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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3896 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/05/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nule, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, impegnandosi tuttavia a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
b) I coniugi stabiliscono che la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena, Via
Germania n. 10, di proprietà della Signora distinta al Catasto Parte_1 al Foglio 9, particella 2950, Subalterno 87, classe 6, categoria A/2, rendita
681,72, consistenza 97 mq, ed il relativo posto auto distinto al Foglio 9, particella 2950, subalterno 18, cat. C/6, classe 1, consistenza 9 mq, rendita
15,80, vengano assegnati alla Signora compresi i beni comuni che Pt_1 costituiscono l'arredo della casa coniugale (mobili e suppellettili), ad eccezione di alcuni beni personali che il Signor ha già provveduto a portar via al CP_1 momento in cui ha lasciato la stessa casa familiare.
c) I coniugi stabiliscono altresì che provvederanno separatamente alle esigenze primarie del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1
Pag. 2 di 3 indipendente, il quale continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre, e che, in ogni caso, il Signor corrisponderà mensilmente in CP_1 favore del coniuge a titolo di contributo per il mantenimento del giovane la somma di € 500,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la classificazione fornita dal CNF nelle Linee Guida che i genitori dichiarano di conoscere ed alle quali si atterranno.
d) Il Signor corrisponderà inoltre mensilmente in favore del coniuge CP_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di Parte_1
Euro 300,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
e) I coniugi, infine, prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3896 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/05/1988, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nule, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, impegnandosi tuttavia a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
b) I coniugi stabiliscono che la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena, Via
Germania n. 10, di proprietà della Signora distinta al Catasto Parte_1 al Foglio 9, particella 2950, Subalterno 87, classe 6, categoria A/2, rendita
681,72, consistenza 97 mq, ed il relativo posto auto distinto al Foglio 9, particella 2950, subalterno 18, cat. C/6, classe 1, consistenza 9 mq, rendita
15,80, vengano assegnati alla Signora compresi i beni comuni che Pt_1 costituiscono l'arredo della casa coniugale (mobili e suppellettili), ad eccezione di alcuni beni personali che il Signor ha già provveduto a portar via al CP_1 momento in cui ha lasciato la stessa casa familiare.
c) I coniugi stabiliscono altresì che provvederanno separatamente alle esigenze primarie del figlio maggiorenne ma non economicamente Persona_1
Pag. 2 di 3 indipendente, il quale continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre, e che, in ogni caso, il Signor corrisponderà mensilmente in CP_1 favore del coniuge a titolo di contributo per il mantenimento del giovane la somma di € 500,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la classificazione fornita dal CNF nelle Linee Guida che i genitori dichiarano di conoscere ed alle quali si atterranno.
d) Il Signor corrisponderà inoltre mensilmente in favore del coniuge CP_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di Parte_1
Euro 300,00, da versarsi, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
e) I coniugi, infine, prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3