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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15011/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15011/23 promosso con ricorso depositato in data 06/07/2023 da:
nata a [...], Utah, U.S.A. il 29 dicembre 1979, residente in 372 Parte_1
Dekalb Avenue, Apt 5A, Brooklyn, New York 11205, U.S.A., in proprio e unitamente alla madre quale rappresentanti del figlio minore nato a CP_1 Persona_1
Manhattan, New York, U.S.A., in data 31 marzo 2022, residente in 372 Dekalb Avenue, Apt 5A,
Brooklyn, New York 11205, U.S.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Katja Besseghini (C.F.
) e Ruggero De Simone (C.F. ), entrambi del Foro di C.F._1 C.F._2
Milano, giusta procura speciali in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
Controparte_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana e Persona_2 ascendente degli odierni ricorrenti, nata il [...] a [...].
, non aveva mai perduto né rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta Persona_2 dal certificato negativo di naturalizzazione americana (doc. 3 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
CO UE (provincia di Napoli), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n.
555/1912.
L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte
Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di 2 cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n.
30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile
(Tribunale di Roma, Sez. I, sent. n. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. n. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della
L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo “sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed "applicazione" (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo" (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita
3 della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno,
a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie,
[...]
perse nel 1887 la cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, per il Persona_2 matrimonio con cittadino italiano naturalizzato americano nel 1885, senza che potesse così Persona_3 trasmetterla al figlio nato nel 1888 e conseguentemente ai successivi discendenti sino Persona_4 agli odierni ricorrenti. Come esposto in fatto, i ricorrenti discendono da ( , Persona_2 Per_2 Per_2 cittadina italiana, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né è mai stata naturalizzata quale cittadina americana come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione. In applicazione delle norme e della giurisprudenza sopra citate la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata e conseguentemente ai loro discendenti. Persona_4 nato il [...], figlio della Signora ha riacquisito la cittadinanza Persona_2 italiana dal 1° gennaio 1948 ed ha trasmesso tale diritto al figlio che, a sua volta, ha Persona_5 trasmesso tale diritto al figlio che, a sua volta, ha trasmesso tale diritto a sua figlia, Persona_6 odierna ricorrente, Parte_1
In forza delle medesime norme e dei medesimi principi giurisprudenziali, ha trasmesso Parte_1 iure sanguinis la cittadinanza al figlio Persona_1
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di . Persona_2
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: e Parte_1 Persona_1
sono cittadini italiani;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 8.4.2025 4 Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
5
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15011/23 promosso con ricorso depositato in data 06/07/2023 da:
nata a [...], Utah, U.S.A. il 29 dicembre 1979, residente in 372 Parte_1
Dekalb Avenue, Apt 5A, Brooklyn, New York 11205, U.S.A., in proprio e unitamente alla madre quale rappresentanti del figlio minore nato a CP_1 Persona_1
Manhattan, New York, U.S.A., in data 31 marzo 2022, residente in 372 Dekalb Avenue, Apt 5A,
Brooklyn, New York 11205, U.S.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Katja Besseghini (C.F.
) e Ruggero De Simone (C.F. ), entrambi del Foro di C.F._1 C.F._2
Milano, giusta procura speciali in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2 nonché con
Controparte_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana e Persona_2 ascendente degli odierni ricorrenti, nata il [...] a [...].
, non aveva mai perduto né rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta Persona_2 dal certificato negativo di naturalizzazione americana (doc. 3 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
CO UE (provincia di Napoli), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n.
555/1912.
L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte
Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di 2 cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n.
30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile
(Tribunale di Roma, Sez. I, sent. n. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. n. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della
L n. 555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo “sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo 1953, n. 87 Cost.) ed "applicazione" (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo" (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. a) della L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita
3 della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno,
a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie,
[...]
perse nel 1887 la cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, per il Persona_2 matrimonio con cittadino italiano naturalizzato americano nel 1885, senza che potesse così Persona_3 trasmetterla al figlio nato nel 1888 e conseguentemente ai successivi discendenti sino Persona_4 agli odierni ricorrenti. Come esposto in fatto, i ricorrenti discendono da ( , Persona_2 Per_2 Per_2 cittadina italiana, che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né è mai stata naturalizzata quale cittadina americana come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione. In applicazione delle norme e della giurisprudenza sopra citate la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata e conseguentemente ai loro discendenti. Persona_4 nato il [...], figlio della Signora ha riacquisito la cittadinanza Persona_2 italiana dal 1° gennaio 1948 ed ha trasmesso tale diritto al figlio che, a sua volta, ha Persona_5 trasmesso tale diritto al figlio che, a sua volta, ha trasmesso tale diritto a sua figlia, Persona_6 odierna ricorrente, Parte_1
In forza delle medesime norme e dei medesimi principi giurisprudenziali, ha trasmesso Parte_1 iure sanguinis la cittadinanza al figlio Persona_1
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di . Persona_2
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: e Parte_1 Persona_1
sono cittadini italiani;
[...]
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 8.4.2025 4 Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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