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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2069/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Principe CP_1
Alessandra e Carlisi Chiara, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Principe CP_2
Alessandra e Carlisi Chiara, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di separazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 22/09/1991 in Viterbo (VT), che nel corso del matrimonio sono stati adottati i figli:
in Nitra (Slovacchia) il 11/01/2007 Parte_1
in Nitra (Slovacchia) il 11/01/2007 Parte_2
e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Attigliano (TR), Via della Croce n. 63 già di proprietà del sig. CP_1 rimarrà allo stesso con quanto ivi contenuto, arredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte.
[...]
3. La sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale asportando tutti i suoi beni ed effetti CP_2 personali dalla predetta abitazione.
4. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_1 Parte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli minori ed sono collocati in via prevalente e con residenza anagrafica Pt_1 Parte_2 presso la madre, in Attigliano (TR) alla Via Giacomo Matteotti n. 24. CP_2
6. Resta inteso che il padre potrà incontrare e trattenersi con i figli liberamente tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici dei figli medesimi, senza limitazione alcuna. Il padre potrà vedere e stare con i figli: dal martedì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina con pernottamento a fine settimana alternati;
nel fine settimana di spettanza del padre dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21,00 con pernottamento.
7. Durante le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (a mero titolo esemplificativo: con la madre il 24-26 dicembre, con il padre il 25 e 31 dicembre alternandolo di anno in anno); durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni al mese anche non consecutivi, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
8. I coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli ed Pt_1 Parte_2
(scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere presi congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che Pt_1 Parte_2 paterni, consentendo la frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli minori.
9. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 CP_2 figli ed l'importo mensile di € 150,00= (euro centocinquanta/00=) per ciascun Per_1 Parte_2 figlio così per un totale di € 300,00 (euro trecento/00=) da corrispondersi direttamente alla madre, sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese somma rivalutabile annualmente sulla base degli CP_2 indici ISTAT, in contanti con contestuale rilascio della relativa ricevuta o per mezzo di bonifico Contr bancario su conto intestato alla signora he provvederà ad indicare.
10. Le spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, come indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018 che le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte e che si allega al presente accordo facendone parte integrante, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
11. I signori e convengono che l'assegno unico o qualsiasi altra CP_1 CP_2 erogazione, bonus o agevolazione dovesse essere prevista a favore dei figli, sarà interamente usufruita al 100% dalla signora A tal fine, il Sig. acconsente a quanto CP_2 CP_1 sopra ed autorizza, sin d'ora, la Signora ad effettuare la relativa domanda presso gli CP_2
Uffici competenti, nonché, si obbliga a sottoscrivere tutto quanto si dovesse rendere necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra mentre le relative detrazioni saranno poste a favore del genitore che effettua la relativa spesa.
12. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 CP_2 medesima, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00 euro) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese in contanti con contestuale rilascio della relativa ricevuta o mediante bonifico bancario Contr su conto intestato alla signora somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
13. Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del ricorso dalla data di sottoscrizione dello stesso”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue ,precisando che la sopravvenuta maggiore età dei figli delle parti nel corso del giudizio fa ritenere superate le condizioni relative all'affidamento della prole, con conferma delle condizioni di mantenimento.
Le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Viterbo (VT) in data 22/09/1991, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Viterbo
(VT) (atto n. 187, parte II, s. A, anno 1991);
spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.1 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2069/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Principe CP_1
Alessandra e Carlisi Chiara, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Principe CP_2
Alessandra e Carlisi Chiara, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di separazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 22/09/1991 in Viterbo (VT), che nel corso del matrimonio sono stati adottati i figli:
in Nitra (Slovacchia) il 11/01/2007 Parte_1
in Nitra (Slovacchia) il 11/01/2007 Parte_2
e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Attigliano (TR), Via della Croce n. 63 già di proprietà del sig. CP_1 rimarrà allo stesso con quanto ivi contenuto, arredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte.
[...]
3. La sig.ra si è già allontanata dalla casa coniugale asportando tutti i suoi beni ed effetti CP_2 personali dalla predetta abitazione.
4. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_1 Parte_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I figli minori ed sono collocati in via prevalente e con residenza anagrafica Pt_1 Parte_2 presso la madre, in Attigliano (TR) alla Via Giacomo Matteotti n. 24. CP_2
6. Resta inteso che il padre potrà incontrare e trattenersi con i figli liberamente tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici dei figli medesimi, senza limitazione alcuna. Il padre potrà vedere e stare con i figli: dal martedì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina con pernottamento a fine settimana alternati;
nel fine settimana di spettanza del padre dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21,00 con pernottamento.
7. Durante le festività natalizie e pasquali ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (a mero titolo esemplificativo: con la madre il 24-26 dicembre, con il padre il 25 e 31 dicembre alternandolo di anno in anno); durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni al mese anche non consecutivi, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
8. I coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei figli ed Pt_1 Parte_2
(scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere presi congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che Pt_1 Parte_2 paterni, consentendo la frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli minori.
9. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 CP_2 figli ed l'importo mensile di € 150,00= (euro centocinquanta/00=) per ciascun Per_1 Parte_2 figlio così per un totale di € 300,00 (euro trecento/00=) da corrispondersi direttamente alla madre, sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese somma rivalutabile annualmente sulla base degli CP_2 indici ISTAT, in contanti con contestuale rilascio della relativa ricevuta o per mezzo di bonifico Contr bancario su conto intestato alla signora he provvederà ad indicare.
10. Le spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori, come indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018 che le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte e che si allega al presente accordo facendone parte integrante, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
11. I signori e convengono che l'assegno unico o qualsiasi altra CP_1 CP_2 erogazione, bonus o agevolazione dovesse essere prevista a favore dei figli, sarà interamente usufruita al 100% dalla signora A tal fine, il Sig. acconsente a quanto CP_2 CP_1 sopra ed autorizza, sin d'ora, la Signora ad effettuare la relativa domanda presso gli CP_2
Uffici competenti, nonché, si obbliga a sottoscrivere tutto quanto si dovesse rendere necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra mentre le relative detrazioni saranno poste a favore del genitore che effettua la relativa spesa.
12. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 CP_2 medesima, l'importo mensile di € 100,00 (cento/00 euro) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese in contanti con contestuale rilascio della relativa ricevuta o mediante bonifico bancario Contr su conto intestato alla signora somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
13. Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del ricorso dalla data di sottoscrizione dello stesso”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue ,precisando che la sopravvenuta maggiore età dei figli delle parti nel corso del giudizio fa ritenere superate le condizioni relative all'affidamento della prole, con conferma delle condizioni di mantenimento.
Le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per CP_1 CP_2 matrimonio celebrato in Viterbo (VT) in data 22/09/1991, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Viterbo
(VT) (atto n. 187, parte II, s. A, anno 1991);
spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.1 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti