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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 634/2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 22.01.2025, e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Michele Artese del Foro di ER ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ER, Via Vincenzo Irelli n. 22, giusta procura alle- gata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore dell'08.01.2025;
APPELLANTI
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Junio V. D'Amico del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Guglielmo Sanfelice n. 38, giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta in appello;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del suo procuratore speciale, rappresen- Controparte_2
tata e difesa dagli Avv.ti Enzo Formisani del Foro di ER e Paolo Ferrati del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
ER, Via del Baluardo n. 63, giusta delega in atti;
APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti così concludono: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, -IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, so- spendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i mo- tivi tutti meglio dedotti nel presente atto. -IN VIA ISTRUTTORIA: ammette- re la prova per testi, articolata nel giudizio di primo grado, dagli attori- appellanti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del 7.12.2012, di seguito trascritte: 1) “Vero che il 12 gennaio 2007, acquistava presso Testimone_1
l'esercizio commerciale “Nobile Alimentare” di SE D'Onofrio”, corrente in Penna Sant'Andrea (TE), frazione Val Vomano, alla via Nazionale n. 131, un cartone di latte “LI UHT” parzialmente scremato, composto da 12 confezioni da un litro ciascuna, con scadenza al 17.3.2007, che il commesso reperiva nel magazzino del predetto esercizio commerciale”.2) “Vero che il latte acquistato, secondo l'etichetta apposta sulle relative confezioni, risultava prodotto nello stabilimento industriale della in Soliera Controparte_1
(MO), alla via Verdi n. 74”. 3) “Vero che la mattina del 17 gennaio 2007, in- torno alle ore 7.00, apriva una confezione tetrapak di un li- Parte_2
tro del predetto latte e faceva colazione unitamente alla moglie, Parte_1
consumando anche dei biscotti”. 4) “Vero che nell'occasione
[...] Parte_2
e notavano anomalie o alterazioni nell'alimento”.
[...] Parte_1
5) “Vero che verso le ore 8.00 dello stesso giorno anche Controparte_3
e facevano colazione con la medesima confezione di latte”. 6) Persona_1
“Vero che nell'occasione e notavano Controparte_3 Persona_1 anomalie o alterazioni nell'alimento”. 7) “Vero che dal momento dell'apertura il latte veniva tenuto all'aperto, ad una temperatura di circa 16°, con i lembi della confezione in Tetrapak accostati”. 8) “Vero che intorno alle
10.00, sempre del 17 gennaio 2007, si apprestava a fare cola- Persona_2
zione, quando si accorgeva, dopo aver portato alla bocca un cucchiaio di latte
2 della stessa confezione precedentemente utilizzata dai famigliari, che aveva un sapore fortemente pungente ed un odore di solvente, talché lo sputava im- mediatamente”. 9) “Vero che nel corso del pomeriggio gli esponenti iniziava- no ad accusare forti dolori addominali a tipo colica, accompagnati da meteori- smo, vomito e numerose scariche diarroiche, talché ac- Parte_1
compagnata da , si recava presso la ASL di ER, e denun- Persona_2 ciava l'accaduto al Direttore del Servizio Veterinario del Dipartimento di Pre- venzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, consegnando la confezione del latte aperto ed alterato”. 10) “Vero che nell'occasione il sanita- rio raccomandava a e, per il tramite della stessa, alle altre Parte_1 persone che avevano ingerito l'alimento, di sottoporsi immediatamente a visi- ta medica”. 11) “Vero che verso le ore 20.00 sempre del 17 gennaio 2007,
[...]
per la violenza delle coliche addominali, per le numerose Parte_1
scariche, accompagnate da reazione edemigena a carico del cavo orale con stato confusionale, cefalea, vertigine e sonnolenza, veniva accompagnata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di ER”. Indica a testi: Per_2
, residente in [...], frazione Villa Vomano, via Piana Piccola di For-
[...]
cella; residente in [...]
Piccola di Forcella. -IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 428/2023 emessa dal Tribunale di ER, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa M. L. Pasca, nell'ambito del giudizio N.R.G.
109/2012, pubblicata in data 2.5.2023, Repert. n. 655/2023 del 2.5.2023, noti- ficata a mezzo p.e.c. il 3.5.2023: 1) accertare e dichiarare che il latte ingerito dagli attori il 17 gennaio 2007 era contaminato chimicamente per la presenza di trimetilbenzene;
2) accertare e dichiarare che a causa dell'assunzione di tale latte contaminato gli odierni appellanti riportavano i danni non patrimoniali indicati nel presente gravame;
3) condannare, per l'effetto, ex artt. 114 ss d.lgs. 6 settembre 2005, la in persona del legale rappresen- Controparte_1
3 tante pro-tempore in qualità di ditta produttrice e/o Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale terza chiamata in manleva, al risarcimento dei danni nella misura di € 8.748,01, oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, così come indicato in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivaluta- zione monetaria dal dì dell'evento al reale soddisfo. IN VIA
SUBORDINATA: 1) accertare e dichiarare che, per fatto e colpa della
[...]
per le causali descritte in narrativa, il latte ingerito dagli attori il 17 CP_4
gennaio 2007 era contaminato chimicamente per la presenza di trimetilbenze- ne;
2) accertare e dichiarare che a causa dell'assunzione di tale latte contami- nato gli attori hanno riportato i danni non patrimoniali indicati in narrativa;
3) condannare, per l'effetto, ex art. 2043 c.c. la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, in qualità di ditta produttrice e/o in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 quale terza chiamata in manleva, al risarcimento dei danni nella misura di €
8.748,01, oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, così come in- dicato in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giusti- zia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al reale soddi- sfo. -CONDANNARE la in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro-tempore, in qualità di ditta produttrice, al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio”.
L'appellata osì conclude: “dichiarare inammissibile e Controparte_1
comunque rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta prodotta nell'interesse di In via gradata - sempre nel merito e nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso atto di appello - contenere la condanna nei limiti del giusto e del provato;
Vinte in ogni caso le spese, anche generali, del presente grado di giudizio”.
4 L'appellata così conclude: “- In via preliminare, nel Controparte_2
rito, dichiarare inammissibile la domanda proposta dagli appellanti diretta- mente nei confronti di;
- nel merito, in via principale, pre- Controparte_2
via ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da
[...]
e con atto di citazione in appello notificato a Parte_3 Parte_2
mezzo di posta elettronica certificata in data 3 giugno 2023, confermando in toto la sentenza di primo grado;
- nel merito, in via subordinata, nella denega- ta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli appellanti, contenere il risarcimento a questi dovuto entro i limiti costituiti dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con esclusione di ogni maggior domanda;
- nel merito del rapporto assicurativo, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva assicurativa fatto valere da nei confronti CP_1 di e, per l'effetto, respingere la domanda proposta da CP_2 Pt_4
nei confronti di con atto di citazione per chiamata in
[...] CP_2
causa notificato a mezzo del servizio postale in data 22 maggio 2012; - fermi in ogni caso i limiti di polizza, costituiti dal massimale e dalla franchigia;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, da porsi a carico di chi di ragione”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ER n.
428/2023 pubblicata il 02.05.2023, notificata il 03.05.2023, emessa all'esito del giudizio n. 109/2012, avente ad oggetto “responsabilità del produttore”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di ER rigettava la domanda di risarcimento del danno per responsabilità del produttore, proposta da
[...]
e avverso la Parte_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_5
[...] condannando gli attori alla refusione delle spese di lite – sia nei con-
[...] fronti di quest'ultima che della , chiamata in causa dalla Controparte_2
convenuta – nonché al pagamento della espletata CTU medico-legale.
1.1 A sostegno delle proprie ragioni, gli attori deducevano che in data
17.01.2007, dopo aver consumato, presso la propria abitazione, una confezio- ne di latte “LI UHT” – acquistato, insieme ad altre 11 confezioni, alcuni giorni prima presso un esercizio commerciale sito in Penna Sant'Andrea (TE)
e prodotto presso lo stabilimento industriale della in Soliera Controparte_1
(MO), via Verdi n. 74 – accusavano forti dolori addominali a tipo colica, ac- compagnati da meteorismo, vomito e numerose scariche diarroiche, di talché si recava presso la per denunciare l'accaduto Parte_1 Parte_6
e consegnare la confezione di latte, poi inviata all'Istituto Zooprofilattico di
ER; successivamente, attesa la persistenza della sintomatologia e la com- parsa di ulteriori sintomi (quali stato confusionale, cefalea, vertigine e sonno- lenza) veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di
ER, ove le veniva diagnosticato “riferito indigestione accidentale di latte verosimilmente avariato”. Il giorno successivo, veniva Controparte_3
sottoposto a visita da parte del medico di famiglia, che accertava la presenza di disturbi gastrointestinale con conseguente prescrizione di idonea terapia, mentre in data 19.01.2007 analogo accertamento veniva effettuato dal predet- to medico di famiglia anche nei confronti di e Parte_2 Parte_1
la quale in pari data veniva sottoposta anche a visita specialistica
[...]
presso il citato nosocomio. Gli attori allegavano poi che, sempre in data
19.01.2007, i tecnici della ASL Parte_7 [...]
e loro derivati provvedevano a prelevare le rimanenti CP_5 Parte_8
confezioni di latte presso la loro abitazione nonché quelle non ancora vendute presso l'esercizio commerciale “Nobile Alimentare” inviando il tutto all'Istituto Zooprofilattico di ER che, espletati gli accertamenti del caso, acclarava che nella confezione consegnata dall'attrice in data 17.01.2007 era
6 presente la sostanza altamente tossica e cancerogena 1,2,4 trimetilbenzene, nella quantità di 170 mg/kg.
Aggiungevano inoltre che:
- persistendo le coliche addominali, si sottoponeva ad ulte- Parte_1
riori visite specialistiche, anche di tipo psichiatrico, e in data 15.02.2011 lo specialista in psichiatria dr. le diagnosticava “depressione an- Persona_3 siosa reattiva, disturbo fobico” da porre in correlazione ai fatti avvenuti il
17.01.2007, mentre il successivo 04.03.2011 lo specialista dr. Persona_4
[... diagnosticava “sofferenza epatica e soprattutto una sindrome ansioso de- pressiva reattiva, in trattamento con cipralex et alia”;
- continuava ad accusare disturbi addominali per le due set- Parte_2 timane successive al consumo di latte, riportando una diagnosi da “depressio- ne ansioso reattiva”;
- continuava ad accusare i medesimi disturbi fisici per Controparte_3
ulteriori 4 settimane.
Per tutti, il medico legale di parte riteneva che non vi fosse alcun dubbio sul rapporto causale tra l'ingestione di latte con trimetilbenzene e le lesioni ripor- tate, così descritte e quantificate:
- Di “esiti funzionali che interessano l'apparato gastrointe- Parte_1 stinale e l'equilibrio psichico”, postumi permanenti pari al 12%, oltre 30 gg di
ITP al 75% e 30 gg di ITP al 50%;
- “esiti funzionali riguardanti soprattutto l'equilibrio psi- Parte_2 chico”, con postumi di invalidità permanente pari al 2%;
- : inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30. Controparte_3
Ritenendo sussistere la responsabilità della società produttrice del latte con- taminato, gli stessi agivano in giudizio ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 206/2005
e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati, rispettivamente in € 39.340,33, € 2.901,33
7 ed € 3.405,00, somme tutte comprensive di danno morale e da liquidarsi uni- tamente a interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.2 Si costituiva la contestando la domanda attorea ed evi- Controparte_1
denziando in punto di fatto che, a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto Zooprofilattico – dai quali era emerso che la sostanza nociva era presente nella sola confezione consegnata dalla ma non anche in Parte_1 quelle prelevate sia nell'abitazione degli attori che presso il supermercato – i
NAS di Parma procedevano ad una ispezione presso lo stabilimento di Soliera
(NO), rilevando la conformità del ciclo produttivo alla normativa in vigore e accertando, all'esito di analisi in laboratorio, l'assenza di sostanze nocive sul lotto LQ 6352Y, cui apparteneva il latte contaminato. Rilevato, dunque, che la presenza di trimetilbenzene non era imputabile né al ciclo di confezionamento né al processo di sanificazione degli impianti, declinava ogni tipo di respon- sabilità e, contestata la domanda anche in punto quantum, chiedeva ed ottene- va di chiamare in causa, ai fini della manleva, la propria compagnia assicura- tiva . Controparte_2
1.3 Quest'ultima, costituitasi parimenti in giudizio, eccepiva in via prelimina- re la prescrizione del diritto alla manleva, atteso l'avvenuto decorso dei due anni dalla contestazione di responsabilità; nel merito, aderiva alle deduzioni difensive della propria assicurata ed insisteva per il rigetto della domanda at- torea, richiedendo, in caso di condanna della , l'applicazione delle CP_1
condizioni di polizza.
1.4 Dopo aver rigettato la richiesta di prova orale avanzata dagli attori, il pri- mo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata dalla sola veniva quindi disposta CTU Parte_1
medico-legale e, all'esito, il Tribunale riteneva la domanda infondata.
1.4.1 Il primo giudice, in particolare, ripercorsi i fatti di causa, richiamata am- piamente la normativa del Codice del consumo applicabile al caso di specie e
8 gli oneri probatori delle parti, evidenziava, sulla scorta della documentazione in atti che:
- gli attori avevano fornito la prova dell'esistenza del difetto del prodotto, at- tesa l'acclarata presenza di trimetilbenzene nella confezione di latte;
tuttavia, quanto al danno e al nesso causale con il difetto, escludeva, sulla scorta di quanto accertato dal CTU medico-legale, la sussistenza del danno biologico in capo a e a (invero non periziato, poi- Parte_2 Controparte_3
ché nelle more deceduto), in quanto la documentazione prodotta non era ido- nea a provare l'esistenza di un danno eziologicamente riconducibile al difetto del prodotto;
di contro, riteneva sussistere, per un danno Parte_1
biologico con inabilità temporanea assoluta di 3 giorni, inabilità temporanea relativa al 50% di 7 giorni nonché un danno biologico permanente di natura psichica pari al 4%, oltre a spese mediche di € 33,60;
- quanto alla posizione della riteneva che quest'ultima aves- Controparte_1 se fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 118 co. 1 lett. b) d.lgs.
206/2005, sull'assorbente rilievo che dalla documentazione in atti era emerso che l'unica confezione contaminata da trimetilbenzene era quella consumata dagli attori, mentre le rimanenti confezioni del medesimo lotto di produzione
LQ 6352Y, ritirate presso l'abitazione attorea, presso il supermercato e presso la sede produttiva non presentavano alcunché; specificava a tal riguardo che i
Carabinieri avevano accertato l'assenza di anomalie nel ciclo produttivo se- guito dalla società produttrice, confermando anzi che, proprio con riferimento al latte oggetto di causa, l'intero iter produttivo era stato rispettato, mentre le analisi svolte avevano evidenziato l'assenza di anomalie o di altri fattori ido- nei a determinare la contaminazione del lotto, anche con riferimento alle altre macchine confezionatrici e finanche alle confezioni in Tetra Pak utilizzate, prive di sostanze derivate dal petrolio ricollegabili al trimetilbenzene.
Sulla scorta di detti elementi, concludeva che la società convenuta avesse for- nito la prova che il difetto non esistesse al momento della messa in circolazio-
9 ne del prodotto, essendo di contro plausibile che la contaminazione fosse av- venuta in un momento successivo alla stessa, ritenendo improbabile che solo un'unica confezione fosse stata contaminata durante la fase di produzione.
Per analoghe ragioni, il Tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno morale da reato formulata dagli attori, non avendo la società com- messo alcun fatto di reato e non sussistendo alcuna colpa inquadrabile nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Da ultimo, ritenuta assorbita la domanda di manleva formulata da CP_1
nei confronti della propria assicuratrice, poneva le spese di lite e di CTU a ca- rico degli attori, in ossequio al principio di soccombenza.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 [...]
(essendo, come detto, nel frattempo deceduto Parte_9 Persona_5
), i quali affidano il proprio gravame a cinque motivi, così sinteticamente
[...]
riassumibili.
2.1 Con il primo motivo (“mancata valutazione e ammissione della prova ri- chiesta. Sul raggiungimento della prova da parte degli attori-appellanti. Sul principio di cui all'art. 115 c.p.c.”) gli appellanti, dopo aver sostenuto di aver dato piena prova dei fatti di causa – peraltro non contestati dalle convenute e da intendersi pertanto provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – si dolgono della mancata ammissione della prova testimoniale, necessaria, a loro dire, al fine di vagliare e ritenere fondata la domanda attorea avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
2.2 Con il secondo motivo (“sulla mancata pronuncia della domanda formula- ta ex art. 2043 c.c.”) gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia in ordine al- la domanda di responsabilità avanzata in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.. A tal riguardo, sulla premessa che il fatto per cui è causa configure- rebbe un'ipotesi di reato, civilmente rilevante ai sensi della richiamata norma, sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel valutare la documentazio- ne prodotta dalla , che andava ritenuta irrilevante poiché provenien- CP_1
10 te dalla stessa convenuta e limitata solo ad alcune fasi del ciclo produttivo;
aggiungono quindi di aver fornito la prova di tutti gli elementi integranti la invocata responsabilità, la cui domanda doveva pertanto trovare accoglimen- to, anche in relazione al risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c.
2.3 Con il terzo motivo (“sulla violazione degli artt. 185 bis e 91 e ss. c.p.c. in ordine al contegno processuale delle parti. Sulle spese processuali”) si dolgo- no della condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU, che, in conside- razione della buona fede degli attori, del provato difetto del prodotto e della manifestata disponibilità ad una proposta conciliativa, in particolare da parte della andavano quantomeno compensate. Deducono a tal riguar- Parte_1
do che la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. da parte della sola attrice trovava giustificazione nella documentazione prodotta e nell'entità delle lesioni patite, aggiungendo che, nonostante la richiesta di un adeguamento della proposta conciliativa, a cui le altre parti non si opponeva- no, il primo giudice non provvedeva a formulare una nuova proposta, né in- vocava la risoluzione alternativa della controversia per il tramite di un media- tore. Aggiungono, infine, che il Tribunale avrebbe altresì errato nella liquida- zione delle spese, facendo riferimento all'importo indicato nella domanda in- troduttiva, in luogo di quello minore indicato in sede di precisazione delle conclusioni sulla scorta di quanto effettivamente accertato in sede di CTU.
2.4 Con il quarto motivo (“Sulla prova liberatoria asseritamente fornita dalla convenuta-appellata ) lamentano che il primo giudice Controparte_1
avrebbe errato nel ritenere provata la condotta liberatoria da parte della socie- tà, valutando erroneamente le produzioni in atti. Deducono sul punto che le produzioni avversarie non potevano assurgere a piena prova, in quanto mere allegazioni provenienti dalla parte stessa che le produce, aggiungendo che gli elementi probatori non erano comunque sufficienti a dimostrare che la confe- zione di latte LI, consumata dagli originari attori, fosse indenne da difetti di produzione, mancando dei passaggi dell'intero ciclo produttivo e non te-
11 nendo conto delle fasi relative al confezionamento e all'etichettatura del pro- dotto nei brick in Tetra Pack. Non si sarebbe poi tenuto conto di ulteriori cir- costanze (locale di stoccaggio del prodotto finale e le sue condizioni di con- servazione;
locale di conservazione in cui venivano poste le confezioni in at- tesa del successivo confezionamento, grado di usura delle buste Tetra Pack durante il trasporto e lo stoccaggio, la mancata produzione di documentazione inerente le confezioni di latte LI rimaste invendute o cestinate, le condi- zioni di trasporto ai distributori locali) evidenziando altresì una serie di con- traddizioni in cui sarebbero incorsi i NAS. In sostanza, a giudizio degli appel- lanti, l'errore del giudicante risiederebbe nell'aver preso in considerazione la documentazione prodotta dalla , da ritenersi tuttavia parziale in CP_1
quanto non riferita a tutti gli aspetti della produzione, di talché non poteva ri- tenersi che la stessa avesse fornito la prova liberatoria richiesta dal codice del consumo.
2.5 Da ultimo, con il quinto motivo (“Sulla quantificazione dei danni e erro- neo conteggio”) gli appellanti ritengono che il Giudice avrebbe errato nel quantificare il danno riportato dalla che andava quantificato non Parte_1
nel 4% di IP come avvenuto, bensì come differenza tra la percentuale di inva- lidità dell'8% raggiunta dalla in conseguenza dell'evento per cui Parte_1
è causa, e il pregresso stato di invalidità del 4% dovuto a eventi precedenti.
2.6 Sulla scorta di detti motivi, gli appellanti hanno dunque insistito per la ri- forma della sentenza impugnata, previa ammissione della prova testimoniale
3. Si è costituita in giudizio la rilevando l'infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto ed insistendo per il suo rigetto.
3.1 Mediante deposito di comparsa, si è altresì costituita , Controparte_2 la quale ha parimenti insistito per il rigetto dell'appello e per la conferma del- la sentenza impugnata, rilevando in particolare l'inammissibilità della doman- da diretta svolta dagli appellanti nei suoi confronti, l'infondatezza della do-
12 manda in ordine al quantum, nonché l'eccezione di prescrizione del diritto al- la manleva da parte della propria assicurata.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
22.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato, sotto ciascuno dei profili di do- glianza sollevati, per le ragioni che seguono.
6. In particolare, privi di fondamento si rivelano il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello che, censurando la parte della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità, ben possono essere trattati congiuntamen- te.
6.1 In primo luogo, va rilevato che nella sentenza impugnata il primo giudice ha correttamente ricostruito i fatti di causa, in perfetta aderenza alle allegazio- ni prospettate dalle parti e ai documenti prodotti, dando per l'appunto atto che
“- in data 17.01.2007 gli odierni attori hanno consumato una confezione te- trapack di un litro di latte facente parte di un cartone di latte “LI UHT” parzialmente scremato, lotto LQ 6352Y, prodotto nello stabilimento industria- le della sito in Soliera (MO), via Verdi n. 74 avente scaden- Controparte_1 za il 17.03.2007 acquistato in data 12.01.2007 presso l'esercizio commerciale
“ ” sito in Penna Sant'Andrea (TE), Controparte_6
frazione Val Vomano, Via Nazionale n. 131; - nel corso del pomeriggio della stessa giornata, gli stessi hanno accusato forti dolori addominali a tipo coli- ca, accompagnati da meteorismo, vomito e numerose scariche diarroiche e, pertanto, alle ore 17.40 si è recata presso la Asl di Tera- Parte_1
mo per denunciare quanto accaduto (vd. doc. 1 allegato alla citazione) - con- segnando a tal fine la confezione di latte che poi è stata inviata all'Istituto
Zooprofilattico di ER (N.R.G. 808/2007/TE) - per poi recarsi, alle ore
20.00 circa, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di ER (vd.
13 doc. 2 allegato alla citazione); - il giorno successivo è Controparte_3
stato sottoposto a visita da parte del medico di famiglia Dott. Persona_6
il quale ha accertato la presenza di disturbi gastrointestinali con conseguente prescrizione di idonea terapia (vd. doc.
3-5 allegati alla citazione); - il giorno
19.01.2007 analogo accertamento è stato effettuato da parte del suddetto me- dico di famiglia anche nei confronti di e Parte_2 Parte_1
(vd. doc.
6-7 allegati alla citazione), la quale – in pari data – è stata, altresì, sottoposta a visita specialistica presso l'Ospedale civile di ER (vd. doc.
8-9 allegati alla citazione)”.
6.1.1 Lo stesso, inoltre (come ammesso pure dagli stessi appellanti), ha accer- tato che gli allora attori avevano fornito prova della difettosità del prodotto
(“Dalla documentazione in atti risulta provata la presenza nella confezione di latte assunta dagli odierni attori e sottoposta ad esame biochimico da parte dell'Istituto Zooprofilattico di ER (accettata con N.R.G. 808/2007/TE) di
1,2,4 trimetrilbenzene nella quantità di 170 mg/kg (vd. doc. 11-16 allegato al- la citazione), sostanza chimica che – pacificamente – non deve essere conte- nuta nel latte, con la conseguenza che gli attori hanno fornito la prova dell'esistenza del difetto nel prodotto”), di talché la richiesta di ammissione delle prove orali – disattesa in primo grado con ordinanze del 12.02.2013 e del 07.04.2021, e nuovamente riproposta in questa sede – si appalesa del tutto ultronea e defatigatoria, poiché inerente circostanze non contestate e/o com- provate documentalmente, peraltro poste dal Tribunale a fondamento della decisione assunta.
6.1.2 Per quanto sopra, la doglianza mossa sul punto dagli appellanti si rivela, prima ancora che infondata, del tutto inconsistente, anche alla luce del fatto che l'accertamento delle circostanze oggetto dei capitoli della prova orale
(come detto, già avvenuto) non porta in alcun modo all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., come dimostrano le deduzioni a seguire.
14 6.2 A tal riguardo – in disparte il fatto che non è rinvenibile alcuna omessa pronuncia, da parte del precedente giudicante, circa la domanda avanzata da e ai sensi della richiamata norma, atteso che nella sen- Pt_2 Parte_1 tenza oggetto di impugnazione si legge “In ragione della prova della proba- bilità dell'inesistenza del difetto al momento della messa in circolazione del prodotto, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno morale da reato formulata dagli attori, non avendo la società convenuta commesso alcun fatto di reato e non sussistendo alcuna colpa – ipoteticamen- te rilevante ex art. 2043 c.c. - in capo alla stessa” – va rammentato che nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Ciò implica, co- me pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto sto- rico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggetti- va” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013), oltre che della colpevolezza, da intendersi sia come inosservan- za di leggi, regolamenti, ordini o discipline, sia in termini di negligenza, im- prudenza ed imperizia.
6.2.1 Nel caso di specie, possono ritenersi provati il fatto storico (assunzione del latte contaminato), il danno (peraltro, unicamente in capo alla CP_7
[...
atteso che non è stato impugnato il capo della sentenza in cui si dà atto che la CTU svolta ha escluso la sussistenza di un danno biologico in capo al Caso- lani) ed il nesso eziologico tra danno ed evento per cui è causa, ma non anche la colpevolezza della Parte_10
Ed invero:
[...]
a) i Carabinieri del NAS di Parma non hanno riscontrato, nell'ambito dei con- trolli effettuati, alcuna irregolarità, mentre dal verbale del 01.03.2007 da essi
15 redatto (facente, come noto, piena prova in relazione alle circostanze accertate dai pubblici ufficiali, cfr. da ultimo Cass. 10376/2024, Doc. 3 società appella- ta) emerge che:
- “per la specifica attività la ditta è in possesso della documentazione autoriz- zativa acquisita in copia”;
- “risulta impiantato il manuale di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/1997, secondo i canoni dell'HACCP”;
- “le condizioni igienico sanitarie dei locali ispezionati sono da considerarsi confacenti all'attività svolta”;
- il ciclo di lavorazione del latte – descritto compiutamente nel citato docu- mento, ove vengono indicate anche le tipologie di analisi compiute al momen- to dell'arrivo della materia prima presso lo stabilimento, sia prima che dopo il trattamento UHT, sia, infine, durante il confezionamento – è stato rispettato anche in occasione della lavorazione del latte oggetto di causa, con la specifi- cazione che “durante tutta la produzione del lotto LQ6352Y, non sono stati riscontrati problemi di alcuna sorta, sia sulle materie prime utilizzate, sia sulla linea di produzione, in tal senso si acquisisce copia degli esami microbiologici eseguiti come da piano di campionamento interno”;
b) le analisi effettuate sia dall'Istituto Zooprofilattico di ER (doc. 11-16 fasc. I° appellanti), sia dai Carabinieri (quest'ultime effettuate su campione del latte “Centrale Latte Parma”, comunque facente parte del lotto LQ6352Y
a cui apparteneva la confezione contaminata, doc. 4 e 5 fasc. I° appellata) hanno permesso di acclarare che solo la confezione di latte ingerita dagli odierni appellanti conteneva trimetilbenzene, mentre nulla è stato riscontrato nelle altre confezioni;
c) la documentazione prodotta da comprova che il silos n. Controparte_1
11, utilizzato per lo stoccaggio del lotto in parola, era stato lavato in data
16.12.2006 utilizzando soda caustica, acido nitrico e P3 oxonia active, tutte sostanze non ricollegabili al trimetilbenzene, nonché il fatto che per il confe-
16 zionamento vengono usati esclusivamente materiali in Tetra Pak, privi di so- stanze derivate dal petrolio e ricollegabili al trimetilbenzene (doc. 18 fasc. ap- pellata).
d) del tutto priva di prova è rimasta l'asserzione secondo la quale “la conta- minazione chimica del latte può avvenire anche nelle fasi della sua lavorazio- ne, oppure durante la conservazione del prodotto (per esempio per rilascio di sostanze, quali coloranti, additivi, resine ed elastomeri, da parte dei contenito- ri)….trattandosi di un composto aromatico che viene utilizzato come solvente nella produzione di coloranti, additivi e resine”, atteso che, come detto, le confezioni in Tetra Pak non contengono sostanze ricollegabili al trimetilben- zene, né il processo termico di pastorizzazione UHT cui viene sottoposto il latte implica l'utilizzo di coloranti, additivi o resine.
6.2.3 Quanto sopra impedisce di ravvisare alcuna condotta o omissione rim- proverabile in capo alla società appellata, di talché, non essendo stata provata alcuna negligenza, imprudenza o imperizia da parte di – che, Controparte_1 al contrario, ha dimostrato di essersi attenuta alle regole sottese all'intero ci- clo di produzione – non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente rigetto sia della domanda avanzata a tale titolo, sia, a maggior ragione, di quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
6.3 Analoghe considerazioni vanno rivolte al motivo di appello con il quale gli appellanti sostengono che il giudice avrebbe commesso un errore nella va- lutazione delle produzioni documentali della , che non sarebbero CP_1
“sufficienti a dimostrare che la confezione di latte LI assunta dagli attori appellanti fosse indenne da difetti di produzione, mancando taluni (molteplici, in realtà) passaggi che ricadono sempre nel ciclo produttivo e, dunque, confi- gurano responsabilità del produttore, trattandosi di bene incorporato poi in altro bene”.
17 6.3.1 Sul punto, in disparte la circostanza che gli appellanti neppure specifi- cano quali sarebbero i passaggi del ciclo produttivo che sarebbero rimasti pri- vi di prova, e rammentato che, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., spetta al giudice del merito l'individuazione del- le fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle pro- ve, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del cri- terio adottato (Cass. 5964/2001), è sufficiente evidenziare che la responsabili- tà da prodotto difettoso (avente natura presunta e non oggettiva), richiede (ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 206/2005) – una volta provata dal danneggiato l'esistenza del difetto ed il nesso eziologico tra difetto e danno – che il produt- tore fornisca, ai sensi dell'art. 118 del richiamato codice del consumo, la pro- va liberatoria consistente “nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione” (Cass. 11317/2022).
6.3.2 Nel caso di specie, la documentazione prodotta e gli accertamenti effet- tuati dai Carabinieri permettono di ricostruire con sufficiente chiarezza il ciclo produttivo seguito dalla società e, soprattutto, denotano che alcuna criticità era emersa durante la produzione del latte per cui è causa, il che, unitamente alla circostanza – giustamente ritenuta dirimente dal primo giudice – che, fra tutte quelle analizzate, solo la confezione consumata dagli odierni appellanti presso la propria abitazione risultava contaminata, permettono di sostenere che quel difetto non esisteva al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
6.3.3 Del resto, come ha osservato la stessa appellata, è obiettivamente inve- rosimile che, all'interno di un intero lotto di produzione, solo una singola con- fezione risulti contaminata, mentre tutte le altre non presentino alcun difetto o anomalia.
18 6.3.4 Ne deriva, dunque, che il produttore ha correttamente fornito la prova liberatoria richiesta dal richiamato art. 118 cod. cons., con conseguente infon- datezza della relativa censura, che andrà per tale motivo rigettata.
7. Il terzo motivo d'appello è infondato con riferimento alla dedotta violazio- ne dell'art. 185 bic c.p.c., mentre altrettanto non può dirsi con riguardo a quel- la dell'art. 91 c.p.c.
7.1 Quanto al primo profilo, va rilevato che la “volontà di conciliare” manife- stata dagli allora attori non si è mai concretizzata, in quanto – come ricono- sciuto dagli stessi appellanti – la chiedeva, a fronte dei € Parte_1
6.000,00 proposti dal magistrato in data 07.01.2021, la maggior somma di €
12.000,00. La conciliazione, dunque, non ha avuto esito positivo unicamente per scelta dell'odierna appellante, unica a non aver accettato la proposta giu- diziale.
7.2 Né la stessa può ora dolersi del fatto che il primo giudice non abbia pro- ceduto ad una nuova proposta conciliativa, sia perché non sussiste alcun ob- bligo del giudicante in tal senso, sia perché, pur essendole riconosciuta la pos- sibilità dall'art. 185 c.p.c., la non ha mai avanzato alcuna formale Parte_1
richiesta in tal senso, sia, infine, perché, come noto, è facoltà delle parti espe- rire in qualunque momento un tentativo di conciliazione, autonomamente o per il tramite di organismi a ciò deputati.
7.3 Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di appello, quanto al profi- lo relativo alle spese, apparendo invero inappropriata la condanna alle spese, che gli appellanti hanno definito punitiva.
7.4.A ben vedere, deve considerarsi la vicenda concreta, nell'ambito della quale gli attori, evidentemente in buona fede, hanno fatto valere la natura di- fettosa del prodotto, che è comunque stata riconosciuta, anche se non è stata attribuita al produttore, e, in ogni caso, il danno da essi patito, poi accertato, quanto a due di essi, dalla CTU. Essi hanno agito in giudizio a ragione, a se- guito del danno subito per l'ingestione del latte contenente effettivamente la
19 sostanza chimica tossica che l'Istituto Zooprofilattico di ER, espletati gli accertamenti del caso, acclarava essere presente nella confezione da essi ac- quistata (trimetilbenzene, nella quantità di 170 mg/kg).
7.5. Ritiene pertanto il Collegio che la sentenza impugnata debba essere ri- formata con riguardo al regime delle spese, da compensarsi tra le parti nella misura della metà, ferma la condanna degli appellanti ma per la misura della restante metà.
7.6. Quanto, invece, alla entità delle spese liquidate, ritenuta eccessiva, la do- glianza è infondata, atteso che, in caso di rigetto della domanda, il valore del- la causa va quantificato in relazione al petitum e non alle risultanze emerse in corso di causa (Cass. 15857/2019; 10984/2021). Nel caso di specie, dunque, avendo il Tribunale liquidato le spese di lite secondo l'importo indicato nella domanda introduttiva del giudizio, la liquidazione è avvenuta in linea con i principi di diritto.
8. Quanto, infine, al quinto motivo di appello, lo stesso deve reputarsi assorbi- to, attesa la ravvisata assenza di responsabilità in capo a , sia Controparte_1 ai sensi dell'art. 114 Cod. Cons., sia ex art. 2043 c.c.
9. L'appello, in definitiva, deve essere accolto limitatamente alla mancata compensazione delle spese, sopra riconosciuta nella misura della metà tra le parti, fermo restando l'importo liquidato per l'intero in primo grado.
L'esito del giudizio e le sopra indicate argomentazioni giustificano anche in questa sede la compensazione delle spese legali (liquidate per l'intero come in dispositivo) tra le parti nella misura della metà, con condanna degli appellanti a rifonderle a ciascuna delle parti appellate (secondo richiesta) nella misura della restante metà.
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila,
20 definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 428/2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sen- tenza impugnata, che nel resto conferma, compensa nella misura della metà tra le parti le spese di primo grado come ivi liquidate e condanna gli appellanti, in solido, a rifonderle a ciascuna delle controparti nella misura della restante metà;
2) compensa nella misura della metà tra le parti le spese del grado, che liquida per l'intero, quanto a , in € 4.888,00 e, quanto a CP_1
in € 2.906,00 e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a CP_2
rifonderle a ciascuna delle controparti nella misura della restante me- tà.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 634/2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 22.01.2025, e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Michele Artese del Foro di ER ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ER, Via Vincenzo Irelli n. 22, giusta procura alle- gata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore dell'08.01.2025;
APPELLANTI
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Junio V. D'Amico del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Guglielmo Sanfelice n. 38, giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta in appello;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del suo procuratore speciale, rappresen- Controparte_2
tata e difesa dagli Avv.ti Enzo Formisani del Foro di ER e Paolo Ferrati del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
ER, Via del Baluardo n. 63, giusta delega in atti;
APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti così concludono: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, -IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, so- spendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i mo- tivi tutti meglio dedotti nel presente atto. -IN VIA ISTRUTTORIA: ammette- re la prova per testi, articolata nel giudizio di primo grado, dagli attori- appellanti nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. del 7.12.2012, di seguito trascritte: 1) “Vero che il 12 gennaio 2007, acquistava presso Testimone_1
l'esercizio commerciale “Nobile Alimentare” di SE D'Onofrio”, corrente in Penna Sant'Andrea (TE), frazione Val Vomano, alla via Nazionale n. 131, un cartone di latte “LI UHT” parzialmente scremato, composto da 12 confezioni da un litro ciascuna, con scadenza al 17.3.2007, che il commesso reperiva nel magazzino del predetto esercizio commerciale”.2) “Vero che il latte acquistato, secondo l'etichetta apposta sulle relative confezioni, risultava prodotto nello stabilimento industriale della in Soliera Controparte_1
(MO), alla via Verdi n. 74”. 3) “Vero che la mattina del 17 gennaio 2007, in- torno alle ore 7.00, apriva una confezione tetrapak di un li- Parte_2
tro del predetto latte e faceva colazione unitamente alla moglie, Parte_1
consumando anche dei biscotti”. 4) “Vero che nell'occasione
[...] Parte_2
e notavano anomalie o alterazioni nell'alimento”.
[...] Parte_1
5) “Vero che verso le ore 8.00 dello stesso giorno anche Controparte_3
e facevano colazione con la medesima confezione di latte”. 6) Persona_1
“Vero che nell'occasione e notavano Controparte_3 Persona_1 anomalie o alterazioni nell'alimento”. 7) “Vero che dal momento dell'apertura il latte veniva tenuto all'aperto, ad una temperatura di circa 16°, con i lembi della confezione in Tetrapak accostati”. 8) “Vero che intorno alle
10.00, sempre del 17 gennaio 2007, si apprestava a fare cola- Persona_2
zione, quando si accorgeva, dopo aver portato alla bocca un cucchiaio di latte
2 della stessa confezione precedentemente utilizzata dai famigliari, che aveva un sapore fortemente pungente ed un odore di solvente, talché lo sputava im- mediatamente”. 9) “Vero che nel corso del pomeriggio gli esponenti iniziava- no ad accusare forti dolori addominali a tipo colica, accompagnati da meteori- smo, vomito e numerose scariche diarroiche, talché ac- Parte_1
compagnata da , si recava presso la ASL di ER, e denun- Persona_2 ciava l'accaduto al Direttore del Servizio Veterinario del Dipartimento di Pre- venzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, consegnando la confezione del latte aperto ed alterato”. 10) “Vero che nell'occasione il sanita- rio raccomandava a e, per il tramite della stessa, alle altre Parte_1 persone che avevano ingerito l'alimento, di sottoporsi immediatamente a visi- ta medica”. 11) “Vero che verso le ore 20.00 sempre del 17 gennaio 2007,
[...]
per la violenza delle coliche addominali, per le numerose Parte_1
scariche, accompagnate da reazione edemigena a carico del cavo orale con stato confusionale, cefalea, vertigine e sonnolenza, veniva accompagnata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di ER”. Indica a testi: Per_2
, residente in [...], frazione Villa Vomano, via Piana Piccola di For-
[...]
cella; residente in [...]
Piccola di Forcella. -IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 428/2023 emessa dal Tribunale di ER, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa M. L. Pasca, nell'ambito del giudizio N.R.G.
109/2012, pubblicata in data 2.5.2023, Repert. n. 655/2023 del 2.5.2023, noti- ficata a mezzo p.e.c. il 3.5.2023: 1) accertare e dichiarare che il latte ingerito dagli attori il 17 gennaio 2007 era contaminato chimicamente per la presenza di trimetilbenzene;
2) accertare e dichiarare che a causa dell'assunzione di tale latte contaminato gli odierni appellanti riportavano i danni non patrimoniali indicati nel presente gravame;
3) condannare, per l'effetto, ex artt. 114 ss d.lgs. 6 settembre 2005, la in persona del legale rappresen- Controparte_1
3 tante pro-tempore in qualità di ditta produttrice e/o Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale terza chiamata in manleva, al risarcimento dei danni nella misura di € 8.748,01, oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, così come indicato in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivaluta- zione monetaria dal dì dell'evento al reale soddisfo. IN VIA
SUBORDINATA: 1) accertare e dichiarare che, per fatto e colpa della
[...]
per le causali descritte in narrativa, il latte ingerito dagli attori il 17 CP_4
gennaio 2007 era contaminato chimicamente per la presenza di trimetilbenze- ne;
2) accertare e dichiarare che a causa dell'assunzione di tale latte contami- nato gli attori hanno riportato i danni non patrimoniali indicati in narrativa;
3) condannare, per l'effetto, ex art. 2043 c.c. la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, in qualità di ditta produttrice e/o in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 quale terza chiamata in manleva, al risarcimento dei danni nella misura di €
8.748,01, oltre al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, così come in- dicato in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giusti- zia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al reale soddi- sfo. -CONDANNARE la in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante pro-tempore, in qualità di ditta produttrice, al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio”.
L'appellata osì conclude: “dichiarare inammissibile e Controparte_1
comunque rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta prodotta nell'interesse di In via gradata - sempre nel merito e nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso atto di appello - contenere la condanna nei limiti del giusto e del provato;
Vinte in ogni caso le spese, anche generali, del presente grado di giudizio”.
4 L'appellata così conclude: “- In via preliminare, nel Controparte_2
rito, dichiarare inammissibile la domanda proposta dagli appellanti diretta- mente nei confronti di;
- nel merito, in via principale, pre- Controparte_2
via ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da
[...]
e con atto di citazione in appello notificato a Parte_3 Parte_2
mezzo di posta elettronica certificata in data 3 giugno 2023, confermando in toto la sentenza di primo grado;
- nel merito, in via subordinata, nella denega- ta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dagli appellanti, contenere il risarcimento a questi dovuto entro i limiti costituiti dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze di causa, con esclusione di ogni maggior domanda;
- nel merito del rapporto assicurativo, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla manleva assicurativa fatto valere da nei confronti CP_1 di e, per l'effetto, respingere la domanda proposta da CP_2 Pt_4
nei confronti di con atto di citazione per chiamata in
[...] CP_2
causa notificato a mezzo del servizio postale in data 22 maggio 2012; - fermi in ogni caso i limiti di polizza, costituiti dal massimale e dalla franchigia;
- con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, da porsi a carico di chi di ragione”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ER n.
428/2023 pubblicata il 02.05.2023, notificata il 03.05.2023, emessa all'esito del giudizio n. 109/2012, avente ad oggetto “responsabilità del produttore”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di ER rigettava la domanda di risarcimento del danno per responsabilità del produttore, proposta da
[...]
e avverso la Parte_3 Controparte_3 Parte_2 Parte_5
[...] condannando gli attori alla refusione delle spese di lite – sia nei con-
[...] fronti di quest'ultima che della , chiamata in causa dalla Controparte_2
convenuta – nonché al pagamento della espletata CTU medico-legale.
1.1 A sostegno delle proprie ragioni, gli attori deducevano che in data
17.01.2007, dopo aver consumato, presso la propria abitazione, una confezio- ne di latte “LI UHT” – acquistato, insieme ad altre 11 confezioni, alcuni giorni prima presso un esercizio commerciale sito in Penna Sant'Andrea (TE)
e prodotto presso lo stabilimento industriale della in Soliera Controparte_1
(MO), via Verdi n. 74 – accusavano forti dolori addominali a tipo colica, ac- compagnati da meteorismo, vomito e numerose scariche diarroiche, di talché si recava presso la per denunciare l'accaduto Parte_1 Parte_6
e consegnare la confezione di latte, poi inviata all'Istituto Zooprofilattico di
ER; successivamente, attesa la persistenza della sintomatologia e la com- parsa di ulteriori sintomi (quali stato confusionale, cefalea, vertigine e sonno- lenza) veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di
ER, ove le veniva diagnosticato “riferito indigestione accidentale di latte verosimilmente avariato”. Il giorno successivo, veniva Controparte_3
sottoposto a visita da parte del medico di famiglia, che accertava la presenza di disturbi gastrointestinale con conseguente prescrizione di idonea terapia, mentre in data 19.01.2007 analogo accertamento veniva effettuato dal predet- to medico di famiglia anche nei confronti di e Parte_2 Parte_1
la quale in pari data veniva sottoposta anche a visita specialistica
[...]
presso il citato nosocomio. Gli attori allegavano poi che, sempre in data
19.01.2007, i tecnici della ASL Parte_7 [...]
e loro derivati provvedevano a prelevare le rimanenti CP_5 Parte_8
confezioni di latte presso la loro abitazione nonché quelle non ancora vendute presso l'esercizio commerciale “Nobile Alimentare” inviando il tutto all'Istituto Zooprofilattico di ER che, espletati gli accertamenti del caso, acclarava che nella confezione consegnata dall'attrice in data 17.01.2007 era
6 presente la sostanza altamente tossica e cancerogena 1,2,4 trimetilbenzene, nella quantità di 170 mg/kg.
Aggiungevano inoltre che:
- persistendo le coliche addominali, si sottoponeva ad ulte- Parte_1
riori visite specialistiche, anche di tipo psichiatrico, e in data 15.02.2011 lo specialista in psichiatria dr. le diagnosticava “depressione an- Persona_3 siosa reattiva, disturbo fobico” da porre in correlazione ai fatti avvenuti il
17.01.2007, mentre il successivo 04.03.2011 lo specialista dr. Persona_4
[... diagnosticava “sofferenza epatica e soprattutto una sindrome ansioso de- pressiva reattiva, in trattamento con cipralex et alia”;
- continuava ad accusare disturbi addominali per le due set- Parte_2 timane successive al consumo di latte, riportando una diagnosi da “depressio- ne ansioso reattiva”;
- continuava ad accusare i medesimi disturbi fisici per Controparte_3
ulteriori 4 settimane.
Per tutti, il medico legale di parte riteneva che non vi fosse alcun dubbio sul rapporto causale tra l'ingestione di latte con trimetilbenzene e le lesioni ripor- tate, così descritte e quantificate:
- Di “esiti funzionali che interessano l'apparato gastrointe- Parte_1 stinale e l'equilibrio psichico”, postumi permanenti pari al 12%, oltre 30 gg di
ITP al 75% e 30 gg di ITP al 50%;
- “esiti funzionali riguardanti soprattutto l'equilibrio psi- Parte_2 chico”, con postumi di invalidità permanente pari al 2%;
- : inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30. Controparte_3
Ritenendo sussistere la responsabilità della società produttrice del latte con- taminato, gli stessi agivano in giudizio ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 206/2005
e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati, rispettivamente in € 39.340,33, € 2.901,33
7 ed € 3.405,00, somme tutte comprensive di danno morale e da liquidarsi uni- tamente a interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.2 Si costituiva la contestando la domanda attorea ed evi- Controparte_1
denziando in punto di fatto che, a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto Zooprofilattico – dai quali era emerso che la sostanza nociva era presente nella sola confezione consegnata dalla ma non anche in Parte_1 quelle prelevate sia nell'abitazione degli attori che presso il supermercato – i
NAS di Parma procedevano ad una ispezione presso lo stabilimento di Soliera
(NO), rilevando la conformità del ciclo produttivo alla normativa in vigore e accertando, all'esito di analisi in laboratorio, l'assenza di sostanze nocive sul lotto LQ 6352Y, cui apparteneva il latte contaminato. Rilevato, dunque, che la presenza di trimetilbenzene non era imputabile né al ciclo di confezionamento né al processo di sanificazione degli impianti, declinava ogni tipo di respon- sabilità e, contestata la domanda anche in punto quantum, chiedeva ed ottene- va di chiamare in causa, ai fini della manleva, la propria compagnia assicura- tiva . Controparte_2
1.3 Quest'ultima, costituitasi parimenti in giudizio, eccepiva in via prelimina- re la prescrizione del diritto alla manleva, atteso l'avvenuto decorso dei due anni dalla contestazione di responsabilità; nel merito, aderiva alle deduzioni difensive della propria assicurata ed insisteva per il rigetto della domanda at- torea, richiedendo, in caso di condanna della , l'applicazione delle CP_1
condizioni di polizza.
1.4 Dopo aver rigettato la richiesta di prova orale avanzata dagli attori, il pri- mo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata dalla sola veniva quindi disposta CTU Parte_1
medico-legale e, all'esito, il Tribunale riteneva la domanda infondata.
1.4.1 Il primo giudice, in particolare, ripercorsi i fatti di causa, richiamata am- piamente la normativa del Codice del consumo applicabile al caso di specie e
8 gli oneri probatori delle parti, evidenziava, sulla scorta della documentazione in atti che:
- gli attori avevano fornito la prova dell'esistenza del difetto del prodotto, at- tesa l'acclarata presenza di trimetilbenzene nella confezione di latte;
tuttavia, quanto al danno e al nesso causale con il difetto, escludeva, sulla scorta di quanto accertato dal CTU medico-legale, la sussistenza del danno biologico in capo a e a (invero non periziato, poi- Parte_2 Controparte_3
ché nelle more deceduto), in quanto la documentazione prodotta non era ido- nea a provare l'esistenza di un danno eziologicamente riconducibile al difetto del prodotto;
di contro, riteneva sussistere, per un danno Parte_1
biologico con inabilità temporanea assoluta di 3 giorni, inabilità temporanea relativa al 50% di 7 giorni nonché un danno biologico permanente di natura psichica pari al 4%, oltre a spese mediche di € 33,60;
- quanto alla posizione della riteneva che quest'ultima aves- Controparte_1 se fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 118 co. 1 lett. b) d.lgs.
206/2005, sull'assorbente rilievo che dalla documentazione in atti era emerso che l'unica confezione contaminata da trimetilbenzene era quella consumata dagli attori, mentre le rimanenti confezioni del medesimo lotto di produzione
LQ 6352Y, ritirate presso l'abitazione attorea, presso il supermercato e presso la sede produttiva non presentavano alcunché; specificava a tal riguardo che i
Carabinieri avevano accertato l'assenza di anomalie nel ciclo produttivo se- guito dalla società produttrice, confermando anzi che, proprio con riferimento al latte oggetto di causa, l'intero iter produttivo era stato rispettato, mentre le analisi svolte avevano evidenziato l'assenza di anomalie o di altri fattori ido- nei a determinare la contaminazione del lotto, anche con riferimento alle altre macchine confezionatrici e finanche alle confezioni in Tetra Pak utilizzate, prive di sostanze derivate dal petrolio ricollegabili al trimetilbenzene.
Sulla scorta di detti elementi, concludeva che la società convenuta avesse for- nito la prova che il difetto non esistesse al momento della messa in circolazio-
9 ne del prodotto, essendo di contro plausibile che la contaminazione fosse av- venuta in un momento successivo alla stessa, ritenendo improbabile che solo un'unica confezione fosse stata contaminata durante la fase di produzione.
Per analoghe ragioni, il Tribunale rigettava anche la domanda di risarcimento del danno morale da reato formulata dagli attori, non avendo la società com- messo alcun fatto di reato e non sussistendo alcuna colpa inquadrabile nell'alveo dell'art. 2043 c.c.
Da ultimo, ritenuta assorbita la domanda di manleva formulata da CP_1
nei confronti della propria assicuratrice, poneva le spese di lite e di CTU a ca- rico degli attori, in ossequio al principio di soccombenza.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello e Parte_1 [...]
(essendo, come detto, nel frattempo deceduto Parte_9 Persona_5
), i quali affidano il proprio gravame a cinque motivi, così sinteticamente
[...]
riassumibili.
2.1 Con il primo motivo (“mancata valutazione e ammissione della prova ri- chiesta. Sul raggiungimento della prova da parte degli attori-appellanti. Sul principio di cui all'art. 115 c.p.c.”) gli appellanti, dopo aver sostenuto di aver dato piena prova dei fatti di causa – peraltro non contestati dalle convenute e da intendersi pertanto provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – si dolgono della mancata ammissione della prova testimoniale, necessaria, a loro dire, al fine di vagliare e ritenere fondata la domanda attorea avanzata ai sensi dell'art. 2043 c.c.
2.2 Con il secondo motivo (“sulla mancata pronuncia della domanda formula- ta ex art. 2043 c.c.”) gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia in ordine al- la domanda di responsabilità avanzata in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.. A tal riguardo, sulla premessa che il fatto per cui è causa configure- rebbe un'ipotesi di reato, civilmente rilevante ai sensi della richiamata norma, sostengono che il primo giudice avrebbe errato nel valutare la documentazio- ne prodotta dalla , che andava ritenuta irrilevante poiché provenien- CP_1
10 te dalla stessa convenuta e limitata solo ad alcune fasi del ciclo produttivo;
aggiungono quindi di aver fornito la prova di tutti gli elementi integranti la invocata responsabilità, la cui domanda doveva pertanto trovare accoglimen- to, anche in relazione al risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c.
2.3 Con il terzo motivo (“sulla violazione degli artt. 185 bis e 91 e ss. c.p.c. in ordine al contegno processuale delle parti. Sulle spese processuali”) si dolgo- no della condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU, che, in conside- razione della buona fede degli attori, del provato difetto del prodotto e della manifestata disponibilità ad una proposta conciliativa, in particolare da parte della andavano quantomeno compensate. Deducono a tal riguar- Parte_1
do che la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. da parte della sola attrice trovava giustificazione nella documentazione prodotta e nell'entità delle lesioni patite, aggiungendo che, nonostante la richiesta di un adeguamento della proposta conciliativa, a cui le altre parti non si opponeva- no, il primo giudice non provvedeva a formulare una nuova proposta, né in- vocava la risoluzione alternativa della controversia per il tramite di un media- tore. Aggiungono, infine, che il Tribunale avrebbe altresì errato nella liquida- zione delle spese, facendo riferimento all'importo indicato nella domanda in- troduttiva, in luogo di quello minore indicato in sede di precisazione delle conclusioni sulla scorta di quanto effettivamente accertato in sede di CTU.
2.4 Con il quarto motivo (“Sulla prova liberatoria asseritamente fornita dalla convenuta-appellata ) lamentano che il primo giudice Controparte_1
avrebbe errato nel ritenere provata la condotta liberatoria da parte della socie- tà, valutando erroneamente le produzioni in atti. Deducono sul punto che le produzioni avversarie non potevano assurgere a piena prova, in quanto mere allegazioni provenienti dalla parte stessa che le produce, aggiungendo che gli elementi probatori non erano comunque sufficienti a dimostrare che la confe- zione di latte LI, consumata dagli originari attori, fosse indenne da difetti di produzione, mancando dei passaggi dell'intero ciclo produttivo e non te-
11 nendo conto delle fasi relative al confezionamento e all'etichettatura del pro- dotto nei brick in Tetra Pack. Non si sarebbe poi tenuto conto di ulteriori cir- costanze (locale di stoccaggio del prodotto finale e le sue condizioni di con- servazione;
locale di conservazione in cui venivano poste le confezioni in at- tesa del successivo confezionamento, grado di usura delle buste Tetra Pack durante il trasporto e lo stoccaggio, la mancata produzione di documentazione inerente le confezioni di latte LI rimaste invendute o cestinate, le condi- zioni di trasporto ai distributori locali) evidenziando altresì una serie di con- traddizioni in cui sarebbero incorsi i NAS. In sostanza, a giudizio degli appel- lanti, l'errore del giudicante risiederebbe nell'aver preso in considerazione la documentazione prodotta dalla , da ritenersi tuttavia parziale in CP_1
quanto non riferita a tutti gli aspetti della produzione, di talché non poteva ri- tenersi che la stessa avesse fornito la prova liberatoria richiesta dal codice del consumo.
2.5 Da ultimo, con il quinto motivo (“Sulla quantificazione dei danni e erro- neo conteggio”) gli appellanti ritengono che il Giudice avrebbe errato nel quantificare il danno riportato dalla che andava quantificato non Parte_1
nel 4% di IP come avvenuto, bensì come differenza tra la percentuale di inva- lidità dell'8% raggiunta dalla in conseguenza dell'evento per cui Parte_1
è causa, e il pregresso stato di invalidità del 4% dovuto a eventi precedenti.
2.6 Sulla scorta di detti motivi, gli appellanti hanno dunque insistito per la ri- forma della sentenza impugnata, previa ammissione della prova testimoniale
3. Si è costituita in giudizio la rilevando l'infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto ed insistendo per il suo rigetto.
3.1 Mediante deposito di comparsa, si è altresì costituita , Controparte_2 la quale ha parimenti insistito per il rigetto dell'appello e per la conferma del- la sentenza impugnata, rilevando in particolare l'inammissibilità della doman- da diretta svolta dagli appellanti nei suoi confronti, l'infondatezza della do-
12 manda in ordine al quantum, nonché l'eccezione di prescrizione del diritto al- la manleva da parte della propria assicurata.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
22.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato, sotto ciascuno dei profili di do- glianza sollevati, per le ragioni che seguono.
6. In particolare, privi di fondamento si rivelano il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello che, censurando la parte della sentenza inerente l'accertamento della responsabilità, ben possono essere trattati congiuntamen- te.
6.1 In primo luogo, va rilevato che nella sentenza impugnata il primo giudice ha correttamente ricostruito i fatti di causa, in perfetta aderenza alle allegazio- ni prospettate dalle parti e ai documenti prodotti, dando per l'appunto atto che
“- in data 17.01.2007 gli odierni attori hanno consumato una confezione te- trapack di un litro di latte facente parte di un cartone di latte “LI UHT” parzialmente scremato, lotto LQ 6352Y, prodotto nello stabilimento industria- le della sito in Soliera (MO), via Verdi n. 74 avente scaden- Controparte_1 za il 17.03.2007 acquistato in data 12.01.2007 presso l'esercizio commerciale
“ ” sito in Penna Sant'Andrea (TE), Controparte_6
frazione Val Vomano, Via Nazionale n. 131; - nel corso del pomeriggio della stessa giornata, gli stessi hanno accusato forti dolori addominali a tipo coli- ca, accompagnati da meteorismo, vomito e numerose scariche diarroiche e, pertanto, alle ore 17.40 si è recata presso la Asl di Tera- Parte_1
mo per denunciare quanto accaduto (vd. doc. 1 allegato alla citazione) - con- segnando a tal fine la confezione di latte che poi è stata inviata all'Istituto
Zooprofilattico di ER (N.R.G. 808/2007/TE) - per poi recarsi, alle ore
20.00 circa, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di ER (vd.
13 doc. 2 allegato alla citazione); - il giorno successivo è Controparte_3
stato sottoposto a visita da parte del medico di famiglia Dott. Persona_6
il quale ha accertato la presenza di disturbi gastrointestinali con conseguente prescrizione di idonea terapia (vd. doc.
3-5 allegati alla citazione); - il giorno
19.01.2007 analogo accertamento è stato effettuato da parte del suddetto me- dico di famiglia anche nei confronti di e Parte_2 Parte_1
(vd. doc.
6-7 allegati alla citazione), la quale – in pari data – è stata, altresì, sottoposta a visita specialistica presso l'Ospedale civile di ER (vd. doc.
8-9 allegati alla citazione)”.
6.1.1 Lo stesso, inoltre (come ammesso pure dagli stessi appellanti), ha accer- tato che gli allora attori avevano fornito prova della difettosità del prodotto
(“Dalla documentazione in atti risulta provata la presenza nella confezione di latte assunta dagli odierni attori e sottoposta ad esame biochimico da parte dell'Istituto Zooprofilattico di ER (accettata con N.R.G. 808/2007/TE) di
1,2,4 trimetrilbenzene nella quantità di 170 mg/kg (vd. doc. 11-16 allegato al- la citazione), sostanza chimica che – pacificamente – non deve essere conte- nuta nel latte, con la conseguenza che gli attori hanno fornito la prova dell'esistenza del difetto nel prodotto”), di talché la richiesta di ammissione delle prove orali – disattesa in primo grado con ordinanze del 12.02.2013 e del 07.04.2021, e nuovamente riproposta in questa sede – si appalesa del tutto ultronea e defatigatoria, poiché inerente circostanze non contestate e/o com- provate documentalmente, peraltro poste dal Tribunale a fondamento della decisione assunta.
6.1.2 Per quanto sopra, la doglianza mossa sul punto dagli appellanti si rivela, prima ancora che infondata, del tutto inconsistente, anche alla luce del fatto che l'accertamento delle circostanze oggetto dei capitoli della prova orale
(come detto, già avvenuto) non porta in alcun modo all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., come dimostrano le deduzioni a seguire.
14 6.2 A tal riguardo – in disparte il fatto che non è rinvenibile alcuna omessa pronuncia, da parte del precedente giudicante, circa la domanda avanzata da e ai sensi della richiamata norma, atteso che nella sen- Pt_2 Parte_1 tenza oggetto di impugnazione si legge “In ragione della prova della proba- bilità dell'inesistenza del difetto al momento della messa in circolazione del prodotto, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno morale da reato formulata dagli attori, non avendo la società convenuta commesso alcun fatto di reato e non sussistendo alcuna colpa – ipoteticamen- te rilevante ex art. 2043 c.c. - in capo alla stessa” – va rammentato che nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Ciò implica, co- me pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto sto- rico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe alla parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggetti- va” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013), oltre che della colpevolezza, da intendersi sia come inosservan- za di leggi, regolamenti, ordini o discipline, sia in termini di negligenza, im- prudenza ed imperizia.
6.2.1 Nel caso di specie, possono ritenersi provati il fatto storico (assunzione del latte contaminato), il danno (peraltro, unicamente in capo alla CP_7
[...
atteso che non è stato impugnato il capo della sentenza in cui si dà atto che la CTU svolta ha escluso la sussistenza di un danno biologico in capo al Caso- lani) ed il nesso eziologico tra danno ed evento per cui è causa, ma non anche la colpevolezza della Parte_10
Ed invero:
[...]
a) i Carabinieri del NAS di Parma non hanno riscontrato, nell'ambito dei con- trolli effettuati, alcuna irregolarità, mentre dal verbale del 01.03.2007 da essi
15 redatto (facente, come noto, piena prova in relazione alle circostanze accertate dai pubblici ufficiali, cfr. da ultimo Cass. 10376/2024, Doc. 3 società appella- ta) emerge che:
- “per la specifica attività la ditta è in possesso della documentazione autoriz- zativa acquisita in copia”;
- “risulta impiantato il manuale di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/1997, secondo i canoni dell'HACCP”;
- “le condizioni igienico sanitarie dei locali ispezionati sono da considerarsi confacenti all'attività svolta”;
- il ciclo di lavorazione del latte – descritto compiutamente nel citato docu- mento, ove vengono indicate anche le tipologie di analisi compiute al momen- to dell'arrivo della materia prima presso lo stabilimento, sia prima che dopo il trattamento UHT, sia, infine, durante il confezionamento – è stato rispettato anche in occasione della lavorazione del latte oggetto di causa, con la specifi- cazione che “durante tutta la produzione del lotto LQ6352Y, non sono stati riscontrati problemi di alcuna sorta, sia sulle materie prime utilizzate, sia sulla linea di produzione, in tal senso si acquisisce copia degli esami microbiologici eseguiti come da piano di campionamento interno”;
b) le analisi effettuate sia dall'Istituto Zooprofilattico di ER (doc. 11-16 fasc. I° appellanti), sia dai Carabinieri (quest'ultime effettuate su campione del latte “Centrale Latte Parma”, comunque facente parte del lotto LQ6352Y
a cui apparteneva la confezione contaminata, doc. 4 e 5 fasc. I° appellata) hanno permesso di acclarare che solo la confezione di latte ingerita dagli odierni appellanti conteneva trimetilbenzene, mentre nulla è stato riscontrato nelle altre confezioni;
c) la documentazione prodotta da comprova che il silos n. Controparte_1
11, utilizzato per lo stoccaggio del lotto in parola, era stato lavato in data
16.12.2006 utilizzando soda caustica, acido nitrico e P3 oxonia active, tutte sostanze non ricollegabili al trimetilbenzene, nonché il fatto che per il confe-
16 zionamento vengono usati esclusivamente materiali in Tetra Pak, privi di so- stanze derivate dal petrolio e ricollegabili al trimetilbenzene (doc. 18 fasc. ap- pellata).
d) del tutto priva di prova è rimasta l'asserzione secondo la quale “la conta- minazione chimica del latte può avvenire anche nelle fasi della sua lavorazio- ne, oppure durante la conservazione del prodotto (per esempio per rilascio di sostanze, quali coloranti, additivi, resine ed elastomeri, da parte dei contenito- ri)….trattandosi di un composto aromatico che viene utilizzato come solvente nella produzione di coloranti, additivi e resine”, atteso che, come detto, le confezioni in Tetra Pak non contengono sostanze ricollegabili al trimetilben- zene, né il processo termico di pastorizzazione UHT cui viene sottoposto il latte implica l'utilizzo di coloranti, additivi o resine.
6.2.3 Quanto sopra impedisce di ravvisare alcuna condotta o omissione rim- proverabile in capo alla società appellata, di talché, non essendo stata provata alcuna negligenza, imprudenza o imperizia da parte di – che, Controparte_1 al contrario, ha dimostrato di essersi attenuta alle regole sottese all'intero ci- clo di produzione – non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente rigetto sia della domanda avanzata a tale titolo, sia, a maggior ragione, di quella volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
6.3 Analoghe considerazioni vanno rivolte al motivo di appello con il quale gli appellanti sostengono che il giudice avrebbe commesso un errore nella va- lutazione delle produzioni documentali della , che non sarebbero CP_1
“sufficienti a dimostrare che la confezione di latte LI assunta dagli attori appellanti fosse indenne da difetti di produzione, mancando taluni (molteplici, in realtà) passaggi che ricadono sempre nel ciclo produttivo e, dunque, confi- gurano responsabilità del produttore, trattandosi di bene incorporato poi in altro bene”.
17 6.3.1 Sul punto, in disparte la circostanza che gli appellanti neppure specifi- cano quali sarebbero i passaggi del ciclo produttivo che sarebbero rimasti pri- vi di prova, e rammentato che, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., spetta al giudice del merito l'individuazione del- le fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle pro- ve, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del cri- terio adottato (Cass. 5964/2001), è sufficiente evidenziare che la responsabili- tà da prodotto difettoso (avente natura presunta e non oggettiva), richiede (ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 206/2005) – una volta provata dal danneggiato l'esistenza del difetto ed il nesso eziologico tra difetto e danno – che il produt- tore fornisca, ai sensi dell'art. 118 del richiamato codice del consumo, la pro- va liberatoria consistente “nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione” (Cass. 11317/2022).
6.3.2 Nel caso di specie, la documentazione prodotta e gli accertamenti effet- tuati dai Carabinieri permettono di ricostruire con sufficiente chiarezza il ciclo produttivo seguito dalla società e, soprattutto, denotano che alcuna criticità era emersa durante la produzione del latte per cui è causa, il che, unitamente alla circostanza – giustamente ritenuta dirimente dal primo giudice – che, fra tutte quelle analizzate, solo la confezione consumata dagli odierni appellanti presso la propria abitazione risultava contaminata, permettono di sostenere che quel difetto non esisteva al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
6.3.3 Del resto, come ha osservato la stessa appellata, è obiettivamente inve- rosimile che, all'interno di un intero lotto di produzione, solo una singola con- fezione risulti contaminata, mentre tutte le altre non presentino alcun difetto o anomalia.
18 6.3.4 Ne deriva, dunque, che il produttore ha correttamente fornito la prova liberatoria richiesta dal richiamato art. 118 cod. cons., con conseguente infon- datezza della relativa censura, che andrà per tale motivo rigettata.
7. Il terzo motivo d'appello è infondato con riferimento alla dedotta violazio- ne dell'art. 185 bic c.p.c., mentre altrettanto non può dirsi con riguardo a quel- la dell'art. 91 c.p.c.
7.1 Quanto al primo profilo, va rilevato che la “volontà di conciliare” manife- stata dagli allora attori non si è mai concretizzata, in quanto – come ricono- sciuto dagli stessi appellanti – la chiedeva, a fronte dei € Parte_1
6.000,00 proposti dal magistrato in data 07.01.2021, la maggior somma di €
12.000,00. La conciliazione, dunque, non ha avuto esito positivo unicamente per scelta dell'odierna appellante, unica a non aver accettato la proposta giu- diziale.
7.2 Né la stessa può ora dolersi del fatto che il primo giudice non abbia pro- ceduto ad una nuova proposta conciliativa, sia perché non sussiste alcun ob- bligo del giudicante in tal senso, sia perché, pur essendole riconosciuta la pos- sibilità dall'art. 185 c.p.c., la non ha mai avanzato alcuna formale Parte_1
richiesta in tal senso, sia, infine, perché, come noto, è facoltà delle parti espe- rire in qualunque momento un tentativo di conciliazione, autonomamente o per il tramite di organismi a ciò deputati.
7.3 Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di appello, quanto al profi- lo relativo alle spese, apparendo invero inappropriata la condanna alle spese, che gli appellanti hanno definito punitiva.
7.4.A ben vedere, deve considerarsi la vicenda concreta, nell'ambito della quale gli attori, evidentemente in buona fede, hanno fatto valere la natura di- fettosa del prodotto, che è comunque stata riconosciuta, anche se non è stata attribuita al produttore, e, in ogni caso, il danno da essi patito, poi accertato, quanto a due di essi, dalla CTU. Essi hanno agito in giudizio a ragione, a se- guito del danno subito per l'ingestione del latte contenente effettivamente la
19 sostanza chimica tossica che l'Istituto Zooprofilattico di ER, espletati gli accertamenti del caso, acclarava essere presente nella confezione da essi ac- quistata (trimetilbenzene, nella quantità di 170 mg/kg).
7.5. Ritiene pertanto il Collegio che la sentenza impugnata debba essere ri- formata con riguardo al regime delle spese, da compensarsi tra le parti nella misura della metà, ferma la condanna degli appellanti ma per la misura della restante metà.
7.6. Quanto, invece, alla entità delle spese liquidate, ritenuta eccessiva, la do- glianza è infondata, atteso che, in caso di rigetto della domanda, il valore del- la causa va quantificato in relazione al petitum e non alle risultanze emerse in corso di causa (Cass. 15857/2019; 10984/2021). Nel caso di specie, dunque, avendo il Tribunale liquidato le spese di lite secondo l'importo indicato nella domanda introduttiva del giudizio, la liquidazione è avvenuta in linea con i principi di diritto.
8. Quanto, infine, al quinto motivo di appello, lo stesso deve reputarsi assorbi- to, attesa la ravvisata assenza di responsabilità in capo a , sia Controparte_1 ai sensi dell'art. 114 Cod. Cons., sia ex art. 2043 c.c.
9. L'appello, in definitiva, deve essere accolto limitatamente alla mancata compensazione delle spese, sopra riconosciuta nella misura della metà tra le parti, fermo restando l'importo liquidato per l'intero in primo grado.
L'esito del giudizio e le sopra indicate argomentazioni giustificano anche in questa sede la compensazione delle spese legali (liquidate per l'intero come in dispositivo) tra le parti nella misura della metà, con condanna degli appellanti a rifonderle a ciascuna delle parti appellate (secondo richiesta) nella misura della restante metà.
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila,
20 definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 428/2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sen- tenza impugnata, che nel resto conferma, compensa nella misura della metà tra le parti le spese di primo grado come ivi liquidate e condanna gli appellanti, in solido, a rifonderle a ciascuna delle controparti nella misura della restante metà;
2) compensa nella misura della metà tra le parti le spese del grado, che liquida per l'intero, quanto a , in € 4.888,00 e, quanto a CP_1
in € 2.906,00 e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a CP_2
rifonderle a ciascuna delle controparti nella misura della restante me- tà.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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