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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.7404 /21 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1434/21 da
nella qualità di unica erede del sig. Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Neo e Luca Luigi Piri mandato in atti
Attrice Opponente
contro
( già Controparte_1 Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Calò mandato in atti
[...]
opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir revocare l'opposta ingiunzione Controparte_1
di pagamento n.1434/21 emesso in data 01.07.2021 avente ad oggetto pagamento servizio campagna pubblicitaria
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo non erano dovute per l'ingiustificato inadempimento della società opposta, la quale disattendendo agli accordi contrattuali non aveva provveduto ai passaggi pubblicitari in oggetto.( contratto sottoscritto in data 22.09.2009 con cui ordinava n.900 passaggi pubblicitari da trasmettere 2
su Telerama e 360 passaggi da trasmettere sulla frequenza radio Manbassa
per un importo complessivo di €.14.796,00 iva compresa).
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il Controparte_1
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testimoniale,
precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 16.05.2025
per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la prova testimoniale pure espletata non può certamente ritenersi idonea a supportare gli assunti di parte opponente,( circa la non debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo) per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
In particolare con la missiva datata 18.05.2011 nella quale il sig. Per_1
si giustificava per il ritardo nei pagamenti e impegnava a
[...]
provvedere al pagamento del dovuto senza nulla contestare.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto. 3
Quanto alle spese seguono la soccombenza me vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1434/2021 del 01.07.2021
3) Condanna parte opponente nella espressa qualità al pagamento, in favore della società opposta in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-
tempore delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.800,00 ( Euro
Duemilaottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,16.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.7404 /21 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1434/21 da
nella qualità di unica erede del sig. Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Neo e Luca Luigi Piri mandato in atti
Attrice Opponente
contro
( già Controparte_1 Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Calò mandato in atti
[...]
opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir revocare l'opposta ingiunzione Controparte_1
di pagamento n.1434/21 emesso in data 01.07.2021 avente ad oggetto pagamento servizio campagna pubblicitaria
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo non erano dovute per l'ingiustificato inadempimento della società opposta, la quale disattendendo agli accordi contrattuali non aveva provveduto ai passaggi pubblicitari in oggetto.( contratto sottoscritto in data 22.09.2009 con cui ordinava n.900 passaggi pubblicitari da trasmettere 2
su Telerama e 360 passaggi da trasmettere sulla frequenza radio Manbassa
per un importo complessivo di €.14.796,00 iva compresa).
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il Controparte_1
contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testimoniale,
precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 16.05.2025
per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la prova testimoniale pure espletata non può certamente ritenersi idonea a supportare gli assunti di parte opponente,( circa la non debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo) per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
In particolare con la missiva datata 18.05.2011 nella quale il sig. Per_1
si giustificava per il ritardo nei pagamenti e impegnava a
[...]
provvedere al pagamento del dovuto senza nulla contestare.
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto. 3
Quanto alle spese seguono la soccombenza me vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1434/2021 del 01.07.2021
3) Condanna parte opponente nella espressa qualità al pagamento, in favore della società opposta in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-
tempore delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.800,00 ( Euro
Duemilaottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,16.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo