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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2427/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN Q. DI . ESERCENTE LA POTESTÀ GEN. Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGIMERI ANTONIA Parte_2 C.F._1
RITA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. AUGIMERI ANTONIA RITA
SI IN Q. DI GENIT. ESERCENTE Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGIMERI ANTONIA
[...] C.F._2
RITA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. AUGIMERI ANTONIA RITA
APPELLANTE
pagina 1 di 24 CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in MONZA 20900 MONZA presso lo studio dell'avv.
SCIOSCIA FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
contumace
APPELLATI
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per BRENDA IN BIZZI IN Q. DI GENIT. ESERCENTE LA POTESTÀ GEN. DI
nonché per SI IN Q. DI . Controparte_5 CP_1
ESERCENTE LA POTESTÀ GEN. DI Parte_3
“accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale subito da Parte_3
rientri nella categoria delle macrolesioni permanenti e, per l'effetto, condannare
. , in persona del Controparte_6 Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, quale assicuratrice per la della polizza n. Pt_4
04369229, relativa al veicolo sul quale era trasportata, al Parte_3
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti e patiendi da quest'ultima in conseguenza del sinistro de quo, che indicativamente si quantificano in euro 324.092,96,
(da cui detrarre la somma di € 25.166,00, pagata da nel corso del giudizio di CP_3
primo grado e trattenuta a titolo di acconto) o nella diversa misura, maggiore o minore, che parrà di Giustizia anche all'esito della rinnovazione della CTU medico legale;
oltre a rivalutazione ed interessi al saggio legale calcolati, dal di del sinistro e/o del singolo esborso alla data di notificazione dell'Atto di citazione e, al saggio previsto dall'art.
pagina 2 di 24 1284 c.c. (c.d. interessi moratori), come novellato dall'art.17 del D.L. 132/14, sulle somme rivalutate ed eventualmente liquidate in corso di causa anche a titolo di risarcimento, dal di della proposta domanda giudiziale al saldo.
- Visto l'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito con L.162/14, alla luce del mancato riscontro della Società convenuta all'invito alla stipula di una Convenzione di
Negoziazione Assistita e del comportamento dilatorio tenuto dalla Controparte_6
in sede stragiudiziale e giudiziale, sussistendone i presupposti, assumere ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Visti gli art. 148 comma 2 e comma 10 e 310 del D.Lgs. n.209/06, trasmettere, contestualmente al deposito in Cancelleria, copia dell'emananda sentenza all' per CP_8
gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.209/05 ed ai fini degli opportuni provvedimenti sanzionatori, che l'Istituto vorrà assumere ex art.310 del citato D.Lgs. nei confronti della . Controparte_6
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
In via istruttoria,
- disporsi rinnovazione della CTU medico legale.
- ammettersi le seguenti prove documentali, materialmente già offerte in atti, mediante deposito in sede di iscrizione a ruolo:
A) fascicolo di primo grado;
B) copia autentica sentenza impugnata. 1) Referto prof. esame RM dorsale del Per_1
24.05.2024.
2) Comunicazione Pec da Prof. ad Avv. Augimeri del 5.08.2024 a seguito di Per_1
indagini investigative difensive.
Per Controparte_3
In via preliminare:
Dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, l'inammissibilità dei documenti ex adverso pagina 3 di 24 prodotti nel presente grado di giudizio sub All. 1 e sub All. 2 e disporre, conseguentemente, lo stralcio degli stessi documenti.
Con ogni più ampia valutazione della condotta processuale di controparte anche in punto di condanna alle spese ed ai compensi di lite.
Nel merito: per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, rigettare integralmente le domande formulate in appello alla Sentenza n. 1204/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data
01.02.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente il disposto della predetta Sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Sulle istanze istruttorie di parte appellante:
Si chiede di rigettare la richiesta dui rinnovazione della CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo Pec il 30 settembre 2019, i sig.ri Parte_5
e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla Parte_6
figlia minore convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_3
Milano, la Controparte_9
, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, che indicativamente quantificavano in euro 367.306,09, dagli stessi patiti e patiendi, in conseguenza di un incidente stradale occorso alla minore, in data 07.01.2017, in località Cima Banche, mentre quest'ultima si recava ad una gara sciistica, a bordo di un veicolo Opel Vivaro assicurato presso , di proprietà CP_3
della noleggiato dallo . Il Controparte_4 Controparte_10
sinistro vedeva il veicolo con a bordo la bambina andare a scontrarsi con una vettura modello Volkswagen Passat, assicurata presso condotta da tal Controparte_11
che viaggiando nel senso opposto di marcia invadeva la corsia occupata Persona_2
dal veicolo Opel Vivaro, costringendo la conducendente di esso a sterzare repentinamente onde evitare lo scontro frontale. Detto veicolo, dunque, collideva con il pagina 4 di 24 mezzo Volkswagen Passat, usciva di strada e finiva in un fossato boschivo schiantandosi poi contro un larice.
Allegavano gli attori che, a seguito dell'impatto, che all'epoca dei Parte_3
fatti aveva appena dieci anni, veniva trasportata in elisoccorso presso l'Ospedale di
Treviso-Oderzo, dove le veniva diagnosticato un politrauma contusivo e, successivamente, un trauma fratturativo di L1, D12, D11, D6, protrusione discale L5-S1, con rettificazione della fisiologica lordosi lombare ed ulteriori traumatismi tutti ascrivibili al sinistro occorsole. Oltre alla domanda risarcitoria, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale anche ogni opportuno provvedimento nei confronti della Compagnia
e, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi nonché l'ammissione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale avente ad oggetto la valutazione e quantificazione delle lesioni personali patite da in conseguenza del Parte_3
sinistro, l'accertamento della congruità delle spese mediche sopportate e la quantificazione delle eventuali, ulteriori spese mediche future. La Compagnia convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale, in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo sul quale viaggiava la bambina nonché nei confronti del proprietario/conducente del veicolo antagonista e, nel merito, il rigetto delle domande attoree “perché infondate in fatto e diritto”, attesa la sussistenza del caso fortuito o, in subordine, la determinazione del danno subito dagli attori, “con gli opportuni mezzi istruttori, liquidandoli secondo i consueti criteri di legge e giurisprudenziali, comunque respingendo le richieste formulate dagli attori in proprio”.
Anche la parte convenuta formulava una propria domanda istruttoria, chiedendo al
Giudice di disporre, tramite cancelleria, l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale a carico dell'imputato incardinato dalla Procura Persona_2
della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.
pagina 5 di 24 All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione del giorno 01/07/2020, il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo vettore assicurato, e rinviava la causa Controparte_4
all'udienza del 2 dicembre 2020, per la comparizione del terzo chiamato e gli incombenti di prima udienza. A tale ultima udienza, rilevato che nonostante la regolarità
e tempestività della notifica della citazione, il litisconsorte necessario,
[...]
non si era costituito, il G.I. ne dichiarava la contumacia, Controparte_4
assegnando alle parti i termini di cui all'allora vigente art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviando all'udienza cartolare del 28 aprile 2021, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Disposta Consulenza tecnica d'ufficio, sia cinematica che medico legale, che venivano affidate rispettivamente all'ing. e alla dott.ssa , con Persona_3 Persona_4
valutazione radiologica specialistica del dott. ausiliario del C.t.u.. All'udienza Per_1
del giorno 08.11.2022, il procuratore di offriva banco iudicis la somma di euro CP_3
25.166,09 “a definizione del danno subito dalla minore (al netto Parte_3
delle spese legali)”, che veniva accettata dal procuratore di parte attrice “a mero titolo di acconto sul maggior danno dovuto”.
Ad istruttoria conclusa, interveniva la sentenza n. 35318/2022 (pubblicata in data
30.11.2022) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di immediato interesse per i fatti di causa, che portava le parti processuali a rivedere le loro posizioni. In particolare, la tesi fino a quel momento sostenuta da , per cui la colpa del conducente del CP_3
veicolo antagonista a quello su cui viaggiava la minore avrebbe escluso la responsabilità dell'assicuratore del vettore, risultava del tutto superata dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza, in forza del quale il terzo trasportato deve essere risarcito dalla compagnia del vettore a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro;
di talché, parte convenuta modificava le proprie conclusioni riconoscendo la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice pagina 6 di 24 ma chiedendo di ritenere satisfattiva la somma di 25.166,09, già corrisposta alla danneggiata.
Nelle more del giudizio di primo grado, anche parte attrice rivedeva parzialmente le proprie istanze, rinunciando alla domanda di condanna nei confronti del proprietario del veicolo vettore, nonché alle domande risarcitorie formulate in proprio dai genitori della minore.
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione e definita con la sentenza n.
1204/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano, nel procedimento civile di primo grado, iscritto al R.G. n. 48910/2019, pubblicata il 01/02/2024, mai notificata, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante accoglieva parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava Controparte_12
a pagare a e nella loro qualità di
[...] Parte_5 Parte_6
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore a Parte_3
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua di euro 3.436,17
(tenuto conto di quanto già corrisposto da a parte attrice) oltre: CP_3
-interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 25.291,07 euro, come devalutato al gennaio 2017 e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro al novembre 2022;
-interessi al tasso legale sul credito residuo di 3.436,17 euro, come rivalutato anno per anno, dal novembre 2022 alla data della presente sentenza;
-interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma residua di 2.479,25 euro oltre:
pagina 7 di 24 -interessi al tasso legale sull'intero credito di 6.006,40 euro, rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.19987/2016, da luglio 2017 a novembre 2022;
-interessi al tasso legale sul credito residuo di euro 2.479,25- come rivalutato anno per anno- dal novembre 2002 alla presente sentenza;
-interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo”, ponendo le spese di CTU, per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di e CP_3
compensando integralmente le spese di causa.
Impugnano la sentenza i genitori della argomentando i seguenti Parte_3
motivi:
1. Violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza: motivazione apparente.
Con il primo motivo di appello i genitori della ragazza impugnano la sentenza del
Tribunale di Milano nella parte in cui, con specifico riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, esclude che la minore abbia riportato, a seguito del sinistro, fratture vertebrali, condividendo sul punto la ricostruzione del CTU medico legale.
2. Sul diritto degli appellanti al risarcimento dei danni non patrimoniali da macrolesioni permanenti.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza di prime cure laddove statuisce che la quantificazione del danno non patrimoniale debba avvenire esclusivamente alla luce del grado di incidenza attuale e permanente della menomazione sulla vita quotidiana del danneggiato e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita, di talché perderebbe di consistenza la questione diretta a stabilire se la minore abbia o meno riportato in occasione del sinistro fratture vertebrali, dovendosi piuttosto avere esclusivo riguardo alle menomazioni residuate.
pagina 8 di 24
3. Erroneità della quantificazione giudiziale del danno non patrimoniale.
Gli appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado laddove, condividendo la valutazione del CTU, ha quantificato nel “7-8% il grado di invalidità permanente della giovane in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 224 i giorni di inabilità temporanea, di cui 14 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale al 75%, 60 di inabilità parziale al 50% e 90 di inabilità parziale al 25%. Alla luce dell'accertata invalidità permanente in misura inferiore al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con DM 16 ottobre 2023. Il danno biologico permanente risarcibile ammonta pertanto ad euro 14.143,69, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (10 anni) e del grado di menomazione accertato (7,5%, in via equitativamente mediana rispetto al range indicato dal CTU). Il danno biologico temporaneo risarcibile, invece, ammonta ad euro 6.932,20, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass. Il danno biologico complessivo ammonta dunque ad euro 21.075,89.”
4. Sulle spese di lite e delle due CTU.
Parte appellante lamenta che con la sentenza oggetto della presente impugnazione il
Tribunale di Milano abbia erroneamente integralmente compensato le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di , ferma la solidarietà di entrambe le parti nei CP_3
confronti dei consulenti.
Parte appellante evidenzia che non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del comportamento stragiudiziale di , prima della CP_3
controversia, nonché del rifiuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal
Tribunale.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
pagina 9 di 24 La causa precisate le conclusioni, viene trattenuta in decisione il 6.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 13.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riassumendo, in estrema sintesi le (sole) questioni in fatto e diritto che occupano la
Corte, occorre evidenziare che avanti al Tribunale veniva espletata CTU Medico legale sulla minore In sede di istanza di rinnovazione della CTU, Parte_3
depositata dai genitori della minore in primo grado, questi ultimi davano atto di aver ricevuto da in forza della Polizza Infortuni stipulata, la somma di € Controparte_11
40.000,00 in data 10.05.2022, per il danno subito alla persona dalla minore.
All'udienza dell'08.11.2022 la formulava offerta banco judicis della somma di € CP_3
25.166,09 che veniva accettata a titolo di acconto sull'asserito maggiore danno dovuto.
Come detto, con Sentenza n. 1204/2024 pubblicata in data 01.02.2024 il Tribunale di
Milano accoglieva in minima parte le domande avverse, condannando la alla CP_3
corresponsione, in favore degli appellanti, della residua somma di € 3.436,17 per il risarcimento del danno alla persona e di € 2.479,25 per il danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi e con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello i genitori della minore reiterano l'istanza di rinnovare la
CTU espletata e, in accoglimento dell'appello formulato, chiedono la condanna di al pagamento della somma di € 342.092,669 (salvo l'importo di € 25.166,09 CP_3
corrisposto da nel corso del giudizio di I grado). CP_3
In via preliminare, l'appellata rileva che è nata in [...] CP_3 Parte_3
15.12.2006 ed è, pertanto, nelle more, divenuta maggiorenne assumendo pertanto la piena capacità di agire e la conseguente legittimazione processuale in proprio. Secondo
, i Signori e non hanno quindi più la legittimazione processuale ad CP_3 Pt_2 Pt_3
pagina 10 di 24 agire in giudizio in nome e per conto della figlia e difettano della relativa rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 182 c.p.c..
La Corte osserva che il mandato rilasciato al procuratore dai genitori del soggetto minore, che nel corso del giudizio diventa maggiorenne, è ultrattivo: infatti, la cessazione della rappresentanza legale dei genitori a seguito della maggiore età del figlio non comporta -di per sé- l'interruzione del giudizio. Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell'interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultrattivo, semprechè tale evento non venga dichiarato nel giudizio, costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c. (Cass. n. 14518/2015).
Sempre in va preliminare, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., della produzione documentale costituita dagli allegati n. 1 e n. 2 depositati dall' appellante per la prima volta unitamente all'atto di appello.
Detti documenti consistono, rispettivamente, in un referto medico redatto dal Dott.
(All. 1) e in una comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata Per_1
dallo stesso Dott. all'Avv. Augimeri (All. 2), contenente precisazioni da lui Per_1
rese in ordine ai rapporti professionali intercorsi con la compagnia assicurativa . CP_3
La Corte ritiene entrambi i suddetti documenti inammissibili ex art. 345, comma 3,
c.p.c., atteso che gli stessi erano astrattamente acquisibili e producibili nel corso del giudizio di primo grado.
Con riferimento all'Allegato 1, vale a dire la Risonanza Magnetica eseguita su
[...]
in epoca successiva alla definizione del giudizio di primo grado, si Parte_3
richiama il principio di diritto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., nella sentenza n. 21080 del 27 luglio 2024. In detta pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile, nel giudizio d'appello, la produzione di referti medici formatisi dopo la conclusione del giudizio di primo grado, ma attestanti condizioni cliniche già esistenti al tempo della trattazione della causa in prime cure. pagina 11 di 24 Non vi è dubbio circa la riconducibilità dell'Allegato 1 a tale fattispecie, trattandosi di referto di Risonanza Magnetica che fotografa una condizione patologica -secondo tesi dei genitori- già sussistente in capo alla figlia all'epoca del giudizio Parte_3
di primo grado, quando le conseguenze traumatiche derivanti dal sinistro si erano già stabilizzate.
Con riguardo, invece, all'Allegato 2 – ossia la comunicazione pec indirizzata dal Dott. all'Avv. Augimeri, in riscontro a una richiesta formulata da quest'ultima – si Per_1
osserva che anche tale documento risulta inammissibile, dal momento che la richiesta rivolta al Dott. avrebbe potuto essere effettuato già nel corso del primo grado di Per_1
giudizio, in particolare al momento della sua nomina quale ausiliario della Consulente
Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa Ne consegue che la risposta fornita dal Dott. Per_4
oggetto dell'attuale produzione documentale, era pienamente producibile in Per_1
quella sede.
Passando ai motivi di impugnazione.
Primo motivo di gravame concernente l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione da parte della sentenza impugnata – dedotta sotto il profilo della c.d.
“motivazione apparente” (pagg.
7-12 dell'atto di citazione in appello)
La parte appellante ha censurato la sentenza resa dal Tribunale di Milano, prospettando la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe motivato il rigetto della tesi secondo cui a seguito del sinistro verificatosi in data 07.01.2017, avrebbe Parte_3
riportato fratture vertebrali;
ovvero, avrebbe fornito una motivazione meramente apparente.
La Corte osserva: tale censura è infondata.
pagina 12 di 24 Occorre, infatti, ribadire che il Dott. – nominato quale ausiliario della Per_1
Consulente Tecnica d'Ufficio nell'ambito del giudizio di primo grado – ha espressamente escluso, nella relazione peritale (cfr. pag. 24 CTU, doc. 2), la presenza di fratture vertebrali riconducibili all'incidente de quo, fondando il proprio giudizio su elementi clinico-strumentali obiettivi, e in particolare:
1. sull'assenza di modificazioni morfologiche vertebrali in epoca immediatamente successiva all'evento traumatico;
2. sull'assenza di edema della spongiosa ossea a distanza di quarantacinque giorni dall'incidente;
3. sull'assenza di fenomeni degenerativi di tipo lipoideo.
Il Tribunale ha fatto legittimo e motivato riferimento a tali conclusioni tecniche, recependole nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3), e valorizzandone i fondamenti diagnostici.
In merito alla documentazione sanitaria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie doglianze, si osserva che – come già evidenziato dalla stessa CTU, Dott.ssa nel corso delle operazioni peritali – le prime diagnosi, in sede di pronto Per_4
soccorso o di primo accertamento, vengono spesso formulate in via meramente cautelativa, in attesa di un approfondimento successivo in grado di confermarle o smentirle (cfr. pagg. 31-32, doc. 2). Nel caso di specie, le diagnosi iniziali indicate dalla parte appellante non hanno trovato riscontro nelle successive indagini strumentali e cliniche, rivelandosi, pertanto, prive di fondamento obiettivo e rimaste prive di conferma.
Ne consegue che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non può ritenersi né mancante, né apparente. Al contrario, il Giudice di primo grado ha argomentato la pagina 13 di 24 propria decisione in maniera pienamente conforme all'elaborato peritale, sottolineando che:
• l'assenza di evoluzione delle immagini radiologiche e di edema della spongiosa è indicativa dell'insussistenza di fratture vertebrali in capo alla minore (cfr. pag. 3
Sentenza);
• non presenta menomazioni permanenti riconducibili ad Parte_3
asserite fratture vertebrali, ma soltanto una lombalgia occasionale, come riscontrato alle pagg. 25 e 28 della CTU (cfr. pag. 4 Sentenza).
Alla luce di quanto sopra, risulta infondata la deduzione secondo cui la sentenza sarebbe affetta da nullità per vizio di motivazione. Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 28021 del
30.10.2024), secondo il quale può ritenersi nulla una sentenza esclusivamente ove:
• sia del tutto priva di motivazione;
• presenti una motivazione meramente apparente;
• sia viziata da una insanabile contraddittorietà logico-giuridica;
• ovvero sia connotata da perplessità o incomprensibilità tali da renderla inidonea a rivelare l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.
Nel caso in esame, nessuno di tali presupposti sussiste. La sentenza impugnata, infatti, contiene una motivazione coerente, puntuale e logicamente articolata, che esamina compiutamente le deduzioni attoree e ne giustifica il rigetto sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.
Infine, per completezza di esame, in relazione alla doglianza contenuta nel primo motivo di gravame, con cui parte appellante ha sollevato dubbi circa la presunta mancanza di imparzialità e “serenità” del Dott. nello svolgimento dell'incarico peritale Per_1
conferitogli (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione in appello), si osserva quanto segue. pagina 14 di 24 Tale rilievo risulta privo di qualsiasi fondamento.
Non risulta che il Dott. abbia mai rivestito la qualifica di medico fiduciario Per_1
della compagnia , essendosi limitato a svolgere in passato per la stessa, tutt'al più CP_3
attività occasionale di consulenza tecnica, in via del tutto saltuaria (circostanza pacifica in atti).
Detta circostanza non assume, alcun giuridico rilievo tale da poter configurare una situazione di incompatibilità con l'incarico conferitogli nell'ambito del presente procedimento.
In assenza di elementi oggettivi idonei a comprovare un effettivo pregiudizio dell'imparzialità del consulente o una sua prossimità qualificata con una delle parti, la generica allegazione di un pregresso e sporadico rapporto professionale non può in alcun modo inficiare la validità dell'elaborato peritale, né giustificare censure sulla serenità dell'espletamento dell'incarico.
Conseguentemente, anche tale profilo di appello deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti insistono per il riconoscimento di un risarcimento dei danni non patrimoniali da macrolesioni permanenti.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza, in capo alla minore Parte_3
di lesioni macropermanenti, ritenendo che la quantificazione del danno non
[...]
patrimoniale debba avvenire esclusivamente alla luce dell'effettivo grado di incidenza attuale e permanente della menomazione sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso, a prescindere dalla tipologia delle lesioni originarie.
pagina 15 di 24 Secondo gli appellanti, tale impostazione – che il Giudice di prime cure ha mutuato dalle risultanze della CTU medico-legale – sarebbe erronea, in quanto finirebbe per svalutare indebitamente la rilevanza di eventuali fratture vertebrali subite dalla minore in occasione del sinistro, degradando tali lesioni nella categoria delle micropermanenti, ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
Tale assunto della parte appellante non trova alcun fondamento nelle risultanze dell'accertamento medico-legale espletato in primo grado.
La Consulente Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa ha infatti stimato l'invalidità Per_4
permanente residuata in capo alla minore nella misura contenuta del 7-8% (cfr. pag. 2 della CTU), indicando altresì che, allo stato attuale, la stessa presenta una mera
“lombalgia occasionale” compatibile con la presenza di una modesta ernia discale mediana, conseguente al sinistro (cfr. pag. 8 e 26 CTU). La sofferenza fisica è stata definita “minima” (pag. 29 CTU) e la percezione dei postumi è stata descritta come
“occasionale e modesta”, con assenza di qualsiasi limitazione o preclusione nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane (pag. 28-29 CTU).
Anche laddove si volesse ipotizzare – in via meramente argomentativa – la sussistenza di fratture vertebrali (evenienza, peraltro, esclusa dalle risultanze peritali), i postumi attualmente presenti sono quelli accertati e quantificati dalla CTU, già oggetto di congrua liquidazione in prime cure.
Con riguardo alle prospettate ripercussioni di natura psicologica, si rileva che la stessa
CTU ha escluso l'esistenza di qualsivoglia pregiudizio psichico clinicamente rilevante
(causalmente ricollegabile al sinistro), dando atto di un tono dell'umore conservato e della piena possibilità per la minore di svolgere anche attività sportiva intensa (pag. 30
CTU).
Per completezza, si evidenzia che la sofferenza patita nel periodo di malattia e il disagio residuo sono stati già considerati e adeguatamente valorizzati nella personalizzazione del pagina 16 di 24 danno non patrimoniale, operata dal Tribunale con un incremento del 20% del valore tabellare del danno biologico permanente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Il criterio indicato nella sentenza impugnata è perfettamente conforme ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione medico-legale del danno biologico deve tenere conto non già della gravità lesiva in astratto, bensì dell'effettiva compromissione funzionale residuata e della sua incidenza concreta sulla qualità della vita della vittima (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n.
10579/2021).
Nel caso di specie, la CTU ha accertato in modo analitico che i postumi permanenti residuati in capo alla (ex) minore sono quantificabili in una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7-8%, accompagnata da una sintomatologia occasionale e modesta, compatibile con la diagnosi di piccola ernia discale mediana e lombalgia saltuaria (cfr. pagg. 8, 26, 28 e 29 CTU). La stessa CTU ha inoltre escluso limitazioni nelle attività quotidiane o sportive, e ha rilevato il pieno recupero dell'umore sul piano psichico.
Ne deriva che la lesione, pur originata da un evento traumatico significativo, non ha lasciato postumi di particolare gravità o connotazioni tali da giustificare un inquadramento nel novero delle macrolesioni. Del resto, come espressamente evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, non risultano documentalmente comprovate, al momento in cui sono stati valutati i postumi, fratture vertebrali.
L'assunto per cui la sola natura “grave” delle lesioni iniziali sarebbe idonea a fondare un risarcimento da macrolesione, anche in assenza di postumi significativi, si pone in palese contrasto con l'orientamento consolidato che valorizza l'effettivo impatto invalidante permanente, nonché l'idoneità della lesione a compromettere stabilmente le attività vitali ordinarie.
pagina 17 di 24 La quantificazione del danno da parte del CTU e la successiva liquidazione da parte del
Tribunale risultano, dunque, del tutto corrette e rispettose dei principi consolidati in materia.
3) In ordine al terzo motivo di gravame – Erroneità della quantificazione giudiziale del danno non patrimoniale.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante censura la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale, ritenendola inadeguata e insistendo per la rinnovazione della CTU.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha recepito integralmente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, liquidando il danno non patrimoniale secondo i criteri previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, ritenendo la lesione subita dalla minore come rientrante nell'ambito delle c.d. "micropermanenti".
Richiamando i precedenti motivi di appello, i genitori di censurano Parte_3
la sentenza in quanto ignora la reale entità e natura delle lesioni riportate dalla ragazza, che – per gravità, durata dell'inabilità e presenza di postumi significativi – non possono in alcun modo essere ricondotte al novero delle menomazioni di lieve entità, bensì devono essere qualificate come macrolesioni permanenti, da valutarsi secondo i criteri dettati dall'art. 138 del medesimo Codice.
L'errore del Giudice di primo grado, secondo i genitori di si Parte_3
sostanzia nella erronea sussunzione normativa del fatto clinico accertato, con conseguente applicazione di tabelle e parametri liquidatori non pertinenti, e dunque in una liquidazione del danno palesemente incongrua e sottodimensionata rispetto alla reale compromissione psico-fisica della persona offesa.
In particolare, gli appellanti osservano che:
pagina 18 di 24 • il grado di invalidità permanente accertato (7-8%) non possa considerarsi in senso assoluto idoneo a escludere la natura macropermanente delle lesioni, specie ove si consideri l'età della danneggiata (10 anni), la durata complessiva dell'inabilità temporanea (224 giorni) e la particolare delicatezza del quadro clinico con interessamento del rachide;
• l'applicazione automatica delle tabelle ex art. 139 Cod. Ass. preclude ogni valutazione personalizzata del danno biologico in funzione delle condizioni soggettive del danneggiato, così come previsto invece dall'art. 138, comma 3, che consente un aumento fino al 30% del risarcimento per specifiche circostanze personali;
• la CTU, pur avendo riconosciuto un decorso clinico significativo e una sintomatologia compatibile con esiti potenzialmente duraturi, non ha fornito motivazioni convincenti circa l'esclusione del danno da inserire tra quelli più gravi.
Alla luce di quanto sopra, la parte appellante insiste nella liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 138, comma 1 e 3, del Codice delle Assicurazioni Private, tenuto conto:
• della necessità di un aumento del 50% sul danno base;
• della personalizzazione nella misura massima consentita (29%) per le condizioni soggettive della minore.
Il calcolo riportato in atto di appello è il seguente:
• Totale I.T.T. e I.T.P., con aumento del 50%: € 18.375,00
• Invalidità permanente (30% su soggetto di anni 10): € 177.743,00
• Aumento del 50%: € 59.247,67
pagina 19 di 24 • Personalizzazione (29%): € 68.727,29
• Totale danno non patrimoniale: € 324.092,96
Da tale importo parte appellante detrae la somma di € 25.166,00 già corrisposta a titolo di acconto da in corso di causa. CP_3
La Corte, con rifermento a tale voce di danno, non patrimoniale, ritiene lo stesso liquidato correttamente dal Tribunale, tenuto conto dell'invalidità accertata.
Inoltre, si evidenzia che la minore in data 10.05.2022, dava atto di Parte_3
aver ricevuto da in forza della Polizza Infortuni stipulata, Controparte_11
un'indennità di € 40.000,00, somma che – secondo il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, della non cumulabilità tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno civilistico – deve essere detratta dall'ammontare complessivo del risarcimento dovuto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13233/2014; conf. Cass. Civ., sent. n. 7349/2015 e ordinanza n. 3429/2025).
Sommando, dunque, le seguenti voci:
• € 40.000,00 percepiti da a titolo di indennizzo assicurativo;
CP_11
• € 25.166,00 offerti da a titolo risarcitorio;
CP_3
• € 3.436,17 liquidati da per danno alla persona, come da sentenza;
CP_3
• € 2.479,25 liquidati per spese mediche, come da sentenza;
si ottiene un totale di € 71.081,42 (oltre interessi e rivalutazione), a fronte di un danno riconosciuto pari a € 23.247,35 (comprensivo delle spese mediche).
Ne consegue che le doglianze formulate da parte appellante si rivelano infondate, atteso il divario tra l'importo complessivamente percepito e il danno effettivamente accertato.
La Corte rileva che, in relazione alle lesioni di carattere permanente 'attualmente' riscontrabili a carico di il danno biologico derivante da invalidità Parte_3
pagina 20 di 24 permanente risulta essere quantificabile -come accertato in sede di consulenza tecnica- in una misura percentuale compresa tra il 7% e l'8%, e non l'invocato 30%.
Poiché il pregiudizio, di cui è causa, è riconducibile ad un sinistro stradale, la relativa liquidazione deve necessariamente avvenire in conformità alle previsioni normative di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005). Tale disposizione impone, infatti, che il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali venga effettuato sulla base delle c.d. Tabelle
Ministeriali, approvate con decreto ministeriale, le quali stabiliscono i parametri standardizzati per la liquidazione economica del danno.
Alla luce di ciò, l'importo indicato dall'appellante risulta non condivisibile e in violazione della norma applicabile alla fattispecie.
4) Sulle spese di lite e sulle spese delle consulenze tecniche d'ufficio
Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la statuizione del Tribunale in punto di spese, nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e la ripartizione al 50% delle spese delle due CTU, motivando tale decisione sulla base dell'accoglimento parziale della domanda in misura sensibilmente inferiore rispetto al petitum, oltreché sulla base del “mutamento giurisprudenziale” sopravvenuto in corso di causa.
Parte appellante richiama il criterio della causalità della lite, per cui va considerata soccombente la parte che, con il proprio comportamento, ha dato causa al processo, rendendo necessaria l'attività giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24/03/2015, n. 5842).
In particolare, gli appellanti evidenziano che:
• la ha interrotto immotivatamente le trattative stragiudiziali, Controparte_13
non aderendo neppure alla proposta di negoziazione assistita formalmente avanzata dalla controparte;
pagina 21 di 24 • nel corso del giudizio, la stessa ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal
Giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., contribuendo all'ulteriore aggravamento dei costi processuali;
• la misura dell'accoglimento della domanda, pur inferiore al petitum, non ha comportato un aggravio significativo di attività difensiva da parte della convenuta, né un effettivo pregiudizio economico rispetto ad una possibile definizione bonaria;
• la condotta della Compagnia resistente integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con conseguente responsabilità aggravata, nonché per la trasmissione della sentenza all' per le valutazioni di competenza. CP_8
In conclusione, chiedono che anche sul punto “spese” la sentenza venga riformata, con condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite, nonché delle CP_3
spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, in favore della parte appellante.
La Corte osserva.
La decisione impugnata risulta pienamente conforme a quanto disposto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, la parte attrice aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a € 324.092,96, mentre il giudice ha riconosciuto un risarcimento ben inferiore, quantificato in € 3.436,17 per danno biologico e in € 2.479,25 per spese mediche (importi da considerarsi al netto di rivalutazione ed interessi). Pertanto, la parte odierna appellante, nonostante l'accoglimento parziale della sua domanda, si è configurata come vittoriosa solo in limitatissima parte e soccombente per la gran parte della richiesta inizialmente formulata, risultando del tutto legittima la decisione del giudice di primo grado di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in aderenza ai criteri di soccombenza previsti dall'ordinamento processuale civile. Inoltre, il richiamato
“mutamento giurisprudenziale in corso di causa che ha riguardato questioni rilevanti nel pagina 22 di 24 presente giudizio”, ha correttamente portato il Tribunale a decidere di compensare le spese.
Infine, per quanto concerne la mancata partecipazione della parte convenuta in primo grado al procedimento di negoziazione assistita, il diniego della di aderire a tale CP_3
fase precontenziosa appare giustificato da valide motivazioni. In particolare, il rifiuto si fonda su contestazioni legittime riguardanti tanto la dinamica dell'incidente, quanto l'importo della domanda di risarcimento presentata dalla parte attrice, la quale risultava del tutto sproporzionata rispetto agli effettivi danni subiti e contraria ai principi e alle disposizioni di legge in materia. Tali circostanze evidenziano come la decisione di non aderire alla procedura di negoziazione sia stata presa nell'ambito di un legittimo esercizio della propria posizione difensiva, così come quella di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale estremamente onerosa per l'appellata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Le spese sono liquidate, ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della lite (Euro 324092,96, come dichiarato dalla stessa parte appellante), esclusa la fase istruttoria non espletata in sede di appello.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 23 di 24 -rigetta l'appello proposto dai sig.ri e , in qualità di Parte_5 Parte_6
esercenti la potestà genitoriale sulla figlia avverso la sentenza n. Parte_3
1204/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano, nel procedimento civile di primo grado, iscritto al R.G. n. 48910/2019, pubblicata il 01/02/2024, che per l'effetto conferma;
-condanna i sig.ri e al pagamento, in favore di parte Parte_5 Parte_6
appellata costituita, delle spese di causa, liquidate in Euro 14.239,00, oltre IVA, CPA e
15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2427/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN Q. DI . ESERCENTE LA POTESTÀ GEN. Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGIMERI ANTONIA Parte_2 C.F._1
RITA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. AUGIMERI ANTONIA RITA
SI IN Q. DI GENIT. ESERCENTE Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUGIMERI ANTONIA
[...] C.F._2
RITA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso il difensore avv. AUGIMERI ANTONIA RITA
APPELLANTE
pagina 1 di 24 CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in MONZA 20900 MONZA presso lo studio dell'avv.
SCIOSCIA FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
contumace
APPELLATI
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per BRENDA IN BIZZI IN Q. DI GENIT. ESERCENTE LA POTESTÀ GEN. DI
nonché per SI IN Q. DI . Controparte_5 CP_1
ESERCENTE LA POTESTÀ GEN. DI Parte_3
“accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale subito da Parte_3
rientri nella categoria delle macrolesioni permanenti e, per l'effetto, condannare
. , in persona del Controparte_6 Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, quale assicuratrice per la della polizza n. Pt_4
04369229, relativa al veicolo sul quale era trasportata, al Parte_3
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti e patiendi da quest'ultima in conseguenza del sinistro de quo, che indicativamente si quantificano in euro 324.092,96,
(da cui detrarre la somma di € 25.166,00, pagata da nel corso del giudizio di CP_3
primo grado e trattenuta a titolo di acconto) o nella diversa misura, maggiore o minore, che parrà di Giustizia anche all'esito della rinnovazione della CTU medico legale;
oltre a rivalutazione ed interessi al saggio legale calcolati, dal di del sinistro e/o del singolo esborso alla data di notificazione dell'Atto di citazione e, al saggio previsto dall'art.
pagina 2 di 24 1284 c.c. (c.d. interessi moratori), come novellato dall'art.17 del D.L. 132/14, sulle somme rivalutate ed eventualmente liquidate in corso di causa anche a titolo di risarcimento, dal di della proposta domanda giudiziale al saldo.
- Visto l'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito con L.162/14, alla luce del mancato riscontro della Società convenuta all'invito alla stipula di una Convenzione di
Negoziazione Assistita e del comportamento dilatorio tenuto dalla Controparte_6
in sede stragiudiziale e giudiziale, sussistendone i presupposti, assumere ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Visti gli art. 148 comma 2 e comma 10 e 310 del D.Lgs. n.209/06, trasmettere, contestualmente al deposito in Cancelleria, copia dell'emananda sentenza all' per CP_8
gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.209/05 ed ai fini degli opportuni provvedimenti sanzionatori, che l'Istituto vorrà assumere ex art.310 del citato D.Lgs. nei confronti della . Controparte_6
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
In via istruttoria,
- disporsi rinnovazione della CTU medico legale.
- ammettersi le seguenti prove documentali, materialmente già offerte in atti, mediante deposito in sede di iscrizione a ruolo:
A) fascicolo di primo grado;
B) copia autentica sentenza impugnata. 1) Referto prof. esame RM dorsale del Per_1
24.05.2024.
2) Comunicazione Pec da Prof. ad Avv. Augimeri del 5.08.2024 a seguito di Per_1
indagini investigative difensive.
Per Controparte_3
In via preliminare:
Dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti, l'inammissibilità dei documenti ex adverso pagina 3 di 24 prodotti nel presente grado di giudizio sub All. 1 e sub All. 2 e disporre, conseguentemente, lo stralcio degli stessi documenti.
Con ogni più ampia valutazione della condotta processuale di controparte anche in punto di condanna alle spese ed ai compensi di lite.
Nel merito: per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, rigettare integralmente le domande formulate in appello alla Sentenza n. 1204/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data
01.02.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente il disposto della predetta Sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Sulle istanze istruttorie di parte appellante:
Si chiede di rigettare la richiesta dui rinnovazione della CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo Pec il 30 settembre 2019, i sig.ri Parte_5
e , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla Parte_6
figlia minore convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_3
Milano, la Controparte_9
, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, che indicativamente quantificavano in euro 367.306,09, dagli stessi patiti e patiendi, in conseguenza di un incidente stradale occorso alla minore, in data 07.01.2017, in località Cima Banche, mentre quest'ultima si recava ad una gara sciistica, a bordo di un veicolo Opel Vivaro assicurato presso , di proprietà CP_3
della noleggiato dallo . Il Controparte_4 Controparte_10
sinistro vedeva il veicolo con a bordo la bambina andare a scontrarsi con una vettura modello Volkswagen Passat, assicurata presso condotta da tal Controparte_11
che viaggiando nel senso opposto di marcia invadeva la corsia occupata Persona_2
dal veicolo Opel Vivaro, costringendo la conducendente di esso a sterzare repentinamente onde evitare lo scontro frontale. Detto veicolo, dunque, collideva con il pagina 4 di 24 mezzo Volkswagen Passat, usciva di strada e finiva in un fossato boschivo schiantandosi poi contro un larice.
Allegavano gli attori che, a seguito dell'impatto, che all'epoca dei Parte_3
fatti aveva appena dieci anni, veniva trasportata in elisoccorso presso l'Ospedale di
Treviso-Oderzo, dove le veniva diagnosticato un politrauma contusivo e, successivamente, un trauma fratturativo di L1, D12, D11, D6, protrusione discale L5-S1, con rettificazione della fisiologica lordosi lombare ed ulteriori traumatismi tutti ascrivibili al sinistro occorsole. Oltre alla domanda risarcitoria, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale anche ogni opportuno provvedimento nei confronti della Compagnia
e, in via istruttoria, l'ammissione della prova per testi nonché l'ammissione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale avente ad oggetto la valutazione e quantificazione delle lesioni personali patite da in conseguenza del Parte_3
sinistro, l'accertamento della congruità delle spese mediche sopportate e la quantificazione delle eventuali, ulteriori spese mediche future. La Compagnia convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale, in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo sul quale viaggiava la bambina nonché nei confronti del proprietario/conducente del veicolo antagonista e, nel merito, il rigetto delle domande attoree “perché infondate in fatto e diritto”, attesa la sussistenza del caso fortuito o, in subordine, la determinazione del danno subito dagli attori, “con gli opportuni mezzi istruttori, liquidandoli secondo i consueti criteri di legge e giurisprudenziali, comunque respingendo le richieste formulate dagli attori in proprio”.
Anche la parte convenuta formulava una propria domanda istruttoria, chiedendo al
Giudice di disporre, tramite cancelleria, l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale a carico dell'imputato incardinato dalla Procura Persona_2
della Repubblica presso il Tribunale di Belluno.
pagina 5 di 24 All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione del giorno 01/07/2020, il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo vettore assicurato, e rinviava la causa Controparte_4
all'udienza del 2 dicembre 2020, per la comparizione del terzo chiamato e gli incombenti di prima udienza. A tale ultima udienza, rilevato che nonostante la regolarità
e tempestività della notifica della citazione, il litisconsorte necessario,
[...]
non si era costituito, il G.I. ne dichiarava la contumacia, Controparte_4
assegnando alle parti i termini di cui all'allora vigente art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviando all'udienza cartolare del 28 aprile 2021, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Disposta Consulenza tecnica d'ufficio, sia cinematica che medico legale, che venivano affidate rispettivamente all'ing. e alla dott.ssa , con Persona_3 Persona_4
valutazione radiologica specialistica del dott. ausiliario del C.t.u.. All'udienza Per_1
del giorno 08.11.2022, il procuratore di offriva banco iudicis la somma di euro CP_3
25.166,09 “a definizione del danno subito dalla minore (al netto Parte_3
delle spese legali)”, che veniva accettata dal procuratore di parte attrice “a mero titolo di acconto sul maggior danno dovuto”.
Ad istruttoria conclusa, interveniva la sentenza n. 35318/2022 (pubblicata in data
30.11.2022) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di immediato interesse per i fatti di causa, che portava le parti processuali a rivedere le loro posizioni. In particolare, la tesi fino a quel momento sostenuta da , per cui la colpa del conducente del CP_3
veicolo antagonista a quello su cui viaggiava la minore avrebbe escluso la responsabilità dell'assicuratore del vettore, risultava del tutto superata dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza, in forza del quale il terzo trasportato deve essere risarcito dalla compagnia del vettore a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro;
di talché, parte convenuta modificava le proprie conclusioni riconoscendo la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice pagina 6 di 24 ma chiedendo di ritenere satisfattiva la somma di 25.166,09, già corrisposta alla danneggiata.
Nelle more del giudizio di primo grado, anche parte attrice rivedeva parzialmente le proprie istanze, rinunciando alla domanda di condanna nei confronti del proprietario del veicolo vettore, nonché alle domande risarcitorie formulate in proprio dai genitori della minore.
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione e definita con la sentenza n.
1204/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano, nel procedimento civile di primo grado, iscritto al R.G. n. 48910/2019, pubblicata il 01/02/2024, mai notificata, con la quale il Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante accoglieva parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava Controparte_12
a pagare a e nella loro qualità di
[...] Parte_5 Parte_6
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore a Parte_3
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua di euro 3.436,17
(tenuto conto di quanto già corrisposto da a parte attrice) oltre: CP_3
-interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 25.291,07 euro, come devalutato al gennaio 2017 e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro al novembre 2022;
-interessi al tasso legale sul credito residuo di 3.436,17 euro, come rivalutato anno per anno, dal novembre 2022 alla data della presente sentenza;
-interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma residua di 2.479,25 euro oltre:
pagina 7 di 24 -interessi al tasso legale sull'intero credito di 6.006,40 euro, rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.19987/2016, da luglio 2017 a novembre 2022;
-interessi al tasso legale sul credito residuo di euro 2.479,25- come rivalutato anno per anno- dal novembre 2002 alla presente sentenza;
-interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo”, ponendo le spese di CTU, per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di e CP_3
compensando integralmente le spese di causa.
Impugnano la sentenza i genitori della argomentando i seguenti Parte_3
motivi:
1. Violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza: motivazione apparente.
Con il primo motivo di appello i genitori della ragazza impugnano la sentenza del
Tribunale di Milano nella parte in cui, con specifico riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, esclude che la minore abbia riportato, a seguito del sinistro, fratture vertebrali, condividendo sul punto la ricostruzione del CTU medico legale.
2. Sul diritto degli appellanti al risarcimento dei danni non patrimoniali da macrolesioni permanenti.
Con il secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza di prime cure laddove statuisce che la quantificazione del danno non patrimoniale debba avvenire esclusivamente alla luce del grado di incidenza attuale e permanente della menomazione sulla vita quotidiana del danneggiato e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita, di talché perderebbe di consistenza la questione diretta a stabilire se la minore abbia o meno riportato in occasione del sinistro fratture vertebrali, dovendosi piuttosto avere esclusivo riguardo alle menomazioni residuate.
pagina 8 di 24
3. Erroneità della quantificazione giudiziale del danno non patrimoniale.
Gli appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado laddove, condividendo la valutazione del CTU, ha quantificato nel “7-8% il grado di invalidità permanente della giovane in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 224 i giorni di inabilità temporanea, di cui 14 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale al 75%, 60 di inabilità parziale al 50% e 90 di inabilità parziale al 25%. Alla luce dell'accertata invalidità permanente in misura inferiore al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con DM 16 ottobre 2023. Il danno biologico permanente risarcibile ammonta pertanto ad euro 14.143,69, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (10 anni) e del grado di menomazione accertato (7,5%, in via equitativamente mediana rispetto al range indicato dal CTU). Il danno biologico temporaneo risarcibile, invece, ammonta ad euro 6.932,20, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass. Il danno biologico complessivo ammonta dunque ad euro 21.075,89.”
4. Sulle spese di lite e delle due CTU.
Parte appellante lamenta che con la sentenza oggetto della presente impugnazione il
Tribunale di Milano abbia erroneamente integralmente compensato le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di , ferma la solidarietà di entrambe le parti nei CP_3
confronti dei consulenti.
Parte appellante evidenzia che non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del comportamento stragiudiziale di , prima della CP_3
controversia, nonché del rifiuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal
Tribunale.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
pagina 9 di 24 La causa precisate le conclusioni, viene trattenuta in decisione il 6.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 13.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riassumendo, in estrema sintesi le (sole) questioni in fatto e diritto che occupano la
Corte, occorre evidenziare che avanti al Tribunale veniva espletata CTU Medico legale sulla minore In sede di istanza di rinnovazione della CTU, Parte_3
depositata dai genitori della minore in primo grado, questi ultimi davano atto di aver ricevuto da in forza della Polizza Infortuni stipulata, la somma di € Controparte_11
40.000,00 in data 10.05.2022, per il danno subito alla persona dalla minore.
All'udienza dell'08.11.2022 la formulava offerta banco judicis della somma di € CP_3
25.166,09 che veniva accettata a titolo di acconto sull'asserito maggiore danno dovuto.
Come detto, con Sentenza n. 1204/2024 pubblicata in data 01.02.2024 il Tribunale di
Milano accoglieva in minima parte le domande avverse, condannando la alla CP_3
corresponsione, in favore degli appellanti, della residua somma di € 3.436,17 per il risarcimento del danno alla persona e di € 2.479,25 per il danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi e con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello i genitori della minore reiterano l'istanza di rinnovare la
CTU espletata e, in accoglimento dell'appello formulato, chiedono la condanna di al pagamento della somma di € 342.092,669 (salvo l'importo di € 25.166,09 CP_3
corrisposto da nel corso del giudizio di I grado). CP_3
In via preliminare, l'appellata rileva che è nata in [...] CP_3 Parte_3
15.12.2006 ed è, pertanto, nelle more, divenuta maggiorenne assumendo pertanto la piena capacità di agire e la conseguente legittimazione processuale in proprio. Secondo
, i Signori e non hanno quindi più la legittimazione processuale ad CP_3 Pt_2 Pt_3
pagina 10 di 24 agire in giudizio in nome e per conto della figlia e difettano della relativa rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 182 c.p.c..
La Corte osserva che il mandato rilasciato al procuratore dai genitori del soggetto minore, che nel corso del giudizio diventa maggiorenne, è ultrattivo: infatti, la cessazione della rappresentanza legale dei genitori a seguito della maggiore età del figlio non comporta -di per sé- l'interruzione del giudizio. Se nel corso del giudizio iniziato dai genitori nell'interesse del minore questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultrattivo, semprechè tale evento non venga dichiarato nel giudizio, costituendo l'art. 300 c.p.c. una deroga all'art. 1722, comma 4, c.c. (Cass. n. 14518/2015).
Sempre in va preliminare, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., della produzione documentale costituita dagli allegati n. 1 e n. 2 depositati dall' appellante per la prima volta unitamente all'atto di appello.
Detti documenti consistono, rispettivamente, in un referto medico redatto dal Dott.
(All. 1) e in una comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata Per_1
dallo stesso Dott. all'Avv. Augimeri (All. 2), contenente precisazioni da lui Per_1
rese in ordine ai rapporti professionali intercorsi con la compagnia assicurativa . CP_3
La Corte ritiene entrambi i suddetti documenti inammissibili ex art. 345, comma 3,
c.p.c., atteso che gli stessi erano astrattamente acquisibili e producibili nel corso del giudizio di primo grado.
Con riferimento all'Allegato 1, vale a dire la Risonanza Magnetica eseguita su
[...]
in epoca successiva alla definizione del giudizio di primo grado, si Parte_3
richiama il principio di diritto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., nella sentenza n. 21080 del 27 luglio 2024. In detta pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile, nel giudizio d'appello, la produzione di referti medici formatisi dopo la conclusione del giudizio di primo grado, ma attestanti condizioni cliniche già esistenti al tempo della trattazione della causa in prime cure. pagina 11 di 24 Non vi è dubbio circa la riconducibilità dell'Allegato 1 a tale fattispecie, trattandosi di referto di Risonanza Magnetica che fotografa una condizione patologica -secondo tesi dei genitori- già sussistente in capo alla figlia all'epoca del giudizio Parte_3
di primo grado, quando le conseguenze traumatiche derivanti dal sinistro si erano già stabilizzate.
Con riguardo, invece, all'Allegato 2 – ossia la comunicazione pec indirizzata dal Dott. all'Avv. Augimeri, in riscontro a una richiesta formulata da quest'ultima – si Per_1
osserva che anche tale documento risulta inammissibile, dal momento che la richiesta rivolta al Dott. avrebbe potuto essere effettuato già nel corso del primo grado di Per_1
giudizio, in particolare al momento della sua nomina quale ausiliario della Consulente
Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa Ne consegue che la risposta fornita dal Dott. Per_4
oggetto dell'attuale produzione documentale, era pienamente producibile in Per_1
quella sede.
Passando ai motivi di impugnazione.
Primo motivo di gravame concernente l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione da parte della sentenza impugnata – dedotta sotto il profilo della c.d.
“motivazione apparente” (pagg.
7-12 dell'atto di citazione in appello)
La parte appellante ha censurato la sentenza resa dal Tribunale di Milano, prospettando la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe motivato il rigetto della tesi secondo cui a seguito del sinistro verificatosi in data 07.01.2017, avrebbe Parte_3
riportato fratture vertebrali;
ovvero, avrebbe fornito una motivazione meramente apparente.
La Corte osserva: tale censura è infondata.
pagina 12 di 24 Occorre, infatti, ribadire che il Dott. – nominato quale ausiliario della Per_1
Consulente Tecnica d'Ufficio nell'ambito del giudizio di primo grado – ha espressamente escluso, nella relazione peritale (cfr. pag. 24 CTU, doc. 2), la presenza di fratture vertebrali riconducibili all'incidente de quo, fondando il proprio giudizio su elementi clinico-strumentali obiettivi, e in particolare:
1. sull'assenza di modificazioni morfologiche vertebrali in epoca immediatamente successiva all'evento traumatico;
2. sull'assenza di edema della spongiosa ossea a distanza di quarantacinque giorni dall'incidente;
3. sull'assenza di fenomeni degenerativi di tipo lipoideo.
Il Tribunale ha fatto legittimo e motivato riferimento a tali conclusioni tecniche, recependole nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3), e valorizzandone i fondamenti diagnostici.
In merito alla documentazione sanitaria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie doglianze, si osserva che – come già evidenziato dalla stessa CTU, Dott.ssa nel corso delle operazioni peritali – le prime diagnosi, in sede di pronto Per_4
soccorso o di primo accertamento, vengono spesso formulate in via meramente cautelativa, in attesa di un approfondimento successivo in grado di confermarle o smentirle (cfr. pagg. 31-32, doc. 2). Nel caso di specie, le diagnosi iniziali indicate dalla parte appellante non hanno trovato riscontro nelle successive indagini strumentali e cliniche, rivelandosi, pertanto, prive di fondamento obiettivo e rimaste prive di conferma.
Ne consegue che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non può ritenersi né mancante, né apparente. Al contrario, il Giudice di primo grado ha argomentato la pagina 13 di 24 propria decisione in maniera pienamente conforme all'elaborato peritale, sottolineando che:
• l'assenza di evoluzione delle immagini radiologiche e di edema della spongiosa è indicativa dell'insussistenza di fratture vertebrali in capo alla minore (cfr. pag. 3
Sentenza);
• non presenta menomazioni permanenti riconducibili ad Parte_3
asserite fratture vertebrali, ma soltanto una lombalgia occasionale, come riscontrato alle pagg. 25 e 28 della CTU (cfr. pag. 4 Sentenza).
Alla luce di quanto sopra, risulta infondata la deduzione secondo cui la sentenza sarebbe affetta da nullità per vizio di motivazione. Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 28021 del
30.10.2024), secondo il quale può ritenersi nulla una sentenza esclusivamente ove:
• sia del tutto priva di motivazione;
• presenti una motivazione meramente apparente;
• sia viziata da una insanabile contraddittorietà logico-giuridica;
• ovvero sia connotata da perplessità o incomprensibilità tali da renderla inidonea a rivelare l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.
Nel caso in esame, nessuno di tali presupposti sussiste. La sentenza impugnata, infatti, contiene una motivazione coerente, puntuale e logicamente articolata, che esamina compiutamente le deduzioni attoree e ne giustifica il rigetto sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.
Infine, per completezza di esame, in relazione alla doglianza contenuta nel primo motivo di gravame, con cui parte appellante ha sollevato dubbi circa la presunta mancanza di imparzialità e “serenità” del Dott. nello svolgimento dell'incarico peritale Per_1
conferitogli (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione in appello), si osserva quanto segue. pagina 14 di 24 Tale rilievo risulta privo di qualsiasi fondamento.
Non risulta che il Dott. abbia mai rivestito la qualifica di medico fiduciario Per_1
della compagnia , essendosi limitato a svolgere in passato per la stessa, tutt'al più CP_3
attività occasionale di consulenza tecnica, in via del tutto saltuaria (circostanza pacifica in atti).
Detta circostanza non assume, alcun giuridico rilievo tale da poter configurare una situazione di incompatibilità con l'incarico conferitogli nell'ambito del presente procedimento.
In assenza di elementi oggettivi idonei a comprovare un effettivo pregiudizio dell'imparzialità del consulente o una sua prossimità qualificata con una delle parti, la generica allegazione di un pregresso e sporadico rapporto professionale non può in alcun modo inficiare la validità dell'elaborato peritale, né giustificare censure sulla serenità dell'espletamento dell'incarico.
Conseguentemente, anche tale profilo di appello deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti insistono per il riconoscimento di un risarcimento dei danni non patrimoniali da macrolesioni permanenti.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza, in capo alla minore Parte_3
di lesioni macropermanenti, ritenendo che la quantificazione del danno non
[...]
patrimoniale debba avvenire esclusivamente alla luce dell'effettivo grado di incidenza attuale e permanente della menomazione sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso, a prescindere dalla tipologia delle lesioni originarie.
pagina 15 di 24 Secondo gli appellanti, tale impostazione – che il Giudice di prime cure ha mutuato dalle risultanze della CTU medico-legale – sarebbe erronea, in quanto finirebbe per svalutare indebitamente la rilevanza di eventuali fratture vertebrali subite dalla minore in occasione del sinistro, degradando tali lesioni nella categoria delle micropermanenti, ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
Tale assunto della parte appellante non trova alcun fondamento nelle risultanze dell'accertamento medico-legale espletato in primo grado.
La Consulente Tecnica d'Ufficio, Dott.ssa ha infatti stimato l'invalidità Per_4
permanente residuata in capo alla minore nella misura contenuta del 7-8% (cfr. pag. 2 della CTU), indicando altresì che, allo stato attuale, la stessa presenta una mera
“lombalgia occasionale” compatibile con la presenza di una modesta ernia discale mediana, conseguente al sinistro (cfr. pag. 8 e 26 CTU). La sofferenza fisica è stata definita “minima” (pag. 29 CTU) e la percezione dei postumi è stata descritta come
“occasionale e modesta”, con assenza di qualsiasi limitazione o preclusione nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane (pag. 28-29 CTU).
Anche laddove si volesse ipotizzare – in via meramente argomentativa – la sussistenza di fratture vertebrali (evenienza, peraltro, esclusa dalle risultanze peritali), i postumi attualmente presenti sono quelli accertati e quantificati dalla CTU, già oggetto di congrua liquidazione in prime cure.
Con riguardo alle prospettate ripercussioni di natura psicologica, si rileva che la stessa
CTU ha escluso l'esistenza di qualsivoglia pregiudizio psichico clinicamente rilevante
(causalmente ricollegabile al sinistro), dando atto di un tono dell'umore conservato e della piena possibilità per la minore di svolgere anche attività sportiva intensa (pag. 30
CTU).
Per completezza, si evidenzia che la sofferenza patita nel periodo di malattia e il disagio residuo sono stati già considerati e adeguatamente valorizzati nella personalizzazione del pagina 16 di 24 danno non patrimoniale, operata dal Tribunale con un incremento del 20% del valore tabellare del danno biologico permanente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Il criterio indicato nella sentenza impugnata è perfettamente conforme ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione medico-legale del danno biologico deve tenere conto non già della gravità lesiva in astratto, bensì dell'effettiva compromissione funzionale residuata e della sua incidenza concreta sulla qualità della vita della vittima (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n.
10579/2021).
Nel caso di specie, la CTU ha accertato in modo analitico che i postumi permanenti residuati in capo alla (ex) minore sono quantificabili in una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7-8%, accompagnata da una sintomatologia occasionale e modesta, compatibile con la diagnosi di piccola ernia discale mediana e lombalgia saltuaria (cfr. pagg. 8, 26, 28 e 29 CTU). La stessa CTU ha inoltre escluso limitazioni nelle attività quotidiane o sportive, e ha rilevato il pieno recupero dell'umore sul piano psichico.
Ne deriva che la lesione, pur originata da un evento traumatico significativo, non ha lasciato postumi di particolare gravità o connotazioni tali da giustificare un inquadramento nel novero delle macrolesioni. Del resto, come espressamente evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, non risultano documentalmente comprovate, al momento in cui sono stati valutati i postumi, fratture vertebrali.
L'assunto per cui la sola natura “grave” delle lesioni iniziali sarebbe idonea a fondare un risarcimento da macrolesione, anche in assenza di postumi significativi, si pone in palese contrasto con l'orientamento consolidato che valorizza l'effettivo impatto invalidante permanente, nonché l'idoneità della lesione a compromettere stabilmente le attività vitali ordinarie.
pagina 17 di 24 La quantificazione del danno da parte del CTU e la successiva liquidazione da parte del
Tribunale risultano, dunque, del tutto corrette e rispettose dei principi consolidati in materia.
3) In ordine al terzo motivo di gravame – Erroneità della quantificazione giudiziale del danno non patrimoniale.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante censura la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale, ritenendola inadeguata e insistendo per la rinnovazione della CTU.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha recepito integralmente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, liquidando il danno non patrimoniale secondo i criteri previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, ritenendo la lesione subita dalla minore come rientrante nell'ambito delle c.d. "micropermanenti".
Richiamando i precedenti motivi di appello, i genitori di censurano Parte_3
la sentenza in quanto ignora la reale entità e natura delle lesioni riportate dalla ragazza, che – per gravità, durata dell'inabilità e presenza di postumi significativi – non possono in alcun modo essere ricondotte al novero delle menomazioni di lieve entità, bensì devono essere qualificate come macrolesioni permanenti, da valutarsi secondo i criteri dettati dall'art. 138 del medesimo Codice.
L'errore del Giudice di primo grado, secondo i genitori di si Parte_3
sostanzia nella erronea sussunzione normativa del fatto clinico accertato, con conseguente applicazione di tabelle e parametri liquidatori non pertinenti, e dunque in una liquidazione del danno palesemente incongrua e sottodimensionata rispetto alla reale compromissione psico-fisica della persona offesa.
In particolare, gli appellanti osservano che:
pagina 18 di 24 • il grado di invalidità permanente accertato (7-8%) non possa considerarsi in senso assoluto idoneo a escludere la natura macropermanente delle lesioni, specie ove si consideri l'età della danneggiata (10 anni), la durata complessiva dell'inabilità temporanea (224 giorni) e la particolare delicatezza del quadro clinico con interessamento del rachide;
• l'applicazione automatica delle tabelle ex art. 139 Cod. Ass. preclude ogni valutazione personalizzata del danno biologico in funzione delle condizioni soggettive del danneggiato, così come previsto invece dall'art. 138, comma 3, che consente un aumento fino al 30% del risarcimento per specifiche circostanze personali;
• la CTU, pur avendo riconosciuto un decorso clinico significativo e una sintomatologia compatibile con esiti potenzialmente duraturi, non ha fornito motivazioni convincenti circa l'esclusione del danno da inserire tra quelli più gravi.
Alla luce di quanto sopra, la parte appellante insiste nella liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 138, comma 1 e 3, del Codice delle Assicurazioni Private, tenuto conto:
• della necessità di un aumento del 50% sul danno base;
• della personalizzazione nella misura massima consentita (29%) per le condizioni soggettive della minore.
Il calcolo riportato in atto di appello è il seguente:
• Totale I.T.T. e I.T.P., con aumento del 50%: € 18.375,00
• Invalidità permanente (30% su soggetto di anni 10): € 177.743,00
• Aumento del 50%: € 59.247,67
pagina 19 di 24 • Personalizzazione (29%): € 68.727,29
• Totale danno non patrimoniale: € 324.092,96
Da tale importo parte appellante detrae la somma di € 25.166,00 già corrisposta a titolo di acconto da in corso di causa. CP_3
La Corte, con rifermento a tale voce di danno, non patrimoniale, ritiene lo stesso liquidato correttamente dal Tribunale, tenuto conto dell'invalidità accertata.
Inoltre, si evidenzia che la minore in data 10.05.2022, dava atto di Parte_3
aver ricevuto da in forza della Polizza Infortuni stipulata, Controparte_11
un'indennità di € 40.000,00, somma che – secondo il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, della non cumulabilità tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno civilistico – deve essere detratta dall'ammontare complessivo del risarcimento dovuto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13233/2014; conf. Cass. Civ., sent. n. 7349/2015 e ordinanza n. 3429/2025).
Sommando, dunque, le seguenti voci:
• € 40.000,00 percepiti da a titolo di indennizzo assicurativo;
CP_11
• € 25.166,00 offerti da a titolo risarcitorio;
CP_3
• € 3.436,17 liquidati da per danno alla persona, come da sentenza;
CP_3
• € 2.479,25 liquidati per spese mediche, come da sentenza;
si ottiene un totale di € 71.081,42 (oltre interessi e rivalutazione), a fronte di un danno riconosciuto pari a € 23.247,35 (comprensivo delle spese mediche).
Ne consegue che le doglianze formulate da parte appellante si rivelano infondate, atteso il divario tra l'importo complessivamente percepito e il danno effettivamente accertato.
La Corte rileva che, in relazione alle lesioni di carattere permanente 'attualmente' riscontrabili a carico di il danno biologico derivante da invalidità Parte_3
pagina 20 di 24 permanente risulta essere quantificabile -come accertato in sede di consulenza tecnica- in una misura percentuale compresa tra il 7% e l'8%, e non l'invocato 30%.
Poiché il pregiudizio, di cui è causa, è riconducibile ad un sinistro stradale, la relativa liquidazione deve necessariamente avvenire in conformità alle previsioni normative di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005). Tale disposizione impone, infatti, che il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali venga effettuato sulla base delle c.d. Tabelle
Ministeriali, approvate con decreto ministeriale, le quali stabiliscono i parametri standardizzati per la liquidazione economica del danno.
Alla luce di ciò, l'importo indicato dall'appellante risulta non condivisibile e in violazione della norma applicabile alla fattispecie.
4) Sulle spese di lite e sulle spese delle consulenze tecniche d'ufficio
Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la statuizione del Tribunale in punto di spese, nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti e la ripartizione al 50% delle spese delle due CTU, motivando tale decisione sulla base dell'accoglimento parziale della domanda in misura sensibilmente inferiore rispetto al petitum, oltreché sulla base del “mutamento giurisprudenziale” sopravvenuto in corso di causa.
Parte appellante richiama il criterio della causalità della lite, per cui va considerata soccombente la parte che, con il proprio comportamento, ha dato causa al processo, rendendo necessaria l'attività giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24/03/2015, n. 5842).
In particolare, gli appellanti evidenziano che:
• la ha interrotto immotivatamente le trattative stragiudiziali, Controparte_13
non aderendo neppure alla proposta di negoziazione assistita formalmente avanzata dalla controparte;
pagina 21 di 24 • nel corso del giudizio, la stessa ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal
Giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., contribuendo all'ulteriore aggravamento dei costi processuali;
• la misura dell'accoglimento della domanda, pur inferiore al petitum, non ha comportato un aggravio significativo di attività difensiva da parte della convenuta, né un effettivo pregiudizio economico rispetto ad una possibile definizione bonaria;
• la condotta della Compagnia resistente integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con conseguente responsabilità aggravata, nonché per la trasmissione della sentenza all' per le valutazioni di competenza. CP_8
In conclusione, chiedono che anche sul punto “spese” la sentenza venga riformata, con condanna della convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite, nonché delle CP_3
spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, in favore della parte appellante.
La Corte osserva.
La decisione impugnata risulta pienamente conforme a quanto disposto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, la parte attrice aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a € 324.092,96, mentre il giudice ha riconosciuto un risarcimento ben inferiore, quantificato in € 3.436,17 per danno biologico e in € 2.479,25 per spese mediche (importi da considerarsi al netto di rivalutazione ed interessi). Pertanto, la parte odierna appellante, nonostante l'accoglimento parziale della sua domanda, si è configurata come vittoriosa solo in limitatissima parte e soccombente per la gran parte della richiesta inizialmente formulata, risultando del tutto legittima la decisione del giudice di primo grado di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in aderenza ai criteri di soccombenza previsti dall'ordinamento processuale civile. Inoltre, il richiamato
“mutamento giurisprudenziale in corso di causa che ha riguardato questioni rilevanti nel pagina 22 di 24 presente giudizio”, ha correttamente portato il Tribunale a decidere di compensare le spese.
Infine, per quanto concerne la mancata partecipazione della parte convenuta in primo grado al procedimento di negoziazione assistita, il diniego della di aderire a tale CP_3
fase precontenziosa appare giustificato da valide motivazioni. In particolare, il rifiuto si fonda su contestazioni legittime riguardanti tanto la dinamica dell'incidente, quanto l'importo della domanda di risarcimento presentata dalla parte attrice, la quale risultava del tutto sproporzionata rispetto agli effettivi danni subiti e contraria ai principi e alle disposizioni di legge in materia. Tali circostanze evidenziano come la decisione di non aderire alla procedura di negoziazione sia stata presa nell'ambito di un legittimo esercizio della propria posizione difensiva, così come quella di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale estremamente onerosa per l'appellata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Le spese sono liquidate, ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della lite (Euro 324092,96, come dichiarato dalla stessa parte appellante), esclusa la fase istruttoria non espletata in sede di appello.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 23 di 24 -rigetta l'appello proposto dai sig.ri e , in qualità di Parte_5 Parte_6
esercenti la potestà genitoriale sulla figlia avverso la sentenza n. Parte_3
1204/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Milano, nel procedimento civile di primo grado, iscritto al R.G. n. 48910/2019, pubblicata il 01/02/2024, che per l'effetto conferma;
-condanna i sig.ri e al pagamento, in favore di parte Parte_5 Parte_6
appellata costituita, delle spese di causa, liquidate in Euro 14.239,00, oltre IVA, CPA e
15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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