Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1780/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/07/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARTIGNETTI GLORIA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SANTORO ANGELO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Piana di Monte Verna (Ce) in data 03/04/2005; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia (06/10/2006); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione, a parziale modifica del ricorso, alle condizioni precisate nelle note di trattazione scritta del 05/05/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. La sig. resterà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà unitamente alla figlia Pt_1 Persona_2 studentessa maggiorenne non ancora economicamente indipendente;
3. Quest'ultima continuerà a gestire i contatti con il padre in maniera autonoma;
4. Il sig. , corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 mensili, da Pt_2 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig. iban [...]; Parte_1
5. Il sig. rinuncia espressamente alla propria quota dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla sig. Pt_2
; Parte_1
6. Le spese straordinarie (per le quali si fa espresso rinvio alle linee guida adottate dal CNF) previamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 10/06/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata l'[...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
03/02/1974 in CASAGIOVE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANA DI MONTE VERNA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A , anno 2005 );
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese