Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni.