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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 6988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6988 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44656/2024 promossa da:
C.F. ) nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...]
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Controparte_1 C.F._2
Limbiate (MB), Via Bramante n. 13 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianantonio Fazzari (C.F. pec: C.F._3
del Foro di Milano, con studio in Bollate (Mi), Via Email_1
IV Novembre 92, presso il quale sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in calce al presente atto attori opponenti contro con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, P.Iva Codice Fiscale e numero di CP_2 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma società iscritta nell'elenco P.IVA_1 delle società veicolo istituito ai sensi dell'art. 4 del provvedimento di Banca d'Italia in data 7.06.2017 al n. 354753 (e, per essa, con sede in Milano, Via Controparte_3
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di 4.510.568,00 i.v., P.Iva, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_2
Lucibello e domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, via San Barnaba 39 convenuta opposta
CONCLUSIONI
1 Parte_1
Nel merito In via preliminare - Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. - Accertare la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via principale Revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo RG 31895/24
– N. 14147/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.10.24, pubblicato in data 18.10.24, che qui si contesta, in quanto del tutto infondato e/o illegittimo e/o nullo e/o erroneo nella pretesa creditoria per tutte le ragioni e le eccezioni (anche di nullità totale e/o parziale delle fideiussioni e di decadenza ex art. 1957) svolte pagina 1 di 4 nel presente atto e respingere ogni pretesa ex adverso avanzata nei confronti degli opponenti. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in via principale, accertare e dichiarare l'applicazione, da parte della creditrice, di interessi anatocistici e/o usurari al rapporto bancario intrattenuto dalla debitrice principale nella misura in cui verranno quantificati in corso di Parte_2 causa, anche mediante CTU, con ogni consequenziale statuizione. In ogni caso con vittoria di competenze legali.
Controparte_3
In via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e stante la sussistenza di un evidente periculum in mora per l'esponente; Nel merito - in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto perché corretto e legittimo, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti dei sigg.ri (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), in via solidale fra loro, nella qualità di garanti della sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_2
e nei limiti della garanzia prestata, dell'importo di €. 130.000,00, oltre interessi e C.F._4 successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento del suddetto importo in favore della istante. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei termini di rito. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno fatto opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 14147/2024 emesso da questo tribunale a favore di e nei CP_2 confronti dei primi in ragione della loro qualità di fideiussori. A sostegno della propria posizione, gli opponenti invocano l'invalidità della clausola del contratto di fideiussione stipulata in deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 del contratto, doc. 1 opponenti), che mantiene in vita la loro obbligazione fino alla totale estinzione di ogni credito, vantato della banca verso il debitore principale, dipendente dalle operazioni garantite. Con la clausola in esame, quindi, il fideiussore rimarrebbe obbligato anche allorquando il creditore abbia proposto le sue istanze oltre il termine decadenziale di 6 mesi e non le abbia coltivate con diligenza. Senza addentrarsi nel tema del contratto fideiussorio a valle di intesa anticoncorrenziale appare evidente – e non contestato – che gli opponenti rivestano la qualifica di consumatori e che debba pertanto trovare applicazione la relativa disciplina (artt. 33 e ss. D.lgs. 206/2005). In merito, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la clausola che prevede la permanenza dell'obbligazione fideiussoria, in deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c., qualora determini uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, limitando la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, deve essere ritenuta vessatoria (ex multis, Cass. ord. 27558 del 2023). Ciò, in assenza di trattative individuali ai sensi dell'art. 34, co. 5, D.lgs. 206/2005. Il consumatore viene infatti privato della possibilità di far valere un elemento estintivo della fattispecie e, dunque, il venire meno del credito (art. 33 c. 2 lett. t)).
pagina 2 di 4 Nella fattispecie in esame, non emerge alcun apprezzabile vantaggio per il consumatore che giustifichi la perdita dell'eccezione di decadenza, né la parte convenuta ha fornito prova che la clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa. Ne consegue la nullità parziale – di protezione – della clausola in oggetto. Quanto agli effetti di tale nullità, si osserva che se riprende vigore il disposto dell'art. 1957 c.c. sebbene la parte opposta sostenga che il termine decadenziale debba decorrere dalla naturale scadenza dell'obbligazione (nel 2034), deve invece affermarsi che detto termine deve decorrere a partire dalla data in cui è intervenuta la risoluzione del contratto. È a partire da tale momento, infatti, che viene meno il rapporto obbligatorio e, di conseguenza, divengono azionabili le pretese creditorie. Non risulta contestato agli atti – e, anzi, è a più riprese confermato dalla stessa parte opposta
– che il contratto garantito sia stato risolto con missiva datata 3 settembre 2015. È proprio sulla base di tale risoluzione che è stato poi notificato al debitore principale l'atto di precetto in atti (doc. 9 fascicolo monitorio). Considerato quanto sopra, rilevato che l'atto di precetto è stato notificato in data 6 ottobre 2017 (ossia in un momento sicuramente successivo alla scadenza del termine semestrale di cui sopra che, come anticipato, viene fatto decorrere dalla data di risoluzione del contratto), appare evidente come debba ritenersi estinta l'obbligazione fideiussoria. Ciò, a fortiori, se si considera che non tutti ritengono sufficiente un atto di precetto per interrompere il termine di cui sopra, non avendo lo stesso natura di atto idoneo ad avviare un procedimento giudiziario (l'azione esecutiva inizia infatti, secondo l'impostazione tradizionale, con il pignoramento). Le osservazioni sopra assorbono ogni altro profilo di nullità delle fideiussioni invocato dalla ricorrente: che del resto viene invocata dai garanti all'esclusivo fine di negare la loro responsabilità; se pure i terzi possono rilevare la nullità di un diverso contratto, in quanto ne abbiano interesse, nel caso di specie un'eventuale declaratoria avrebbe richiesto la presenza delle parti del contratto medesimo;
in difetto, la nullità deve e può essere rilevata solo in via incidentale. Peraltro, ad abundantiam, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla cessione del credito a favore della parte opposta. Pur essendo la cessione del credito un contratto a forma libera, atteso il verosimile importo della cessione in contestazione, il fatto che il contratto intervenga tra due società di capitali e, soprattutto, la qualità della parte contraente cedente – i.e. la banca – non sia opportuno ammetterne la prova per testimoni (art. 1721 c.c.) e, di conseguenza, la prova per presunzioni del contratto di cessione (art. 2729, co. 2, c.c.). Nel caso in esame, risultano prodotti la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, nonché una dichiarazione di cessione della cedente. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, però, è mera pubblicità che assolve un ruolo analogo a quello di cui all'art. 1264 c.c., mentre la dichiarazione della cedente, che afferma che il credito in contestazione era incluso nel contratto, può valere solo come prova indiziaria, non potendo essere ritenuta una confessione, attesa la provenienza da un terzo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come pagina 3 di 4 modificato dal d.m. 147/22, nella misura di € 20.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14147/2024 emesso dal Tribunale di Milano RESPINGE La pretesa di e la CP_2
CONDANNA Al pagamento in favore di e di complessivi € Parte_1 Controparte_1
20.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Milano, 19 settembre 2025 Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44656/2024 promossa da:
C.F. ) nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...]
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Controparte_1 C.F._2
Limbiate (MB), Via Bramante n. 13 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianantonio Fazzari (C.F. pec: C.F._3
del Foro di Milano, con studio in Bollate (Mi), Via Email_1
IV Novembre 92, presso il quale sono elettivamente domiciliati giusta procura alle liti in calce al presente atto attori opponenti contro con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, P.Iva Codice Fiscale e numero di CP_2 iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma società iscritta nell'elenco P.IVA_1 delle società veicolo istituito ai sensi dell'art. 4 del provvedimento di Banca d'Italia in data 7.06.2017 al n. 354753 (e, per essa, con sede in Milano, Via Controparte_3
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di 4.510.568,00 i.v., P.Iva, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_2
Lucibello e domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, via San Barnaba 39 convenuta opposta
CONCLUSIONI
1 Parte_1
Nel merito In via preliminare - Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. - Accertare la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via principale Revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo RG 31895/24
– N. 14147/24 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.10.24, pubblicato in data 18.10.24, che qui si contesta, in quanto del tutto infondato e/o illegittimo e/o nullo e/o erroneo nella pretesa creditoria per tutte le ragioni e le eccezioni (anche di nullità totale e/o parziale delle fideiussioni e di decadenza ex art. 1957) svolte pagina 1 di 4 nel presente atto e respingere ogni pretesa ex adverso avanzata nei confronti degli opponenti. In via subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in via principale, accertare e dichiarare l'applicazione, da parte della creditrice, di interessi anatocistici e/o usurari al rapporto bancario intrattenuto dalla debitrice principale nella misura in cui verranno quantificati in corso di Parte_2 causa, anche mediante CTU, con ogni consequenziale statuizione. In ogni caso con vittoria di competenze legali.
Controparte_3
In via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e stante la sussistenza di un evidente periculum in mora per l'esponente; Nel merito - in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto perché corretto e legittimo, con il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, perché illegittime ed infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'esponente è creditrice nei confronti dei sigg.ri (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), in via solidale fra loro, nella qualità di garanti della sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_2
e nei limiti della garanzia prestata, dell'importo di €. 130.000,00, oltre interessi e C.F._4 successive occorrende come già richiesti e riconosciuti in decreto, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento del suddetto importo in favore della istante. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre, modificare o precisare la domanda, formulare eccezioni, indicare mezzi di prova e produrre documenti nei termini di rito. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno fatto opposizione al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 14147/2024 emesso da questo tribunale a favore di e nei CP_2 confronti dei primi in ragione della loro qualità di fideiussori. A sostegno della propria posizione, gli opponenti invocano l'invalidità della clausola del contratto di fideiussione stipulata in deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 del contratto, doc. 1 opponenti), che mantiene in vita la loro obbligazione fino alla totale estinzione di ogni credito, vantato della banca verso il debitore principale, dipendente dalle operazioni garantite. Con la clausola in esame, quindi, il fideiussore rimarrebbe obbligato anche allorquando il creditore abbia proposto le sue istanze oltre il termine decadenziale di 6 mesi e non le abbia coltivate con diligenza. Senza addentrarsi nel tema del contratto fideiussorio a valle di intesa anticoncorrenziale appare evidente – e non contestato – che gli opponenti rivestano la qualifica di consumatori e che debba pertanto trovare applicazione la relativa disciplina (artt. 33 e ss. D.lgs. 206/2005). In merito, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la clausola che prevede la permanenza dell'obbligazione fideiussoria, in deroga al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c., qualora determini uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, limitando la facoltà del consumatore di opporre eccezioni, deve essere ritenuta vessatoria (ex multis, Cass. ord. 27558 del 2023). Ciò, in assenza di trattative individuali ai sensi dell'art. 34, co. 5, D.lgs. 206/2005. Il consumatore viene infatti privato della possibilità di far valere un elemento estintivo della fattispecie e, dunque, il venire meno del credito (art. 33 c. 2 lett. t)).
pagina 2 di 4 Nella fattispecie in esame, non emerge alcun apprezzabile vantaggio per il consumatore che giustifichi la perdita dell'eccezione di decadenza, né la parte convenuta ha fornito prova che la clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa. Ne consegue la nullità parziale – di protezione – della clausola in oggetto. Quanto agli effetti di tale nullità, si osserva che se riprende vigore il disposto dell'art. 1957 c.c. sebbene la parte opposta sostenga che il termine decadenziale debba decorrere dalla naturale scadenza dell'obbligazione (nel 2034), deve invece affermarsi che detto termine deve decorrere a partire dalla data in cui è intervenuta la risoluzione del contratto. È a partire da tale momento, infatti, che viene meno il rapporto obbligatorio e, di conseguenza, divengono azionabili le pretese creditorie. Non risulta contestato agli atti – e, anzi, è a più riprese confermato dalla stessa parte opposta
– che il contratto garantito sia stato risolto con missiva datata 3 settembre 2015. È proprio sulla base di tale risoluzione che è stato poi notificato al debitore principale l'atto di precetto in atti (doc. 9 fascicolo monitorio). Considerato quanto sopra, rilevato che l'atto di precetto è stato notificato in data 6 ottobre 2017 (ossia in un momento sicuramente successivo alla scadenza del termine semestrale di cui sopra che, come anticipato, viene fatto decorrere dalla data di risoluzione del contratto), appare evidente come debba ritenersi estinta l'obbligazione fideiussoria. Ciò, a fortiori, se si considera che non tutti ritengono sufficiente un atto di precetto per interrompere il termine di cui sopra, non avendo lo stesso natura di atto idoneo ad avviare un procedimento giudiziario (l'azione esecutiva inizia infatti, secondo l'impostazione tradizionale, con il pignoramento). Le osservazioni sopra assorbono ogni altro profilo di nullità delle fideiussioni invocato dalla ricorrente: che del resto viene invocata dai garanti all'esclusivo fine di negare la loro responsabilità; se pure i terzi possono rilevare la nullità di un diverso contratto, in quanto ne abbiano interesse, nel caso di specie un'eventuale declaratoria avrebbe richiesto la presenza delle parti del contratto medesimo;
in difetto, la nullità deve e può essere rilevata solo in via incidentale. Peraltro, ad abundantiam, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla cessione del credito a favore della parte opposta. Pur essendo la cessione del credito un contratto a forma libera, atteso il verosimile importo della cessione in contestazione, il fatto che il contratto intervenga tra due società di capitali e, soprattutto, la qualità della parte contraente cedente – i.e. la banca – non sia opportuno ammetterne la prova per testimoni (art. 1721 c.c.) e, di conseguenza, la prova per presunzioni del contratto di cessione (art. 2729, co. 2, c.c.). Nel caso in esame, risultano prodotti la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, nonché una dichiarazione di cessione della cedente. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, però, è mera pubblicità che assolve un ruolo analogo a quello di cui all'art. 1264 c.c., mentre la dichiarazione della cedente, che afferma che il credito in contestazione era incluso nel contratto, può valere solo come prova indiziaria, non potendo essere ritenuta una confessione, attesa la provenienza da un terzo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come pagina 3 di 4 modificato dal d.m. 147/22, nella misura di € 20.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14147/2024 emesso dal Tribunale di Milano RESPINGE La pretesa di e la CP_2
CONDANNA Al pagamento in favore di e di complessivi € Parte_1 Controparte_1
20.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Milano, 19 settembre 2025 Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
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