Articolo 4 della Legge 17 luglio 1975, n. 400
Articolo 3Articolo 5
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10 settembre 1975
Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a lire 2 milioni.
Entrata in vigore il 10 settembre 1975
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