Versione
10 settembre 1975
10 settembre 1975
Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni.
Commentario • 1
- 1. Titolo V Della liquidazione coatta amministrativa.Redazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 20 agosto 2015 · 0.8384717
194. Norme applicabili. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213. 195. Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa …
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