” (cfr. testualmente dal Controparte_3 ricorso ex art. 700 c.p.c. in atti).
Ne deriva che non può ritenersi probante e men che meno confessorio il ricorso anzidetto visto che l'evocazione in giudizio delle intermediarie che avevano effettuato la segnalazione a sofferenza era indispensabile per instaurare il contraddittorio nel giudizio introdotto al fine di far cancellare la predetta segnalazione negativa a “sofferenza” associate al nominativo della ricorrente presso la CR Banca d'Italia.
In definitiva, non essendo provata la titolarità del credito precettato in capo alla opposta non può che accertarsi la insussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellanti, in accoglimento del primo motivo di gravame.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutte le ragioni sottese agli altri motivi ad esso logicamente subordinati.
4. Circa le spese processuali, premessa la riforma del relativo capo dell'impugnata sentenza, in ragione dell'esito del giudizio di appello, esse, distratte in favore dei procuratori degli appellanti dichiaratasi antistatari, seguono la soccombenza sul gravame e, poste a carico dell'appellata, sono pagina 8 di 9
Parte_3 liquidate nei valori minimi, secondo i nuovi parametri tariffari valevoli a partire dal 23/10/2022 in relazione allo scaglione di valore da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000, dimezzata la fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della causa.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da della
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 2431/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, resa dal Tribunale di
[...]
Foggia nella causa iscritta al R.G. 4469/2022, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della spiegata opposizione, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell'appellata di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellanti;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che, distratte in favore dei procuratori antistatari, si liquidano, in complessivi €.
14.578,50, per il primo grado, e in €. 14.517,50 per il presente grado, oltre IVA e CAP come per legge e R.S.G. al 15%.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA GR CASERTA
pagina 9 di 9 Cons. Est. MA GR Caserta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA GR Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1429/2023, promossa da della e domiciliati in Nola (NA) Parte_1 Parte_2 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Palladino e Francesca MA D'Avino che li rappresentano in giudizio per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Appellanti contro
(e, per essa, , domiciliata in Venosa (PZ) Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. Luigi Sinisi, ove domicilia
Appellata avverso la sentenza n. 2431/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 3102/2023.
pagina 1 di 9 Cons. Est. MA GR Caserta All'esito dell'udienza collegiale del 10.06.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ex art. 350, co. 3 e 281-sexies c.p.c.
Oggetto: opposizione al precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'atto di precetto opposto, notificato il 1°-5/06/2022, Controparte_3 quale cessionaria di crediti in blocco di ha intimato alla sig.ra della Controparte_4 [...] il pagamento della complessiva somma di € 1.301.390,76 (esclusi interessi, spese e Parte_1 competenze di precetto) in forza di due distinti contratti di mutuo fondiario stipulati con la ex rispettivamente a mezzo di atti per notar del Controparte_5 Persona_1
12/04/2007 e del 30/12/2008. Il precetto è stato notificato ex art. 603 c.p.c. anche ad Parte_2
, quale terzo datore di ipoteca.
[...]
Nell'opporsi al precetto gli intimati hanno eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria/odierna opposta;
l'impignorabilità di alcuni dei beni ipotecati in ragione della loro asserita natura demaniale;
la nullità dei mutui azionati per superamento del limite di finanziabilità; la nullità totale e/o parziale dei predetti mutui per indeterminatezza del tipo di ammortamento e delle modalità di composizione della rata, nonché per mancata corrispondenza tra ISC dichiarato ed ISC applicato.
Costituitasi tempestivamente, l'opposta, ha eccepito la carenza di interesse ad agire del terzo datore di ipoteca in quanto non destinatario di alcuna intimazione di pagamento e contestato ogni avverso dedotto ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., la causa era decisa col rigetto dell'opposizione.
Anzitutto era respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire del terzo datore di ipoteca perché sebbene non destinatario di alcuna intimazione di pagamento aveva comunque ricevuto la notifica del precetto ed aveva interesse ad eccepire l'impignorabilità di alcuni beni concessi in ipoteca.
Nel merito, si evidenziava l'infondatezza della eccezione visto che l'opposta aveva documentato i vari passaggi del credito producendo gli estratti delle G.U. contenenti gli avvisi pubblici di cessione in blocco del credito azionato.
pagina 2 di 9
Parte_3 Poi, chiariva l'infondatezza del primo motivo di opposizione visto che era provata la titolarità del credito in capo alla Essa aveva infatti prodotto gli estratti della G.U., Controparte_3 contenenti tutti gli avvisi pubblici di cessione in blocco che documentano i vari passaggi del credito, prima da ad nel 2011, poi da questa nuovamente ad Controparte_4 Controparte_6 nel 2015 ed infine da quest'ultima a opposta la Controparte_4 Controparte_7 quale, con l'atto di cessione del 14/07/2017 (regolarmente iscritto nel registro delle imprese, giusta visura camerale in atti), ha acquistato da tutti i crediti derivanti, per quel che qui CP_4 interessa, da contratti di mutuo concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il
1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate.
E, in ogni caso, ad avviso del Tribunale vi era il riconoscimento compiuto dalla debitrice mutuataria con la proposizione, nel 2019, del ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al N. 6198/2019
R.G. nei confronti, oltre che della banca cedente proprio della Controparte_4 [...] quale incontestata cessionaria del credito, al fine di ottenere la cancellazione Controparte_3 delle segnalazioni a sofferenza operate sia dall'una che dall'altra.
Circa il secondo motivo, rilevava che l'emissione del d.i. in danno dell' sulla base Parte_2 delle garanzie fidejussorie, era un titolo ulteriore rispetto ai mutui di cui la creditrice ha ritenuto di munirsi nei confronti del terzo datore. Con riferimento al terzo motivo segnalava che il superamento del limite di finanziabilità non incideva sulla validità dei mutui azionati venendo semmai in rilievo, in tal caso, la responsabilità disciplinare dell'istituto di credito.
Sul quarto motivo, relativo ai piani di ammortamento, significava che fosse pacifica l'adozione del sistema 'alla francese' che non dà luogo ad una capitalizzazione occulta, perché manca il presupposto essenziale dell'anatocismo e con esso non ha nulla a che vedere trattandosi di conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto appello della Parte_1
e come in epigrafe.
[...] Parte_2
Con tre motivi, gli appellanti deducono la “carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla opposta” e, quindi, la mancata prova della titolarità del credito, la “violazione di legge - mancata valutazione delle richieste istruttorie e mancanza di idonea e pertinente motivazione
pagina 3 di 9 Cons. Est. MA GR Caserta circa il loro rigetto – difetto di istruttoria procedimentale – violazione dell'art. 115 c.p.c. – necessaria ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado – motivazione apparente e contradditoria – violazione art. 117 tub”, l'“error in iudicando - violazione di legge - indeterminatezza della tipologia di ammortamento italiano o francese e regime applicato – indeterminatezza della rata – violazione art. 821 c.c. – differenza tan pattuito e tasso effettivo applicato”.
Con comparsa depositata in data 19.12.2023 si è costituita nel giudizio di appello l'odierna appellata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 10.6.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. E' fondato e assorbente il primo motivo di appello. Con esso si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto infondata la dedotta carenza di legittimazione processuale e sostanziale in capo alla e, in particolare, per aver ritenuto provata la titolarità del credito CP_3 precettato.
Affermano gli appellanti che per la prova della titolarità del credito non poteva ritenersi bastevole il solo estratto di pubblicazione in G.U. dal momento che la asserita creditrice non aveva prodotto in atti, fra l'altro, il contratto di cessione del credito e, ben potendolo fare, e si era limitata a documentare la sequenza delle cessioni.
Chiariscono che “la pubblicazione in GU allegata, nulla era in grado di provare circa la legittimazione sostanziale e processuale in capo all'odierna appellata (sic!)..” (cfr. cit.).
Contestano quindi la titolarità del credito in capo alla cessionaria e, al contempo, censurano anche la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma che il subentro della nella CP_8 titolarità del credito azionato si ricava anche dal riconoscimento compiuto dalla debitrice mutuataria con la proposizione del ricorso di urgenza nei confronti sia della banca cedente e sia proprio della CP_8
Come detto, il motivo è fondato.
pagina 4 di 9 Cons. Parte_3 L'appellata, nel contesto del giudizio di prime cure, ha dimostrato la sequenza delle cessioni dall'originaria titolare del diritto di credito senza provare, però, la titolarità del suo credito e, in particolare, senza produrre il contratto di cessione.
Giova rammentare che per provare la titolarità del credito non è sufficiente il deposito in giudizio degli avvisi di pubblicazione sulla G.U.R.I., ove, come nella specie, gli opponenti/appellanti abbiano puntualmente eccepito il difetto di prova relativamente all'inclusione di quel credito nella cessione in blocco effettuata dalla prima cedente.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non va confusa la “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. In sintonia con tale orientamento la
Suprema Corte di recente spiegato che «…ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.
1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B…omissis…. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria
pagina 5 di 9 MA GR Caserta Parte_3 dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006,
Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464
– 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Di conseguenza, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli pagina 6 di 9
Parte_3 oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come pagina 7 di 9
Parte_3 tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (cfr. dalla parte motiva Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 – 01).
Nella specie, risulta contestato e non provato il credito in capo all'opposta e, pertanto, inutili si appalesano le documentate notifiche di cessioni in blocco.
Neppure può ritenersi probante della titolarità del credito l'avvenuta proposizione del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti, oltre che della banca cedente anche della CP_4 [...] al fine di ottenere la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza operate sia Controparte_3 dall'una, sia dall'altra perché dalla lettura del ricorso di quel procedimento non si ricava alcuna CP_ affermazione da cui desumere che la , secondo i ricorrenti odierni appellanti, fosse la
“…incontestata cessionaria del credito…” (cfr. sentenza impugnata) dovendosi piuttosto CP_ significare che l'evocazione in giudizio della si rese necessaria solo perché le
“…segnalazioni negative furono effettuate dalle intermediarie e Controparte_4 [...]
(cfr visura CR all. 1) di seguito denominate “banche” (cfr. testualmente dal Controparte_3 ricorso ex art. 700 c.p.c. in atti).
Ne deriva che non può ritenersi probante e men che meno confessorio il ricorso anzidetto visto che l'evocazione in giudizio delle intermediarie che avevano effettuato la segnalazione a sofferenza era indispensabile per instaurare il contraddittorio nel giudizio introdotto al fine di far cancellare la predetta segnalazione negativa a “sofferenza” associate al nominativo della ricorrente presso la CR Banca d'Italia.
In definitiva, non essendo provata la titolarità del credito precettato in capo alla opposta non può che accertarsi la insussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellanti, in accoglimento del primo motivo di gravame.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutte le ragioni sottese agli altri motivi ad esso logicamente subordinati.
4. Circa le spese processuali, premessa la riforma del relativo capo dell'impugnata sentenza, in ragione dell'esito del giudizio di appello, esse, distratte in favore dei procuratori degli appellanti dichiaratasi antistatari, seguono la soccombenza sul gravame e, poste a carico dell'appellata, sono pagina 8 di 9
Parte_3 liquidate nei valori minimi, secondo i nuovi parametri tariffari valevoli a partire dal 23/10/2022 in relazione allo scaglione di valore da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000, dimezzata la fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della causa.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da della
[...]
e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 2431/2023, pubblicata in data 6 ottobre 2023, resa dal Tribunale di
[...]
Foggia nella causa iscritta al R.G. 4469/2022, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della spiegata opposizione, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell'appellata di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellanti;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che, distratte in favore dei procuratori antistatari, si liquidano, in complessivi €.
14.578,50, per il primo grado, e in €. 14.517,50 per il presente grado, oltre IVA e CAP come per legge e R.S.G. al 15%.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA GR CASERTA
pagina 9 di 9 Cons. Est. MA GR Caserta