Art. 15.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 , relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, ((entro il 31 maggio 2023,)) il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorita' competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell' articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784 , disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 ;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 , e all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 , quale autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all' articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784 , ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonche' quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all' articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784 , sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime;
d) individuare le autorita' competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 , diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall' articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784 ;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 , al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784 , con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 , relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, ((entro il 31 maggio 2023,)) il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorita' competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell' articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784 , disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all' articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 ;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 , e all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 , quale autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all' articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784 , ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonche' quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all' articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784 , sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime;
d) individuare le autorita' competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 , diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall' articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784 ;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all' articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 , al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784 , con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.